159 Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE DELIBERANTE
(508-740-741-826-910-934-981-1007-B) Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lubrano di Ricco, Siliquini ed altri, Scopelliti e Pellegrino, Senese ed altri, Bucciero ed altri, Callegaro e Centaro, Gasperini, Greco; quindi, modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saraceni ed altri, Novelli, Pisapia, Carotti e Maggi, Anedda ed altri, Borghezio, Boato e Olivieri, Izzo Domenico
(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore CALVI il quale, pur raccomandando la definitiva approvazione del testo in esame, ritiene comunque di dover manifestare alcune perplessità di ordine formale innanzitutto in merito alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 1. In particolare, se può considerarsi corretta la sostituzione della formula «nell'esercizio dei suoi poteri» con l'altra «nello svolgimento delle funzioni o del servizio», non possono invece essere valutate positivamente, dal punto di vista della formulazione testuale, altre modifiche introdotte nell'articolo in questione. Al riguardo, nonostante che la non felice scelta di alcuni termini per la descrizione della condotta potrebbe indurre in dubbio l'interprete circa l'ipotesi di condotta realizzata in violazione di leggi o regolamenti, deve risultare chiaro che, nella riscrittura dell'articolo 1 licenziata dalla Camera dei deputati, rimane comunque fermo che gli elementi che, alternativamente, devono qualificare la condotta affinchè risulti integrata la nuova fattispecie dell'abuso d'ufficio restano l'aver agito violando norme di legge o di regolamenti ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto.
Per quanto concerne poi l'articolo 2 va rilevato come esso includa disposizioni che, pur con alcune perplessità di carattere formale, appaiono sostanzialmente condivisibili soprattutto per lo spirito garantista che le ispira.

Si apre la discussione generale sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore FOLLIERI condivide le considerazioni svolte dal relatore e ritiene particolarmente apprezzabile sia la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 2 secondo la quale, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice deve procedere all'interrogatorio dell'indagato, sia il contenuto degli altri due commi dello stesso articolo. Non si comprendono peraltro le ragioni per cui la regola fissata con l'articolo 2 non sia stata estesa anche alle ipotesi in cui il pubblico ministero formula una richiesta di applicazione di misure cautelari personali. Su questo punto, sarebbe senz'altro opportuna la presentazione e l'approvazione di una proposta emendativa che si muova in tale direzione, ma una simile iniziativa implicherebbe il rischio di un ulteriore ed inopportuno ritardo nella definitiva approvazione del provvedimento in discussione. Si riserva pertanto di presentare un autonomo disegno di legge avente questa finalità ed auspica che esso possa essere inserito all'ordine del giorno della Commissione nei tempi più rapidi possibili.

Il presidente ZECCHINO, nel manifestare la propria personale disponibilità rispetto all'iniziativa annunciata dal senatore Follieri, fa presente che, una volta presentato e assegnato alla Commissione, il disegno di legge sarà sottoposto all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore CENTARO è perplesso circa il testo dell'articolo 1 licenziato dall'altro ramo del Parlamento e sottolinea innanzitutto come il riferimento allo «svolgimento delle funzioni o del servizio» implichi un ampliamento della sfera di applicazione della nuova fattispecie dell'abuso d'ufficio, rispetto al testo approvato dal Senato; evidenzia poi che la soppressione del riferimento alle violazioni delle norme sulla competenza comporta che, ai fini della norma in questione, potranno avere rilevanza sul piano penale solo gli illeciti riconducibili al vizio della violazione di legge e con esclusione di quelle determinate da eccesso di potere. Ritiene pertanto necessaria la presentazione di proposte emendative che consentano di apportare alcuni correttivi all'articolato in discussione.

Il senatore GRECO condivide le perplessità manifestate dal relatore e dal senatore Centaro in merito all'articolato in discussione, in particolare ritenendo inopportuna l'eliminazione, nell'articolo 1, del riferimento alla violazione delle norme sulla competenza. Se, allo stato, considera preferibile escludere la presentazione di emendamenti al fine di facilitare la definitiva approvazione del provvedimento in esame , si riserva però di modificare il proprio orientamento alla luce di quelli che potranno essere gli ulteriori sviluppi del dibattito.

Il senatore PETTINATO, pur rilevando che le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento realizzano, sugli aspetti ad essi sottesi, un intervento di carattere assolutamente parziale, ritiene prevalente l'esigenza di assicurare la definitiva approvazione di un provvedimento fortemente atteso dal Paese.

Il senatore CIRAMI ritiene che le perplessità manifestate circa la formulazione del testo dell'articolo 1 licenziato dalla Camera dei deputati attengano a caratteri esclusivamente lessicali - al riguardo osserva, tra l'altro, che l'espressione «in violazione di norme di legge o di regolamento» appare certamente suscettibile di ricomprendere anche le ipotesi di violazione delle norme sulla competenza - e non siano quindi tali da giustificare ritardi nell'adozione di un provvedimento legislativo che corrisponda ad esigenze di indubbio rilievo.
Auspica pertanto che il disegno di legge sia approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

La senatrice SALVATO rileva che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati non hanno sostanzialmente modificato l'impostazione - da lei non condivisa - del provvedimento e a suo tempo fatta propria dalla Commissione giustizia del Senato in sede di prima lettura. In considerazione di ciò, riconferma fin da ora il suo voto contrario, riservandosi di presentare emendamenti qualora la Commissione si orienti in tal senso.

