156 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(1406) Deputato SIMEONE. Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(205) SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene
(472) GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario
(1064) MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali
(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari
(1430) MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive
(1529) BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(Seguito e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1406. Disgiunzione dei disegni di legge nn. 205, 472, 1064, 1210, 1212, 1430 e 1529)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 luglio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1406, assunto come testo base.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il presidente CIRAMI comunica che la 5a Commissione permanente dopo aver inizialmente espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13, ha successivamente modificato tale parere esprimendo un parere contrario senza motivarlo ai sensi dell'articolo 81 stesso.
Avverte, altresì, che il rappresentante del Governo ha rinunciato ad illustrare gli stessi emendamenti 5.0.11, 5.0.12 e 5.0.13.

Il relatore FASSONE interviene osservando come gli emendamenti in questione si muovano nella direzione di un opportuno rafforzamento di quelle strutture dell'Amministrazione penitenziaria che dovranno farsi carico di una più consistente mole di adempimenti in conseguenza della maggiore utilizzazione delle misure alternative alla detenzione in carcere che si determinerà con l'entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Il presidente CIRAMI suggerisce di modificare l'emendamento 5.0.11 sostituendo, al comma 2, le parole «nei due anni precedenti» con le altre «negli anni precedenti», in modo da rendere possibile anche l'assunzione di persone risultate idonee in concorsi banditi prima dei due anni di questione. Al riguardo, infatti, la soluzione proposta dall'emendamento governativo appare eccessivamente restrittiva.

La senatrice SALVATO chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi circa la reale efficacia delle misure proposte dall'Esecutivo e volte al potenziamento del personale dell'Amministrazione penitenziaria cui spetta il compito di seguire i detenuti che hanno ottenuto l'applicazione di una misura alternativa alla detenzione. In particolare, per quanto riguarda l'emendamento 5.0.11, in riferimento ai concorsi banditi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della futura legge la senatrice Salvato sottolinea con forza che è necessario sapere se è possibile fare affidamento su concorsi già espletati; se invece la situazione fosse diversa, si potrebbero avere gravi ritardi nell'assunzione di personale peraltro indispensabile per garantire la piena operatività del nuovo quadro normativo che si intende varare.

Seguono interventi dei senatori BERTONI, RUSSO e CENTARO che motivano le ragioni per cui le preoccupazioni della senatrice Salvato non abbiano ragion d'essere.

Dopo ulteriori interventi della senatrice SALVATO e del senatore BERTONI, il senatore BUCCIERO sottolinea come il riferimento ai soli concorsi banditi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della futura legge, contenuto nell'emendamento 5.0.11, appaia opportuno e condivisibile in quanto una soluzione diversa che risalisse troppo indietro nel tempo, implicherebbe il rischio concreto di una sempre minore qualificazione del personale da assumere.

Il sottosegretario AYALA fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Bucciero.

Il relatore FASSONE ritiene necessarie garanzie di preparazione e professionalità per le figure professionali considerate dagli emendamenti 5.0.10 e 5.10.11.

Il senatore RUSSO suggerisce che la Commissione approvi l'emendamento 5.0.11 senza modifiche, considerando che il Governo potrebbe verificare se sussistono concrete ragioni per sostituire il limite temporale attualmente fissato dal comma 2 dell'emendamento 5.0.11, con un limite diverso e più ampio, anche al fine di tener conto di eventuali concorsi svoltisi anteriormente.

Interviene poi il senatore BERTONI, secondo il quale sarebbe preferibile che il comma 2 dell'emendamento 5.0.11 facesse riferimento ad una data certa e non a una data che necessariamente, varierà in funzione del momento di entrata in vigore della nuova legge.

Con il parere favorevole del RELATORE e con l'astensione della senatrice SALVATO e del presidente CIRAMI, l'emendamento 5.0.11 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 5.0.12.

La senatrice SALVATO chiede al rappresentante del Governo di indicare l'intitolazione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro a cui fa riferimento l'emendamento 5.0.13.

Il sottosegretario AYALA precisa che a tale capitolo corrisponde il Fondo speciale di parte corrente in cui vengono accantonate le risorse alle quali attingere per far fronte agli oneri della stessa specie derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che intervengono nel corso dell'esercizio finanziario.

Con il parere favorevole del RELATORE l'emendamento 5.0.13 è posto ai voti ed approvato.

Poichè si è concluso l'esame degli articoli, il relatore FASSONE passa ad illustrare le proposte di coordinamento coord. 1 e coord. 2, riferite al disegno di legge n. 1406 nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione.
Per quanto riguarda la proposta coord. 1, rileva che essa mira a raccordare il comma 3 dell'articolo 47 delle legge n. 354 del 1975, come sostituito dall'articolo 2 con le disposizioni di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale come riformulato dall'articolo 1.
La proposta coord. 2 è invece volta soprattutto a consentire l'applicazione, in quanto compatibile, del meccanismo procedurale delineato dal comma 4 dell'articolo 47 come sostituito dall'articolo 2, nelle ipotesi in cui l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare viene proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena.
Infine, il relatore prospetta l'opportunità di un intervento modificativo sulla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, che elimini il riferimento alle ipotesi in cui la semilibertà viene disposta prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, in quanto tale riferimento appare sostanzialmente superfluo essendo chiaramente desumibile la possibilità di disporre la semilibertà in tale fase già dal nuovo testo dell'articolo 656 del codice di procedura penale.

