GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 16 DICEMBRE 1998

363a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8.35

IN SEDE REFERENTE

(3160) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(1247-ter) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, derivante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli 40 e 41 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue la trattazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3160

Si riprende l'esame dell'articolo 2, a partire dall'emendamento 2.5, precedentemente accantonato.

Il senatore RUSSO presenta un nuovo testo per l'emendamento 2.5.

Sull'emendamento 2.5 (Nuovo testo) esprime parere favorevole il relatore FASSONE e il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

Posto, quindi, in votazione l'emendamento 2.5 (Nuovo testo), risulta approvato.

Il senatore BUCCIERO, avuto riguardo all'emendamento 2.7 sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ribadisce le perplessità da lui già manifestate nella seduta di ieri per quanto attiene sia ai criteri di determinazione delle spese previste per i corsi organizzati ai fini della formazione teorico-pratica del giudice di pace, sia per quanto riguarda, di converso, l'esiguità del rimborso spese contemplato per i partecipanti ai corsi di formazione. A tale ultimo proposito, mancando nel testo in esame una norma che ne quantifichi l'ammontare, il senatore Bucciero basa le proprie osservazioni sulla quantificazione di lire 30 mila per sedici giorni al mese per sei mesi, specificamente contenuta nella relazione tecnica per il disegno di legge in esame predisposta su richiesta della Commissione bilancio. Ritiene, anzi, che con una opportuna rimodulazione delle spese previste dal capoverso 8 del nuovo articolo 4-bis, come quantificate dalla relazione tecnica, si potrebbero ottenere significativi risparmi per incrementare altre voci delle competenze spettanti al giudice di pace.

Il senatore RUSSO precisa che mentre il rimborso spese di cui al capoverso 8 fa riferimento alla partecipazione ai corsi teorico-pratici, l'indennità pari a lire 50 mila al giorno non può che essere corrisposta - come correttamente effettuato dalla relazione tecnica - per il totale della durata del tirocinio.

Riprendendo il proprio intervento il senatore BUCCIERO giudica inaccettabile il tentativo di avallare un'operazione che presuppone il giudice di pace come una figura del tutto secondaria, le cui funzioni sono rivolte solo ad assecondare la scelta discutibile effettuata dalla magistratura di tenere sotto controllo il carico di lavoro complessivo senza aumentare l'organico dei magistrati ordinari. Inoltre non comprende il motivo per cui ai magistrati che svolgeranno il ruolo di docenti nella attività di formazione dei giudici di pace dovrebbero essere riconosciute ulteriori competenze economiche compensandoli, in maniera surrettizia, nonostante l'insoddisfacente produttività con la quale molti di essi svolgono il proprio lavoro.

Sia il senatore RUSSO che il sottosegretario AYALA precisano che i docenti dei corsi di formazione saranno - in particolare - professori universitari cui non possono non essere riconosciute delle forme di retribuzione.

Il senatore CIRAMI richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che si è ormai giunti alla fase della discussione degli emendamenti e che le considerazioni, di carattere generale, sulle norme di copertura e sulla quantificazione degli oneri derivanti dal disegno di legge avrebbero dovuto essere svolte in sede di discussione generale.

Seguono, poi, interventi del relatore FASSONE, del sottosegretario AYALA e del presidente PINTO, i quali prendono atto che il capoverso 4 del nuovo articolo 4-bis introdotto dall'articolo 2 contiene il riferimento all'articolo 6 della legge n. 374 del 1991, che resta sostanzialmente non modificato dal disegno di legge in titolo e ove, effettivamente, vengono disciplinati l'organizzazione dei corsi teorico-pratici, le qualifiche e la provenienza del personale docente nonché il gettone di presenza che viene corrisposto al personale docente.

Messo, quindi, in votazione l'emendamento 2.7, dopo che il presidente PINTO ha ricordato il parere - contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione reso dalla Commissione bilancio - risulta respinto.

