BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 30 GENNAIO 2001
309a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria Passigli e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,10.
(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario)

Il relatore CADDEO fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge in materia di usura trasmessi dall'Assemblea. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti 1.200, 1.201, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.100/14a, 1.100/14b, 1.100/15, 1.100/17, 1.100/18, 1.220, 1.222, 1.225, 1.226, Tit. 1, Tit. 2 e Tit. 3, uguali o analoghi ad emendamenti sui quali la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala quindi l'emendamento 1.211, i cui commi 7 e 8 prevedono un'agevolazione fiscale in relazione ai minori profitti delle banche, mentre il comma 9 istituisce una Commissione di conciliazione presso le Camere di commercio. In relazione all'emendamento 1.101/7, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla previsione di estinzione anticipata dei mutui contratti anteriormente alla legge n. 108 del 1996, con ricalcolo del piano di ammortamento ad un tasso di interesse inferiore a quello effettivo applicato. Segnala inoltre l'emendamento 1.0.101, che pone un vincolo massimo all'importo di interessi, oneri aggiuntivi, soprattasse e penali dovuti allo Stato e agli enti pubblici. Occorre valutare infine la portata dell'emendamento 1.100/16, che sembra avere natura meramente interpretativa.

Il sottosegretario MORGANDO, pur concordando con le osservazioni del relatore in ordine al primo gruppo di emendamenti, sollecita una riflessione sull'opportunità di confermare il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti riferiti al titolo degli articoli. Rileva che i commi 7 e 8 dell'emendamento 1.211 comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, esprimendo altresì avviso contrario sull'emendamento 1.101/7, suscettibile di comportare effetti negativi sul bilancio dello Stato. In relazione all'emendamento 1.100/16 fa presente che si tratta di una precisazione priva di effetti innovativi.

La Sottocommissione su proposta del relatore esprime quindi parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 1.200, 1.201, 1.203, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208, 1.209, 1.100/14a, 1.100/14b, 1.100/15, 1.100/17, 1.100/18, 1.220, 1.222, 1.225, 1.226, 1.211 (limitatamente ai commi 7 e 8) e 1.101/7, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 1.0.101, Tit. 1, Tit. 2 e Tit. 3, per i quali il parere è contrario.

(4563-B) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, prevede l'aumento del ruolo organico della magistratura, nonché modifiche della disciplina dell'accesso al suddetto ruolo. Per quanto di competenza, tra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, segnala gli articoli 19 e 20, che dispongono rispettivamente la proroga di graduatorie concorsuali e un'ulteriore conferma di due anni per i magistrati onorari al termine dell'incarico dopo la prima conferma: al riguardo, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari di tali disposizioni.
Segnala, inoltre, che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 21 è stata modificata riducendo l'onere a regime di lire 1,8 miliardi annui: riguardo a tale modifica, che sembra correlata alla previsione di cui all'articolo 9 (articolo 125-quinquies ) in materia di correttori esterni nei concorsi per uditore giudiziario, occorrerebbe acquisire un chiarimento da parte del Tesoro, dato che la modifica introdotta sembra implicare una valutazione in base alla quale l'onere risulterebbe limitato al solo anno 2001, laddove la disposizione richiamata sembra introdurre una modifica permanente alla disciplina sullo svolgimento dei concorsi.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver chiarito che gli articoli 19 e 20 disciplinano le modalità di copertura dei posti vacanti e non introducono nuove assunzioni, sottolinea che la riduzione dell'onere a regime corrispondente ai correttori esterni si basa sul presupposto che i concorsi in magistratura non siano banditi in ogni esercizio: viene prevista quindi la copertura finanziaria per il solo anno 2001.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, osservando che l'onere relativo ai correttori esterni nei concorsi per uditore giudiziario risulta limitato al solo anno 2001, laddove l'articolo 9 introduce una modifica permanente alla disciplina sullo svolgimento dei concorsi.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

(4594) Disciplina dell'utilizzazione di nomi per l'identificazione di domini Internet e servizi in rete
(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul testo del disegno di legge e su alcuni emendamenti nella seduta del 10 gennaio scorso. Pervengono ora due nuovi emendamenti (2.3 nuovo testo e 2.3 nuovo testo/1), che riformulano un emendamento sul quale la Sottocommissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto si prevede l'istituzione di un'apposita struttura presso la Presidenza del Consiglio (Commissione nazionale per l'accesso a Internet e alle altre reti telematiche), senza quantificare né coprire i relativi oneri. La nuova formulazione dell'emendamento e il relativo subemendamento non sembrano superare i rilievi finanziari citati.

Il senatore CARUSO Antonino preannuncia una riformulazione degli emendamenti trasmessi al fine di escludere maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; rileva peraltro che gli oneri per il funzionamento della Commissione saranno finanziati dalle risorse connesse con la soppressione dei comitati che attualmente operano su materie analoghe nell'ambito della Presidenza del Consiglio.

