GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 5 GIUGNO 1997


140a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,45.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE

Il senatore Antonino CARUSO - ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento - sollecita lo svolgimento dell'interrogazione a risposta orale 3-01035 con la quale ha inteso richiamare l'attenzione su un recente intervento normativo del Governo il quale eccedendo - a suo avviso - dalla delega concessagli nell'ambito della legge n. 675 del 1996 in materia di trattamento dei dati personali, ha effettuato un'operazione a vantaggio di un soggetto chiaramente individuabile. Tale aspetto l'oratore ritiene di dover censurare in quanto snatura e sminuisce la portata della legge in questione la quale oltre che per la delicatezza e l'importanza della materia trattata, rappresenta il risultato di un impegno largamente profuso in Commissione.

Il presidente CIRAMI prende atto di quanto dichiarato dal senatore Antonino CARUSO ed assicura che lo svolgimento dell'interrogazione 3-01035 verrà iscritto al più presto all'ordine del giorno della Commissione e che il Governo sarà in tal senso sollecitato.

IN SEDE REFERENTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore
(458) FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale
(2157) CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del testo unificato proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso.

Il relatore BUCCIERO presenta l'emendamento 5.20 la cui formulazione recepisce alcune indicazioni emerse nel corso della seduta di ieri.

Il presidente CIRAMI preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 5.20, sottolineando, tra l'altro, come la formulazione di tale proposta, con il riferimento ad una serie di fattispecie tipiche, implichi, di fatto, il rischio di limitare la sfera applicativa dell'articolo 171-quater della legge n. 633 del 1941.

Dopo un intervento del senatore PETTINATO, che concorda con il presidente Cirami, il sottosegretario MIRONE si esprime in senso favorevole all'emendamento e ritiene che, al fine di evitare il rischio segnalato dal presidente Cirami, sarebbe opportuno modificare l'emendamento 5.20, inserendo dopo le parole «si considerano», le parole «in ogni caso».

Il senatore MELONI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 5.20 rilevando, in particolare, come le fattispecie da esso specificamente descritte già siano ricomprese nella formulazione generale dell'articolo 171-quater, comma 1, lettera a) della legge n. 633 del 1941.

Dopo interventi del relatore BUCCIERO - il quale sottolinea come sia preferibile presentare al giudice una fattispecie normativamente più compiuta per individuare i reati in questione - e del presidente CIRAMI - che invece ribadisce il rischio di restringere l'azione interpretativa della giurisprudenza - il senatore FOLLIERI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 5.20 evidenziando che la sua approvazione non determinerebbe inconvenienti, limitandosi a specificare una tipologia già desumibile dall'articolo 171-quater della legge sul diritto d'autore, senza impedire al giudice di individuare altre ipotesi.

Il senatore RUSSO condivide in linea di massima l'emendamento, ma ritiene che la formulazione non dovrebbe apparire come una specificazione esaustiva della casistica cui fa riferimento l'articolo 171-quater, comma 1, lettera a), della legge n. 633 del 1941. Inoltre l'ultima parte della proposta suscita perplessità per la sua generica formulazione, che mal si concilia con il principio di tassatività delle norme penali e appare limitativa delle possibilità del giudice di interpretare la fattispecie oltre il nomen iuris assegnatole, di tal che apparirebbe opportuna anche una riformulazione della prima parte.

Il senatore FASSONE richiama soprattutto l'attenzione sull'esigenza di evitare una tipizzazione delle ipotesi di abusiva concessione in uso o in noleggio tale da determinare una eccessiva limitazione dei poteri del giudice che non potrebbe ricomprendere nella sfera di applicabilità del citato articolo 171-quater, comma 1, lettera a), casi diversi da quelli espressamente considerati in tale disposizione.

Il relatore BUCCIERO osserva come, al contrario, scopo dell'emendamento 5.20 sia proprio quello di estendere la possibilità di applicare l'articolo 171-quater, comma 1, lettera a) a casi che, attualmente, non possono essere ricompresi in tale disposizione; si dice comunque disponibile ad accogliere soluzioni che restino nella sistematica dell'articolo in questione.

Il presidente CIRAMI ribadisce la sua contrarietà all'emendamento 5.20.

Dopo interventi del senatore CENTARO e dei senatori PASTORE e MELONI, il senatore RUSSO sottolinea nuovamente l'opportunità di una riformulazione della prima parte dell'emendamento 5.20.