L'articolo 2, senza discussione, è poi approvato nel testo modificato.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore GRECO, nell'illustrare l'emendamento 3.1, interamente sostitutivo dell'articolo 3, mette particolarmente in evidenza come esso sia volto a riproporre, con alcune modifiche, il vigente testo dell'articolo 5 della legge n. 374 del 1991 in tema di requisiti per la nomina a giudice di pace, eliminando alcune innovazioni che l'articolo 3 del provvedimento intende invece apportare. In particolare egli si propone di sopprimere l'obbligo di superare l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense e vuole, altresì, restituire agli avvocati la possibilità di svolgere le funzioni di giudice di pace a prescindere dal limite minimo di età. Nel caso dell'esercizio della professione forense, infatti, appare al senatore Greco improprio imporre l'obbligo di attendere fino a trenta anni, avendo certamente già tale categoria maturato la necessaria esperienza a seguito dell'attività svolta. Inoltre egli intende, nell'emendamento 3.1, mantenere la previsione di alcuni titoli di preferenza per la nomina a giudice di pace fra cui, in particolare, l'esercizio delle funzioni notarili. Illustra, quindi, gli emendamenti 3.4, 3.7, 3.10, 3.13 e 3.15 i quali si riportano sostanzialmente al contenuto complessivo dell'emendamento 3.1. Conclude preannunziando che per l'emendamento 3.1 chiederà la votazione per parti separate.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 3.17 e l'emendamento 3.18, collegato al primo, raccomandandone l'approvazione poichè volti a inserire la previsione che il giudice onorario, così come previsto per il magistrato togato, assolva le proprie funzioni con equilibrio ed indipendenza.

Il senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 3.21 che intende predisporre le condizioni affinché, anche con riferimento a specifici episodi da lui conosciuti, la persona chiamata a svolgere le funzioni di giudice di pace sia sottoposta ad una seria valutazione in merito al requisito dell'idoneità fisica e psichica a rivestire la funzione.

Il senatore RUSSO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.2, collegato all'emendamento 1.1, già dichiarato assorbito.

Il senatore CIRAMI illustra gli emendamenti 3.3, 3.8, 3.14 e 3.19, che sono finalizzati, tra l'altro, a permettere l'ingresso fra i giudici onorari di giovani che hanno ben meritato, ottenendo rapidamente la laurea in giurisprudenza, e che si dimostrano in grado di svolgere perfettamente tale funzione.

Il senatore BUCCIERO illustra l'emendamento 3.23, evidenziando come tale proposta emendativa si muova nella stessa direzione degli emendamenti 3.3 e 3.4, per quanto riguarda la riduzione del limite minimo di età. A questo proposito, sottolinea come l'attuale limite di 30 anni implichi il rischio che la scelta di fare il giudice di pace sia effettuata da persone che non sono riuscite a trovare una diversa e soddisfacente sistemazione negli anni immediatamente successivi alla laurea e che essa venga a costituire, per queste ultime, sostanzialmente un ripiego.

Il senatore CALLEGARO aggiunge la sua firma e illustra gli emendamenti presentati dal senatore MILIO.

Il Presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.2 e parere favorevole sull'emendamento 3.18, a condizione che tale proposta emendativa sia riformulata nel senso di aggiungere, al comma 3 del nuovo testo dell'articolo 5, la parola "equilibrio" dopo la parola "indipendenza".
Esprime poi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3, sottolineando, tra l'altro, l'opportunità di mantenere il limite minimo di età di 30 anni funzionale all'esigenza di definire una figura di magistrato onorario che abbia l'autorevolezza indispensabile per esercitare le funzioni allo stesso attribuite e, in particolare, quella della mediazione.
Con riferimento poi al comma 3 dell'emendamento 3.1 e all'emendamento 3.10, pur ribadendo il parere espresso, ritiene condivisibile l'esigenza di valorizzare la possibilità di conferma dei giudici di pace, dopo il primo quadriennio di espletamento delle funzioni, e si riserva di proporre nel prosieguo dell'esame uno specifico intervento modificativo al riguardo.

Il senatore PERA, recependo il suggerimento avanzato dal relatore, modifica l'emendamento 3.18, riformulandolo nell'emendamento 3.18 (Nuovo Testo).

Il sottosegretario AYALA concorda con i pareri espressi dal relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il Presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.