GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 29 FEBBRAIO 2000

548ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE REFERENTE

(4093) Nuova disciplina in tema di danno alla persona

(3084) MUNGARI ed altri - Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona

(3981) MANCONI e Athos DE LUCA - Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore BERTONI, il quale sottolinea che il disegno di legge n. 4093, presentato dal Governo, propone, come risulta dal titolo, una nuova disciplina in tema di danno alla persona. In realtà, si tratta di una riforma che è limitata ad alcune disposizioni soltanto del titolo IX del libro IV del codice civile e che, per questa parte, si caratterizza per la specifica previsione normativa della risarcibilità del cosiddetto danno biologico e inoltre per la parziale revisione del precetto sul danno morale; mentre altri due articoli, estranei al corpo del codice, stabiliscono, anche mediante una delega al Governo, i criteri per l'uniforme valutazione, in termini monetari, del suddetto tipo di danno e di quello morale.
Sotto il primo profilo dunque, il disegno di legge aggiunge alla figura del danno ingiusto, regolata dall'articolo 2043, e a quella dei danni non patrimoniali, prevista dall'articolo 2059 - che viene parzialmente modificato nel contenuto e nella stessa rubrica, mediante la sostituzione di quella attuale con l'espressione "danno morale" - l'ulteriore regola della possibilità di un autonomo risarcimento del danno biologico. Secondo le intenzioni dichiarate nella relazione al disegno di legge, la riforma muove dal proposito, sia per quanto riguarda il danno biologico, che per quello morale, di superare gli aspetti problematici che attualmente i due istituti presenterebbero e di rispondere così alle ragioni di certezza giuridica avvertite in materia dall'opinione pubblica, tali quindi da richiedere un intervento legislativo idoneo a garantire un'uniformità risarcitoria, mediante l'adeguamento della normativa del codice ai principi del sistema giuridico interno, ad alcune esperienze straniere e alle fonti comunitarie, nonché attraverso la traduzione in norme giuridiche espresse delle indicazioni che da tempo ormai provengono dal diritto vivente.
In effetti, la giurisprudenza di merito prima e poi quella di legittimità, insieme con alcune sentenze interpretative della Corte Costituzionale, hanno dato vita, con un'approfondita elaborazione, all'istituto del danno biologico, inserendolo tra i fatti che assicurano il diritto al risarcimento dei danni.
Sulla base di tale elaborazione - in relazione alla quale vanno ricordate soprattutto alcune pronunce della Corte costituzionale quali le sentenze n. 88 e n. 89 del 1979, n. 184 del 1986, n. 372 del 1994 e l'ordinanza n. 294 del 1996 si è arrivati a identificare il danno biologico in ogni menomazione funzionale del soggetto, idonea a modificarne in peggio le preesistenti condizioni psico-fisiche, così da incidere negativamente sulle attività delle persona umana, indipendentemente dalla sua attitudine a produrre reddito. Si può anzi affermare, con sufficiente approssimazione, che oggi, sia in dottrina che in giurisprudenza, il termine di danno biologico è accreditato nel significato di un'alterazione peggiorativa, in sé e per sé considerata, dell'integrità psico-fisica della persona, così da prescindere dalla questione (inizialmente molto sottolineata) della coincidenza tra la nozione di danno biologico e quella di danno alla salute.
Naturalmente la menomazione psico-fisica deve avere caratteri obiettivi, suscettibili di una valutazione medico-legale e deve anche permettere la prova ulteriore dell'entità del danno subito. Ma queste connotazioni, se sono necessarie per tradurre la valutazione del danno in termini economici, non richiedono (e anzi escludono) comunque la sua incidenza sulla capacità di produzione del reddito del soggetto. In altri termini, il danno biologico ricomprende e riconduce a unità, ai fini del risarcimento, tutti quei pregiudizi (come quelli estetici, sessuali, concernenti la vita di relazione), che sono ovviamente suscettibili di un apprezzamento patrimoniale, ma che non determinano di per sé un riflesso negativo sulla capacità di guadagno del soggetto; ciò perché se così fosse, tali pregiudizi sarebbero risarcibili, non a titolo di danno biologico, ma in base alle comuni regole, secondo l'articolo 2043 del codice civile, in quanto riconducibili alle nozioni di danno emergente e lucro cessante (come può avvenire, per esempio, nel caso di un'attrice che sia stata sfregiata).
