152 Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore
(458) FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale
(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 giugno scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso, a partire dall'emendamento 11.10.

Il presidente ZECCHINO fa presente che, per effetto dell'approvazione degli emendamenti 11.1, 11.4 e 11.9, l'emendamento 11.10 risulta precluso fino alle parole «attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti».

Il senatore BERTONI, che aveva fatto proprio l'emendamento 11.10, ne ritira la restante parte.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 11.12 e, recependo un suggerimento del RELATORE, lo modifica sostituendo la parola «nonchè» con la parola «e».

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo l'emendamento 11.12 è posto ai voti ed approvato.

Vengono quindi accantonati gli emendamenti 11.13, di contenuto identico all'emendamento 11.14, e 12.1, di contenuto identico all'emendamento 12.2, in quanto logicamente connessi con l'emendamento 15.0.1.

Conseguentemente è accantonato l'articolo 12.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il presidente ZECCHINO dà conto del parere della 5a Commissione per la parte concernente l'articolo 13.

Il relatore BUCCIERO presenta ed illustra gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3, sottolineando, in particolare, come l'eliminazione dello specifico riferimento ai Capi dei dipartimenti menzionati nel comma 2 dell'articolo 13 del testo da lui proposto assicurerebbe maggiore libertà nella scelta degli esperti. Per quel che concerne il parere della 5a Commissione, osserva inoltre che la previsione di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 13 in esame chiarisce, al di là di ogni dubbio, che gli esperti di cui al comma 2 dovranno svolgere il loro mandato senza che ciò implichi alcun onere finanziario aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

Il senatore CENTARO ricorda che esiste il Comitato di cui all'articolo 190 della legge sul diritto d'autore e chiede quale sia il rapporto tra tale organo e la proposta Agenzia per la tutela dei diritti d'autore e della tecnologia della comunicazione.

Il senatore RUSSO osserva come la composizione del comitato previsto dall'articolo 13 del testo unificato appaia più coerente con la funzione di consulenza propria dell'organo in questione.

Dopo un intervento del senatore BERTONI il sottosegretario MIRONE osserva che, ad avviso del Governo, è preferibile la formulazione dell'articolo 13 del testo proposto e che, comunque, l'individuazione di categorie specifiche nell'ambito delle quali dovrebbero essere scelti gli esperti, sembra escludere l'inserimento di funzionari interni all'Amministrazione.

Dopo un intervento del presidente ZECCHINO, il relatore BUCCIERO modifica l'emendamento 13.2 riformulandolo nell'emendamento 13.2 (nuovo testo) e chirisce che l'Agenzia da lui proposta si aggiungerebbe all'esistente Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore.

Il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione e l'emendamento 13.1 viene posto ai voti e approvato.

Con il parere contrario del RAPPRESENTANTE del Governo, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 13.2 (Nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'emendamento 13.3.

La Commissione approva successivamente l'articolo 13 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 14.

Dopo che la senatrice BONFIETTI ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 14.1, il presidente ZECCHINO, in assenza del proponente Passigli, fa proprio l'emendamento 14.2, di contenuto identico al precedente.

Con il parere favorevole del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del Governo, l'emendamento 14.1, di contenuto identico all'emendamento 14.2, è posto ai voti ed approvato.

Posto ai voti è approvato l'articolo 14 nel testo modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 15.

Il senatore RUSSO illustra l'emendamento 15.1 e sottolinea l'esigenza che venga chiarita la portata innovativa dell'articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941 come riformulato dall'articolo 15 del testo in esame, rispetto alla formulazione dell'articolo 171-ter vigente.

Nell'illustrare gli emendamenti 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6 il senatore CENTARO sottolinea come, rispetto al testo vigente del citato articolo 171-ter, la formulazione contenuta nell'articolo 15 del testo in esame implichi un ampliamento delle ipotesi prese in considerazione e l'adozione di un impianto sanzionatorio più efficace e concreto, peraltro coerentemente con quanto imposto dagli accordi internazionali in materia, sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 15.7, 15.8, 15.9. e 15.10, facendo altresì proprio e rinunciando ad illustrare anche l'emendamento 15.11, presentato dal senatore Passigli.

Il senatore GRECO ritiene di poter condividere il testo proposto dal relatore per quanto attiene all'introduzione delle sanzioni pecuniarie mentre esprime perplessità circa la completa riformulazione dell'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore: l'emendamento del Governo (15.30) gli appare preferibile.

