GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 24 LUGLIO 1997

168a Seduta
Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE
(72) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari
(159) MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari
(164) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Nuove norme a tutela dei minori nei casi di scioglimento del matrimonio e di separazione di genitori di figli minori
(966) MAGLIOCCHETTI ed altri. - Istituzione di una sezione specializzata del tribunale per la tutela dei minori e della famiglia
(1197) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione del «Garante del minore»
(Esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 72 e 159. Rinvio dell'esame dei disegni di legge nn. 164, 966 e 1197)

Riferisce il senatore PETTINATO che osserva preliminarmente come appaia opportuno congiungere i disegni di legge nn. 72 e 159, che hanno analogo contenuto. Gli altri provvedimenti in titolo, che rivestono aspetti per alcuni versi correlati, ma non identificabili propriamente con i primi due vanno a suo avviso esaminati separtamente in prosieguo di tempo. Formula, pertanto, una proposta in questo senso alla Commissione.
Per quanto concerne poi specificamente il merito dei due disegni di legge nn. 72 e 159, il relatore sottolinea come essi introducano una forma di tutela articolata, che prevede non solo interventi di tipo repressivo, ma anche misure di assistenza e supporto, come, in particolare, la possibilità di disporre l'intervento dei servizi sociali del territorio e di centri di mediazione familiare al fine di realizzare una strategia di aiuto e sostegno nei confronti del nucleo familiare in crisi.
Relativamente all'istituto dell'ordine di protezione - che si intende introdurre con i due disegni di legge citati - va sottolineato sia il fatto che tale strumento permetterà di allontanare dal contesto familiare l'autore degli abusi a danno - in primo luogo - dell'adulto ma anche del minore, sia che, nell'emanare l'ordine, il giudice potrà disporre, oltre all'intervento dei servizi sociali, anche l'eventuale pagamento di un assegno a favore del soggetto che resti privo dei mezzi adeguati
Il relatore richiama infine l'attenzione sulla prossima assegnazione di un'iniziativa legislativa del Governo nella stessa materia oggetto dei disegni di legge nn. 72 e 159.

Il presidente ZECCHINO prendendo atto della proposta avanzata dal relatore Pettinato circa l'opportunità di procedere alla congiunzione dei soli disegni di legge nn. 72 e 159, chiede alla Commissione di pronunciarsi, dopo aver precisato che gli altri disegni di legge che attengono più propriamente forme di tutela civilistica del minore nell'ambito della famiglia, erano stati posti all'ordine del giorno per le relazioni determinate dal collegamento con l'articolo 2 del disegno di legge n. 159, che modificava il primo comma dell'articolo 233 del codice civile.

La senatrice SALVATO condivide la proposta del relatore evidenziando che, diversamente, si creerebbero i presupposti per determinare un - forse eccessivo - ampliamento della materia degli interventi sulla patologia dei nuclei famigliari che dovrebbe, allora, comprendere anche i profili penalistici della tutela del minore.

Il senatore BUCCIERO è invece contrario e ricorda di essere presentatore - insieme al senatore Antonino Caruso -del disegno di legge n. 861, che introduce la figura del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione personale e di scioglimento del matrimonio. Osserva altresì che sia tale disegno di legge sia quelli in titolo sono accomunati dalla finalità di assicurare una maggiore e più effettiva tutela dei minori, in riferimento ai diversi profili considerati, i quali risultano evidentemente fra loro complementari.