I primi due commi dell'articolo 2056-bis, introdotto nel codice con la rubrica "danno biologico" dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4093, si adeguano alle nozioni e ai principi cui si è testé fatto riferimento. A sua volta il terzo comma dello stesso articolo, stabilendo che "in caso di morte del danneggiato, il danno biologico è risarcibile avuto riguardo al tempo trascorso dall'evento dannoso", contiene in pratica due norme distinte. Con la prima si esclude implicitamente la configurabilità di un danno biologico, qualora la morte sia istantanea o comunque segua immediatamente l'evento lesivo; e ciò sul rilievo, enunciato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 372 del 1994 e in sostanza ribadito dalla Corte di cassazione (tra le altre Cass. III Sez. 25 febbraio 1997, n. 1704), che nel caso suddetto la lesione riguarda direttamente la vita e non lascia spazio all'autonoma valutazione di menomazioni invalidanti. Al contrario, la norma stabilisce invece esplicitamente, in conformità della più recente giurisprudenza di legittimità, che il danno biologico è risarcibile, per le lesioni all'integrità psico-fisica accertate nel periodo di tempo che precede la morte e che abbiano un tasso di apprezzabilità rimesso alla prudente valutazione del giudice. Conseguentemente, quando ricorre questa ipotesi, il danneggiato ha diritto al risarcimento per il periodo di sopravvivenza e, una volta sopraggiunta la morte, possono succedere nel diritto dell'interessato i suoi eredi, così come ha più volte deciso, anche su questo punto, la Corte di cassazione.
Dal canto suo, l'articolo seguente 2056-ter prevede che nel caso che comunque si verifichi la morte del danneggiato, non importa se immediatamente o a distanza di tempo, è parimenti risarcibile, evidentemente per diritto proprio e non a titolo successorio, il danno biologico che abbiano autonomamente patito i prossimi congiunti dell'interessato. Rispetto a queste fattispecie, la morte del danneggiato può essere anche istantanea o può seguire dopo un periodo di tempo più o meno lungo. Ciò che conta è che però la morte del soggetto sia altresì causa, non solo di patemi d'animo (danno morale), ma anche di vere e proprie menomazioni psico-fisiche di determinati soggetti, che siano legati da determinati rapporti col danneggiato medesimo. La norma individua tali soggetti, con una scelta corrispondente a una diffusa sensibilità sociale, nei prossimi congiunti, comprendendo in questa nozione il coniuge e i parenti entro il secondo grado (genitori, nonni, nipoti in linea diretta, fratelli e sorelle), nonché equiparando al coniuge il convivente di fatto, che provi di essere inserito da stabile comunione materiale e morale con il danneggiato. Quest'ultima previsione si informa a una tendenza giurisprudenziale di merito e di legittimità che negli ultimi anni configura la convivenza "more uxorio" come una situazione non soltanto di fatto, ma giuridicamente protetta. A questo proposito, ovviamente, la convivenza è una componente essenziale della fattispecie ed è quindi prescritta dalla legge, per la risarcibilità del danno. Per il coniuge e i parenti invece, non si richiede lo stesso requisito, per i motivi che sono ampiamente spiegati nella relazione ministeriale, ma che non appaiono convincenti rispetto al coniuge, essendo difficile pensare a una menomazione psico-fisica almeno per quello dei coniugi che non abbia interrotto temporaneamente e per motivi oggettivi la comunione di vita, ma che sia formalmente separato dall'altro a seguito di un provvedimento di separazione personale giudiziale o consensuale. In quest'ultima ipotesi sembra che venga in questione la stessa configurabilità del danno biologico, così da doverne essere esclusa l'astratta ammissibilità, mentre è ovvio che in tutte le altre ipotesi la pretesa al risarcimento del danno biologico, se è come tale concepibile in termini astratti, può essere in concreto disconosciuta e disattesa, con riguardo alla sua sussistenza, e deve comunque essere commisurata all'effettiva e variabile entità del danno che si assume patito.
Si è detto all'inizio che la riforma delle norme del codice civile proposta con il disegno di legge n. 4093 riguarda anche l'articolo 2059, oggi applicabile oltre che al danno morale in senso stretto, anche al danno biologico. La disposizione, che reca per rubrica quella di "danni non patrimoniali" è sostituita con l'articolo 2 del disegno di legge, da due articoli, l'articolo 2059, rubricato con l'espressione "danno morale", e l'articolo 2059-bis, relativo (come risulta dalla rubrica), al "danno morale di prossimi congiunti del danneggiato".
La prima delle due norme modifica in profondità la corrispondente previsione del vigente articolo 2059. Questa disposizione stabilisce ora che "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge". A questa ipotesi, che a torto viene spesso ritenuta l'unica, a cui è subordinata la risarcibilità del danno morale, si aggiungono altresì quelle previste dal secondo comma dell'articolo 598 del codice penale, che in caso di offese in procedimenti giudiziari e, che siano non punibili, consente al giudice di "assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale"; e quella sostanzialmente identica di cui all'articolo 89 del codice di procedura civile, che prevede la risarcibilità del danno morale causato da espressioni offensive pronunciate nei giudizi civili e che "non riguardano l'oggetto della causa".
