AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 1999
479ª Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
        Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato per l’interno Vigneri.
        La seduta inizia alle ore 15,15.


CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
        Il presidente VILLONE informa la Commissione che è stato richiesto, in mattinata, un parere urgente dalla Commissione agricoltura, riunita in sede deliberante, sul disegno di legge n. 4376, recante rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio.
        Propone di convocare immediatamente la Sottocommissione per i pareri, al fine di rendere tempestivamente il parere richiesto.
        Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.    

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE
(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri
(1392)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali
(2690)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(3163)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo
– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
        Il presidente VILLONE comunica che è pervenuta una lettera del Presidente della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige, che è a disposizione della Commissione, nella quale sono svolte alcune considerazioni sul disegno di legge n. 4368, per la parte relativa a quella regione.
        Si riprende quindi la discussione generale con l’intervento del senatore SCHIFANI, che si sofferma in particolare sulle disposizioni relative allo statuto della regione Sicilia. Si tratta di previsioni che trovano il loro fondamento in una iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana assunta con l’unanimità dei consensi; un’iniziativa che si è resa indispensabile per superare la cronica instabilità degli esecutivi regionali. In proposito ricorda che il carattere speciale dell’ordinamento regionale siciliano ha negli ultimi tempi sempre più impedito il recepimento, in quella regione, delle innovazioni istituzionali in materia di enti locali e regionali maturate nella legislazione nazionale.

        Ribadisce quindi la necessità di definire con rapidità le innovazioni statutarie, così da renderne possibile l’applicazione in occasione del prossimo rinnovo dell’Assemblea regionale. In proposito, rinnova il suo timore che i problemi emersi sia alla Camera sia nel corso di questa discussione generale, con riferimento alle disposizioni relative agli altri statuti speciali, possano ritardare l’approvazione delle modifiche allo statuto della regione siciliana. Reitera, quindi, la propria richiesta di un esame non unitario del disegno di legge n. 4368.
        Venendo a considerare il merito delle modifiche da ultimo citate, segnala la esigenza di fissare una rigida incompatibilità tra la qualifica di componente dell’organo rappresentativo e quella di membro dell’esecutivo regionale. Si tratta di una posizione già a suo tempo espressa in occasione dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, ed è una riforma a suo avviso necessaria per evitare l’interesse dei componenti dell’Assemblea rappresentativa a divenire parte del Governo regionale, elemento questo di sicura instabilità dell’esecutivo, come dimostrato dalla prassi più recente; ciò anche a causa del rapporto particolarmente alto tra il numero dei componenti dell’assemblea e quello dei componenti della giunta regionale. Ritiene dunque preferibile affidare alla libera scelta del presidente della Regione la individuazione dei componenti della giunta, eliminando il vincolo rappresentato dalla necessità di dover scegliere i componenti dell’esecutivo regionale nell’ambito dell’assemblea eletta con un sistema sostanzialmente proporzionale.
        Si sofferma quindi criticamente sulla disciplina della sfiducia verso l’esecutivo da parte dell’organo rappresentativo. Ricorda in proposito la più recente esperienza in materia di molti importanti enti locali siciliani; sindaci investiti da un ampio mandato direttamente eletti con un ampio consenso dei cittadini sono stati sfiduciati o sono sostanzialmente ricattati dai consigli comunali. La questione della applicazione della disciplina legislativa regionale in materia è stata oggetto, recentemente, di iniziative giudiziarie che hanno anche sottoposto una questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale. Ritiene quindi che la estensione del modello attualmente previsto dalla legislazione in materia di elezione dei sindaci e dei consigli comunali ai rapporti tra l’organo rappresentativo e quello esecutivo della regione, non sia tale da far conseguire l’obiettivo di una efficace stabilità dei governi. Considera preferibile, al riguardo, introdurre nello statuto siciliano una norma analoga a quella prevista dalla riforma degli articoli 121 e seguenti della Costituzione, recentemente approvata dal Parlamento, diretta a prevenire i cambiamenti di maggioranza. Pur consapevole della difficoltà di introdurre in stringenti norme giuridiche meccanismi che evitino l’instabilità degli esecutivi, ritiene comunque opportuno adeguare anche in questa materia la disciplina contenuta nello statuto regionale siciliano per superare la resistenza occulta che ampi settori del ceto politico dell’isola pongono ad ogni iniziativa di riforma.
        Si sofferma infine sulla disciplina che prevede la rimozione e lo scioglimento degli organi regionali da parte del Governo nazionale, temendo che simili fattispecie possano dar luogo a impropri interventi da parte delle istituzioni nazionali sulla vita degli organi regionali.
        Nell’apprezzare l’impulso dato dalla Presidenza per un serrato svolgimento dell’esame delle iniziative in titolo, ne auspica una celere definizione.

