GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 4 OTTOBRE 2000

641ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 14,40.


IN SEDE REFERENTE

(4738) Misure legislative del Piano di azione per l'efficacia dell'organizzazione giudiziaria e del sistema penitenziario

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI. - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Prende la parola il senatore PREIONI il quale rileva come i primi due articoli del testo unificato in esame riflettano una marcata confusione fra concetti e impostazioni caratteristici ora della sfera pubblicistica, ora di quella privatistica. Mentre infatti il comma 3 dell'articolo 2 prevede il ricorso a strumenti - quali il leasing e il project financing - che sono tipici di una realtà di mercato, altre disposizioni dei due articoli in questione si collocano invece in una prospettiva diversa e più tradizionale che appare incompatibile con le regole della concorrenza e volta ad assicurare posizioni di vantaggio al soggetto pubblico. Ritiene che al riguardo sarebbe stata opportuna una scelta netta da parte del Governo e si rammarica che, al momento, non sia presente il sottosegretario di Stato Maggi che avrebbe forse potuto fornire, in merito, utili chiarimenti.

Il senatore GRECO osserva come il Governo non abbia fornito una risposta soddisfacente al problema fondamentale emerso nel corso del dibattito, relativo alla mancanza di un'adeguata copertura finanziaria degli interventi contenuti nell'articolato in esame.
Il sottosegretario Maggi, nella seduta antimeridiana odierna, ha poi sostanzialmente ammesso la possibilità che il fondo speciale di cui all'articolo 1 del testo unificato dia luogo ad una vera e propria gestione fuori bilancio, mentre rimangono le perplessità già manifestate circa il modo in cui è concretamente configurato il ricorso a strumenti quali il leasing e il project financing.
Si è, in conclusione, di fronte ad un provvedimento di stampo chiaramente pre-elettorale con cui vengono prospettate misure che finiranno inevitabilmente per rimanere soltanto sulla carta.

Intervenendo in sede di replica il relatore FASSONE ritiene necessario richiamare l'attenzione su quelle che gli appaiono le due caratteristiche salienti dell'articolato in discussione.
In primo luogo va sottolineato il carattere profondamente innovativo delle modalità operative delineate nell'articolo 1, dove viene chiaramente previsto che le modalità di gestione dell'istituendo fondo speciale vengano definite in un contesto che vedrà coinvolti tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati e quindi, oltre al Ministero della giustizia e agli altri ministeri indicati nel comma 3 dell'articolo 1, anche gli enti locali, in particolare le regioni e i comuni, le cui competenze vengono specificamente in rilievo nell'ambito qui considerato. Si tratta di un modus operandi che differisce sostanzialmente rispetto al passato, in quanto fino ad oggi le diverse strutture pubbliche che operano nel settore in questione hanno agito in maniera separata le une dalle altre.
L'altra rilevante novità del testo in esame è rappresentata dalla previsione relativa alla realizzazione di istituti di pena di media sicurezza e, al riguardo, va evidenziato come, sebbene il numero dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario ovvero comunque inseriti nel circuito ad alta sicurezza o in quello ad elevato indice di vigilanza rappresenti una minoranza del totale - si tratta di circa 8.000 persone su un insieme di più di 53.000 - il fatto che essi siano distribuiti in un ampio numero di stabilimenti carcerari fa sì che in ciascuno di questi le esigenze di sicurezza siano determinate in relazione ai soggetti più pericolosi e rende pertanto difficile la realizzazione di un'efficace attività trattamentale nei confronti della grande maggioranza dei detenuti in via definitiva. La sperimentazione di un circuito di istituti di media sicurezza sarà volta proprio a realizzare un contesto in cui sia possibile assicurare la prevalenza dell'istanza trattamentale rispetto a quella custodiale.
In merito poi ad alcuni dei rilievi critici emersi nel corso del dibattito, non sembrano fondate le considerazione svolte dal senatore Caruso circa l'inutilità della previsione normativa contenuta nel comma 1 dell'articolo 2, in quanto essa definisce il necessario quadro legislativo di riferimento dell'attività amministrativa prevista dalla medesima disposizione, così come è evidente che solo mediante una norma di legge potrebbero essere previste la dichiarazione di segretezza e di urgenza degli interventi, la deroga all'articolo 67 della legge fallimentare, la riduzione a metà dei termini previsti dalle norme vigenti e la deroga alle disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale e agli onorari notarili, contenute sempre nel medesimo articolo 2. Ugualmente non condivisibili appaiono, a suo avviso, le obiezioni rivolte all'istituzione del fondo speciale di cui all'articolo 1 - di cui non mancano precedenti nella legislazione vigente - mentre ritiene che forse un ulteriore approfondimento andrebbe fatto circa l'effettiva necessità della previsione contenuta nell'articolo 3 del nuovo testo unificato, non risultando chiaro se la fattispecie in questione ricada nell'ambito del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993 - nel qual caso la deroga introdotta dall'articolo 3 risulterebbe necessaria - ovvero essa sia riconducibile al disposto di cui all'articolo 6 comma 2 dello stesso decreto.

