GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 9 FEBBRAIO 2000

538ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,50.


IN SEDE REFERENTE

(4336-bis) Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame degli emendamenti sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il senatore Antonino CARUSO, il quale fa propria la proposta, avanzata dal senatore Preioni nel corso della seduta antimeridiana, che la Commissione richieda, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1 (Nuovo testo), 1.2 (Nuovo testo), 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 (Nuovo testo), 1.8, 1.12, 1.13 e 1.100, su cui la 5^ Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posta ai voti, dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, la proposta non è accolta.

Il relatore CALLEGARO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.7 (Nuovo testo) ed 1.10 (Nuovo testo) a condizione che, in quest'ultimo, il riferimento al Ministero della giustizia sia sostituito con quello al Ministero del tesoro. Esprime, invece, parere contrario sugli emendamenti 1.6 (Nuovo testo), 1.9, 1.11, 1.12 e 1.13. Si rimette, infine, alla Commissione sugli emendamenti 1.5 e 1.8.

Il senatore Antonino CARUSO, primo firmatario dell'emendamento 1.10 (Nuovo testo), ne accetta la riformulazione testé proposta dal relatore.

Il sottosegretario AYALA, anche in considerazione del parere espresso dalla 5^ Commissione, esprime, a nome del Governo, parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore Antonino CARUSO fa proprio l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente e che, posto ai voti, non è accolto.

Si passa all'emendamento 1.2 (Nuovo testo), dei senatori Antonino CARUSO e BUCCIERO.

Interviene per dichiarazione di voto il senatore Antonino CARUSO, il quale manifesta perplessità sul fatto che il disegno di legge in esame rifletta effettivamente il contenuto di un accordo intervenuto tra il Governo ed i rappresentanti della maggioranza degli ufficiali giudiziari. Non ritiene, inoltre, che il provvedimento sia pienamente risolutivo della problematica dei compensi spettanti agli ufficiali giudiziari per gli anni 1998 e 1999, in quanto non appresta tutti gli strumenti necessari ad assicurare l'individuazione e la concreta corresponsione delle somme dovute. In questo contesto, l'emendamento in votazione è inteso da un lato ad individuare l'esatto ammontare complessivo di quanto dovuto e dall'altro a riferire questo ammontare soltanto ai compensi spettanti agli ufficiali giudiziari in ragione della percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate per effetto della vendita dei corpi di reato, indicata nell'articolo 122, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229; ciò tenendo conto di quanto stabilito dai successivi articoli 139 e 146 del medesimo decreto, che prevedono la detrazione dai crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali e amministrativi delle somme spettanti ai terzi e, rispettivamente, la detrazione per spese d'ufficio di una quota pari al 3 per cento delle somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale.

Posto ai voti l'emendamento 1.2 (Nuovo testo), non è accolto.

Il senatore Antonino CARUSO, intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come l'emendamento 1.100 persegua, con diverse modalità, il medesimo obiettivo del precedente emendamento 1.2 (Nuovo testo), da lui precedentemente illustrato.

Posto ai voti l'emendamento 1.100, non è accolto.

Il senatore Antonino CARUSO, nel fare propri gli emendamenti 1.3 e 1.4 che dovrebbero essere dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti, ricorda come gli stessi siano intesi a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in base al quale le somme corrisposte agli ufficiali giudiziari ai sensi del comma 1 non danno luogo ad interessi né a rivalutazione monetaria.
Osserva, peraltro, a questo riguardo, che la rivalutazione monetaria - pur essendo a suo avviso dovuta per fondamentali ragioni di equità, trattandosi in definitiva di crediti di lavoro - potrebbe risultare difficilmente giustificabile dal punto di vista tecnico, in quanto riferita ad una somma non chiaramente contraddistinta dai requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità. Ritiene, pertanto, che gli accessori del credito debbano essere più opportunamente limitati ai soli interessi legali, decorrenti, con riferimento alle somme relative all'anno 1998, dal 1° luglio 1998 e, con riferimento a quelle relative all'anno 1999, dal 1° luglio 1999. A ciò è inteso il successivo emendamento 1.5, del quale è presentatore insieme al senatore Bucciero.

Interviene il senatore RUSSO, il quale annunzia il voto contrario agli emendamenti 1.3 e 1.4, rilevando come la somma liquidata dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in titolo in favore degli ufficiali giudiziari sia il frutto di un calcolo forfettario, che, in quanto tale, esclude la maturazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria. Peraltro, i successivi commi 3 e 4 danno facoltà agli interessati di non accettare le somme liquidate a titolo forfettario e di far valere le proprie pretese nelle competenti sede giudiziarie, sia relativamente al capitale che agli accessori.

Posti ai voti, gli emendamenti 1.3 e 1.4 non sono accolti.

