150 Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,10.

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.

IN SEDE REFERENTE
(1406) Deputato SIMEONE. Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(205) SALVATO. Modifiche all'ordinamento penitenziario e al regime di esecuzione delle pene
(472) GERMANÀ. Modifiche all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n.354, e successive modificazioni, in materia di ordinamento penitenziario
(1064) MANCONI ed altri. Nuove norme in materia di sanzioni penali
(1210) MANCONI e PERUZZOTTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(1212) MANCONI e PERUZZOTTI. Norme per favorire il lavoro negli istituti penitenziari
(1430) MANCONI. Norme in materia di esecuzione delle pene detentive
(1529) BONFIETTI. Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna e si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1406 assunto come testo base.

Il senatore PASTORE si dichiara perplesso in merito all'emendamento 1.1 (Nuovo testo) per quanto concerne specificamente l'eliminazione del divieto di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei plurirecidivi.

Il relatore FASSONE rileva che sul punto al quale ha fatto riferimento il senatore Pastore si era registrata un'ampia convergenza, mentre il presidente CIRAMI ribadisce le ragioni a sostegno della soppressione della lettera b) del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1406, evidenziando tra l'altro che il mantenimento della citata lettera b) rappresenterebbe un arretramento rispetto alla normativa vigente e sottolineando che l'eventuale recidiva verrà comunque valutata ai fini della concessione o meno della misura alternativa alla detenzione.

Il senatore VALENTINO condivide le considerazioni svolte dal senatore Pastore.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore PREIONI lamenta di essere intervenuto alla seduta odierna essendo stato a ciò sollecitato dal senatore Bertoni che gli aveva rappresentato l'esigenza di consentire la rapida approvazione in sede deliberante del disegno di legge n. 2559, in materia di proroga di alcuni procedimenti penali in fase di istruzione formale laddove, invece la commissione prosegue nell'esame del disegno di legge n. 1406.

Il senatore BERTONI fa presente che la presenza del senatore Preioni risulta necessaria ai fini del numero legale per la sede deliberante e non per la sede referente.

Il relatore FASSONE modifica quindi la lettera a) del comma 9 dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) sostituendo le parole «di taluno dei delitti» con le parole «per i delitti» e ipotizza inoltre una modifica del comma 10 volta a chiarire che il periodo di tempo, in cui il condannato agli arresti domiciliari permane nello stato detentivo nel quale si trova fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, deve essere considerato come pena espiata a tutti gli effetti.

Interviene il senatore VALENTINO, che riterrebbe preferibile il mantenimento del comma 7 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1406 come licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente CIRAMI non condivide l'ipotesi prospettata dal senatore Valentino considerando opportuna la formulazione del comma 10 dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) anche con l'integrazione da ultimo prospettata dal relatore, in quanto definisce in termini più coerenti con l'attuale quadro normativo il ruolo e i poteri del pubblico ministero.

Il senatore MILIO è perplesso in merito alla formulazione del comma 10 dell'emendamento 1.1 (Nuovo testo) ed osserva come esso prefiguri un meccanismo suscettibile di porre i condannati agli arresti domiciliari in una situazione deteriore rispetto alle altre persone nei cui confronti interviene una sentenza di condanna definitiva.

Sul punto in questione intervengono poi ripetutamente il senatore MILIO, il senatore VALENTINO, il presidente CIRAMI e il relatore FASSONE, che modifica infine l'emendamento 1.1 (Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo).

Il senatore PASTORE aggiunge la sua firma all'emendamento 1.2 e lo modifica nel subemendamento 1.1/1.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, il subemendamento 1.1/1 è posto ai voti e respinto.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo).

Risultano preclusi gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore FASSONE ritira gli emendamenti 2.2 e 3.0.1 ed illustra l'emendamento 2.3, richiamando in particolare l'attenzione sul comma 2 di tale proposta emendativa.

Il senatore MELONI aggiunge la sua firma e rinuncia ad illustrare l'emendamento 2.1.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 è approvato.

Risultano pertanto preclusi o assorbiti i capoversi 3, 4 e 4-bis dell'emendamento 2.1.

Posto ai voti, è respinto il capoverso 1 dell'emendamento 2.1.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il relatore FASSONE nell'illustrare l'emendamento 3.2, lo modifica sopprimendone il secondo periodo. Più in generale, preannuncia l'intenzione di ritirare, nel prosieguo dell'esame, gli emendamenti che non siano strettamente attinenti alla materia del disegno di legge n. 1406. Pur non mancando di mettere in evidenza la difficoltà che gli è costata una simile scelta, soprattutto per quanto attiene al problema della tossicodipendenza in carcere, ritiene che essa, se condivisa dalla Commissione nel suo insieme, dovrebbe senz'altro agevolare l'iter successivo del testo in discussione e consentirne, nei tempi più ristretti possibili, la definitiva approvazione. A questo proposito, ricorda che l'iniziativa in esame appare di estrema urgenza a fronte delle difficoltà che caratterizzano l'attuale situazione carceraria in Italia.

