163 Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE

La seduta inizia alle ore 14.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE
(211) SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana del 9 luglio scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1, sottolineando le implicazioni connesse con il tema di indubbia delicatezza che la Commissione sta affrontando in questo momento.

La senatrice SALVATO, dopo aver evidenziato che nessuna misura alternativa alla detenzione e nessun beneficio penitenziario possono considerarsi in senso proprio oggetto di un diritto del condannato, annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.29 e sull'emendamento 1.31, sottolineando come la soluzione di una pura e semplice abolizione dell'ergastolo appaia praticabile anche in considerazione del fatto che per effetto delle limitazioni stabilite dall'articolo 4-bis della legge n.354 del 1975, in pratica, la maggior parte dei benefici penitenziari risulta inapplicabile ai condannati per reati gravi.

In conclusione, fa presente che potrebbe comunque votare anche a favore dell'emendamento 1.1 a condizione che esso venga però modificato sia per quanto riguarda i limiti minimo e massimo della nuova pena, sia per quanto riguarda la denominazione della stessa.

Il senatore RUSSO, nel dichiarare, in linea generale, la posizione favorevole all'abolizione della pena dell'ergastolo del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo, annuncia, essenzialmente in considerazione di esigenze di carattere sistematico, il voto contrario di tale parte politica sugli emendamenti 1.29 e 1.31.
Non essendo infatti possibile in questo momento pervenire ad una complessiva ridefinizione del sistema delle pene, l'abolizione della pena dell'ergastolo può essere perseguita a condizione, però, che si tenga conto dell'esigenza di evitare incongruenze e contraddizioni nell'ambito complessivo della normativa penalistica, processual-penalistica e penitenziaria. Tutti questi problemi possono essere risolti solo sostituendo all'ergastolo una pena di specie diversa, come propone l'emendamento 1.1 del relatore, ferma restando peraltro la disponibilità sia a rivedere i limiti minimo e massimo della reclusione criminale sia a modificare la denominazione di tale pena.
Ad una soluzione diversa si potrà invece pervenire, in futuro, nel momento in cui si porrà mano ad una riforma complessiva del sistema penale.

Il senatore FOLLIERI annuncia il suo voto contrario sugli emendamenti 1.29 e 1.31, mentre condivide l'impostazione dell'emendamento 1.1, anche se ritiene preferibile che tale emendamento venga modificato distinguendo i due tipi di reclusione senza utilizzare l'aggettivo criminale. Annuncia, in conclusione, il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Il senatore PELLICINI, dopo aver ribadito la contrarietà del Gruppo di Alleanza nazionale all'abolizione della pena dell'ergastolo, sottolinea in particolare i problemi che tale abolizione comporterebbe, sul piano processuale, nei casi in cui ricorrano i presupposti per il giudizio abbreviato.
Conclude annunciando il voto contrario della sua parte politica sugli emendamenti 1.29. 1.31 e 1.1.

La senatrice SCOPELLITI sottolinea, in via preliminare, che gli emendamenti a sua firma si rifanno al progetto di riforma del libro primo del codice penale elaborato dalla Commissione giustizia del Senato nella XII legislatura (Atto Senato n. 2038). Si tratta di un progetto che non può non essere valutato in maniera senz'altro positiva e che è auspicabile venga ripreso quanto prima, anche per iniziativa dello stesso Governo, per un intervento riformatore di ampia portata sulla materia in questione. Per quanto concerne specificamente l'emendamento 1.31 ne raccomanda l'approvazione alla Commissione, rilevando in particolare l'importanza che avrebbe l'introduzione della figura della semireclusione.

Il senatore GRECO non condivide innanzitutto un modo di procedere con il quale, partendo dal tema dell'abolizione della pena dell'ergastolo - alla quale peraltro è contrario -, si è progressivamente allargato l'oggetto della discussione. Si dichiara contrario quindi sia all'originario disegno di legge n. 211 sia all'introduzione in tale contesto di nuove problematiche.
Annuncia pertanto il suo voto contrario sugli emendamenti in votazione e lo preannuncia sui successivi.