La nuova versione dell'articolo 2059, sopprimendo la frase "deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge", svincola evidentemente il ristoro del danno morale da tutte le condizioni suddette (e dalle altre che possono essere presenti nelle leggi). L'eliminazione viene giustificata con duplice rilievo che la pregiudiziale della commissione di un reato costituirebbe "un limite avvertito come eccessivamente rigido" e che, secondo la giurisprudenza, non sarebbe necessaria la concreta esistenza di un reato e la conseguente condanna, essendo al contrario sufficiente che il fatto dannoso sia astrattamente preveduto come reato. Sennonché quest'ultima obiezione, benché presentata come un'anomalia o una macchinosa e forzata escogitazione interpretativa, non è affatto tale, perché nel caso viene in questione la specifica fattispecie disciplinata dall'articolo 198 del codice penale, per la quale "l'estinzione del reato non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato" e che perciò nell'ipotesi suddetta impone al giudice diverso da quello penale di accertare incidentalmente nel fatto dannoso l'esistenza degli estremi di un reato, anche al fine di provvedere sulla risarcibilità del danno morale che ne sia eventualmente derivato. Dal canto suo, l'altra obiezione appare riduttiva e superficiale, in quanto la pregiudiziale dell'esistenza di un reato, oggi prevista, contrariamente a quanto si assume nella relazione, trova preciso riscontro nella coscienza giuridica e sociale, che avverte con chiarezza come nel caso di reato sia (ovviamente) più grave l'offesa dell'ordine giuridico e quindi maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione, anche mediante la risarcibilità del danno morale.
A ogni modo, al di là di queste osservazioni, sembra evidente che l'esclusione delle condizioni oggi prescritte perché il danno morale dia diritto al risarcimento dovrebbe comportare una revisione diretta delle norme che tali condizioni prevedono e che per quanto si è detto, sembrano ridursi a quelle di cui agli articoli 185e 598 del codice penale e 89 del codice di procedura civile. In effetti la scelta del disegno di legge ribalta radicalmente la normativa vigente in materia di danni non patrimoniali ; e ciò perché il nuovo testo, mentre opportunamente non si attarda, come del resto la norma vigente, in una definizione del danno morale, lo svincola dalla necessità di condizioni pregiudiziali e lo rapporta (con un'enunciazione normativa che sembra superflua) a ogni elemento che provi l'effettiva incidenza del fattore lesivo sul danneggiato, nonché alla "gravità della lesione", nel senso cioè di stabilire che il danno morale sussiste solo quando il fattore lesivo che lo abbia causato risulti grave. Infine, la riserva, con cui si apre la norma e che ne consente l'applicabilità "in mancanza di specifici criteri previsti dalla legge", ha riguardo al caso del danno morale derivante da quello biologico, e cioè a un'ipotesi autonomamente regolata secondo i criteri dettati, tra l'altro, nella delega concessa al Governo con l'articolo 4 del disegno di legge.
La norma successiva, inserita nel codice e relativa al danno morale dei prossimi congiunti del danneggiato, stabilisce al primo comma l'ovvio principio che in caso di morte del soggetto leso è risarcibile il danno morale dei prossimi congiunti; mentre il secondo comma, in coerenza col più recente orientamento interpretativo della Corte di cassazione (Cass. III Sez. IV, 23 aprile 1998, n. 4816), prevede la risarcibilità del danno morale subito dai prossimi congiunti del danneggiato in conseguenza della lesione dell'integrità psico-fisica subita da quest'ultimo, limitatamente però all'ipotesi in cui il fatto abbia cagionato al danneggiato menomazioni pari o superiori al 50 per cento di invalidità. Secondo il terzo comma, poi, per l'ammontare del risarcimento sono applicabili, in entrambi i casi di cui si è detto, le disposizioni dell'articolo 2059, concernente, come si è visto, l'individuazione delle strutture e del contenuto del danno morale.
Gli ultimi due commi infine individuano le categorie dei prossimi congiunti ed equiparano al coniuge il convivente di fatto, con disposizioni in pratica identiche a quelle stabilite per il danno biologico e per le quali perciò non c'è di che riportarsi alle osservazioni accennate in quella sede.