Interviene quindi il senatore BERTONI che condivide le considerazioni svolte dal relatore.

Il presidente CIRAMI aderisce alla prospettiva delineata dal relatore, fermo restando che, per quel che concerne gli altri disegni di legge in titolo, la Commissione si impegnerà a portarne avanti l'esame nella maniera più rapida possibile.

Stante l'assenza della proponente, l'emendamento 3.1 viene quindi dichiarato decaduto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 3.2 è approvato nel testo modificato.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è poi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(2559) Disposizioni in materia di procedimenti penali in fase di istruzione formale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa del deputato Pisapia; Grimaldi ed altri
(Discussione e approvazione)

Il presidente CIRAMI comunica che è pervenuto dalla Camera dei deputati il disegno di legge in titolo, il quale è stato immediatamente assegnato alla Commissione. In vista di tale assegnazione - che non prevede il parere di altre Commissioni - la Commissione era stata già autorizzata dal Presidente del Senato a convocarsi, come comunicato nella seduta antimeridiana di oggi.

Prende atto la Commissione.

Riferisce alla Commissione il senatore BERTONI il quale dà conto del provvedimento, e ne raccomanda l'approvazione. Ricorda che esso si propone all'articolo 1, di prorogare solo fino al 31 dicembre 1997 il termine previsto dal comma 3 dell'articolo 242 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale proroga - prosegue il relatore - consegue a quella - generalizzata - da ultimo effettuata dalla legge 2 luglio 1996, n. 343, la quale verrà a scadenza il prossimo 30 giugno e viene limitata dal disegno di legge in discussione ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli articoli 285, 286, 422 e 428 del codice penale: rispettivamente devastazione, saccheggio e strage; usurpazione di potere politico o di comando militare; strage e naufragio, sommersione o disastro aviatorio.

Il relatore Bertoni, dopo aver messo in rilievo che l'articolo 2 del provvedimento in discussione ne prevede l'immediata entrata in vigore, ricorda che, attesa la scadenza al 30 giugno dei termini precedenti, i tempi a disposizione sono estremamente ristretti e propone di varare il testo come licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Si apre la discussione.

La senatrice BONFIETTI sollecita l'approvazione del provvedimento in titolo, mettendo in evidenza che la proroga al 31 dicembre di quest'anno risulta indispensabile poichè almeno uno dei procedimenti interessati dalla proroga, quello riguardante la strage di Ustica, può ora ricevere impulso da nuovi elementi che giungono dopo il forzoso ritardo imposto al magistrato preposto all'istruttoria dall'esigenza di ottenere dagli esperti della NATO le informazioni necessarie per decrittare alcuni codici che l'aviazione militare italiana aveva rifiutato di mettergli a disposizione.
La senatrice Bonfietti, dopo essersi dichiarata convinta che con la proroga accordata in questa sede si verrà adeguatamente incontro alle esigenze istruttorie in questione, ribadisce che tragedie come quella di Ustica non dovranno più verificarsi.

Il senatore VALENTINO, a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, annuncia il voto favorevole al provvedimento, sottolineando come l'esigenza di proroga si lega anche alla dilatazione dei tempi dei procedimenti strumentalmente voluta con i più vari artifici. Conclude dichiarandosi convinto che non saranno necessarie altre proroghe.

A nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratico, il presidente CIRAMI si associa al voto favorevole espresso dagli intervenuti.

Il senatore FASSONE annuncia quindi il proprio voto favorevole a nome del Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo.

Il sottosegretario AYALA esprime, quindi, l'adesione del Governo al provvedimento in discussione.

Posti separatamente ai voti, gli articoli 1 e 2 sono quindi approvati senza discussione.

Il disegno di legge è quindi approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 17,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406


Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Esecuzione delle pene detentive)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Articolo 656. - (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni e non vi è pericolo di fuga nè fondato pericolo che il condannato commetta altri reati nell'intervallo, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7, 8 prima ipotesi e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso decreto. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati di taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 6 seconda parte, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza».
1.1 (Nuovo testo)
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Esecuzione delle pene detentive)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Articolo 656. - (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine e il decreto di sospensione sono consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso decreto. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 6 seconda parte, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza».
1.1 (Nuovissimo testo)
Il Relatore
Al comma 5, dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le seguenti: «o 4 anni se risulta dagli atti essere stata inflitta a persona che trovasi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
1.2
Greco
All'emendamento 1.1 (Nuovissimo testo), al capoverso 5, dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le seguenti: «o 4 anni se risulta dagli atti essere stata inflitta a persona che trovasi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
1.1/1
Pastore
Al comma 5, dopo la parola: «tempestivamente», aggiungere le seguenti: «e comunque entro tre gioni dal momento in cui il fascicolo perviene al suo ufficio».
1.3
Greco
Al comma 6, lettera b), dopo le parole: «a tre anni», aggiungere le seguenti: «o a quattro per coloro che trovansi nelle condizioni di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
1.4
Greco

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.
(Affidamento in prova al servizio sociale)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione.