Il senatore RUSSO ritira, quindi, l'emendamento 15.1 e preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 15.30.

Il relatore BUCCIERO dà allora conto della differenza tra la formulazione dell'emendamento 15.30 e il testo dell'articolo 15. Tiene a sottolineare che alla base del testo da lui proposto per l'articolo in questione vi è l'esigenza di rispettare il trattato TRIP's il quale impone di disporre sanzioni penali per la contraffazione di marche o di opere dell'ingegno. Aggiunge che nell'articolo in questione il capoverso 1 intende circoscrivere la discrezionalità dei magistrati nella definizione dei reati ivi descritti, al fine soprattutto di eliminare il notevole numero di giudicati contrastanti che si riscontra in questa materia. Per quanto riguarda, poi, il capoverso 2, ove si propongono nelle fattispecie menzionate aumenti di pena, la preoccupazione che lo ha guidato è stata quella di predisporre sanzioni veramente dissuasive per mettere il sistema nazionale in grado di lottare efficacemente contro la pirateria. Ricorda come la Federazione Antipirateria Audiovisiva (FAPAV) abbia fatto pervenire una documentazione sul grado di afflittività delle sanzioni in tale materia vigenti negli altri Paesi e che risultano particolarmente severe. Aggiunge, infine, come l'Italia abbia bisogno anche di recuperare credibilità rispetto agli altri Paesi per quanto riguarda la repressione dei fenomeni di pirateria in qualsiasi forma. In conclusione il relatore si dichiara contrario all'emendamento 15.30.

Il sottosegretario MIRONE osserva che il testo presentato dal Governo intende completare la disciplina dell'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore, adeguandola alle esigenze di una rafforzata lotta alla pirateria in qualunque forma. Nel dichiarare pertanto di mantenere il proprio emendamento preannuncia di essere comunque disponibile ai contributi propositivi che verranno dall'andamento del dibattito.

Il senatore GRECO mette in particolare rilievo l'esigenza di considerare ipotesi di reati rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 171-ter - come riproposto dall'articolo 15 - che si ricollegano a situazioni certo di non grave allarme sociale e che pertanto non meritano di esser ricomprese nel severo trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo in questione. Sarebbe pertanto favorevole a prevedere attenuanti per danni di lieve entità oppure a modifiche che diminuissero i limiti della pena detentiva.

Il senatore RUSSO ribadisce di essere contrario al testo proposto dell'articolo 15 e favorevole all'emendamento 15.30, considerato che tale emendamento lascia inalterato il testo vigente dell'articolo 171-ter e si limita a completarlo. Nel merito, poi, è perplesso sul comma 6 dell'articolo 15, la cui fattispecie gli appare non sufficientemente delimitata, soprattutto in quanto essa fa riferimento ai precedenti commi 1 e 3.

Il relatore BUCCIERO osserva che tale tecnica di rimando è utilizzata anche nel testo vigente dell'articolo 171-ter.

Il presidente ZECCHINO si domanda se non dovrebbero valere anche per queste fattispecie le ipotesi generali di aggravanti previsti dal codice penale.

Prende la parola il senatore FASSONE il quale, oltre a mettere in evidenza alcuni aspetti di merito dell'articolo 15, fra cui anche la disomogeneità fra le sanzioni contemplate dal provvedimento il quale all'articolo 15, comma 6, prevede una sanzione penale, laddove l'articolo 172 della legge sul diritto d'autore fa invece riferimento alla sanzione amministrativa, tiene a mettere in luce quella che gli appare una incongruenza, del voler perseguire una politica legislativa che per alcuni versi mira allo smaltimento della popolazione carceraria attraverso interventi con quello sul sistema di pene alternative contenuto nel disegno di legge n. 1406, esaminato nella seduta antimeridiana e, dall'altra, inasprisce le pene in alcuni settori, come quelle in oggetto. Ritiene particolarmente dannosa la previsione dell'innalzamento del minimo della pena, laddove si consideri che, in buona sostanza, i reati ascrivibili alla fattispecie di cui all'articolo 15 finiscono per essere assimilabili all'evasione fiscale nei confronti del titolare del diritto d'autore. In conclusione ritiene preferibile l'emendamento 15.30.

