BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 10 GENNAIO 2001
305ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.


(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura
(Parere alle Commissioni 2a e 6a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante interpretazione autentica delle disposizioni in materia di usura. Il provvedimento non reca alcuna clausola di copertura, in quanto la relazione tecnica stima che la perdita di gettito IRPEG correlata ai minori ricavi delle banche sia compensata, nel caso di mutui contratti dalle imprese, dalle maggiori entrate connesse alla minori quote di deducibilità e, nel caso di mutui contratti dalle famiglie, dal maggior gettito derivante in parte dalla riduzione delle detrazioni per i mutui per l'acquisto della prima casa e in parte dagli effetti espansivi indotti dal maggior reddito disponibile per le famiglie. Per quanto di competenza, rileva che la prassi della Commissione bilancio suggerisce di non considerare nella quantificazione delle disposizioni gli effetti indiretti sul gettito tributario, sia per la mancata sincronia dei rispettivi effetti finanziari, sia per la difficoltà di valutare gli effetti sul gettito connessi con l'aumento del reddito disponibile per le famiglie. Segnala, poi, che la relazione tecnica non sembra tenere conto degli effetti del provvedimento sul gettito dell'IRAP, in relazione al quale potrebbe manifestarsi una contrazione correlata ai minori ricavi delle banche, non compensata da maggiori versamenti. Occorre infine approfondire le ipotesi della relazione tecnica relative all'esaurimento in cinque anni delle potenziali rinegoziazioni, tenendo peraltro conto che in ciascun esercizio a decorrere dal 2001 può verificarsi la condizione che il tasso di sostituzione determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, comporti la necessità di nuove rinegoziazioni con ulteriori effetti riduttivi sui ricavi delle banche.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene che, tenuto conto della rilevanza delle disposizioni del provvedimento in esame e della necessità di effettuare un approfondimento, anche con il coinvolgimento del Ministero delle finanze, sia opportuno rinviare l'espressione del parere.

Il senatore VEGAS concorda con l'opportunità di rinviare l'esame del provvedimento, sollecitando chiarimenti e ulteriori elementi informativi sull'entità dei mutui interessati dalla disposizione e sulle caratteristiche dei beneficiari. Ritiene altresì debbano essere approfonditi i rilievi di copertura e fornite ulteriori indicazioni in ordine alla disposizione di cui al comma 4, che sembra poter coinvolgere le emissioni dei titoli di Stato.

Il senatore AZZOLLINI ritiene debbano essere approfonditi in modo particolare i rilievi del relatore sulla inclusione nella relazione tecnica degli effetti indiretti sul gettito tributario connessi con il maggior reddito disponibile delle famiglie.

La Sottocommissione rinvia quindi l'esame del provvedimento in titolo.

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore CADDEO segnala che si tratta del disegno di legge di conversione, già approvato dalla Camera dei deputati, di un decreto-legge recante varie disposizioni concernenti l'Amministrazione della giustizia. Per quanto di competenza, rileva che gli articoli 20 e 22, concernenti rispettivamente le indennità spettanti ai giudici di pace coordinatori di uffici e la durata dell'ufficio di giudice onorario, sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari, sui quali è opportuno acquisire l'avviso del Tesoro. Segnala poi il comma 1-bis dell'articolo 24, inserito dalla Camera, che prevede la copertura di posti della carriera dirigenziale mediante ricorso alle graduatorie di merito di concorsi precedentemente banditi, senza precisare - come richiesto nel parere formulato dalla Commissione bilancio della Camera - il rispetto della normativa concernente le assunzioni nel pubblico impiego. In merito infine agli articoli 24-bis e 24-ter, in materia di indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari, le modifiche dei parametri di corresponsione delle indennità secondo la relazione tecnica trovano compensazione al loro interno, diversamente da quanto indicato nel comma 2 di entrambi gli articoli, che sembrano fare riferimento a risorse di bilancio. Si tratta, quindi, di verificare la correttezza della stima dell'onere netto derivante dalle citate disposizioni, che è stato quantificato utilizzando i dati di cui alla relazione tecnica della legge n. 468 del 1999, tenuto conto delle modifiche che potrebbero essere nel frattempo intervenute negli organici dei giudici citati.

Il sottosegretario MORGANDO sottolinea che, come del resto già emerso nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, gli oneri connessi agli articoli 20 e 22 devono essere contenuti nel limite delle risorse già attivate per tali finalità. Per ciò che concerne le osservazioni relative all'articolo 24, comma 1-bis, dopo aver osservato che il parere della Commissione bilancio della Camera richiedeva l'inserimento di un esplicito richiamo delle procedure di programmazione, ritiene che i rilievi emersi dal dibattito presso entrambi i rami del Parlamento siano sufficienti a garantire che l'attuazione della disposizione avvenga nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego. In relazione agli articoli 24-bis e 24-ter, ricorda che dalle relazioni tecniche predisposte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento risultava la completa compensazione degli effetti finanziari.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, osservando che l'attuazione dell'articolo 24, comma 1-bis, deve avvenire nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.


(4930) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure sulle fondazioni lirico-sinfoniche, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non ci sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.


(4931) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI segnala che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure per la sorveglianza epidemiologica dei bovini, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.


(3236) Norme in materia di conflitti di interesse, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri, Veltri ed altri, Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri
(Parere alla 1a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE segnala che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge nonché su alcuni emendamenti nella seduta del 22 giugno 1999. Pervengono ora ulteriori emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento 10.104, identico al 10.1, sul quale la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala quindi gli emendamenti 10.500/1 e 10.500, concernenti il regime fiscale applicabile alle operazioni di trasferimento previste dal disegno di legge e alle relative plusvalenze patrimoniali: al riguardo, è opportuno acquisire il parere delle Finanze.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con il relatore quanto alla valutazione dell'emendamento 10.104, mentre dichiara di non avere osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.500/1 e 10.500.