Il senatore BATTAGLIA, mentre ritiene il testo varato in prima lettura dal Senato ampiamente condivisibile, in particolare nella misura in cui garantiva e tutelava i cittadini rispetto all'esercizio improprio del potere pubblico, non altrettanto può affermare del provvedimento in discussione. Pur proponendosi lo scopo di ampliare ulteriormente la garanzia degli indagati, laddove introduce alcune interessanti disposizioni nell'articolo 2, modificative degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale, il disegno di legge non conclude compiutamene tale intervento. Questo aspetto - prosegue il senatore Battaglia - è stato efficacemente messo in evidenza dal dibattito e, pertanto, egli ritiene opportuna la presentazione di proposte di modifica che correggano le carenze evidenziate.

Il senatore CALLEGARO preannunzia il proprio voto favorevole sul disegno di legge in discussione anche se non nasconde la propria insoddisfazione complessiva. Ritiene, comunque, che l'altro ramo del Parlamento abbia parzialmente tenuto conto di alcune esigenze sollevate dalla senatrice Salvato nel corso del precedente esame in Commissione giustizia attraverso la introduzione, nel nuovo testo proposto per l'articolo 323 del codice penale, della specificazione che l'autore del reato sia pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che commetta il reato nello svolgimento delle funzioni o del servizio.
Esprime forti dubbi in merito alla integrazione proposta - all'articolo 2 del provvedimento in titolo - per l'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale, considerando che la nullità ivi prevista dovrebbe piuttosto inficiare il decreto e non la richiesta di rinvio.

Il senatore RUSSO condivide le perplessità espresse dal relatore ed anche le altre obiezioni emerse dalla discussione, non ritenendo però che esse siano tali da obbligare ad una revisione del testo in discussione. Si tratta di un provvedimento di cui la propria parte politica condivide l'urgenza e, comunque, l'interprete potrà trovare dal dibattito gli strumenti di ricostruzione della volontà del legislatore necessari a colmare eventuali imperfezioni.
Passa, quindi, ad esaminare le norme modificate dell'articolo 1 le quali, a suo giudizio, presentano aspetti migliorativi. Tale miglioramento riconosce nella modifica che ascrive il reato di abuso di ufficio al pubblico ufficiale incaricato di pubblico servizio che commetta il fatto anche nello svolgimento del servizio, in tal modo ricomprendendo - a suo avviso - anche l'incaricato di pubblico servizio. Sempre in merito al nuovo testo proposto dall'articolo 1 del disegno di legge, considera pacifico che nella espressione «violazione di norme di legge o di regolamento» debbano essere ricompresi anche gli aspetti che disciplinano la competenza. Nè diverse considerazioni potrebbero valere in relazione alla classica tipologia dei vizi dell'atto amministrativo, che per gli aspetti connessi al provvedimento non entrano in considerazione.
Meno positive considerazioni esprime sulla indicazione della condotta illecita per la parte relativa alla violazione di norme di legge e di regolamento che, nel testo della Camera dei deputati, potrebbe indurre l'interprete a ritenere che non si tratti di punire la condotta, ma la violazione in quanto effettivamente consumata, diversamente dal testo approvato dal Senato che tale dubbio non poteva ingenerare. Ritiene peraltro che una accurata lettura della norma consenta agevolmente di escludere tale ipotesi. Il testo - prosegue il senatore Russo - non consente invece, di prendere in considerazione l'ipotesi del reato compiuto con eccesso di potere, aspetto che non lo aveva visto del tutto contrario.
Dopo aver inoltre rilevato che, sempre all'articolo 2 del testo proposto, il comma 1 appare squilibrato laddove l'interprete potrebbe essere portato a ritenere che l'interrogatorio dell'indagato prima della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio debba essere esperito soltanto qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, con la evidente introduzione di una disparità di trattamento rispetto agli altri, il senatore Russo condivide pienamente le osservazioni del relatore per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 2, che prevede la sanzione della nullità della richiesta del rinvio a giudizio, senza che sia prescritta l'obbligatorietà dell'interrogatorio stesso. Rileva altresì che l'articolo 2 non fa menzione dell'interrogatorio reso a seguito di presentazione spontanea, pur ritenendo che l'applicabilità dell'articolo a tale fattispecie non possa dirsi esclusa, e ritiene infine che altra carenza dell'articolo 2 sia il non aver menzionato il decreto di citazione a giudizio, carenza di particolare rilievo nella fase attuale, nella quale il Parlamento ha varato le norme per il potenziamento del giudice unico. Conclude ribadendo che il Gruppo della sinistra democratica - l'Ulivo ritiene prevalente l'esigenza di varare il testo e ulteriori decisioni saranno assunte solo se saranno presentati emendamenti.