Il presidente ZECCHINO condivide le preoccupazioni espresse dal senatore Fassone. Non può non osservare che nell'articolo 171-ter, comma 2 viene prevista una aggravante della pena se il fatto è di rilevante gravità, elemento che gli appare altresì preoccupante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406


Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.
(Affidamento in prova al servizio sociale)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione.

2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio per la protrazione dello stato di detenzione, e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta».
2.3
Il Relatore

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

Art. 91. - (Istanza per la sospensione dell'esecuzione). - 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato, anche in stato di libertà o agli arresti domiciliari, presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede ovvero sia detenuto.
2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o sia in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma. Se il condannato si trova detenuto in carcere, la certificazione è rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze operante nell'istituto di pena; in mancanza di questo, è rilasciato dal gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento dell'istituto di pena, integrato dal sanitario dell'istituto stesso incaricato della assistenza e cura dei tossicodipendenti.
3. Se l'istanza di cui ai precedenti commi è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione della pena, e non ha trovato applicazione la procedura di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, l'istanza è presentata al pubblico ministero investito dell'esecuzione, il quale, se non osta il limite di cui all'articolo 90, comma 1, sospende la esecuzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza competente nel luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero. Il Tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Il pubblico ministero non può sospendere l'esecuzione più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza di sospensione, sebbene diversamente motivata, ovvero intesa alla concessione di una misura alternativa.
4. Se l'istanza è proposta quando l'interessato è già detenuto in carcere, è competente a provvedere il Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto. In tal caso, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto, il quale può differire la esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, quando risulti che il programma di cui al comma 2 è già in corso o può essere immediatamente iniziato e la protrazione della detenzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza può cagionare grave pregiudizio allo svolgimento del programma. Tali circostanze devono risultare dalla certificazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze di cui al comma 2. Il magistrato di sorveglianza non può differire la esecuzione della pena più di na volta, quale che sia l'eventuale istanza successivamente proposta.

2. All'articolo 94, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. La certificazione di cui al comma precedente è rilasciata dai servizi pubblici per le tossicodipendenze o penitenziari indicati all'articolo 91, comma 2.

3. Il comma 5, dell'articolo 94, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.
4. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito a tutti gli effetti dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
3.1
Salvato

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

1) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
2) padre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
3) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
4) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
5) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-bis. Indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1, la detenzione domiciliare è concessa altresì a chiunque debba scontare una pena detentiva non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale. La presente norma non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il giudice, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione delle detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.
2. Se la condanna di cui al comma 1 o 1-bis deve essere eseguita nei confronti di persona che trovasi in stato di libertà o ha trascorso la custodia cautelare, o la parte terminale di essa, in regime di arresti domiciliari, e non ha trovato applicazione l'articolo 656 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 4 e 4-bis».
4.1
Salvato

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonchè la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:

1) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci, con lei convivente;
2) padre di prole di età inferiore ad anni dieci, esercente la potestà, con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
3) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
4) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
5) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente norma non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.
1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il giudice, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione delle detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

2. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta può disporre l'applicazione della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis».
4.1 (Nuovo testo)
Salvato
Al comma 1, sopprimere le parole: «sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole a tre anni è soppressa la parola anche; b)».
4.2
Fassone, Calvi, Bertoni, Russo, Bonfietti
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4.3
Greco
Al comma 1, sopprimere la lettera c), e modificare di conseguenza le lettere seguenti.
4.4
Fassone, Bertoni, Calvi, Russo, Bonfietti
Al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«g). Dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

10. Quando il condannato versa in situazione che giustifica il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena, ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il giudice, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1-bis, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata della misura. Tale termine può essere prorogato non più di due volte. L'esecuzione della pena prosegue durante l'applicazione della misura».
4.5
Fassone, Calvi, Bertoni, Bonfietti, Russo
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Semi libertà)

All'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente:

1-bis. L'attività lavorativa all'esterno può essere eseguita anche alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. A tale rapporto di lavoro si applicano le regole stabilite per le attività lavorative svolte all'interno degli istituti di prevenzione e pena. Se l'attività lavorativa del detenuto viene utilizzata da altra pubblica amministrazione, non si applicano le disposizioni della legge n. 1369 del 1960».
4.0.1
Fassone, Calvi, Bertoni, Russo, Bonfietti