La senatrice SALVATO osserva che l'intervento modificativo da ultimo suggerito dal relatore Fassone non può essere effettuato in sede di coordinamento.

Il senatore VALENTINO condivide quanto rilevato dalla senatrice Salvato.

Anche il senatore CENTARO ritiene opportuna una più approfondita riflessione sull'ultimo profilo al quale ha fatto riferimento il relatore.

Il relatore FASSONE si riserva pertanto di presentare nel prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 1406, un eventuale emendamento all'articolo 5 nel senso da lui sopra delineato.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO e con separate votazioni, le proposte coord. 1 e coord. 2 sono quindi approvate.

Il presidente CIRAMI propone che, prima di dare mandato al relatore a riferire, si proceda alla disgiunzione dei disegni di legge nn. 205, 472, 1064, 1210, 1212, 1430 e 1529, secondo quando già convenuto dalla Commissione nella seduta del 20 maggio scorso. I disegni di legge in questione - prosegue il Presidente - proseguiranno il loro iter e sarà cura del relatore proporre la soppressione delle parti assorbite dal disegno di legge n.1406.

La senatrice SALVATO condivide la proposta e chiede che nel prosieguo dell'esame dei disegni di legge menzionati venga inserito all'ordine del giorno anche il disegno di legge n.199, da lei presentato, in tema di accesso dei giornalisti agli istituti di pena.

Prende atto il presidente CIRAMI il quale assicura la senatrice Salvato che tale esigenza sarà affrontata in occasione nel prossimo Ufficio di Presidenza.

Conviene la Commissione e, con l'assenso del RELATORE, si procede alla disgiunzione dei disegni di legge nn. 205, 472, 1064, 1210, 1212, 1430 e 1529

Il senatore CALVI prospetta, quindi, l'opportunità che la Commissione richieda il passaggio alla sede deliberante del disegno di legge n. 1406, rispetto alla quale il rappresentante del Governo esprime il proprio assenso.

Aderiscono il senatore CIRAMI, a nome del Gruppo Centro Cristiano Democratico; la senatrice SALVATO per il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti; il senatore RUSSO per il Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo; mentre i senatori GRECO e BUCCIERO, a nome rispettivamente del Gruppo di Forza Italia e Alleanza Nazionale si riservano di far conoscere successivamente il proprio orientamento.

Il PRESIDENTE, preso atto degli assensi manifestati si riserva di acquisire il consenso dei Gruppi Lega Nord-per la Padania Indipendente; Cristiani Democratici Uniti; Verdi-l'Ulivo; Partito Popolare Italiano e Misto, i cui rappresentanti non sono presenti alla seduta odierna e di trasmettere in tal caso la richiesta di trasferimento di sede al Presidente del Senato.

La Commissione, conferisce quindi, mandato al relatore Fassone a riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 1406.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0047o)

La senatrice SALVATO chiede che si riavvii con la massima sollecitudine l'esame del disegno di legge n. 211, da lei presentato, per l'abolizione della pena dell'ergastolo.

Il senatore BUCCIERO sottolinea - a sua volta - che la complessità del disegno di legge n. 1496 e collegati in tema di diritto d'autore non consentirà di esaurirne l'esame nel corso della prossima settimana.

Il senatore SENESE propone allora di concentrare il lavoro della Commissione su altri disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione, in particolare il disegno di legge per l'abolizione dell'ergastolo e l'altro in tema di modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, n.1920.

Si conviene allora di dedicare la giornata di martedì 8 luglio ed il pomeriggio di mercoledì 9 al seguito dell'esame del disegno di legge n. 211, mentre la seduta antimeridiana di mercoledì 9 sarà dedicata alla trattazione del disegno di legge n. 1920.

IN SEDE REFERENTE
(1268) Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il relatore GRECO chiede che venga riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo, essendo emersi nuovi elementi di valutazione a seguito di contatti avuti informalmente con i rappresentanti dell'Organismo unitario dell'avvocatura e dell'Unione delle Camere penali.

Si conviene di fissare al 15 luglio alle ore 12 un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 143

Art. 1.

Premettere al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 241, primo comma, del codice penale, sostituire le parole “commette un fatto diretto” con le altre: “compie atti idonei diretti”».
1.1
Callegaro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il secondo comma dell'articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente: “Chiunque compie atti idonei diretti a disciogliere l'unità dello Stato o a distaccare parte del territorio nazionale soggetto alla sua sovranità è punito con la reclusione da 9 a 24 anni.”».
1.2
Callegaro

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

È abrogato l'articolo 271 del codice penale».
1.0.1
Preioni, Gasperini


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406

Art. 5.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Assistenti sociali)

1. La dotazione organica del personale della Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 - Assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 684 unità.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'amministrazione penitenziaria, banditi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge.
3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico».
5.0.11
Il Governo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Operatori amministrativi)

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 - Operatore Amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tab. A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico».
5.0.12
Il Governo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 30.390 milioni per l'anno 1997 e in L. 45.276 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5.0.13
Il Governo


PROPOSTE DI COORDINAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406

Art. 2.

Al comma 1, al capoverso 3, sopprimere le parole: «L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione.».
coord. 1
Il Relatore

Art. 4.

Al comma 1, alla lettera a),

al capoverso 1-bis sostituire, nell'ultimo periodo, la parola: «norma» con l'altra: «disposizione»;

al capoverso 1-ter, sostituire le parole: «il giudice» con le altre: «il tribunale di sorveglianza»;

al capoverso 2 aggiungere infine le parole: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.».

coord. 2
Il Relatore