1.700/1
1.700 (nuovo testo)
«13-bis. Per una migliore funzionalità ed economicità nella gestione complessiva dei servizi, di cui al comma 2, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l’affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».
1.88
«13-bis. Qualora la gestione congiunta di servizi possa assicurare una migliore funzionalità ed economicità dei medesimi, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l’affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».
1.89