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Nei casi di cui al comma 1, la semilibertà può essere altresì disposta prima dell'inizio dell'espiazione della pena se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, commi 4 e 4-bis.
5.1
Salvato
Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta prima ovvero successivamente all'inizio dell'espiazione della pena applicandosi rispettivamente le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 47.».
5.2
Fassone, Calvi, Bertoni, Russo, Bonfietti
Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta prima ovvero successivamente all'inizio dell'espiazione della pena, applicandosi rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale e di cui all'articolo 47, comma 4.
5.2 (Nuovo testo)
Il Relatore
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 48, legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente.

1-bis. L'attività lavorativa all'esterno può essere svolta anche alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria: a tale rapporto di lavoro si applicano le regole stabilite per le attività lavorative svolte all'interno degli istituti di prevenzione e pena.

2. Dopo l'articolo 50, legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

Art. 50-bis. - (Progressione nel trattamento in semilibertà). - 1. Nei casi di condannato ammesso al regime di semilibertà che sarebbe ammissibile all'affidamento in prova al servizio sociale dopo tre mesi, negli altri casi dopo un anno di effettivo e regolare svolgimento della semilibertà, il Tribunale di sorveglianza, su istanza dell'interessato, può disporre che lo stesso, nel tempo in cui, secondo il programma di trattamento applicato, dovrebbe rientrare in istituto, resti in regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per il tempo e con le modalità indicati dallo stesso giudice:

a) nei giorni di sabato o di domenica o in entrambi, nonchè nel giorno di riposo infrasettimanale diverso dai predetti;
b) nei periodi di malattia o di ferie annuali riconosciuti al detenuto semilibero nell'ambito del rapporto di lavoro in corso.

2. Nei casi in cui alla lettera a) del comma precedente, dopo un anno e, nei casi di cui alla lettera b), dopo tre anni di effettivo e regolare svolgimento della semilibertà, il Tribunale di sorveglianza su istanza dell'interessato, può disporre che lo stesso, nel periodo in cui dovrebbe rientrare in istituto, resti, in regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per il tempo e con le modalità stabilite dallo stesso giudice.
3. Il magistrato di sorveglianza può modificare le prescrizioni stabilite nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza.
4. Restano ferme, per il periodo in cui l'interessato esce dall'istituto per il compimento delle attività da svolgere in semilibertà, le competenze di cui all'articolo 69, comma 5.
5. Il condannato ammesso alla semilibertà, dopo cinque anni di effettivo e regolare svolgimento della stessa, è ammissibile alla liberazione condizionale anche se la parte della pena ancora da espiare supera gli anni cinque».
5.0.1.
Salvato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Progressione nel trattamento in semilibertà)

1. Dopo l'articolo 50 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche, è inserito il seguente:

«50-bis. - (Progressione nel trattamento in semilibertà) . - 1.- Dopo almeno un anno di effettivo e regolare svolgimento della semilibertà, il tribunale di sorveglianza, su istanza del condannato, può disporre che lo stesso, nel tempo in cui, secondo il programma di trattamento applicato, dovrebbe rientrare in istituto, resti in regime di detenzione domiciliare, nel luogo, per il tempo e con le modalità stabilite dal tribunale:

a) nei giorni di sabato o domenica, o in entrambi, nonchè nel giorno festivo infra-settimanale diverso dai predetti;
b) nei periodi di malattia o di ferie annuali riconosciuti nell'ambito del rapporto lavorativo in corso.

2. La disposizione che precede è applicabile dopo sei mesi quando la pena residua non è superiore ad un anno».
5.0.2
Fassone, Calvi, Bertoni, Russo, Bonfietti
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art 5-bis.

1. L'articolo 176, comma 1, del codice penale è sostituto dal seguente comma:

1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale:

a) se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena in esecuzione;
b) se, in ogni caso, la pena residua non supera gli anni cinque.