Il senatore CIRAMI, intervenendo a titolo personale, si dichiara favorevole all'abolizione della pena dell'ergastolo, ma perplesso circa la portata complessiva degli emendamenti in votazione . Annuncia pertanto la sua astensione su di essi.

Il senatore PASTORE, pur essendo in linea di principio favorevole all'abolizione dell'ergastolo, manifesta la propria perplessità per l'assenza di un intervento riformatore complessivo e, per tale motivo, annuncia il suo voto contrario sugli emendamenti in votazione.

Il senatore PETTINATO annuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti 1.29 e 1.1.

Il PRESIDENTE relatore si dichiara disponibile a modificare la denominazione di «reclusione criminale», sostituendo quest'ultimo termine.

Il senatore CALLEGARO, pur essendo in linea di massima contrario all'abolizione della pena dell'ergastolo, sottolinea come l'emendamento 1.1 rappresenti indubbiamente un significativo punto di mediazione.
Annuncia pertanto il suo voto contrario sugli emendamenti 1.29 e 1.31 e la sua astensione sull'emendamento 1.1.

Gli emendamenti 1.29 e 1.31 vengono quindi separatamente posti ai voti e respinti.

Il presidente SENESE modifica l'emendamento 1.1, sostituendo alla parola «criminale» la parola «speciale».

Resta comunque inteso che, al termine dell'esame degli articoli, in sede di coordinamento, si potrà eventualmente modificare ulteriormente la denominazione della nuova pena.

Concorda la Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è approvato nel testo modificato.

Posto ai voti è quindi approvato l'articolo 1 come emendato.

La senatrice SCOPELLITI ritira gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 2.30.

Il PRESIDENTE relatore rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1 e lo modifica, sostituendo la parola «criminale» con la parola «speciale».

Dopo che il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 2.1 nel testo modificato.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 2 come emendato.

Il PRESIDENTE relatore illustra l'emendamento 2.0.1 e lo modifica sostituendo la parola «criminale» con la parola «speciale».

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 2.0.1, nel testo modificato, viene posto ai voti ed approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 3.31.

Il PRESIDENTE relatore rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1 e lo modifica sostituendo la parola «criminale» con la parola «speciale».

La senatrice SALVATO suggerisce che i limiti massimo e minimo che l'emendamento 3.1 prevede per la reclusione speciale vengano rivisti in quanto, a suo avviso, eccessivamente elevati.

Il senatore GRECO annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 3.1. e si chiede se le modalità di espiazione della reclusione speciale ivi previste non siano incompatibili con le finalità di cui all'articolo 27 della Costituzione.

La senatrice SCOPELLITI dichiara che la formulazione dell'emendamento 3.1 non può non suscitare forti perplessità, se si considera che cosa possano significare in concreto la previsione dell'obbligo del lavoro, quella dell'isolamento notturno e il riferimento a stabilimenti specificamente destinati ai condannati alla reclusione speciale.

Il PRESIDENTE relatore fa presente che l'emendamento 3.1 è stato formulato in modo da riferire alla nuova pena tutte le prescrizioni che l'attuale codice penale prevede per l'ergastolo.

Il senatore FASSONE evidenzia innanzitutto che, per la parte relativa alla modalità di espiazione della pena, l'articolo 22 del codice penale è stato implicitamente abrogato dalla legge n.354 del 1975, di riforma dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare, dagli articoli 21, 33 e 61 di tale legge. L'oratore ritiene opportuna peraltro una riformulazione dell'emendamento 3.1 in modo da evitare che l'introduzione, oggi, di una norma che ripropone il testo dell'articolo 22 del codice penale del 1930 possa essere interpretata come un superamento dell'abrogazione tacita a cui si è prima fatto riferimento.

