GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997


144a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0043°)

Dopo che il presidente CIRAMI ha evidenziato come il numero e la complessità degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1406 siano tali da far si che sia difficile conciliare l'esigenza di un esame approfondito con quella - ugualmente importante - di concludere i lavori in tempi ristretti, la senatrice SALVATO interviene osservando che ciò sarebbe possibile riconoscendo carattere di priorità al disegno di legge in questione e dedicando una settimana o due esclusivamente alla sua discussione. Più in generale la senatrice sottolinea con forza la necessità di rivolgere maggiore attenzione all'insieme delle problematiche legate al mondo del carcere.

Il presidente CIRAMI nel rilevare che le decisioni auspicate dalla senatrice Salvato sono di esclusiva competenza dell'Ufficio di presidenza della Commissione, concorda senz'altro sul carattere di urgenza dei temi ai quali ha fatto riferimento la stessa senatrice.

IN SEDE REFERENTE
(1406) Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(205) SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene
(472) GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario
(1064) MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali
(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari
(1430) MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive
(1529) BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri, con l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1406, assunto come testo base.

Il relatore FASSONE, ad integrazione delle considerazioni da lui svolte in sede di illustrazione dell'emendamento 1.1, rileva come altre differenze significative tra tale proposta emendativa e il testo dell'articolo 1 licenziato dall'altro ramo del Parlamento siano rappresentate dalla previsione della notifica dell'ordine di esecuzione in luogo della consegna dello stesso, dall'introduzione di una valutazione in ordine all'esistenza di un pericolo di fuga o di altro grave motivo che sconsigli il ritardo dell'esecuzione - valutazione alla quale è subordinata la sospensione dell'ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero - e infine da una diversa definizione del ruolo del pubblico ministero nelle ipotesi in cui il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire.
Il relatore modifica inoltre il comma 4 dell'emendamento 1.1, sostituendo le parole «venti giorni» con le parole «trenta giorni».

Interviene quindi il senatore GASPERINI il quale, dopo aver sottolineato la necessità di un chiarimento in merito alla situazione che si determinerebbe qualora risultasse impossibile effettuare la notifica prevista dal comma 1 dell'emendamento 1.1, richiama l'attenzione su un episodio verificatosi nella giornata di sabato 14 giugno quando, nella sua qualità di difensore di alcuni dei componenti del gruppo secessionista autore dell'azione posta in essere a Venezia nella notte tra l'8 e il 9 maggio scorso, si è dovuto rivolgere al competente ufficio matricole per sapere dove fosse stato trasferito uno dei suoi assistiti, dopo che ad alcuni familiari recatisi a trovarlo in carcere era stato risposto semplicemente che la persona non si trovava più nel luogo in cui era stata fino ad allora detenuta. Nonostante ripetute telefonate non è riuscito ad ottenere dall'ufficio in questione alcuna risposta e si è quindi trovato costretto a rivolgersi al Direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, dott. Coiro, il quale, con estrema gentilezza, è stato poi in grado di indicargli in brevissimo tempo quale fosse la località nella quale la persona era stata trasferita. Coglie pertanto l'occasione per protestare per quanto avvenuto e altresì per protestare nei confronti della sistematica schedatura effettuata nei confronti dei liberi cittadini che si recano ad assistere al processo nei confronti dei componenti del gruppo protagonista dell'episodio di Piazza S. Marco. Nel considerare complessivamente condivisibile l'impostazione del disegno di legge n. 1406, ritiene di dover sottolineare con forza, in questa sede, l'esigenza di assicurare a tutti i detenuti un trattamento compatibile con la dignità della persona umana. Preannuncia infine di aver presentato sull'episodio cui ha fatto riferimento un'apposita interpellanza.

Il presidente CIRAMI condivide la valutazione del senatore Gasperini in ordine all'episodio su cui lo stesso ha richiamato l'attenzione, mentre il ministro FLICK si rammarica per l'accaduto, pur evidenziando che l'efficienza complessiva dell'apparato burocratico ha consentito di fornire rapidamente al senatore Gasperini l'informazione da lui richiesta, e chiede allo stesso senatore di trasmettergli per le vie brevi il testo dell'interpellanza da lui presentata.

Il senatore GRECO illustra gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, sottolineando l'esigenza di un raccordo fra il limite dei tre anni di cui al comma 4 dell'emendamento 1.1 e gli articoli 90 e 94 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 che prevedono un limite più elevato, pari a quattro anni, per la concessione delle misure da essi previste a favore delle persone tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici. Rileva altresì come il citato comma 4, collegando la concessione delle misure alternative alla presentazione di una specifica istanza, possa determinare, in concreto, ingiustificabili disparità di trattamento fra soggetti che magari si trovano in una stessa situazione, a seconda che questi siano o no nelle condizioni economiche per potersi permettere un difensore.

Il senatore CALLEGARO osserva come il parametro del «pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo nell'esecuzione dell'ordine» previsto dal comma 4 dell'emendamento 1.1 abbia un carattere troppo generico e possa implicare l'attribuzione di una eccessiva discrezionalità al pubblico ministero.

Il senatore PELLICINI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Callegaro, mentre il senatore BATTAGLIA ritiene che il pericolo di fuga non possa considerarsi sussistente nei confronti di una persona che, in quanto condannata ad una pena detentiva inferiore a tre anni, sarà consapevole di poter beneficiare di una sospensione dell'esecuzione della pena.