Il presidente COVIELLO prospetta l'opportunità di condizionare il parere sugli emendamenti trasmessi al fine di esplicitare l'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con l'osservazione del Presidente, sottolineando la necessità di esplicitare la previsione della soppressione dei comitati attualmente operanti.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti 2.3 (nuovo testo) e 2.3 (nuovo testo)/1, a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia esplicitamente previsto che dall'istituzione della Commissione nazionale presso la Presidenza del Consiglio non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando a tal fine le risorse destinate a comitati operanti su materie analoghe, previa soppressione degli stessi.

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci, Storace, Tattarini e Nardone, Rallo, Simeone ed altri, Biondi ed altri, Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa
(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta del disegno di legge recante il divieto di impiego di animali in combattimenti, già approvato dalla Camera dei deputati.
Per quanto di competenza, rileva che occorre sopprimere l'autorizzazione di spesa relativa al 2000 e aggiornare i riferimenti della clausola di copertura al bilancio triennale 2001-2003. Segnala, altresì, che appare necessario acquisire indicazioni sulla quantificazione dell'onere corrispondente alle spese di mantenimento degli animali per i quali non sia noto il proprietario (valutato pari a 1,3 miliardi annui) e chiarire se gli oneri per la sterilizzazione (articolo 2, comma 1, ultimo periodo) sono a carico del bilancio dello Stato (in tal caso, occorrerebbe prevedere una apposita copertura).

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni relative alla necessità di aggiornare la clausola di copertura, rilevando altresì che ad avviso del Tesoro le risorse dell'accantonamento del Ministero della sanità dell'esercizio 2001 sono destinate ad adeguare le borse di studio per gli specializzandi secondo quanto definito anche in sede internazionale; ritiene quindi necessario far decorrere le disposizioni del disegno di legge e la relativa copertura dall'esercizio 2002. Conferma che la quantificazione dell'onere, pari a 1,3 miliardi annui, risulta sufficiente a garantire sia le spese di mantenimento degli animali per i quali non sia noto il proprietario che gli oneri per la sterilizzazione: occorre, peraltro, riformulare l'articolo 6 di copertura, al fine di includere anche il riferimento a tali oneri.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta a condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che sia soppressa l'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2000, che siano aggiornati i riferimenti della clausola di copertura al bilancio triennale 2001-2003 e che siano richiamati nell'ambito dell'articolo 6, comma 1, anche gli oneri connessi con la sterilizzazione prevista dall'articolo 2, comma 1, ultimo periodo.

(4123-B) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo con la Federazione russa sulla cooperazione in materia doganale, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4890) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4891) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta della ratifica dell'Accordo con l'Iran per la promozione degli investimenti. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4905) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta della ratifica di una Convenzione internazionale in materia di prodotti chimici e pesticidi pericolosi. Per quanto di competenza, segnala che la relazione tecnica stima – in riferimento all'articolo 19, comma 3, della Convenzione - un onere di 1,162 miliardi annui, che non sembra trovare corrispondenza con quanto disposto nel comma citato. Al riguardo, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Il sottosegretario MORGANDO chiarisce che la disposizione della Convenzione dalla quale deriva l'onere di 1,162 miliardi annui non è l'articolo 19, comma 3, come per un mero errore materiale è indicato nella relazione tecnica, ma l'articolo 18, comma 6, che istituisce un organo sussidiario denominato Comitato di analisi dei prodotti chimici.

Il relatore RIPAMONTI, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive della riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare (n. 822)
(Osservazioni alla 6a Commissione)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di uno schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo n. 47 del 2000, in materia di disciplina fiscale della previdenza complementare. Per quanto di competenza, segnala che la relazione illustrativa dello schema asseriva che le disposizioni in esso contenute non determinano effetti sul gettito, limitandosi ad apportare correzioni di carattere tecnico. Successivamente il Governo ha predisposto una relazione tecnica, nella quale si sostiene che gli effetti negativi sul gettito (peraltro di limitata entità) derivanti da alcune disposizioni (in particolare gli articoli 3, 7 e 8) risulterebbero compensati dal maggior gettito derivante dall'articolo 10, concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione (che prevede l'esclusione dal trattamento fiscale agevolativo delle assicurazioni contro i rischi di impiego, diversi da morte, connessi alla cessione del quinto). La citata relazione tecnica non contiene tuttavia indicazioni quantitative tali da confermare la valutazione di compensatività degli effetti complessivi del provvedimento: al riguardo sarebbe opportuno acquisire dal Governo ulteriori elementi informativi.
In particolare segnala, sulla base della nota di lettura del Servizio del bilancio, gli articoli 1 (sul trattamento fiscale dei cosiddetti fondi "interni"), 3 (che prevede un credito di imposta del 15 per cento a favore delle gestioni di fondi da parte di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, nonché la compensazione tra le diverse linee di investimento dei fondi multicomparto), 4 (che determina l'estensione ai contratti di assicurazione vita di agevolazioni in materia di imposte indirette), 5 (sul regime tributario dei fondi pensione istituiti anteriormente alla legge n. 421 del 1992), 7 (che prevede l'assoggettamento a tassazione separata del riscatto dei contributi in caso di pensionamento dell'iscritto).