Dopo che il senatore Antonino CARUSO ha dichiarato il proprio voto favorevole, l'emendamento 1.5, posto ai voti, non è accolto.

Il senatore Antonino CARUSO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.7 (Nuovo testo), precisando che l'emendamento è inteso a chiarire che il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge debba essere eseguito dal Ministero della giustizia in favore dell'ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell'ufficiale giudiziario dirigente. La necessità di tale disposizione nasce dal fatto che il testo del Governo non opera, su questi specifici punti, un espresso richiamo al decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, e non chiarisce, pertanto, in maniera sufficientemente precisa quali siano le modalità di attribuzione, ripartizione e corresponsione delle somme.

Posto ai voti l'emendamento 1.7 (nuovo testo), non è approvato.

Il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 1.6 (Nuovo testo), sostituendo le parole "di cui al comma 2-bis" con la parola "ricevute".

Posto ai voti l'emendamento 1.6 (Nuovo testo), come testè modificato, non è approvato.

Si passa all'emendamento 1.8, a firma del senatore CENTARO.

Dopo che il senatore PERA lo ha fatto proprio, l'emendamento 1.8, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore Antonino CARUSO ritira l'emendamento 1.9.

L'emendamento 1.10 (Nuovo testo), posto ai voti nel testo riformulato dal relatore ed accettato dal senatore Antonino CARUSO, non è accolto.

Si passa all'emendamento 1.11.

Il senatore Antonino CARUSO, intervenendo per dichiarazione di voto, sottolinea come l'emendamento intenda porre rimedio alla più vistosa stravaganza del testo in esame che, al comma 4, di fatto non tiene conto di tutti i casi in cui gli ufficiali giudiziari non hanno posto in essere alcuna iniziativa in sede legale per ottenere la corresponsione di quanto ad essi dovuto.

Posto ai voti l'emendamento 1.11, non è accolto.

Si passa all'emendamento 1.12.

Dopo che il senatore PERA lo ha fatto proprio ed il senatore Antonino CARUSO ha dichiarato il proprio voto favorevole su di esso, l'emendamento 1.12, posto ai voti, non è approvato.

Si passa all'emendamento 1.13, a firma del senatore CENTARO.

Dopo che il senatore PERA lo ha fatto proprio, l'emendamento 1.13, posto ai voti, non è accolto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore CALLEGARO a riferire in senso favorevole sul testo del disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" (n. 617)
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il presidente PINTO ricorda alla Commissione che il termine per esprimere il parere scade il prossimo 13 febbraio, e che, pertanto, sarebbe necessario ed opportuno concludere l'esame entro la giornata di domani.

Interviene il senatore Antonino CARUSO, il quale conviene sulla necessità di esprimere un parere in tempo utile, anche al fine di consegnare al Governo un formale documento di indirizzo in vista dell'adozione del testo definito del decreto. Chiede, pertanto, al relatore Follieri di sottoporre in tempi rapidi una proposta scritta di parere alla Commissione.

Conviene anche la senatrice SCOPELLITI.

Prende la parola il senatore RUSSO che, con riferimento alla problematica della violazione degli obblighi contabili, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Fassone nella seduta di giovedì 3 febbraio scorso - chiedendo che di esse sia comunque dato conto nella redazione del parere che sarà espresso dalla Commissione - e sottolinea come sia priva di fondamento l'affermazione secondo la quale le previsioni contenute nell'articolo 3 dello schema punirebbero la semplice violazione formale degli obblighi contabili. Al contrario, deve evidenziarsi che anche tale fattispecie, come le altre contenute negli articoli 2, 4 e 5, è costruita in modo tale da determinare l'applicazione della sanzione penale solo nei casi in cui vi sia stata una effettiva evasione di imposta. A suo avviso, il problema interpretativo di fondo che si pone rispetto alle indicazioni contenute nell'articolo 9, comma 2, lettera a), numero 1 della legge n. 205 del 1999 è quello di definire la nozione di "altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile"; in merito, ritiene che la sistematica violazione degli obblighi contabili - requisito implicito nel fatto che solo comportamenti di questo genere possono implicare il superamento della soglia di punibilità indicata nel comma 2 dell'articolo 3 – in quanto suscettibile di determinare un impianto contabile complessivamente falso possa senz'altro essere qualificata come un comportamento fraudolento, essendo per di più sorretta, nei casi considerati, dal dolo specifico di evasione.
Sotto un diverso profilo manifesta invece perplessità per il fatto che, mentre l'articolo 2 prevede in ogni caso la punibilità della dichiarazione fraudolenta commessa mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'articolo 3 prevede una soglia di punibilità pari a 100 milioni per le dichiarazioni fraudolente poste in essere mediante altri artifici. La diversa previsione normativa trova il suo fondamento nella disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) della legge n. 205 ma, a suo avviso, potrebbe risultare difficilmente giustificabile un assetto che, al di sotto della soglia indicata nell'articolo 3, esclude la punibilità di ipotesi di uso di documentazione falsa – diversa dalle fatture e dagli altri documenti rappresentanti operazioni in tutto o in parte inesistenti - che potrebbero in concreto risultare più gravi di alcune delle ipotesi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, in riferimento alle quali la punibilità non sarebbe mai esclusa. Giudica indispensabile sul punto un ulteriore approfondimento, al fine di verificare se non sia adottabile una più soddisfacente formulazione dei due articoli in questione.

