145a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,26.

Il PRESIDENTE, accertata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
(R030 000, C02a, 0003°)

La seduta termina alle ore 15,28.


EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 1406, 205, 472, 1064, 1210, 1212, 1430 e 1529


Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Esecuzione delle pene detentive)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Articolo 656. - (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è notificata all'interessato e al suo difensore.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è altresì comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione.
4. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre anni e non vi è pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo nell'esecuzione dell'ordine, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 6, 7 prima parte e 8, ne sospende l'esecuzione. L'ordine e il decreto di sospensione sono notificati al condannato con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro venti giorni, salvo che egli, nel termine predetto, presenti istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero l'affidamento in prova o la sospensione dell'esecuzione della pena di cui agli articoli 94 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
5. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro due mesi dal ricevimento dell'istanza.
6. La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine agli istituti previsti dagli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
7. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente la sospensione dell'esecuzione.
8. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 4 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei cinque anni precedenti alla condanna da eseguire;
c) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

9. Nelle situazioni considerate dal comma 4, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 5, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza».
1.1
Fassone, Calvi, Bertoni, Bonfietti, Russo
Al comma 5, dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le seguenti: «o 4 anni se risulta dagli atti essere stata inflitta a persona che trovasi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
1.2
Greco
Al comma 5, dopo la parola: «tempestivamente», aggiungere le seguenti: «e comunque entro tre gioni dal momento in cui il fascicolo perviene al suo ufficio».
1.3
Greco
Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le seguenti: «o a quattro per coloro che trovansi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
1.4
Greco