2. All'articolo 177, comma 1, del codice penale, sono abrogate le parole: e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

3. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 51-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 51-quater. - (Disposizioni relative alla liberazione condizionale). - 1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 51-bis e 51-ter si applicano anche nei confronti del condannato che sia ammesso alla liberazione condizionale».
5.0.3
Salvato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 21, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3-bis. Il lavoro all'esterno può svolgersi anche alle dipendenze della Amministrazione penitenziaria. A tale rapporto si applicano le regole relative alle attività lavorative che si svolgono all'interno degli istituti di prevenzione e pena»
5.0.4
Salvato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 è sostituito dal seguente:

Art. 91. - (Istanza per la sospensione dell'esecuzione). - 1. La sospensione dell'esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato, anche in stato di libertà o agli arresti domiciliari, presentata al tribunale di sorveglianza del luogo dove l'interessato risiede.
2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma. Se il condannato si trova detenuto in carcere, la certificazione è rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze operante nell'istituto; in mancanza di questo, è rilasciato dal gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento dell'istituto, integrato dal sanitario incaricato dell'assistenza e cura dei tossicodipendenti.
3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, e se non ha trovato applicazione la procedura di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, l'istanza è presentata al pubblico ministero, il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. Il pubblico ministero non può sospendere l'esecuzione più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza di sospensione, sebbene diversamente motivata, ovvero istanza intesa alla concessione di una misura alternativa.
4. Se l'istanza è proposta quando l'interessato è già detenuto in carcere, è competente a provvedere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto. In tal caso l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza, il quale può differire l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, quando risulti che il programma di cui al comma 2 è già in corso, o può essere immediatamente iniziato, e la protrazione della detenzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza può cagionare grave pregiudizio allo svolgimento del programma. Tali condizioni devono risultare dalla certificazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze di cui al comma 2. Il magistrato di sorveglianza non può differire l'esecuzione più di una volta, quale che sia l'eventuale istanza successivamente proposta».
5.0.5
Fassone, Calvi, Bertoni, Russo, Bonfietti
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Affidamento in prova in casi particolari)

1. Nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 è rilasciata dai servizi pubblici per le tossicodipendenze o penitenziari indicati nell'articolo 91 comma 2».
5.0.6.
Fassone, Calvi, Bertoni, Russo, Bonfietti
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Programma di reintegrazione sociale)

1. Se la pena detentiva inflitta non supera i cinque anni, anche se costituente parte residua di maggiore pena, il condannato può chiedere di aderire al programma di reintegrazione sociale istituito dalla presente legge, purchè non sia affidato in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.
2. L'istanza di cui al comma 1 è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero.
3. Ogni mese di attività lavorativa prestata nell'ambito del programma di reintegrazione sociale comporta l'ulteriore eguale detrazione della pena da scontare.
4. Il programma di reintegrazione sociale comporta:

a) l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e di sottostare agli obblighi di cui al secondo comma dell'articolo 55 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
b) l'obbligo di prestare attività lavorativa di pubblica utilità non retribuita secondo quanto determinato nel programma di reintegrazione sociale.

5. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalla legge vigente in materia di lavoro. Al condannato è versata una somma corrispondente alle spese di mantenimento in carcere ed è garantita la tutela assicurativa e previdenziale.
6. Ai soli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della detenzione domiciliare e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta si considera come scontata. I permessi-premio possono essere fruiti solamente nelle giornate non lavorative e durante le ferie».
5.0.7
Bonfietti
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo l'articolo 51 della legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche è aggiunto il seguente (e i vigenti articoli 51-bis e 51-ter assumono la conseguente numerazione progressiva):

Art. 51-bis. - (Programma di reintegrazione sociale) - 1. Se la pena detentiva da espiare non supera i quattro anni, anche se parte residua di maggiore pena, il condannato può chiedere, anche durante l'esecuzione della stessa, di essere assoggettato al programma di reintegrazione sociale, il quale comporta:

a) l'obbligo di prestazione lavorativa non retribuita in attività di pubblica utilità, nei modi e nei termini indicati nel programma;
b) l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni di cui all'articolo 48 comma 2.