        Interviene quindi il senatore ELIA che, con riferimento alle iniziative del giudice amministrativo ricordate dal senatore Schifani, ne segnala la gravità. Si sostiene infatti da parte dei tribunali amministrativi siciliani che il sindaco eletto direttamente non possa essere sfiduciato dal Consiglio, anche nel caso la sfiducia provochi l’automatico scioglimento del Consiglio medesimo. Auspica quindi che la Corte costituzionale investita dagli stessi tribunali amministrativi di una questione di legittimità costituzionale concernente l’istituto della mozione di sfiducia del Consiglio comunale nei confronti del sindaco, previsto dalla legge regionale siciliana, si pronunci rapidamente sul tema eliminando una grave situazione di incertezza.
        Il presidente VILLONE, nel concordare con questi ultimi apprezzamenti svolti dal senatore Elia, considera personalmente assai discutibile il dubbio di legittimità costituzionale sollevato dai giudici amministrativi siciliani. Avverte, quindi, che la discussione generale si esaurirà nella seduta di domani, con gli ultimi interventi previsti e la replica del ministro Maccanico.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie
(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa
(3295)
DEBENEDETTI. – Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale
(3448)
MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
        Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, con l’illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4014, assunto dalla Commissione come testo base.
        Il sottosegretario VIGNERI con riferimento all’emendamento 1.700 (nuovo testo) e al relativo subemendamento chiarisce che tali iniziative sono volte a rendere applicabile alla materia dei servizi locali la disciplina relativa alla finanza di progetto. A questo proposito ritiene che più congruamente dovrebbero essere richiamati anche gli articoli 37-
bis, 37-ter e 37-quater della cosiddetta legge Merloni, che peraltro sono tutti da riferire esclusivamente, a suo avviso, ai rapporti tra le amministrazioni affidatarie e soggetti terzi: così delimitato l’ambito di riferimento, la disciplina richiamata è comunque da considerare applicabile anche alla materia dei servizi pubblici locali, senza la necessità di appositi riferimenti normativi. Reputa quindi superflue le proposte emendative in esame, che non modificano a suo avviso il quadro normativo proposto dal provvedimento in titolo. Considera invece comunque non applicabili al rapporto tra gli enti locali e i soggetti affidatari dei pubblici servizi le disposizioni contenute negli articoli 37-bis e seguenti della legge n. 109 del 1994. Si tratta, infatti, di un rapporto sostanzialmente differente da quello, di appalto, regolato dalla citata legge n. 109 del 1994.
        Il senatore PASTORE ritiene opportuno richiamare quest’ultima materia fra quelle che dovranno essere oggetto del regolamento previsto nel nuovo articolo 23 della legge n. 142 del 1990.
        A questo proposito il presidente VILLONE segnala l’inopportunità di demandare tale disciplina a una fonte regolamentare. Concorda con quest’ultimo rilievo il sottosegretario VIGNERI, che ritiene comunque preferibile inserire, nel nuovo articolo 23 della legge n. 142, quanto previsto dall’emendamento 1.700 (nuovo testo) e dal relativo subemendamento, in un testo comunque da riformulare secondo quanto indicato nel suo precedente intervento.
        Il senatore BESOSTRI, nel concordare con questa proposta, ritiene che si debba comunque prevedere l’applicazione delle norme relative alla finanza di progetto recate dalla cosiddetta legge «Merloni-
ter», anche ai rapporti tra enti locali e soggetti che competono per l’affidamento dei servizi.
        Il senatore GRILLO e il presidente VILLONE invitano quindi il rappresentante del Governo a proporre una riformulazione dell’emendamento 1.700 (nuovo testo) e del relativo subemendamento, che tenga conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito; riformulazione che si dovrebbe tradurre in una disposizione integrativa di quanto previsto dal nuovo articolo 23 della legge n. 142.
        Si riprende quindi l’esame degli emendamenti precedentemente accantonati.
        In merito agli emendamenti 1.88 e 1.89, il sottosegretario VIGNERI ribadisce il proprio parere contrario rilevando che essi intendono rendere possibile, in modo non discriminato, l’affidamento ad un unico soggetto di più servizi: ciò tuttavia contraddice gli indirizzi della normativa comunitaria, che prevedono lo svolgimento di apposite gare per ogni tipo di servizio. Ricorda peraltro che nel testo in esame, come modificato dagli emendamenti proposti dal Governo, residua uno spazio per la possibilità di esercizio da parte di un unico soggetto di più servizi, sulla base però di precisi criteri e limiti.
        Il senatore MARCHETTI si dichiara insoddisfatto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, ritenendo che comunque debba essere prevista una norma chiara circa la possibilità per gli enti locali di affidare con un’unica gara ad un solo soggetto più servizi.
        Il presidente VILLONE a quest’ultimo proposito rileva che, se non vengono fissati parametri precisi, risulta difficile prevenire ipotesi di affidamento di più servizi realizzati al solo scopo di eludere il ricorso a procedure di gara, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.
        Il senatore MARCHETTI replica ritenendo comunque sufficienti i parametri previsti dagli emendamenti a sua firma, mentre il senatore BESOSTRI ipotizza che si possa prevedere, all’esclusivo fine dell’affidamento di una molteplicità eterogenea di servizi, la costituzione di società consortili.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


SULL’ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA E DI BILANCIO PER IL 2000
        Il presidente VILLONE comunica che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato a maggioranza un calendario per lo svolgimento della discussione sui disegni di legge in titolo che prevede, per le Commissioni di merito, un tempo di esame compreso tra le ore 10 e le ore 13 di domani, venerdì 17 dicembre. In ragione di tale possibilità, ove confermata dall’Assemblea, preannuncia la convocazione di una seduta per le ore 10 di domani, intendendosi fissato per la stessa ora il termine per la proposizione di eventuali emendamenti, per quanto di competenza.
        La Commissione prende atto.
       

 La seduta termina alle ore 16,20.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014
Art. 1

        All’emendamento 1.700, aggiungere in fine le seguenti parole: «; si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 37-quinquies».

1.700/1


Grillo

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere in fine, il seguente periodo: «A tutte le società che gestiscono i servizi locali di cui al comma 2 si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto recate dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, in quanto compatibili, dall’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni».

1.700 (nuovo testo)


Il Relatore

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. Per una migliore funzionalità ed economicità nella gestione complessiva dei servizi, di cui al comma 2, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l’affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.88


Marchetti, Besostri

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:

        «13-bis. Qualora la gestione congiunta di servizi possa assicurare una migliore funzionalità ed economicità dei medesimi, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l’affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.89


Marchetti, Besostri