Il sottosegretario MORGANDO ribadisce che il maggior gettito derivante dall'articolo 10 dello schema è tale da compensare il minor gettito riconducibile alle altre disposizioni dello stesso, tra cui in particolare gli articoli 3, 7 e 8. Dopo aver fatto presente la difficoltà di fornire una puntuale quantificazione degli effetti finanziari associati alle singole disposizioni, chiarisce, in relazione agli articoli 1 e 4, che gli eventuali effetti di minor gettito da essi derivanti, peraltro di entità irrilevante, in quanto stimabili in misura inferiore a lire 1 miliardo, trovano compensazione negli effetti di segno positivo associati al complessivo intervento nel settore. In riferimento all'articolo 3, osserva che alla disposizione non è connessa una perdita di gettito, in quanto alla norma originaria del citato decreto legislativo non è stato associato un aumento di gettito in relazione alla doppia imposizione che il credito di imposta ora previsto tende a rimuovere. Con riguardo all'articolo 5, sottolinea che non sono stimati effetti negativi sul gettito, in quanto la struttura dei conti individuali ivi previsti, la cui decorrenza non è omogenea, porta a ritenere che nel complesso non si determinino variazioni nel prelievo fiscale ad essi riconducibile. Quanto infine all'articolo 7, si richiama alle considerazioni già svolte con riguardo agli articoli 1 e 4.

Il relatore FERRANTE, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone che la Sottocommissione si esprima in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, nel presupposto che gli effetti negativi sul gettito (peraltro di limitata entità) derivanti da alcune disposizioni (in particolare gli articoli 3, 7 e 8) risultino compensati dal maggior gettito derivante dall'articolo 10, concernente il trattamento tributario dei contratti di assicurazione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(1137-3950-B) Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Battafarano ed altri e Pizzinato ed altri e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge per la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori licenziati per motivi politici, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare se la nuova formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), implica un ampliamento della platea dei beneficiari: rileva, peraltro, che l'onere a regime previsto nella clausola di copertura risulta inferiore a quello del testo approvato dal Senato. Segnala, inoltre, che l'articolo 2 istituisce un comitato, prevedendo che da esso non derivino oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 4), ma senza esplicitare che non vengono corrisposti gettoni di presenza o indennità.

Il sottosegretario MORGANDO osserva che la nuova formulazione dell'articolo 1 non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, in quanto il personale militare ivi richiamato era già ricompreso nella formulazione della norma approvata dal Senato. Quanto poi al comitato istituito dall'articolo 2, ritiene che la formulazione del comma 4 sia sufficientemente cautelativa rispetto all'assenza di oneri. A seguito di una richiesta di chiarimento da parte del senatore MORO, fa presente infine che la quantificazione dell'onere per i diversi esercizi finanziari indicata all'articolo 7 è corretta e che le modifiche di cui alla lettera a) del citato comma 1 dell'articolo 1 non determinano effetti finanziari negativi.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4606) DANIELE GALDI. - Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale
(Parere alla 11a Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CADDEO osserva che si tratta del disegno di legge che ridetermina la misura dell'indennità a favore delle persone in condizioni di cecità parziale; è stato altresì trasmesso un emendamento interamente sostitutivo dell'unico articolo, che, oltre a prevedere un minore incremento della citata indennità, sposta la decorrenza della disposizione al 1 gennaio 2002.
Per quanto di competenza occorre acquisire indicazioni sulla entità della platea dei beneficiari, al fine di verificare la quantificazione dell'onere del testo e dell'emendamento; in relazione al testo rileva, peraltro, che l'accantonamento del Ministero dell'interno non presenta adeguate disponibilità.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che la quantificazione dell'onere indicata nell'emendamento, pari a lire 87 miliardi a decorrere dal 2002, risulta corretta, in quanto, in base ad informazioni assunte presso l'INPS, il numero dei soggetti interessati risulta effettivamente attestato sulle 58 mila unità, come indicato nella relazione al testo originario. Fa presente, inoltre, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'interno presenta adeguate disponibilità da destinare allo scopo, tenendo conto della quantificazione dell'emendamento.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento trasmesso.


CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente COVIELLO avverte che la Sottocommissione è nuovamente convocata domani mercoledì 31 gennaio 2001, alle ore 15.

La seduta termina alle ore 16.