Il sottosegretario MAGGI concorda con le considerazioni svolte dal relatore e richiama ancora una volta l'attenzione su quanto dichiarato dal Ministro Fassino al Senato, nella giornata di ieri, in merito alle risorse assegnate al Ministero della giustizia in occasione della predisposizione del disegno di legge finanziaria, risorse che assicurano anche la completa copertura degli interventi proposti con l'articolato in esame.

Segue un breve intervento del senatore PERA il quale sottolinea le perplessità, nonché le difficoltà di ordine procedurale, derivanti da una situazione in cui la Commissione giustizia si trova ad esaminare un testo con l'articolo 1 con il quale viene istituito un fondo senza quantificare lo stanziamento allo stesso relativo.

La Commissione conviene quindi di prorogare brevemente il termine per la presentazione degli emendamenti dalle ore 9 alle ore 10 di domani, giovedì 5 ottobre 2000.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

(4192) PERA ed altri. - Disciplina delle diffamazioni a mezzo stampa

(880) DOLAZZA ed altri - Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per i reati di diffamazione a mezzo stampa

(1131) BONATESTA ed altri - Modifica dell'articolo 57 del codice penale riguardo ai reati commessi col mezzo della stampa periodica

(1659) PREIONI. - Modifiche al codice penale, recante sanzioni penali per la falsità ideologia nell'informazione a mezzo stampa

(2251) PETTINATO ed altri - Modifiche alle norme del codice penale in tema di reati commessi a mezzo stampa

(2362) SERENA. - Applicabilità dell'articolo 413 e seguenti del codice di procedura civile nei processi di risarcimento del danno per i reati di diffamazione a mezzo stampa

(Esame congiunto e rinvio)
La Commissione, su proposta del presidente PINTO, conviene di congiungere l'esame dei disegni di legge in titolo.