Il senatore RUSSO propone una riformulazione dell'emendamento 3.1, volta, a ridefinire i limiti minimo e massimo della pena della reclusione speciale, fissandoli rispettivamente in trenta e trentadue anni.

Si svolge quindi un articolato dibattito nel quale intervengono ripetutamente i senatori CIRAMI, SALVATO, FASSONE, FOLLIERI e il sottosegretario AYALA, e al termine del quale il presidente RELATORE modifica l'emendamento 3.1, riformulandolo nell'emendamento 3.1 (Nuovo testo).

Interviene quindi il senatore BATTAGLIA il quale richiamandosi ai rilievi svolti dal senatore Pellicini, sottolinea con forza le perplessità che l'introduzione della pena della reclusione speciale solleva, sul piano processuale, con riferimento alle ipotesi in cui risulterebbe applicabile il giudizio abbreviato.

Il PRESIDENTE relatore fa presente innanzitutto che ai problemi ai quali hanno fatto riferimento il senatore Battaglia e il senatore Pellicini, egli ha cercato di porre rimedio con l'emendamento 20.0.1, che modifica l'articolo 442 del codice di procedura penale inserendovi una specifica previsione relativa alle ipotesi di reclusione speciale. Più in generale, il relatore sottolinea che la pena della reclusione speciale si caratterizzerà comunque per un contenuto di maggiore afflittività rispetto a quella della reclusione in conseguenza del fatto che, conformemente a quanto previsto nell'emendamento 2.0.1 testè approvato dalla Commissione, ad essa risulteranno applicabili le norme in materia di liberazione condizionale e di benefici penitenziari che trovano oggi applicazione nei casi in cui è stato inflitto l'ergastolo.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 3.1 (Nuovo testo) è posto ai voti e approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 4.1 e 4.3, intervengono successivamente i senatori RUSSO, FASSONE e il PRESIDENTE relatore il quale, da ultimo, modifica l'emendamento 4.1 riformulandolo nell'emendamento 4.1(Nuovo testo).

Il rappresentante del GOVERNO si rimette quindi alla Commissione e l'emendamento 4.1 (Nuovo testo) viene posto ai voti e approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 4.3, mentre gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.2 vengono ritirati dalla senatrice SCOPELLITI.

La senatrice SCOPELLITI modifica quindi l'emendamento 4.0.3, riformulandolo nell'emendamento 4.0.3 (Nuovo testo) che, con il parere favorevole del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti e approvato.

La senatrice SCOPELLITI ritira quindi gli emendamenti 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il PRESIDENTE RELATORE dà per illustrato l'emendamento 5.1, soppressivo dell'intero articolo.

La senatrice SCOPELLITI ritira il suo emendamento 5.2.

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

La senatrice SALVATO preannuncia il proprio voto favorevole.

Senza discussione è respinto dalla Commissione il mantenimento dell'articolo 5.

Si passa all'articolo 6.

Il PRESIDENTE RELATORE rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.1, soppressivo dell'intero articolo.

La senatrice SCOPELLITI ritira, poi, l'emendamento 6.2

Il sottosegretario AYALA si rimette alla Commissione.

La senatrice SALVATO preannunzia il proprio voto favorevole e il mantenimento dell'articolo 6 non è approvato dalla Commissione.

La senatrice SCOPELLITI, ritira, quindi gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

La Commissione procede all'esame dell'emendamento 7.30, del quale la senatrice SCOPELLITI preannunzia il ritiro.

Il senatore FASSONE suggerisce invece di sfruttare l'occasione che l'emendamento 7.30 rappresenta per approfondire il problema dello stato di interdizione legale dei condannati all'ergastolo.