Il senatore AZZOLLINI sottolinea la necessità di acquisire il parere del Ministero delle finanze sugli ultimi due emendamenti citati dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MORGANDO dà conto del parere del Ministero delle finanze, ad avviso del quale non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti 10.500/1 e 10.500.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sugli ulteriori emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 10.104, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.


(4594) Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo; contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge di iniziativa governativa finalizzato alla tutela dei domini Internet. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 2 istituisce l'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio, nell'ambito dell'Istituto per le applicazioni telematiche del CNR. La relazione al disegno di legge sostiene che tale istituzione non comporta maggiori oneri, in quanto il suddetto Istituto provvederà ai compiti di gestione nell'ambito delle proprie ordinarie dotazioni. Al riguardo occorre valutare se le risorse materiali, finanziarie e di personale del CNR siano effettivamente sufficienti a provvedere all'istituzione e alla gestione della nuova Anagrafe.
Analoghe considerazioni valgono per gli emendamenti trasmessi (2.3, 2.0.1 e 2.0.2), che prevedono l'istituzione di Agenzie e Commissioni con le medesime finalità presso la Presidenza del Consiglio o diversi Ministeri.

Il sottosegretario MORGANDO conferma che gli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione dell'Anagrafe citata saranno fronteggiati con le ordinarie risorse di competenza dell'Istituto per le applicazioni telematiche del CNR. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti, che determinano maggiori oneri non quantificati né coperti, connessi con l'istituzione delle nuove strutture.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nel presupposto che le risorse materiali, finanziarie e di personale del CNR siano effettivamente sufficienti a provvedere all'istituzione e alla gestione della nuova Anagrafe. Esprime quindi parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti trasmessi.


(4818) Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del disegno di legge recante misure per aumentare l'offerta di alloggi in locazione, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala l'articolo 1, comma 2, che, nel prevedere la nomina di un Commissario ad acta, pone i relativi oneri a carico dell'ente inadempiente. Occorre, inoltre, acquisire indicazioni dal Tesoro sulla sussistenza delle risorse richiamate dall'articolo 4, comma 3, nella entità accertata al 31 dicembre 1999 e sugli effetti finanziari dell'articolo 6, comma 4.
In relazione agli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 3.16, 3.0.2, 4.7, 6.1 e 6.2, che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Occorre, poi, acquisire indicazioni dal Tesoro sulla quantificazione dell'emendamento 3.0.3 e sulla sussistenza delle risorse richiamate dagli emendamenti 1.7 e 6.3. Appare, infine, opportuno approfondire gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 5.2, 7.0.1, 7.0.5 e 7.0.6.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che la norma di cui all'articolo 1, comma 2, riveste una valenza meramente cautelativa e sottolinea che ove si dovesse effettivamente procedere alla nomina del Commissario, i relativi oneri sarebbero fronteggiati dall'ente interessato con i propri ordinari stanziamenti di bilancio.
Con riferimento all'osservazione del relatore sull'articolo 4, comma 3, dichiara di non essere in grado, al momento, di accertare l'effettiva sussistenza delle risorse, non essendo state ancora completate le necessarie operazioni di trasferimento alle Regioni: in ogni caso, fa presente che la portata della norma è limitata alle risorse che risultassero effettivamente sussistenti al termine di tali operazioni.
In relazione all'articolo 6, comma 4, osserva che l'attuale formulazione della norma, facendo riferimento ad eventuali ulteriori risparmi e vincolando l'utilizzo delle risorse nei limiti dei vigenti stanziamenti di bilancio, consente di superare le perplessità inizialmente manifestate dal Tesoro sulla disposizione.
Con riguardo infine agli emendamenti 3.16, 3.0.2, 4.7, 6.1 e 6.2, dichiara di concordare con il relatore, mentre sui restanti emendamenti citati non ha osservazioni da formulare, eccetto che sull'emendamento 3.0.3, sul quale esprime avviso contrario.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Tesoro, propone di formulare parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nonché sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.16, 3.0.2, 3.0.3, 4.7, 6.1 e 6.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(1829) FLORINO ed altri. - Istituzione di centri per la tutela dei minori presso i distretti scolastici
(2888) SCOPELLITI e PERA. - Norme per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori
(2967) SALVATO e CAPALDI. - Compiti e funzioni dello psicologo per il sostegno alla formazione della personalità dei minori
(3345) Athos DE LUCA ed altri. - Norme sull'istituzione del ruolo di psicologo consulente degli istituti scolastici
(3620) LO CURZIO ed altri. - Interventi volti a sostenere lo sviluppo e la fondazione della personalità dei minori e a prevenire il disagio giovanile
(3866) MONTICONE e RESCAGLIO. - Istituzione del servizio di psicologia scolastica
(Parere alla Commissione speciale in materia d'infanzia su testo unificato ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 ottobre 2000.

Il presidente COVIELLO fa presente che si tratta del testo unificato predisposto dalla relatrice per l'istituzione del servizio di psicologia scolastica, sul quale la Sottocommissione ha richiesto la relazione tecnica nella seduta del 27 settembre scorso, più volte sollecitata e al momento non pervenuta. E' pervenuto nel frattempo un emendamento del Governo che riformula la clausola di copertura, per la valutazione del quale è comunque indispensabile disporre della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.