Riferisce il senatore MARITATI il quale si sofferma innanzitutto sul disegno di legge n. 880, di contenuto identico al disegno di legge n. 2362, richiamando in particolare l'attenzione sulle disposizioni di cui all'articolo 2, il quale prevede che, salva la rilevanza penale del fatto ed esclusa ogni pregiudizialità, il soggetto leso, nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, può agire in giudizio davanti al giudice del luogo ove la notizia è stata diffusa per farne accertare la falsità e richiedere il risarcimento del danno, nonchè su quelle di cui agli articoli 3, 5 - che rinvia per la disciplina del processo agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile - e 7.
Il disegno di legge n.1131 è costituito da un unico articolo con il quale viene modificato l'articolo 57 del codice penale, introducendo la possibilità in capo al direttore o al vice direttore responsabile di provare l'esistenza di una delega puntualmente articolata con riferimento ai vari settori della testata ed escludendone la responsabilità nell'ipotesi in cui la delega sussiste effettivamente.
Il disegno di legge n.1659 introduce il reato di falsità ideologica commessa nella redazione del titolo di un articolo di stampa, mentre il disegno di legge n. 2251 modifica gli articoli 57, 57 bis e 58 del codice penale delimitando la responsabilità del direttore e del vice direttore responsabile ai soli casi in cui essi abbiano omesso di identificare l'autore della pubblicazione.
Il disegno di legge n. 4192 delinea un intervento modificativo di ampio respiro che si sostanzia nella depenalizzazione delle forme di tutela dei diritti al decoro, all'onore e alla reputazione della persona. In particolare, l'articolo 2 del disegno di legge prevede l'istituzione di una sezione specializzata di tribunale composta di quattro membri di cui uno togato con funzioni di Presidente. Due componenti laici sono scelti tramite sorteggio tra i cittadini in possesso dei requisiti per svolgere la funzione di giudice popolare presso la Corte di Assise di Appello, mentre il terzo componente laico è scelto tra esperti nel settore della comunicazione. I componenti laici sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, o su delega di quest'ultimo, dal Presidente della Corte di Appello. L'articolo 3 del disegno di legge disciplina poi il procedimento davanti alla sezione specializzata, prevedendone le scansioni in modo da assicurarne la conclusione più rapida possibile. L'articolo 4 definisce la sanzioni che possono essere irrogate per la lesione dei diritti al decoro, all'onore e alla reputazione della persona, prevedendo in particolare la pubblicazione per esteso della sentenza o la sua lettura nello stesso mezzo di comunicazione mediante il quale è stata realizzata la lesione, l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione da uno a sei mesi e il risarcimento del danno. L'articolo 5 stabilisce che la decisione emessa dalla sezione specializzata sia ricorribile soltanto per cassazione. Il relatore conclude quindi il suo intervento soffermandosi brevemente sugli articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 4192.

Il senatore MILIO preannuncia l'intenzione di proporre che la Commissione sollevi un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, qualora non vengano riassegnati alla Commissione giustizia i disegni di legge nn.3099 e 1062, assegnati alla 1^ Commissione permanente ma aventi ad oggetto materia strettamente connessa con quella dei disegni di legge in titolo.

Il presidente PINTO ricorda di aver già inviato una lettera in questo senso al Presidente del Senato - in seguito ad una precedente sollecitazione dello stesso senatore Milio - e ritiene pertanto opportuno attendere la risposta della Presidenza prima di decidere se sollevare un conflitto di competenza.

Concorda il senatore MILIO.

Prende la parola il senatore PERA il quale sottolinea l'esigenza di un raccordo con i lavori della Camera dei deputati, presso la Commissione giustizia della quale è iniziato l'esame di una proposta di legge (Atto Camera 7292) avente ad oggetto sempre la materia della diffamazione a mezzo stampa. Al riguardo, esprime il suo rammarico per il fatto che l'esame dei disegni di legge in titolo abbia avuto inizio soltanto oggi e chiede poi che, in sede di definizione delle intese con l'altro ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Regolamento, la Presidenza del Senato si attivi affinché, nella materia in questione, sia data la precedenza all'esame da parte del Senato dei disegni di legge in questo momento all'ordine del giorno della Commissione giustizia.

Il presidente PINTO prende atto della richiesta del senatore Pera e assicura che se ne farà tramite presso la Presidenza del Senato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO comunica alla Commissione di aver ricevuto in data odierna una lettera con cui il Presidente del Senato chiede il suo avviso in merito alla possibilità che - in sede di intese ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del regolamento - la Commissione giustizia della Camera dei deputati prosegua nell'esame del disegno di legge n. 7110 - recante proroga delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario - nonostante analoga materia potrebbe essere oggetto anche del disegno di legge n. 4738 in questo momento all'esame della Commissione.
Se non vi sono osservazioni in senso contrario, risponderà al Presidente del Senato di non avere nulla in contrario a che la precedenza nell'esame della detta proroga sia accordata alla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento.

Prende atto la Commissione.


(4737) Interpretazione autentica dell'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l'ergastolo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 28 settembre 2000.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 già pubblicati in allegato al resoconto della medesima seduta.

Posti separatamente ai voti sono approvati la seconda parte dell'emendamento 3.1 (Nuovo testo), nonché l'emendamento 3.1 (Nuovo testo) nel suo complesso.

Risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 4, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Follieri a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 16.