La Commissione approva infine la proposta avanzata dal relatore Pettinato di congiungere soltanto i disegni di legge nn. 72 e 159, limitando a questi il prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 72 e 159 è poi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(964-B) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione rinvio)

Il presidente ZECCHINO ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'esame sarà limitato alle sole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Il relatore CALVI ricorda innanzitutto la ragioni - in particolare l'ineludibile esigenza di rispettare il principio del contraddittorio soprattutto con riferimento al momento della formazione della prova - che hanno portato alla definizione del testo a suo tempo licenziato dal Senato. Il relatore rileva quindi come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati abbiano inciso su tale testo in maniera non irrilevante, ma, in taluni passaggi, anche in forma migliorativa.
Per ciò che concerne specificamente l'articolo 1, è indubbio che l'ultimo periodo del comma 2 di tale disposizione, nel testo approvato dal Senato, si caratterizzava per una formulazione che avrebbe potuto suscitare dubbi interpretativi e qualche inconveniente sul piano applicativo. La Camera ha opportunamente modificato nella forma, ma non nella sostanza, questa parte dell'articolo, rendendola più leggibile ed esplicitando ulteriormente, con l'introduzione del comma 3, che solo se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del nuovo art. 513 del codice di procedura penale saranno state assunte nelle forme prevista dall'articolo 392, risulterà allora applicabile l'articolo 511 dello stesso codice.
Il relatore mette, poi, in evidenza le molte innovazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 2. Ricorda che l'inserimento dell'articolo 512-bis, sulla lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero, fra le norme rispetto alle quali non si applica il divieto di cui all'articolo 514 del codice di procedura penale, rende inutile il ritorno in Italia dello straniero, facendo così cadere le disposizioni introdotte in tal senso nel provvedimento come licenziato dal Senato.
Considera, poi, molto positivo il testo approvato per la nuova parte che viene aggiunta all'articolo 514 del codice di procedura penale, la quale specifica che non può essere data lettura dei verbali e delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone imputate in un procedimento connesso e dai testimoni nel corso delle indagini preliminari o nelle udienze preliminari, a meno che nelle udienze preliminari le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 dello stesso codice, alla presenza dell'imputato o del suo difensore. Si tratta, sottolinea il relatore, di un significativo miglioramento che raggiunge lo scopo di ampliare il materiale di prova utilizzabile, purchè verificato con l'intervento della difesa, secondo il principio della cross-examination. Ricorda, poi, che il medesimo articolo 2 del provvedimento introduce una modifica all'articolo 421, comma 2 del codice di procedura penale.
Passando all'esame dell'articolo 3, il relatore Calvi rileva che esso apporta modifiche all'articolo 238 del codice di procedura penale, introducendo un comma 2-bis che, nel caso di acquisizione dei verbali delle prove di altri procedimenti, permette di utilizzare le dichiarazioni rese dagli imputati in un procedimento connesso soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione. Punto veramente centrale - prosegue il relatore - è, però, la disposizione introdotta - dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in discussione - al comma 4 del medesimo articolo 238, che ammette l'utilizzabilità di altri verbali di dichiarazione solo nei confronti dell'imputato che vi consenta.
Suscita peraltro perplessità nel relatore la modifica, introdotta dall'articolo 4 del provvedimento, all'articolo 392 del codice di procedura penale. Ricorda che l'Assemblea della Camera non ha mantenuto il testo accolto in sede referente dalla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento, testo che introduceva una sostanziale parità fra accusa e difesa per la richiesta di incidente probatorio, mentre la nuova formulazione proposta svincola dalle particolari condizioni richieste dalle lettere a) e b) del medesimo articolo 392 l'incidente probatorio relativo alla persona sottoposta alle indagini per fatti concernenti la responsabilità di altri e agli imputati per procedimenti connessi.

Il RELATORE conclude ricordando che il testo licenziato dalla Camera dei deputati contiene anche - all'articolo 6 - un comma aggiuntivo recante norme transitorie sulla prescrizione, andando così in contrario avviso rispetto al testo del Senato che tale aspetto aveva ritenuto di non dover disciplinare. Tuttavia il relatore ritiene di non dover fare oggetto di specifica riserva il comma in questione.

Il PRESIDENTE rinvia, infine, il seguito della discussione alla seduta di martedì prossimo, con la possibilità di fissare il termine per gli emendamenti nella stessa giornata.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.