Come si è già detto, il disegno di legge regola, quindi, con due articoli, non inseriti nel codice, le modalità di valutazione monetaria del danno biologico e di quello morale. La previsione nasce dalla constatazione, su cui si mette l'accento nella parte iniziale della relazione, che la mancanza sul punto di criteri normativi determina ingiustificate e sensibili sperequazioni, che hanno ripercussioni negative sul mercato assicurativo, con gravi conseguenze per l'equilibrio tecnico soprattutto del ramo concernente le responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli. L'indicazione probabilmente rivela che la vera ragione del disegno di legge non è tanto quella della necessità di una disciplina legislativa del danno biologico o di una revisione normativa della struttura del danno morale, quanto piuttosto quella di venire incontro alle esigenze di mercato e di accettabili livelli di equilibrio nella gestione delle risorse finanziarie delle imprese assicuratrici.
A ogni modo, anche se sono queste le reali motivazioni del provvedimento, non si può fare a meno di sottolineare, per permettere una serena valutazione della sua stessa utilità e della validità complessiva del suo contenuto, che la nuova regolamentazione ha un ambito di applicazione, non limitato all'infortunistica per la circolazione di autoveicoli, ma di carattere generale, qualunque sia cioè il fatto ingiusto da cui deriva il danno. Così come è indubbio che, attualmente, nella giurisprudenza, vengano utilizzati criteri diversi di quantificazione del danno biologico, con la conseguente, talora rilevante, incertezza valutativa e con le difformità che ne derivano nell'ambito del territorio nazionale.
Il disegno di legge stabilisce, all'articolo 3, che il risarcimento del danno biologico è commisurato ai valori monetari uniformi fissati da un'apposita tabella indicativa nazionale (TIN). Il metodo, denominato "a punto variabile", tiene conto, nella fissazione di punti, che vanno da 1 a 70, dell'età del soggetto e della percentuale di invalidità, conseguente all'evento e accertata in sede medica. D'altra parte, seguendo le indicazioni della sentenza n. 184 del 1986 della Corte Costituzionale, ai fini di temperare la rigidità della suddetta previsione con un contemperamento tra l'uniformità del risarcimento e margini di flessibilità che permettano di adeguarlo al caso concreto, l'articolo 3 aggiunge a quella generale due specifiche norme. Con la prima si stabilisce che, se la lesione è superiore al 70 per cento di invalidità, il risarcimento è equitativamente determinato dal giudice, in misura comunque non inferiore a quella massima fissata dalla TIN, mentre con la seconda si dispone che se la lesione è inferiore al 70 per cento di invalidità, il giudice, quando ricorre un caso che presenti circostanze eccezionali, può fissare il risarcimento col proprio equo apprezzamento, mediante un aumento o una diminuzione, in misura comunque non superiore al quinto di quanto fissato dalla Tabella.
Sulla base di questi presupposti, l'ultimo articolo del progetto (articolo 4) delega il Governo a emanare entro un anno uno o più decreti legislativi, che procedano alla formazione della TIN secondo precisi principi e criteri direttivi. Questi criteri vengono qui di seguito schematicamente elencati, senza specifici approfondimenti o chiarimenti, ma al solo scopo di aprire sull'argomento una riflessione generale e comune della Commissione, che consenta una valutazione complessiva dei criteri della delega, così da valutarne la completezza, la chiarezza e la congruenza ai fini che si propone. Con questi presupposti e con i limiti suddetti, i principi e i criteri direttivi della delega possono essere così elencati: a) la tabella deve fissare i valori monetari del piano di invalidità dall'uno al settanta per cento; b) l'incidenza del punto, che è in funzione crescente rispetto all'invalidità, aumenta in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi, nel senso che gli incrementi dei punti saranno sempre crescenti e che il danno, con riguardo ai postumi, deve essere determinato dalla tabella e liquidato in concreto secondo un'entità non commisurata in termini sempre eguali alla percentuale dei postumi ma che sarà maggiore quanto più grave è la percentuale di invalidità; c) il valore del punto decresce con l'aumento dell'età sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT e anche tenuto conto della maggiore longevità della donna, mentre per gli ultrasettantenni il valore del punto è quello che sarebbe riconosciuto a un settantenne, salva una maggior personalizzazione del danno, rimessa al prudente apprezzamento del giudice; d) per le menomazioni micropermanenti , che sono quelle comprese tra l'1 e il 10 per cento, i valori monetari devono essere inferiori a quelli concernenti l'invalidità di grado superiore; e) correlativamente, per le menomazioni macropermanenti, e cioè superiori al 70 per cento, il valore monetario di base, per i soggetti infrasettantenni, deve corrispondere al valore riconosciuto a una persona invalida al 70 per cento, ma le valutazioni delle menomazioni più gravi restano rimesse all'apprezzamento equitativo del giudice; f) il danno biologico per un'invalidità temporanea inferiore al 100 per cento è commisurato alla percentuale d'invalidità riconosciuta per ogni giorno; g) i valori monetari sono periodicamente aggiornati, secondo criteri indicati nella delega e gli aggiornamenti sono pubblicati; il Ministro della giustizia provvede a monitorare annualmente l'aumento delle liquidazioni effettuate in sede giudiziaria del danno biologico e di quello morale.
