GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1997


149a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE
(1406) Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(205) SALVATO. - Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene
(472) GERMANÀ. - Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario
(1064) MANCONI ed altri. - Nuove norme in materia di sanzioni penali
(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. - Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari
(1430) MANCONI. - Norme in materia di esecuzione delle pene detentive
(1529) BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri e si procede nell'esame dell'emendamento 1.1, riferito al disegno di legge n. 1406 assunto come testo base.

In considerazione dei rilievi emersi nel corso del precedente dibattito, il relatore FASSONE modifica l'emendamento 1.1, riformulandolo nell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo) si apre, quindi, il dibattito.

Il presidente CIRAMI propone di sopprimere il rinvio al comma 8, prima ipotesi, contenuto nel capoverso 5 dell'emendamento all'esame e suggerisce, altresì, al fine di evitare equivoci sul piano interpretativo, di inserire al capoverso 7, l'inciso «per la stessa condanna» dopo le parole «la sospensione dell'esecuzione».

Il senatore FOLLIERI subordina il proprio voto favorevole alla proposta emendativa alla soppressione della parte del capoverso 5 corrispondente all'inciso «e non vi è pericolo di fuga nè fondato pericolo che il condannato commetta altri reati nell'intervallo». Si tratta, infatti, di una previsione che non è contenuta nel testo del disegno di legge n. 1406 licenziato dalla Camera dei deputati e che, per di più, costituirebbe un passo indietro rispetto alla normativa vigente che già prevede - in particolare al comma 4 dell'articolo 47 della legge n. 354 del 1975 - che il pubblico ministero, in seguito alla presentazione di un'istanza volta a ottenere la concessione di una misura alternativa, debba procedere a sospendere la esecuzione della pena fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, nè la sospensione può essere subordinata ad una valutazione negativa circa la sussistenza di un pericolo di fuga o circa la possibile commissione di nuovi reati.

Il senatore PELLICINI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Follieri, ritenendo che l'attribuzione al pubblico ministero della possibilità di non sospendere l'esecuzione della pena, qualora sussista un pericolo di fuga o di commissione di nuovi reati, determinerebbe, in questa materia, il rischio di un'eccessiva discrezionalità dell'organo requirente, per di più sottratta ad un effettivo controllo.

Dopo una precisazione del senatore FOLLIERI, il sottosegretario AYALA - prendendo atto della estrema delicatezza delle questioni evocate dal dibattito - dichiara di rimettersi alla Commissione, mentre il relatore FASSONE preferirebbe il mantenimento del testo come da lui riformulato rispetto al pericolo di fuga e di commissione di reati, considerato che, rispetto alla normativa vigente, il testo in discussione estende la sospensione dell'esecuzione della pena anche ad ipotesi, in concreto, di non trascurabile gravità laddove la pena detentiva di tre anni potrebbe essere parte residua di maggior pena.

Il presidente CIRAMI sottolinea come la decisione del pubblico ministero resterebbe svincolata da un effettivo controllo successivo.

Il senatore PASTORE condivide l'orientamento sull'inopportunità di mantenere l'inciso sul potere del pubblico ministero di non sospendere l'esecuzione della pena detentiva anche perchè ciò, di fatto, comprometterebbe l'efficacia del nuovo meccanismo che si intende introdurre con l'articolato in esame.

Il senatore BERTONI è invece favorevole all'inciso anche se preferirebbe si facesse riferimento ai delitti e non ai reati in genere - in quanto l'entrata in vigore della nuova normativa determinerebbe un profondo cambiamento rispetto alla situazione attuale, implicando un significativo ampliamento dei casi in cui verrebbe sospesa l'esecuzione della pena. Gli appare pertanto una necessaria forma di cautela tener conto di eventualità che potrebbero sconsigliare la sospensione dell'esecuzione. Annuncia che voterà comunque a favore dell'emendamento.

Il senatore CENTARO intravede nell'inciso relativo al pericolo di fuga e alla possibilità che il condannato commetta altri reati quali elementi ostativi alla sospensione della esecuzione della pena detentiva un'arma pericolosa nelle mani di taluni pubblici ministeri: è pertanto contrario a tale parte dell'emendamento.

Il senatore MILIO vorrebbe, invece, rivedere l'impostazione complessiva dell'emendamento, sulla base della previsione di un termine che venisse assegnato al condannato e durante il quale la esecuzione della pena detentiva resterebbe comunque sospesa, svincolando pertanto la decisione dalla discrezionalità del pubblico ministero.

Il presidente CIRAMI richiama l'attenzione della Commissione circa lo scostamento fra il capoverso 5 proposto dall'emendamento e l'impostazione del disegno di legge n. 1406. Mentre, infatti, principi ispiratori di tale provvedimento - sul quale si era coagulata presso l'altro ramo del Parlamento una significativa maggioranza - sono individuabili nell'esigenza di evitare la drammatica esperienza carceraria a chi si trova nelle condizioni di fruire di forme alternative, nonchè nell'automatismo della relativa decisione, la proposta del relatore, che subordina la concessione della sospensione dell'esecuzione della pena all'istanza di parte, rappresenterebbe un arretramento rispetto a tale ultimo elemento.

Prendendo nuovamente la parola per una breve interruzione, il senatore MILIO, aggiunge che gli automatismi nella concessione della sospensione della pena detentiva sarebbero ulteriormente messi in discussione qualora venisse mantenuto al pubblico ministero il potere di non concedere la sospensione in base ad una valutazione discrezionale del pericolo di fuga o di quello che il condannato commetta altri reati.

Il relatore FASSONE, prendendo atto dell'orientamento prevalente della Commissione, si dichiara quindi disponibile a riformulare il capoverso 5, sopprimendo il rinvio al comma 8 nonchè la parte relativa al pericolo di fuga ed al fondato pericolo che il condannato commetta altri reati; egli accetta altresì di inserire al capoverso 7, dopo la parola «esecuzione» le altre «per la stessa condanna». In particolare appare al relatore di dover procedere alla eliminazione del pericolo di fuga e della commissione di altri reati anche per ragioni sistematiche considerato che potrebbe apparire contraddittorio il prevedere un sistema di automatismi per la concessione della sospensione della pena detentiva e, al medesimo tempo, subordinare tale concessione alla discrezionalità del pubblico ministero nel valutare gli elementi che ne impedirebbero l'applicazione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0045o)

Il senatore CENTARO chiede che l'esame del disegno di legge n.1406 prosegua nella seduta pomeridiana e che la Commissione proceda in altra seduta nell'esame dei disegni di legge n. 1496 e congiunti, in tema di diritto d'autore.

Senza dibattito conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.