Seguono interventi della senatrice SALVATO, la quale richiama l'attenzione sul contenuto dell'articolo 7 del provvedimento in discussione, il quale si propone di abrogare i primi due commi dell'articolo 32 del codice penale, in tema di interdizione legale e di decadenza dalla potestà dei genitori del condannato all'ergastolo; del senatore RUSSO, che ritiene necessario approvare il successivo emendamento 7.1, presentato dal RELATORE, e del senatore CIRAMI, il quale chiede chiarimenti.

La senatrice SCOPELLITI ritira, quindi, l'emendamento 7.30 e, senza discussione la Commissione approva l'emendamento 7.1 e l'articolo 7 nel suo complesso nel testo modificato.

Ritirati, poi, dalla senatrice SCOPELLITI gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 la Commissione passa all'esame dell'articolo 8.

La senatrice SCOPELLITI chiede di illustrare l'emendamento 8.2 da lei presentato il cui contenuto è desunto dal testo varato nella precedente legislatura dal cosiddetto comitato Riz per la riforma del codice penale e formalizzato nell'Atto Senato n. 2038.

Il senatore SENESE rileva che l'emendamento in questione introduce un trattamento particolarmente severo poichè prevede la pubblicazione per tutte le sentenze di condanna a pena detentiva superiore a 20 anni.

La senatrice SCOPELLITI ritira, quindi, l'emendamento 8.2 e il PRESIDENTE relatore rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.1, soppressivo dell'intero articolo.

Il mantenimento dell'articolo 8 è, poi, senza discussione, respinto dalla Commissione.

La senatrice SCOPELLITI ritira, quindi, l'emendamento 8.0.1.

Si passa all'articolo 9.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 9.30.

Il presidente relatore SENESE riformula l'emendamento 9.1 (9.1 Nuovo testo) con le modifiche necessarie ad adeguarlo agli emendamenti 1.1 e 3.1, già approvati dalla Commissione. L'emendamento 9.1 (Nuovo testo) è quindi approvato nel testo modificato.

Il senatore FASSONE prende la parola per richiamare l'attenzione della Commissione sulle conseguenze che l'approvazione di tale norma ha determinato nella sistematica dell'articolo 64 del codice penale.

Il senatore CIRAMI interviene dichiarando di condividere le osservazioni del senatore Fassone.

Prendono, poi, la parola il senatore FOLLIERI che approva, invece, la scelta della Commissione e il senatore FASSONE che ribadisce il suo giudizio di incongruità della scelta effettuata.

Il PRESIDENTE relatore precisa che nel testo da lui originariamente proposto la reclusione criminale si estendeva fino ai 35 anni e che essendo stato tale limite modificato dalla Commissione gli effetti richiederanno di essere corretti in altro modo.

Il senatore PREIONI dichiara che le sanzioni penali di natura personale dovrebbero essere meglio calibrate, tenendo conto delle caratteristiche del singolo e soprattutto dell'età del condannato.

Si passa all'articolo 10.

Il PRESIDENTE relatore dà per illustrato l'emendamento 10.1, interamente soppressivo dell'articolo.

Posto in votazione il mantenimento dell'articolo 10, esso è respinto dalla Commissione.

Si passa all'articolo 11.

L'emendamento 11.30 è ritirato dalla senatrice SCOPELLITI.

Il PRESIDENTE relatore riformula, quindi, il suo emendamento 11.1 nel nuovo testo che tiene conto dell'approvazione degli emendamenti 1.1 e 3.1 (11.1 Nuovo testo).

Il senatore PREIONI ribadisce il suo convincimento che le pene dovrebbero essere calibrate sulla base delle caratteristiche personali dei colpevoli, e in particolare la durata della reclusione andrebbe conteggiata in misura inversa alla età del condannato.

Il senatore FASSONE richiama nuovamente l'attenzione della Commissione sull'incongruenza che chiaramente emergerebbe dall'approvazione dell'emendamento. Non intende contestare il merito delle decisioni assunte, tuttavia non si può esimere dal registrare che, dal punto di vista sistematico, la scelta della Commissione ha determinato uno sconvolgimento della coerenza interna dell'articolo 66 del codice penale al quale non è possibile porre rimedio senza ritornare sulle decisioni già assunte.