A proposito di quest'ultimo, infine, lo stesso articolo 4 del disegno di legge delega il Governo a stabilire che, per quello derivante dal danno biologico, devono essere stabiliti quattro livelli di gravità dell'offesa, a cui devono corrispondere altrettante percentuali delle liquidazioni, calcolate sugli importi liquidati per il risarcimento del danno biologico, col limite che la percentuale massima non può essere superiore alla metà dei suddetti importi; mentre, per il danno morale dei prossimi congiunti, debbono essere individuati diversi importi liquidabili, oscillanti fra un minimo e massimo in riflesso al coniugio o al grado di parentela .
Con le riserve che si sono accennate circa l'opportunità di una valutazione complessiva della materia considerata, non si può fare a meno di rilevare subito che manca la concreta previsione di un parere obbligatorio delle Commissioni competenti sugli schemi di decreto che saranno predisposti dal Governo.
Si deve infine aggiungere, per completezza, che la materia fu disciplinata in un disegno di legge approvato nella precedente legislatura, che però il Presidente della Repubblica rinviò al Parlamento, senza che poi le Camere tornassero a pronunziarsi sull'argomento.
I disegni di legge n. 3084 e 3981 non si sovrappongono completamente al disegno di legge di iniziativa governativa. Infatti il disegno di legge n. 3084 reca la definizione del concetto di danno all'integrità psicofisica, ma in termini che possono in larga parte ricondursi ai principi e ai criteri direttivi di delega al Governo sulla materia della valutazione del danno biologico contenuti nel disegno di legge n. 4093, all'articolo 4. Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge n. 3981 si segnala – in particolare – la prevista risarcibilità del danno biologico in via autonoma, anche contemporaneamente ad altre eventuali forme di danno.
Infine il relatore Bertoni propone di procedere congiuntamente all'esame dei disegni di legge nn. 3084, 3981 e 4093 e di assumere come testo base il disegno di legge n. 4093.

Conviene la Commissione.

Si apre il dibattito.

Il senatore PREIONI, dopo aver dato atto della successione cronologica nella quale sono stati presentati i disegni di legge di cui la Commissione ha appena deciso la congiunzione, cronologia dalla quale si desume come il disegno di legge governativo sia stato presentato per ultimo, premessa l'esigenza di assicurare che la legislazione tuteli realmente gli interessi della collettività, mentre in alcuni casi l'attività del legislatore si piega agli interessi dei poteri forti della società, esprime riserve in ordine al disegno di legge n. 4093. In particolare, nel contenuto dell'articolo 3, comma 1 – ove è previsto che il risarcimento del danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari fissati nella Tabella Indicativa Nazionale (TIN) - egli ravvisa il risultato di un'operazione ad esclusivo vantaggio delle società di assicurazione e preannuncia, al riguardo, l'esigenza di profonde modifiche; giudica, poi, carente la formulazione dell'articolo 1, in tema di danno biologico, particolarmente per quanto attiene alla risarcibilità del danno biologico dei congiunti del danneggiato in caso di evento diverso dalla morte di quest'ultimo. Ritiene infine asistematiche le modifiche che vengono introdotte nel codice civile sia in tema di danno biologico che in tema di danno morale per la parte che riguarda il rinvio alla nozione di "prossimi congiunti".

Il senatore GRECO esprime riserve in ordine alla scelta della Commissione di adottare il disegno di legge n. 4093, di iniziativa governativa, come testo base per il prosieguo dell'esame congiunto, esprimendo la propria netta preferenza per l'Atto Senato 3084, di iniziativa dei senatori Mungari ed altri, che non solo è stato presentato anteriormente al disegno di legge del Governo, ma che riflette un'impostazione più completa e articolata e soprattutto non contiene norme di delega al Governo, fenomeno il cui proliferare è stato fatto oggetto di serrate critiche da parte della sua parte politica. Infatti, per quanto attiene ai criteri di liquidazione del danno all'integrità psicofisica, nell'articolo 4 del disegno di legge n. 3084 si possono leggere disposizioni specifiche già applicabili senza l'interposizione della delega, che invece caratterizza il disegno di legge assunto come testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.