GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 24 GIUGNO 1997


146a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Mirone.

La seduta inizia alle ore 11,40.

SULLA SCOMPARSA DI MICHELE COIRO, DIRETTORE GENERALE DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA
(A003 000, C02a, 0001o)

Il presidente CIRAMI esprime, a nome della Commissione e suo personale, il più profondo cordoglio per la morte di Michele Coiro, ricordandone l'impegno, l'imparziale senso del dovere, la trasparenza e le grandi capacità professionali testimoniate dalla sua attività di magistrato e, nell'ultimo anno, anche dall'attività da lui svolta al vertice dell'Amministrazione penitenziaria.

Il ministro FLICK ricorda a sua volta con dolore e partecipazione, l'insostituibile collaboratore, rammentando la lunga consuetudine iniziata quando entrambi appartenevano alla Magistratura. Sottolinea l'importanza dell'opera svolta come Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, con particolare riferimento all'impegno profuso per la soluzione del problema del sovraffollamento carcerario e per il potenziamento delle strutture del sistema extramurario, dando atto, come - da ultimo - fosse stata di Michele Coiro l'intuizione di trasformare gli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara - che dovranno essere abbandonati come strutture di massima sicurezza - in sistemi finalizzati in particolar modo al recupero dei detenuti tossicodipendenti.

Il senatore VALENTINO, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, si associa alle espressioni di cordoglio della Presidenza della Commissione e ricorda di aver conosciuto Michele Coiro nel periodo dei cosiddetti anni di piombo, sperimentandone le capacità e le doti di imparzialità assoluta nei confronti di imputati di ogni orientamento politico. Di queste doti il dottor Coiro ha dato prova durante tutta la sua carriera di magistrato e, da ultimo, anche durante il periodo in cui ha ricoperto la carica di Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.

Il senatore GASPERINI parlando per il Gruppo Lega Nord - per la Padania indipendente, rileva di aver recentissimamente - nella seduta del 19 giugno scorso - richiamato l'attenzione della Commissione sulle doti di sensibilità e sulla squisita cortesia personalmente dimostrata dal direttore Coiro nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Il senatore CENTARO, a nome del Gruppo Forza Italia, sottolinea l'onestà intellettuale ed il profondo senso di giustizia che hanno caratterizzato la vita e l'attività professionale di Michele Coiro. Non può non ricordare con profondo rammarico come egli sia stato vittima di quell'integralismo giustizialista che sta gravemente inquinando l'esercizio della funzione giurisdizionale in Italia. Ritiene che il Consiglio Superiore della Magistratura, diviso e condizionato dalle proprie correnti interne, non è stato capace di difendere adeguatamente questo magistrato, nè di valorizzare una professionalità che si è poi rivelata di prim'ordine anche nell'esercizio dei compiti affidatigli dal Ministro Flick.

La senatrice BONFIETTI del Gruppo Sinistra democratica - l'Ulivo si associa alle espressioni di cordoglio della Presidenza, ricordando le doti morali ed umane e la grande capacità professionale di Michele Coiro delle quali ebbe esperienza diretta in relazione all'attività processuale da lui svolta nel procedimento relativo alla tragedia di Ustica. Non si può non ricordare che è anche grazie all'opera di questo magistrato, se la Procura della Repubblica di Roma ha riacquistato credibilità e incisività.
Nel ruolo di Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena Michele Coiro aveva confermato le sue doti e la sua capacità professionali e la senatrice ricorda di averlo potuto constatare personalmente in relazione alle problematiche presentatesi nelle carceri di Bologna e Volterra.

Il senatore PETTINATO per il Gruppo Verdi - l'Ulivo si unisce alle espressioni di cordoglio della Presidenza e sottolinea, in particolare, il carattere laico che ha sempre contraddistinto l'approccio di Michele Coiro anche agli aspetti più scottanti delle problematiche giudiziarie.

Il ministro FLICK sottolinea di aver chiesto a Michele Coiro di assumere l'incarico di Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena nella consapevolezza che egli avrebbe portato in tale ruolo quelle stesse caratteristiche di serenità, imparzialità e profondo senso di giustizia di cui diede prova durante la sua carriera di magistrato. È anche nel ricordo dell'opera da lui svolta al vertice dell'Amministrazione penitenziaria che il Governo auspica che la Commissione proceda e concluda nei tempi più ristretti possibili l'esame dei disegni di legge n. 1406 e connessi, sulla riforma dell'ordinamento penitenziario.

Il presidente CIRAMI ritiene che la conclusione in tempi rapidi dell'esame di tali provvedimenti sarebbe senza dubbio il modo migliore per rendere omaggio alla figura di Michele Coiro e assicura che l'invito formulato dal Ministro verrà senz'altro sottoposto all'attenzione dell'ufficio di Presidenza.

IN SEDE REFERENTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore
(458) FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale
(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 18 giugno scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso.

La Commissione prosegue nell'esame dell'emendamento 6.0.1.