Il senatore BERTONI, chiarisce come l'articolo 171-quater, comma 1, lettera a) sanzioni le ipotesi in cui un soggetto - che ha lecitamente ottenuto un'opera dell'ingegno - senza il consenso dell'autore la concede in uso o in noleggio. Ciò premesso, appare quindi utile un intervento normativo con il quale si prevede che alcune fattispecie - formalmente non riconducibili a quelle della concessione in uso o in noleggio - sono però equiparate a queste ultime, in quanto assimilabili ad esse sotto il profilo sostanziale.

Il senatore CALLEGARO esorta la Commissione a non formulare fattispecie che colpiscano vendite con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva lecitamente configurate.

Il senatore RUSSO propone, quindi, nuovamente, al relatore di accogliere la modifica all'emendamento 5.20 da lui in precedenza enunciata.

Il relatore BUCCIERO riformula, quindi l'emendamento 5.20 in un nuovo testo (5.20- Nuovo testo).

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 5.20 (Nuovo testo), che viene accolto dalla Commissione, risultando conseguentemente assorbiti gli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.0.1.

Il senatore RUSSO, che ne è il presentatore, chiarisce che la proposta tende a uniformare il trattamento delle opere cinematografiche, come a suo tempo individuate dalla legge sul diritto d'autore, alle altre a queste non assimilabili, quanto al regime di cui al registro pubblico speciale per le opere cinematografiche.

Il senatore CENTARO suggerisce una riformulazione dell'emendamento 5.0.1, diretta ad escludere dall'applicazione dell'articolo 103, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 le opere audiovisive destinate ad un utilizzo solo televisivo e non cinematografico. Il suggerimento non appare condivisibile al senatore RUSSO il quale lo ritiene, anzi, contraddittorio rispetto alla propria proposta.

Il relatore BUCCIERO condiziona invece il proprio parere favorevole all'emendamento 5.0.1 all'accoglimento della proposta di modifica prefigurata dal senatore Centaro.

Dopo ulteriori interventi del senatore RUSSO e del relatore BUCCIERO, il PRESIDENTE conviene sull'opportunità di accantonare l'emendamento.

In assenza del presentatore, senatore Mele, l'emendamento 6.1 viene fatto proprio dal senatore RUSSO, il quale sottolinea come l'intendimento della proposta sia legato al timore che si determini un aumento dei costi dei supporti audiovisivi e fonografici a seguito delle spese degli oneri di cui al comma 4 dell'articolo, fissati in misura pari al 2 per cento del prezzo di vendita al rivenditore del supporto, che sono dal disegno di legge posti a carico del richiedente.

Il presidente CIRAMI condividendo l'emendamento vi aggiunge la propria firma.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.


EMENDAMENTI
AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496, 458 e 2157


Art. 5.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio, si considerano abusivamente concessi in uso i dischi, i nastri e gli altri analoghi supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche, di qualunque genere, che siano venduti con contratto sottoposto a condizione o accompagnato da patto di retrovendita, quando la condizione debba avverarsi o il patto essere perfezionato entro un breve periodo di tempo e quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto».
5.2
Il Governo
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative al diritto di noleggio, si considerano abusivamente concessi in uso i dischi, i nastri e gli altri analoghi supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche, di qualunque genere, che siano venduti con contratto sottoposto a condizione o accompagnato da patto di retrovendita, quando la condizione debba avverarsi o il patto essere perfezionato entro un breve periodo di tempo e quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto».
5.3
Bonfietti
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «vendute» alla fine con le seguenti: «venduti con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva da parte di esercenti la vendita o il noleggio quando sia previsto che nel caso di riscatto ovvero di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata a titolo di prezzo oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo del bene venduto».
5.4
Russo
Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «sequenze di immagini in movimento», inserire le seguenti: «ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche, di qualsiasi genere».
5.5
Russo
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Si considerano abusivamente concessi in uso i dischi, i nastri ed altri analoghi supporti contenenti fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento ovvero contenenti opere letterarie, musicali o drammatico-musicali, multimediali o riproduzioni grafiche e fotostatiche di qualunque genere che siano venduti con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto ovvero di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita e quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto».
5.20
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma precedente è equiparata alla concessione in uso la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto ovvero di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita o quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto».
5.20 (Nuovo testo)
Il Relatore
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel comma secondo, dopo le parole opere cinematografiche sono aggiunte le parole e assimilate».
5.0.1
Russo

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.
6.1
Mele