GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 1998

298a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE
(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia
(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia
(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 2207 assunto come testo base.

Il presidente CIRAMI avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 12.4, 12.5 e 12.13.

Il senatore BATTAGLIA illustra l'emendamento 12.6 volto a ridurre da centottanta a novanta giorni il termine previsto dall'articolo 16-bis del decreto legge n.8 del 1991, introdotto dall'articolo 12 in esame, sottolineando soprattutto l'importanza di fissare comunque un limite temporale entro il quale il collaborante deve rendere tutte le proprie dichiarazioni sui fatti di cui è a conoscenza; ciò anche per contrastare il deprecabile fenomeno della frequente strumentalizzazione delle dichiarazioni rese anche a notevole distanza di tempo.

Il presidente CIRAMI illustra l'emendamento 12.7 chiarendo che esso è diretto a sostituire il riferimento al procuratore della Repubblica contenuto nel citato articolo 16-bis con quello al procuratore nazionale antimafia che, ad avviso del presentatore, appare il soggetto più indicato, per le sue funzioni di coordinamento, ad accogliere le dichiarazioni contenute nel verbale illustrativo che si presentano come un programma generale della futura collaborazione e che appare, quindi, estremamente probabile vengano ad interessare la competenza di diversi uffici del pubblico ministero.

Seguono brevi interventi esplicativi del relatore FOLLIERI - che fa rilevare come le problematiche su cui ha richiamato l'attenzione il presidente Cirami trovino già una soluzione nella codicistica ed, in particolare, nell'articolo 54 del codice di procedura penale - del senatore CALVI e del sottosegretario AYALA, il quale evidenzia che il numero dei collaboratori che forniscono dichiarazioni coinvolgenti la competenza di diverse procure della Repubblica è statisticamente limitato.

Il senatore Antonino CARUSO rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 12.8, 12.9 e 12.10.

Il senatore BATTAGLIA rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.49.

Il senatore GRECO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 12.11 e 12.50.

Interviene quindi il senatore RUSSO che - facendo riferimento ad una esigenza di chiarimento rilevata dalla senatrice Scopelliti nella precedente seduta -richiama l'attenzione della Commissione e del rappresentante del Governo sulla previsione di cui al comma 3 dell'articolo 16-bis introdotto dall'articolo 12. Si stabilisce in tale disposizione che il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale e che per i fatti concernenti la responsabilità di altri è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello, salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione. Questa formulazione suscita perplessità, in quanto il riferimento ai fatti concernenti la responsabilità di altri potrebbe essere interpretato nel senso che i contenuti del verbale risulterebbero inaccessibili per gli imputati nei cui confronti sono rese le dichiarazioni, fino al momento in cui viene pronunciata la sentenza in grado di appello, conclusione che sarebbe inaccettabile e che, con tutta probabilità, non costituisce l'obbiettivo che la disposizione del comma 3 si proponeva di raggiungere.

Prende brevemente la parola il relatore FOLLIERI, il quale ritiene che il problema sollevato dal senatore Russo vada inquadrato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale - da cui è ricavabile la nozione di segreto - e dall'articolo 114 dello stesso codice, che disciplina il divieto di pubblicazione degli atti processuali.

Il senatore SENESE si rifà alle considerazioni svolte dal relatore ed osserva che nell'ambito della disciplina codicistica sono enucleabili distinte ipotesi di segreto. Nel caso del comma 1 dell'articolo 329 relativo al segreto sugli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero - il segreto impedisce la conoscenza di tali atti da parte dell'indagato e cade nel momento in cui l'imputato può avere conoscenza degli stessi e comunque con la chiusura delle indagini preliminari. L'articolo 114 del codice di procedura penale disciplina invece il divieto di pubblicazione degli atti processuali che riguarda - nelle forme di cui ai commi 2 e seguenti dello stesso articolo 114 - anche gli atti non più coperti da segreto. Infine l'articolo 329, comma 3, contempla un'ipotesi diversa che si verifica quando il pubblico ministero dispone l'obbligo del segreto per atti non più coperti da segreto ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 329.
Con riferimento al comma 3 dell'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 12, appare necessario all'oratore chiarire la portata della previsione ivi contenuta rispetto alle diverse ipotesi da lui richiamate e specificare gli effetti dell'obbligo del segreto non solo rispetto alle persone imputate in un determinato procedimento a carico delle quali sono state rese le dichiarazioni del collaborante, ma anche rispetto ad eventuali altri soggetti interessati che chiedano eventualmente il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti, ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

Dopo un ulteriore intervento del senatore RUSSO, prende la parola il senatore BATTAGLIA, il quale sottolinea con forza l'esigenza che il legislatore adotti iniziative volte ad evitare l'uso strumentale delle inchieste giudiziarie attraverso la pubblicazione sui giornali e sugli altri mezzi di comunicazione di massa del contenuto di atti processuali, predisponendo a tal fine adeguati strumenti sanzionatori.

Il sottosegretario AYALA , alla luce delle perplessità emerse negli interventi testè svoltisi, si riserva di approfondire la problematica in questione.

Il senatore RUSSO illustra gli emendamenti 12.14 e 12.15 - ai quali aggiungono la propria firma i senatori CALVI e FASSONE - rilevando come non appaia condivisibile l'impostazione complessiva dell'articolo 16-ter introdotto dall'articolo 12 in esame, laddove subordina la concessione delle circostanze attenuanti in materia di collaborazione ad una valutazione complessiva dell'apporto collaborativo che il giudice del dibattimento non è istituzionalmente in condizione di poter effettuare e per la quale si troverebbe a dipendere in maniera completa dalle informazioni che dovrà acquisire dal procuratore nazionale antimafia o dai procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11 del decreto-legge n. 8 del 1991, introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge in discussione. Tale impostazione viene così a determinare una grave un'anomalia in quanto l'attività dell'organo giudicante risulterebbe, di fatto, vincolata o comunque fortemente condizionata da un organo esterno al processo. La proposta contenuta negli emendamenti 12.14 e 12.15 elimina tali perplessità prevedendo che il giudice del dibattimento debba limitarsi ad accertare l'avvenuta redazione, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis, del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione. I due emendamenti differiscono poi tra loro in quanto il primo presuppone l'approvazione dell'emendamento 12.2, mentre il secondo ne presuppone la reiezione. Il senatore Russo conclude infine richiamando l'attenzione sul successivo emendamento 12.21 - che introduce l'articolo 16-ter-bis dopo l'articolo 16-ter - ove sono prese in considerazione altre problematiche che nel disegno di legge sono incluse nell'articolo 16-ter introdotto dall'articolo 12 ma che non concernono specificamente il tema della concessione delle attenuanti in materia di collaborazione.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.