Recependo il suggerimento in tal senso in precedenza avanzato dal relatore Bucciero, il presidente CIRAMI propone che vengano posti separatamente ai voti i singoli commi dell'emendamento 6.0.1.
Conviene la Commissione.

Il senatore PETTINATO sottolinea la diffusione e il rilievo economico che in alcuni casi assume la produzione di rassegne stampa.

Il relatore BUCCIERO, dopo una ricognizione delle norme vigenti di cui alla legge n. 633 del 1941 e dopo aver rilevato che in materia la legislazione europea è molto diversificata, propone una riformulazione del comma 1 dell'emendamento 6.0.1 volta a sostituire la percentuale del trenta per cento con quella del quindici per cento, ad escludere dalla sua sfera di applicabilità le rassegne stampa raccolte senza scopo di lucro ed altresì a prevedere che il compenso previsto di cui a tale comma debba essere corrisposto limitatamente agli editori degli articoli riprodotti nelle rassegne stesse.

Il presidente CIRAMI ritiene che il compenso menzionato dal comma 1 dell'emendamento 6.0.1 dovrebbe spettare a chi seleziona gli articoli riprodotti nelle rassegne stampa; gli appare altresì ingiustificata la corresponsione di un compenso a favore degli autori.

Il relatore BUCCIERO osserva che dipende sovente da una scelta operata dagli editori il facilitare l'inserimento nelle rassegna stampa degli articoli pubblicati escludendo la riserva di riproduzione di cui all'articolo 65 della legge sul diritto d'autore. Tale aspetto - prosegue il relatore - si ricollega a precise esigenze di mercato legate alla ormai estrema diversificazione delle fonti di informazione ed alla rapidità di circolazione delle notizie.

Il sottosegretario MIRONE si esprime a favore del comma 1, capoverso 2 dell'emendamento, preannunziando comunque di essere disponibile ad accogliere modifiche dirette a prevedere forme di eccezione al principio generale della corresponsione del compenso. Tali eccezioni sarebbero - a suo avviso - da individuare, nel contesto del comma 7, dedicato ai compensi per le riproduzioni riscossi e ripartiti dalla SIAE, nell'ambito delle convenzioni stipulate con la SIAE stessa.

Il senatore PETTINATO ritira, quindi, il comma 2 dell'emendamento 6.0.1 e, raccogliendo i suggerimenti emersi nel corso del dibattito, con particolare riferimento a quelli espressi dal relatore, modifica l'emendamento 6.0.1, riformulandolo nell'emendamento 6.0.1 (Nuovo testo).
Si passa alla votazione, per parti separate, dell'emendamento 6.0.1 (Nuovo testo).

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, viene posto ai voti ed approvato il comma 1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO e il voto contrario del presidente CIRAMI viene altresì posto ai voti ed approvato il comma 2.

Viene posto ai voti ed approvato il comma 3, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO e con il voto contrario del presidente CIRAMI è poi approvato il comma 4

Il presidente CIRAMI dispone quindi l'accantonamento del comma 5 in quanto logicamente connesso con alcuni emendamenti relativi all'articolo 15.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO e con il voto contrario del presidente CIRAMI viene quindi posto ai voti ed approvato il comma 6.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1496, 458 E 2157

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

2. I soggetti che realizzano rassegne stampa devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge.

2. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche fatta per i servizi della biblioteca.

3. All'articolo 68 della legge 22 aprile, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

4. È consentita, nei limiti del trenta per cento di ciascun volume, la riproduzione per uso personale di volumi contenenti opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per la fotocopia xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nella prima parte del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge.

4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole articolo 171-bis, sono aggiunte le seguenti: e dall'articolo 171-ter.
5. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

g) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal secondo comma dell'articolo 65 e dal quarto comma dell'articolo 68.

6. Alla lettera a) dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole qualsiasi procedimento sono aggiunte le seguenti: opere pubblicate per le stampe.
7. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al secondo comma dell'articolo 65 ed al quarto comma dell'articolo 68 della presente legge sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. I compensi riscossi sono ripartiti dalla SIAE, al netto della provvigione, in uguale misura agli autori ed agli editori. La ripartizione agli aventi diritto per i quali la SIAE non svolge già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni».
6.0.1
Pettinato, Cortiana
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

2. I soggetti che realizzano rassegne stampa, salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno, devono corrispondere un compenso agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

4. È consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per la fotocopia xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nella prima parte del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole articolo 171-bis, sono aggiunte le seguenti: e dall'articolo 171-ter,.
4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

g) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal secondo comma dell'articolo 65 e dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati.

5. Alla lettera a) dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole qualsiasi procedimento sono aggiunte le seguenti: opere pubblicate per le stampe, opere multimediali,.
6. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al secondo comma dell'articolo 65 ed al quarto comma dell'articolo 68 della presente legge sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
2. I compensi riscossi sono ripartiti dalla SIAE, al netto della provvigione, in mancanza di patto diverso, in uguale misura agli autori ed agli editori. La ripartizione agli aventi diritto per i quali la SIAE non svolge già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni».
6.0.1 (Nuovo testo)
Pettinato