2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio per la protrazione dello stato di detenzione, e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta».
2.3
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 sono sostituiti dai seguenti:

1. Se la pena detentiva non supera quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dall'istituto per un periodo uguale a quello da scontare.

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato, in libertà o agli arresti domiciliari, comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione.
4. Al di fuori dei casi considerati dall'articolo 656 del codice di procedura penale, se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta prima che abbia luogo l'esecuzione della pena, il pubblico ministero, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, sospende l'esecuzione della pena fino alla decisione del tribunale di sorveglianza competente. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione della istanza. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta dal pubblico ministero più di una volta, anche se il condannato propone nuova istanza in ordine alla medesima, pur se diversamente motivata, o altra misura alternativa ovvero agli istituti di cui agli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4-bis. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, può essere presentata al magistrato di sorveglianza competente nel luogo di detenzione, il quale, se nono osta il limite di pena di cui al comma 1, può sospendere la esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio della protrazione della detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione della esecuzione della pena opera fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro il termine indicato nel comma 4. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena e non vi può essere ulteriore sospensione della esecuzione ai sensi del presente comma o del precedente comma 4, quale che sia l'istanza successivamente proposta».
2.1
Salvato
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.
(Condannati che non fruiscono della procedura ordinaria)

1. È fatta salva l'applicazione degli articoli 47 comma 4, 47-ter comma 3, 50 comma 6 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, e degli articoli 91 comma 3 e 94 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 per i soggetti che sono esclusi, o che comunque non fruiscono della procedura prevista dall'articolo 656 del codice di procedura penale».
2.2
Fassone, Bertoni, Calvi, Russo, Bonfietti

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

Art. 91. - (Istanza per la sospensione dell'esecuzione). - 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato, anche in stato di libertà o agli arresti domiciliari, presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede ovvero sia detenuto.
2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o sia in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma. Se il condannato si trova detenuto in carcere, la certificazione è rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze operante nell'istituto di pena; in mancanza di questo, è rilasciato dal gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento dell'istituto di pena, integrato dal sanitario dell'istituto stesso incaricato della assistenza e cura dei tossicodipendenti.
3. Se l'istanza di cui ai precedenti commi è proposta prima dell'emissione o dell'esecuzione dell'ordine di esecuzione della pena, e non ha trovato applicazione la procedura di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale, l'istanza è presentata al pubblico ministero investito dell'esecuzione, il quale, se non osta il limite di cui all'articolo 90, comma 1, sospende la esecuzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza competente nel luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero. Il Tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza. Il pubblico ministero non può sospendere l'esecuzione più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza di sospensione, sebbene diversamente motivata, ovvero intesa alla concessione di una misura alternativa.
4. Se l'istanza è proposta quando l'interessato è già detenuto in carcere, è competente a provvedere il Tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto. In tal caso, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui l'interessato è detenuto, il quale può differire la esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, quando risulti che il programma di cui al comma 2 è già in corso o può essere immediatamente iniziato e la protrazione della detenzione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza può cagionare grave pregiudizio allo svolgimento del programma. Tali circostanze devono risultare dalla certificazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze di cui al comma 2. Il magistrato di sorveglianza non può differire la esecuzione della pena più di na volta, quale che sia l'eventuale istanza successivamente proposta.

2. All'articolo 94, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. La certificazione di cui al comma precedente è rilasciata dai servizi pubblici per le tossicodipendenze o penitenziari indicati all'articolo 91, comma 2.

3. Il comma 5, dell'articolo 94, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è soppresso.
4. L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito a tutti gli effetti dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
3.1
Salvato
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.
(Affidamento in prova in casi particolari)

L'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche, è abrogato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
3.2
Fassone, Calvi, Bertoni, Russo, Bonfietti
Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.
(Affidamento in prova al servizio sociale)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione.

2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

4. Fuori dei casi considerati dall'articolo 656 del codice di procedura penale, se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta prima che abbia luogo l'esecuzione della pena, il pubblico ministero, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, e se non vi è pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo, sospende l'esecuzione della pena fino alla decisione del tribunale di sorveglianza competente, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta dal pubblico ministero più di una volta, anche se il condannato ripropone l'istanza, pur se diversamente motivata, in ordine alla medesima o ad altra misura alternativa, ovvero agli istituti di cui agli articoli 90 o 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

3. Dopo il comma 4 del'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 4-bis:

4-bis. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio per la protrazione dello stato di detenzione, e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta».
3.0.1
Fassone, Bertoni, Calvi, Bonfietti, Russo