Il senatore RUSSO rileva che nel caso dell'articolo 630 del codice penale alla sistematica generale è già stata fatta eccezione.

Il senatore FASSONE rileva che la fattispecie citata dal senatore Russo è, appunto, speciale mentre l'articolo 66 ha una applicazione di carattere generale.

Seguono sul problema sollevato dal senatore Fassone interventi del presidente RELATORE e dei senatori RUSSO e SALVATO.

Il senatore FASSONE tiene, comunque, a far constatare il suo dissenso per gli effetti sistematici dell'emendamento 11.1

Posto in votazione l'emendamento 11.1 (Nuovo testo) è poi approvato.

Si passa all'articolo 12.

La senatrice SCOPELLITI ritira l'emendamento 12.2.

L'emendamento 12.1, interamente soppressivo dell'articolo, è dato per illustrato dal presidente RELATORE.

Posto in votazione il mantenimento dell'articolo 12, esso non è accolto dalla Commissione.

La Commissione procede, quindi, all'esame dell'emendamento 12.0.1.

Il PRESIDENTE relatore, prende atto dei problemi di inserimento della modifica da lui proposta all'interno dell'articolo 72 del codice penale a causa della diminuzione della reclusione speciale a 32 anni, rispetto ai 35 originariamente proposti, anche con riferimento a quanto messo in evidenza dal senatore Fassone.

La senatrice SCOPELLITI chiede chiarimenti - cui rispondono i senatori RUSSO e FASSONE - in merito ai rapporti fra il contenuto dell'emendamento e le norme dell'ordinamento penitenziario.

Il senatore CIRAMI nota, altresì, che rispetto al testo vigente dell'articolo 72 la proposta di modifica abbassa da tre a due anni il massimo dell'isolamento diurno, lasciando invece inalterato il minimo di sei mesi.

Il senatore FOLLIERI segnala l'esigenza di modificare anche il terzo comma dell'articolo 72, nel quale non può più essere mantenuto il termine ergastolano.

A tale osservazione risponde il PRESIDENTE relatore che ne propone la sostituzione con le parole «il condannato alla reclusione speciale».

Il senatore PREIONI ritiene necessarie alcune modifiche all'emendamento fra le quali - in particolare - un inasprimento delle pene proposte.

La senatrice SALVATO si riallaccia al tema dell'isolamento diurno e ritiene la sopravvivenza di tale istituto assolutamente inaccettabile alle soglie del secondo millennio.
Tale osservazione formula anche con riferimento alle esperienze che ha avuto modo di verificare in occasione della visita a Silvia Baraldini, detenuta negli Stati Uniti. Ricorda che il testo da lei proposto per l'articolo 19 del provvedimento in esame chiede la soppressione dell'articolo 72 del codice penale.

Il senatore FASSONE segnala, a sua volta, il rischio di un arretramento dei trattamenti più favorevoli che attualmente vengono concessi al condannato all'ergastolo a causa della sua sostituzione con il termine «condannato alla reclusione speciale». In merito alla questione dell'isolamento diurno egli, premesso di sottoscrivere totalmente nel merito le osservazioni della senatrice Salvato, mette tuttavia in evidenza come la ragione storica di tale aggravio fosse stata la impossibilità di conseguire ulteriori aggravamenti di pena. Proprio a tale riguardo, perciò, torna ancora di attualità quanto da lui già segnalato in merito all'esigenza di rivedere il massimo e il minimo della reclusione speciale per superare la necessità di intervenire sull'isolamento.

Seguono interventi delle senatrici SCOPELLITI e SALVATO e del senatore RUSSO sul come procedere per realizzare le ipotesi suggerite dal senatore Fassone.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.


La seduta termina alle ore 16,25.