Il senatore MILIO manifesta infine alcune perplessità in merito alla concreta operatività del meccanismo determinato nel comma 4 dell'emendamento 1.1.

In merito alla parte dell'emendamento 1.1, modificativa del comma 1 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, sostituendo alla consegna, la notifica all'interessato e al suo difensore, il senatore PASTORE richiama la distinzione fra consegna e notifica e ritiene preferibile mantenere il testo attualmente proposto dal disegno di legge n. 1406.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.1 qualora esso non sia modificato negli elementi che egli ritiene peggiorativi rispetto sia al vigente ordinamento penitenziario, particolarmente l'articolo 47, sia relativamente al tenore del disegno di legge n. 1406. In particolare il senatore Follieri ritiene che la formulazione del comma 1, capoverso 4, dell'emendamento non delimiti adeguatamente la discrezionalità del pubblico ministero, sia nella valutazione del pericolo di fuga sia circa la sussistenza dei gravi motivi.
Ulteriore motivo di insoddisfazione risiede nella brevità del termine di venti giorni entro il quale il condannato dovrebbe attivarsi per presentare l'istanza per ottenere l'applicazione delle misure previste dall'ordinamento penitenziario o dal testo unico sulle tossicodipendenze. L'iniziativa personale - prosegue l'oratore - non appare tutelare i condannati appartenenti alle fasce più deboli ed emarginate della società che non hanno mezzi per assicurarsi adeguata tutela e, pertanto, ritiene preferibile il testo del disegno di legge n. 1406 il quale, invece, prevede l'attivazione d'ufficio del tribunale di sorveglianza.

Il senatore PETTINATO condivide le perplessità emerse dal dibattito sulla redazione del comma 1, capoverso 4, dell'emendamento. A queste ne aggiunge ulteriori in merito alla documentazione da allegare all'istanza del condannato, adempimento che giudica eccessivamente oneroso, e che si potrebbe prestare a interpretazioni restrittive. Occorrerebbe almeno prevedere la possibilità di una successiva integrazione della documentazione stessa.

Il senatore CENTARO ritiene opportuno meglio circoscrivere la discrezionalità del pubblico ministero in ordine agli elementi che potrebbero impedire la sospensione dell'esecuzione della pena.
Invita, altresì, a considerare che del limite di tre anni potrebbero giovarsi anche taluni noti condannati per corruzione politico-imprenditoriale e che entro lo stesso limite ricadono anche fenomeni delittuosi di microcriminalità che assediano i cittadini e li espongono ogni giorno a rischi, particolarmente evidenti nel Mezzogiorno d'Italia.

Il presidente CIRAMI precisato che situazioni emergenziali come quelle legate ai fenomeni di corruzione ricordati dal senatore Centaro non possono certamente influenzare il legislatore, ritiene comunque fondate le numerose perplessità scaturite dal dibattito quanto ai capoversi 1 e 4 dell'emendamento in discussione. In particolare ritiene che occorra prevedere una forma di controllo sulla decisione del pubblico ministero che, in ragione del pericolo di fuga o di altro grave motivo, non conceda la sospensione dell'esecuzione.
Condivide, inoltre, i rilievi contenuti nel parere reso dalla 1a Commissione in merito all'articolo 1 del disegno di legge n. 1406, circa la possibile disparità di trattamento derivante dal diverso regime per il caso del condannato che si trovi in stato di custodia cautelare, ovvero agli arresti domiciliari in relazione al divieto di sospensione dell'esecuzione. Infatti, la medesima disposizione si ritrova nel capoverso 8 dell'emendamento 1.1.

Replica il ministro FLICK.
Il Ministro, aderendo agli spunti emersi dal dibattito, ritiene condivisibile l'esigenza di trovare alcuni correttivi al testo dell'emendamento 1.1.
Quanto, invece, alla presunta disparità di trattamento appena messa in evidenza dal presidente Cirami, il rappresentante del GOVERNO mette in evidenza che ci si trova di fronte a situazioni non assimilabili e pertanto mal si comprendono le osservazioni della Commissione consultata.
Ricorda altresì che il Governo ha dovuto reperire con molta difficoltà i fondi necessari per finanziare l'intervento di assistenza sociale e psicologica aggiuntivo per il supporto ai detenuti che si gioveranno della sospensione della pena. E, infine, per quanto concerne il problema del trattamento penitenziario delle tossicodipendenze, ricorda che il Governo, a seguito degli indirizzi assunti dalla Conferenza di Napoli è orientato a riconvertire gli stabilimenti dell'Asinara e di Pianosa in strutture assimilabili alle comunità terapeutiche, sul modello già seguito per il carcere di Sollicciano o per il nuovo reparto della sede di Secondigliano. In tal senso -preannuncia il ministro Flick - il Governo esprimerà una indicazione alternativa in merito alla proposta di depenalizzazione dei reati di droga, in occasione del dibattito che alla Camera è in corso in merito al disegno di legge n. 1850 e collegati sulla depenalizzazione dei reati minori.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per oggi pomeriggio, avrà inizio alle ore 15, anzichè alle ore 14,30.
(R030 000, C02a, 0003°)

La seduta termina alle ore 9,30.