2. Non sono ammessi alla misura i condannati per taluno dei delitti elencati nell'articolo 4-bis, e coloro nei cui confronti sia intervenuto un provvedimento di revoca di altra misura alternativa.
3. Ogni mese di attività lavorativa prestata nell'ambito del programma di cui al comma 1 comporta una ulteriore eguale detrazione della pena da scontare.
4. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro. Al condannato è versata una somma corrispondente alle spese di mantenimento in carcere, ed è garantita la tutela assicurativa e previdenziale.
5. Ai soli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della detenzione domiciliare e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 3 si considera come scontata. I permessi-premio possono essere fruiti solamente nelle giornate non lavorative e durante le ferie.
6. Si applicano i commi 4 e 4-bis dell'articolo 47».
5.0.8
Fassone, Calvi, Bertoni, Russo, Bonfietti
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica al regolamento di esecuzione)

1. Il Tribunale di sorveglianza determina il programma di reintegrazione sociale tenendo conto delle opportunità lavorative offerte dagli enti locali.
2. Al fine di realizzare il maggior numero possibile di opportunità lavorative, il Ministero di grazia e giustizia stipula speciali convenzioni con le Regioni o con gli altri enti di cui all'articolo 105 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e può delegare all'uopo il presidente del tribunale di sorveglianza.
3. L'attività lavorativa prestata si svolge sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto la quale verifica sia l'osservanza delle prescrizioni da parte del condannato, sia il rispetto dei diritti del lavoratore».
5.0.9
Bonfietti
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica al regolamento di esecuzione)

1.-Dopo l'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976 n. 431 (reg. es. della legge 26 luglio 1975 n. 354) è inserito il seguente:

Art. 92-bis. - (Programma di reintegrazione sociale) - 1. Il tribunale di sorveglianza determina il programma di reintegrazione sociale tenendo conto delle opportunità lavorative offerte dagli enti locali, e curando il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 della legge.
2. Al fine di realizzare il maggior numero possibile di opportunità lavorative, il Ministero di grazia e giustizia stipula speciali convenzioni con le Regioni o con gli altri enti di cui all'articolo 105 della legge 24 novembre 1981 n. 689, e può delegare all'uopo il presidente del tribunale di sorveglianza.
3. Ai condannati ammessi al programma di reinserimento sociale si applica l'articolo 92 del presente regolamento.
4. L'attività lavorativa prestata si svolge sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto, la quale verifica sia l'osservanza delle prescrizioni da parte del condannato, sia il rispetto dei diritti del lavoratore».
5.0.10
Fassone, Calvi, Bertoni, Russo, Bonfietti
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Assistenti sociali)

1. La dotazione organica del personale della Amministrazione penitenziaria, appartenente al profilo professionale n. 242 - Assistente sociale coordinatore, settima qualifica funzionale, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 684 unità.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, prioritariamente, mediante assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi per assistenti sociali coordinatori dell'amministrazione penitenziaria, banditi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge.
3. Alla copertura dei posti rimasti eventualmente vacanti dopo l'applicazione del comma 2, si provvede mediante concorso pubblico».
5.0.11
Il Governo
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Operatori amministrativi)

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente al profilo professionale n. 004 - Operatore Amministrativo, quinta qualifica funzionale, di cui alla tab. A, allegata al decreto del Ministro di grazia e giustizia del 30 luglio 1996, è aumentata di 140 unità.
2. Alla copertura dei posti portati in aumento della dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede mediante concorso pubblico».
5.0.12
Il Governo
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 30.390 milioni per l'anno 1997 e in L. 45.276 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
5.0.13
Il Governo


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496, 458 E 2157


Art. 11.

Al comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, capoverso 1, alla quarta riga, dopo le parole: «mercato dell'opera» inserire le seguenti: «o del supporto».
11.1
Bonfietti
Al capoverso 1, aggiungere il seguente periodo: «La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto».
11.4
Russo
Al comma 1, capoverso 4 dell'articolo 174-ter richiamato, dopo le parole: «di sincronizzazione o di post produzione» sono inserite le seguenti: «nonchè di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti».
11.9
Il Governo
Al comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, dopo le parole: «prezzo di mercato dell'opera» inserire le altre: «o del supporto»; dopo le parole: «comunque non inferiore a lire 200.000» inserire le altre: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto»; e conseguentemente, al medesimo comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, dopo le parole: «a lire 2.000.000» aggiungere le altre: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto»; e, conseguentemente, al medesimo comma 1, nell'articolo 174-ter richiamato, capoverso 4, dopo le parole: «di postproduzione» inserire le altre: «nonchè di masterizzazione, tipografia e, più in generale, che esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti, sempre che tali stabilimenti potessero essere a conoscenza della contraffazione».
11.10
Passigli
Al comma 1, capoverso 4 dell'articolo 174-ter richiamato, dopo la parola: «postproduzione» inserire le altre: «nonchè nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi».
11.12
Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 22 maggio 1993, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