Il presidente PINTO rinvia, infine, il seguito dell'esame.


IN SEDE DELIBERANTE

(4151) Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Servodio ed altri; Rizza ed altri; Mantovano ed altri; Molinari ed altri

(233) GERMANA' e LAURO. – Disposizioni sulla cancellazione dei protesti cambiari

(647) PEDRIZZI e MONTELEONE. - Modifiche ed integrazioni alla normativa sulla cambiale e sui protesti cambiari

(2189) PEDRIZZI ed altri. - Disposizioni in materia di riabilitazione dei debitori protestati. Istituzione delle commissioni provinciali per la riabilitazione dei protestati. Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 4151, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 233, 647 e 2189 e rinvio. Discussione congiunta dei disegni di legge nn. 233, 647 e 2189, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 4151 e rinvio).


Riprende il seguito della discussione, sospesa nella seduta di martedì 1° febbraio 2000.

La Commissione conviene di procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 4151 con i disegni di legge nn. 233, 647 e 2189 e di dare per acquisita la relazione già svoltasi in sede referente, nella seduta di martedì 1° febbraio 2000, per i tre disegni di legge da ultimo menzionati.
La Commissione conviene, poi, di fissare a mercoledì 16 febbraio 2000, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 4151 assunto come testo base.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PREIONI manifesta perplessità sui contenuti dei disegni di legge in titolo, ritenendo che un intervento sul tipo di quelli in essi in vario modo prefigurati potrebbe implicare il rischio di conseguenze negative sul versante della tutela del credito.

Prende brevemente la parola il senatore RUSSO, il quale richiama l'attenzione sull'esigenza di coordinare le disposizioni recate dal disegno di legge n. 4151 in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari con quelle contenute nell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996, in materia di usura, relative alla riabilitazione del debitore protestato.

Il presidente PINTO rinvia, quindi, il seguito della discussione congiunta.


IN SEDE REFERENTE
(4178) SENESE ed altri. - Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° febbraio scorso.

Il presidente PINTO dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 1.1 e presenta l'emendamento 1.2 chiedendo che esso venga ammesso dalla Commissione.

Conviene la Commissione

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia il voto favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2, preannunciando il voto favorevole sul conferimento del mandato al relatore.

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 1.1 e 1.2 nonché l'articolo 1 come emendato.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Senese a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.


SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente PINTO avverte che la seduta notturna della Commissione, già prevista per le ore 20,30 di oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.



EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4336-Bis

Art. 1.

        Il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. La somma di lire 959 miliardi, riscossa dallo Stato negli anni 1998 e 1999 è attribuita agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari per il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all’articolo 122, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

        Poiché il Governo non dispone della modulistica per determinare la quota spettante a ciascun ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, fermo restando il diritto degli ufficiali giudiziari a percepire quanto loro spettante e non essendo possibile ricostruire analiticamente l’entità degli importi sui quali calcolare la percentuale del 15 per cento, si rende necessario individuare un meccanismo di ripartizione che si avvicini, per quanto possibile, ai valori realmente spettanti a ciascun lavoratore addetto agli uffici UNEP.
        Gli ufficiali giudiziari creditori, si dividono per tanto in due categorie: quelli che accettano quanto lo Stato è disposto a concedere loro con criteri presuntivi e forfettari, e quelli che hanno avviato un contenzioso per individuare la quota effettivamente a ciascuno spettante.
        Poiché l’ammontare complessivo della somma da ripartire è determinato e non può essere né aumentato, né diminuito, prima di stabilire l’ammontare complessivo delle somme da ripartire con il criterio forfetario, deve essere determinato l’ammontare complessivo delle somme che dovranno essere assegnate agli ufficiali giudiziari alla conclusione e liquidazione dell’intero contenzioso.
        Soddisfatti i lavoratori liquidati sulla base delle somme calcolate all’esito dei procedimenti contenziosi, la somma residuata verrà ripartita in modo forfetario calcolando, per ciascuna anno la quota proporzionale calcolata sulla base di quanto corrisposto al medesimo titolo per l’anno 1997».

1.1 (Nuovo testo)


Preioni

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per gli anni 1998 e 1999 la componente dei corrispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell’articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e al lordo di quelle previste dall’articolo 146 dello stesso, in lire 35 miliardi per ciascun anno».