Il senatore VALENTINO chiede di consentire la presentazione di emendamenti poichè, al di là dell'esigenza di varare il provvedimento in tempi brevi, tutti gli intervenuti hanno messo in evidenza l'opportunità di miglioramenti.
Oltre a condividere le preoccupazioni sollevate in merito alla mancata menzione, all'articolo 2, del decreto di citazione, il senatore Valentino ritiene che tale disposizione dovrebbe essere ulteriormente migliorata anche per consentire all'indagato di fornire chiarimenti nella fase più precoce delle indagini a suo carico.

Il senatore MELONI preannunzia il voto favorevole dei senatori del Gruppo misto pur con tutte le perplessità emerse dal dibattito e nell'ambito delle osservazioni svolte dal relatore.
Ritiene tuttavia di dover attirare l'attenzione della Commissione sulla coesistenza nel provvedimento in esame di due aspetti - a suo avviso contraddittori - rappresentati -da una parte - dalla norma sostanziale di modifica dell'articolo 323 e - dall'altra - da una normativa di carattere processuale che poco o nulla ha a che vedere con la norma sostanziale stessa.

Il senatore MILIO esprime a sua volta serie perplessità, in particolare in merito all'articolo 2, comma 1, e alla disparità di trattamento che esso gli appare generare.

Il senatore PASTORE mette - in particolare - in evidenza che nell'articolo 1 del disegno di legge la soppressione del riferimento alla violazione di norme sulla competenza è suscettibile di determinare pericolose conseguenze poichè è in atto una tendenza del legislatore ad attribuire la definizione della competenza a norme che non rientrano nè nella legislazione primaria nè in quella secondaria, ma sono contenute in atti che - come il decreto dirigenziale - non rientrano nella funzione normativa in senso proprio.

Il presidente ZECCHINO condivide i rilievi miranti a sottolineare la eterogeneità delle norme contenute nel provvedimento in esame, rilevando come gli articoli 2 e 3 del provvedimento siano totalmente estranei all'oggetto del disegno di legge. Tuttavia occorre prendere atto che, se la Commissione intendesse procedere alle modifiche prefigurate, sarebbe inevitabile una battuta di arresto del prosieguo dell'iter. Per quanto riguarda la richiesta di consentire la presentazione di emendamenti, è pienamente nella facoltà della Commissione presentare proposte di modifica ed il termine per tale presentazione potrebbe essere fissato a breve. Peraltro, gli appare che la posizione prevalente emersa dal dibattito suggerisca che la discussione di eventuali emendamenti finirebbe per risolversi in un appesantimento dei tempi senza prospettiva di raggiungere il necessario consenso.

Il senatore GRECO ritiene che la Commissione non deve lasciarsi consigliare da una fretta eccessiva nel varare il provvedimento, se questa esigenza di rapidità dovesse risolversi nell'accettazione di un testo insoddisfacente.

Il senatore BUCCIERO chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,33 è ripresa alle ore 16,49.

Il presidente ZECCHINO propone di fissare un termine per gli emendamenti che si conviene di stabilire alle ore 11,30 di domani.

Il seguito della discussione è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 211

Sostituire il capoverso 1, con il seguente:

«Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione criminale, la reclusione e la multa».
1.1
Senese
L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

«Art. 1.
(Abolizione dell'ergastolo)

1. È abolita la pena dell'ergastolo.
2. Quando per un delitto la legge stabilisce la pena edittale dell'ergastolo o della reclusione superiore a ventiquattro anni, queste sono sostituite dalle reclusione nella misura di anni ventiquattro.
3. Se l'ergastolo è previsto per la realizzazione di una circostanza aggravante come sanzione di specie diversa da quella ordinaria del reato, ad essa è sostituita la reclusione fino ad anni trenta.
4. I limiti agli aumenti ed alle diminuizioni di pena per la ipotesi di concorso di circostanze e di concorso di reati sono stabiliti secondo le disposizioni vigenti per la reclusione.
5. L'esecuzione della pena è disciplinata secondo le disposizioni vigenti per la reclusione».

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 73, comma 2, codice penale)

1. Il secondo comma dell'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica la reclusione della misura di anni trenta.

Art. 1-ter.
(Modifica dell'articolo 54, comma 4, ordinamento penitenziario)

1. L'articolo 54, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. Ai condannati alla pena della reclusione non inferiore ai ventiquattro anni la presente disposizione non si applica per la ammissione al beneficio dei permessi-premio».

Art. 1-quater.
(Norme transitorie)

1. Se la condanna all'ergastolo, ovvero ad una pena superiore ai ventiquattro anni di reclusione, è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione della pena a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
2. La limitazione di cui all'articolo 54, comma 4, secondo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal precedente articolo 3, non si applica nei confronti di chi, detenuto al momento dell'approvazione della presente legge, abbia già beneficiato di un permesso-premio».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4 e gli articoli da 7 a 20.
1.29
Salvato
Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 17. - (Pene principali: specie) - Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) la reclusione;
2) la semireclusione;
3) La multa.

La pena principale stabilita per le contravvenzioni è l'ammenda».
1.31
Scopelliti