GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1997


142a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia AYALA.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE
(1406) Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(205) SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene
(472) GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario
(1064) MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali
(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari
(1430) MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive
(1529) BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1406 assunto come testo base nella precedente seduta, a partire dagli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il relatore FASSONE, in sede di illustrazione dell'emendamento 1.1, premette una ricognizione generale degli aspetti qualificanti del disegno di legge n.1406, al fine di meglio evidenziare la natura complessiva delle modifiche da lui proposte al testo licenziato dalla Camera dei deputati. Osserva che tale testo prevede in primo luogo la sospensione dell'esecuzione di tutte le sentenze di condanna a pena detentiva, qualora la pena non sia superiore a tre anni; inoltre tale sospensione può avvenire a prescindere da istanza di parte, mentre si stabilisce l'esclusione di alcune categorie di soggetti dalla sfera di applicazione del nuovo meccanismo, tra l'altro, per i plurirecidivi e i condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 e successive modificazioni. Infine viene proposta l'abrogazione dell'articolo 47, comma 4, della citata legge n. 354 del 1975.
È stato evidenziato - prosegue il relatore - che l'attuale impianto del disegno di legge implica però alcuni inconvenienti. In particolare l'automatica sospensione dell'esecuzione delle pene in questione a prescindere da un'istanza di parte è suscettibile di determinare un notevolissimo appesantimento del lavoro del tribunale di sorveglianza e quindi un allungamento considerevole dei tempi di esame delle singole posizioni con effetti pesantemente negativi sull'affollamento del sistema carcerario che si vorrebbe invece migliorare. Appare dunque opportuno mantenere la sospensione dell'esecuzione delle pene inferiori a tre anni, con le dovute eccezioni, definendo però un meccanismo che implichi comunque la necessità di un'iniziativa dell'interessato attraverso la presentazione di un'istanza che indichi quale misura alternativa si voglia ottenere. L'aspetto razionalizzatore della proposta, sottolinea il relatore, risiede nella previsione dell'unicità dell'istanza, assistita dalla ulteriore previsione che la sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta. In tal modo si permetterebbe al tribunale di sorveglianza di definire sollecitamente le richieste presentate, evitando gli inutili aggravi di lavoro dovuti al noto fenomeno delle istanze ripetute per fini meramente dilatori.
In tale prospettiva si colloca essenzialmente l'emendamento 1.1, mentre altri emendamenti da lui presentati mirano a salvaguardare l'applicabilità del meccanismo di sospensione dell'esecuzione delineato dall'attuale articolo 47, comma 4, della legge n. 354 del 1975 ai soggetti nei confronti dei quali non troverebbe applicazione l'articolo 656 del codice di procedura penale come modificato dal disegno di legge n. 1406.

Il senatore FOLLIERI, ricordato che il secondo comma dell'articolo 656 del codice di procedura penale prevede l'ingiunzione di costituirsi in carcere al condannato per una pena inferiore a sei mesi, chiede chiarimenti in merito ai possibili effetti delle modifiche proposte dal relatore sulle modalità di applicazione delle misure alternative o, comunque, degli altri istituti previsti dalla normativa vigente. Rileva altresì gli effetti non sospensivi del ricorso per Cassazione in merito alla decisione di rigetto dell'istanza da parte del tribunale di sorveglianza.

La senatrice SALVATO chiede che la Commissione proceda a definire i provvedimenti in esame con la più stringente rapidità. Ricorda, infatti, che tre detenuti stanno effettuando uno sciopero della fame per protestare, non a titolo personale, ma di tutta la popolazione carceraria, contro le condizioni inaccettabili in cui opera il sistema penitenziario. Data la notevole rilevanza che i provvedimenti in esame presentano per un miglioramento di tale realtà, la senatrice Salvato rivolge un fermo richiamo alle responsabilità che incombono al legislatore e, in particolare, alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.