3. La sanzione amministrativa prevista nel comma 1 non esclude l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633».
11.13
Bonfietti
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della lege 22 maggio 1993, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. La sanzione amministrativa prevista nel comma 1 non esclude l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633».
11.14
Passigli

Art. 12.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità competente, nell'emettere la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1993, n. 159, è tenuta a trasmettere copia del processo verbale di ispezione e/o sequestro dai quali risultino violazioni di cui al precedente articolo al Comitato per la tutela della proprietà intellettuale previsto dall'articolo 13».
12.1
Passigli
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Autorità competente, nell'emettere la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1993, n. 159, è tenuta a trasmettere copia del processo verbale di ispezione e/o sequestro dai quali risultino violazioni di cui al precedente articolo al Comitato per la tutela della proprietà intellettuale previsto dall'articolo 13».
12.2
Bonfietti

Art. 13.

Sostituire al comma 1 le parole: «istituto il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale» con le altre: «istituita l'Agenzia per la tutela dei diritti d'autore e delle tecnologie della comunicazione» e altresì, ovunque ricorra, in tutto l'articolo, la parola: «Comitato» con l'altra: «Agenzia».
13.1
Il Relatore
Al comma 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: «L'Agenzia è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio, scelti tra professori universitari o dirigenti dei ministeri competenti nelle materie trattate, collocati fuori ruolo per tutta la durata del mandato, il cui servizio prestato presso l'Agenzia è equiparato a quello svolto presso le amministrazioni di provenienza».
13.2
Il Relatore
Al comma 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: «L'Agenzia è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza nominati con decreto del Presidente del Consiglio».
13.2 (Nuovo testo)
Il Relatore
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «due anni» con le altre: «tre anni».
13.3
Il Relatore

Art. 14.

Al comma 2, seconda riga sostituire: «Art. 7» con «art. 11».
14.1
Bonfietti
Al comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 7» con le altre: «all'articolo 11».
14.2
Passigli

Art. 15.

Sopprimere l'articolo.
15.1
Russo
Al comma 1, dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. Soggiace alla stessa pena chiunque - in assenza di un previo accordo con il legittimo distributore - ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo l'emissione di un servizio criptato ricevuto per mezzo di dispositivi di codificazione speciale».
15.2
Centaro, Greco
Al comma 1, capoverso 2, dopo il punto b), inserire il seguente:

«c) per chi, esercitando attività di riproduzione o duplicazione, si sia reso colpevole dei fatti previsti dal comma 1».
15.3
Centaro, Greco
Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque produce o altera, per fine di lucro, dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
La pena è aumentata:

a) per chi abbia prodotto o alterato illecitamente più di 50 dispositivi di decodificazione speciale;
b) per chi abbia promesso od organizzato le attività illecite di cui al comma 1.».
15.4
Centaro, Greco
Al comma 1, dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-ter. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1 a 6 milioni di lire chiunque, pur non avendo concorso alla produzione o alterazione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita e la distribuzione, distribuisce, cede ad altri, pone in commercio, concede in noleggio o comunque in uso a qualsiasi titolo, promuove commercialmente o installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto».
15.5
Centaro, Greco
Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

«3-quater. È punito con la multa a 1 a 3 milioni chiunque acquista, detiene o utilizza dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto».
15.6
Centaro, Greco
Al comma 1, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

«5-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
b) compie uno dei fatti previsti nella precedente lettera mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni».
15.7
Bonfietti
Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».
15.8
Bonfietti
Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».
15.9
Bonfietti
Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».
15.10
Bonfietti
Al comma 1, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

«5-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
b) compie uno dei fatti previsti nella precedente lettera mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;
c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni».

e conseguentemente, ai capoversi 6, 7 e 8, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».
15.11
Passigli
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - 1. Nell'articolo 171-ter, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

d) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche musicali o drammatico - musicali, ovvero opere multimediali che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
e) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni;
f) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere d) e e) mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge.

L'articolo 171-ter, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

2. Se il fatto è di rilevante gravità si applica la pena della reclusione da un anno a cinque anni e della multa da lire 1 milione a lire 150.000.000».
15.30
Il Governo
Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati».
15.0.1
Il Governo