1.2  (Nuovo testo)


Caruso Antonino, Bucciero

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Per gli anni 1998 e 1999 la componente dei rispettivi spettanti agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi dell’articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.   1229 è stabilita, al netto delle detrazioni previste dagli articoli 139 e 146 dello stesso, in lire 35 miliardi per ciascuno anno».

        Conseguentemente al comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Per gli anni 1998 e 1999 è stabilito un rimborso delle spese di ufficio previste dall’articolo 146, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, nella misura di lire 1.000 milioni per ciascun anno. Il pagamento delle dette somme è eseguito dal Ministero della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal Capo dell’Ufficio giudiziario di appartenenza, in favore dell’ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell’ufficiale giudiziario in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all’anno 1997. Le stesse sono amministrate secondo quanto stabilito dal citato articolo 146».

1.100


Antonino Caruso, Bucciero

        Sopprimere il comma 2.

1.3


Centaro

        Sopprimere il comma 2.

1.4


Greco

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        2. Alle somme da corrispondersi ai sensi del comma 1 sono aggiunti gli interessi legali, decorrenti – con riferimento alle somme relative all’anno 1998 – dal 1º luglio 1998 e – con riferimento a quelle relative all’anno 1999 – dal 1º luglio 1999.».

1.5


Caruso Antonino, Bucciero

        Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è eseguito dal Ministro della giustizia, a mezzo di mandato emesso dal capo dell’ufficio giudiziario di appartenenza, in favore dell’ufficiale giudiziario o, dove esiste, dell’ufficiale giudiziario dirigente in misura proporzionale a quanto riscosso dai detti uffici per lo stesso titolo in relazione all’anno 1997.».

1.7  (Nuovo testo)


Caruso Antonino, Bucciero

        Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

        2-ter. L’ufficiale giudiziario o, dove esiste, l’ufficiale giudiziario dirigente attribuiscono le somme di cui al comma 2-bis a ciascun bimestre degli anni 1998 e 1999 in misura proporzionalmente corrispondente a quelle ripartite nel medesimo bimestre dell’anno 1997, e le ripartiscono versandole a ciascuno degli aventi diritto secondo il criterio di spettanza stabilito nel secondo periodo dell’articolo 140, primo comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229. Le dette somme sono amministrate e ripartite tenuto altresì conto, anche con riferimento alle formalità nelle stesse previste, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute negli articoli 140, secondo e terzo comma, 146, 147 e 167 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229».

1.6  (Nuovo testo)


Antonino, Caruso Bucciero

        Nel comma 3 sopprimere le parole: «, o comunque ad essi riconosciute con sentenza passata in giudicato,».

1.8


Centaro

        Al comma 3 sopprimere le parole: «comma 1 del».

1.9


Caruso Antonino, Bucciero

        Al comma 3 aggiungere il seguente periodo:

        «Le dette somme sono detratte da quelle di cui al comma 2-bis e, in quanto non ancora corrisposte, sono direttamente erogate a ciascuno degli aventi diritto da parte del Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia invia elenco dettagliato delle somme detratte per effetto di quanto sopra dall’ufficiale giudiziario o, dove esiste, all’ufficiale giudiziario dirigente dell’ufficio presso cui i relativi percettori prestavano servizio negli anni cui le stesse si riferiscono, perché questi ne tengano conto ai fini della ripartizione prevista al comma 2-ter».

1.10  (Nuovo testo)


Antonino Caruso, Bucciero

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Le somme versate per effetto del presente articolo sono accettate a titolo di definitiva soddisfazione del diritto alla percentuale di cui all’articolo 122, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, qualora non sia dato luogo, da parte degli aventi diritto, alla notificazione al Ministero della giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro percezione, di un atto con cui sia comunicata un’incondizionata volontà contraria. Fatto salvo il caso in cui sia notificato e prodotto in giudizio l’atto di cui sopra, i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il riconoscimento della percentuale di cui all’articolo 122, numero 2) del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relativamente agli anni 1998 e 1999, sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese tra le parti. Restano altresì privi di effetto i provvedimenti giudiziari pronunciati, ivi compresi quelli definitivi o passati in giudicato.».

1.11


Caruso Antonino, Bucciero

        Al comma 4, sopprimere le parole: «con compensazione delle spese tra le parti».

1.12


Greco

        Al comma 4, nell’ultimo periodo, sostituire le parole: «I provvedimenti giudiziari» con le parole: «Le sentenze».

1.13


Centaro

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4178


Art. 1.


        Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2000» con le altre: «31 marzo 2001».

1.1


Il Relatore

        Al comma 4, sostituire le parole: «entro dieci mesi» con le altre: «entro dodici mesi».

1.2


Il Relatore