GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 1997


137a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 11,40.

IN SEDE REFERENTE
(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità
(Seguito e conclusione del coordinamento del testo proposto dalla Commissione)

Il presidente ZECCHINO ricorda che il coordinamento, iniziato nella seduta del 27 maggio scorso, deve essere ripreso con l'esame della ulteriore parte della proposta coord. 6, concernente l'articolo 10, commi 7 e 8.

Il relatore FASSONE illustra la restante parte della proposta coord. 6 e la proposta coord. 7 e propone altresì, per omogeneità terminologica con la proposta di riformulazione del comma 7 dell'articolo 10, di sostituire all'articolo 17 comma 1, del testo licenziato dalla Commissione la parola «determina» con la parola «definisce».

La senatrice SCOPELLITI considera non di mero coordinamento la sostituzione, al comma 7 dell'articolo 10, della parola «indica» con la parola «definisce», e al comma 1 dell'articolo 17, della parola «determina» con la parola «definisce». Dato il carattere tecnico del linguaggio giuridico, si tratta invece - a suo avviso - di una modifica di carattere sostanziale, mentre ulteriori perplessità solleva per il fatto che tali questioni vengano esaminate alla presenza di un ridotto numero di senatori, alcuni dei quali oltretutto presenti in sostituzione dei componenti effettivi della Commissione.

Il presidente ZECCHINO rileva che la proposta cui fa riferimento la senatrice Scopelliti non tende in alcun modo ad alterare la volontà manifestata dalla Commissione, ma semplicemente ad esprimerla attraverso una formulazione più chiara e linguisticamente più corretta e può quindi essere qualificata senz'altro come una modifica di coordinamento.

Dopo un intervento della senatrice SCOPELLITI che non concorda con le considerazioni svolte dal Presidente, la senatrice SALVATO, pur prendendo atto delle proposte di coordinamento illustrate dal senatore Fassone, non può fare a meno di notare che al comma 7 dell'articolo 10 la Commissione aveva originariamente utilizzata la parola «indica».

Il presidente ZECCHINO ribadisce che le proposte avanzate dal relatore Fassone rimangono senz'altro nei limiti di intervento di un coordinamento.

Dopo un intervento del senatore CIRAMI, che concorda con le modifiche di coordinamento proposte dal relatore Fassone, la Commissione approva la restante parte della proposta coord. 6, la proposta coord. 7 e la sostituzione della parola «determina» con la parola «definisce» al comma 1 dell'articolo 17.

Il relatore FASSONE illustra la proposta coord. 8 e propone altresì di inserire al comma 5 dell'articolo 12 dopo le parole «del conferimento di incarichi direttivi» le parole «e semidirettivi».

La senatrice SCOPELLITI fa presente che l'inserimento proposto al comma 5 dell'articolo 12 costituirebbe un emendamento di carattere sostanziale che non può essere introdotto in sede di coordinamento.

Il relatore FASSONE ritira pertanto la modifica proposta al comma 5 dell'articolo 12 e preannuncia la presentazione di un emendamento nello stesso senso da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Il senatore CIRAMI condivide tale orientamento.

La Commissione approva, poi, la proposta coord. 8.

Il relatore FASSONE illustra quindi la proposta coord. 9, che mira ad inserire al comma 2 dell'articolo 19 dopo la parola «conferite» la parola «anche». Senza l'introduzione di tale termine la disposizione in questione potrebbe infatti essere interpretata nel senso che dal conferimento delle funzioni giudiziarie e giurisdizionali considerate resterebbero esclusi coloro che, secondo la normativa previgente, non abbiano già conseguito le previste qualifiche. Si tratterebbe - precisa il relatore - di un'interpretazione assolutamente in contrasto con la ratio ispiratrice dell'emendamento, presentato dal senatore Bertoni, con il quale è stato introdotto il suddetto comma 2 dell'articolo 19.

La senatrice SCOPELLITI osserva come, anche in questo caso, la proposta modificativa testè illustrata dal relatore abbia carattere sostanziale e non possa essere considerato un intervento a fini di coordinamento. Rammaricandosi poi per la scarsa partecipazione ai lavori della Commissione nella giornata odierna, preannuncia la sua intenzione di chiedere la verifica del numero legale, qualora venga posta ai voti la proposta coord. 9.

Seguono interventi del sottosegretario AYALA - il quale, condividendo la proposta coord. 9, sottolinea che la sua mancata approvazione esporrebbe il testo ad una grave censura di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza - del senatore Cirami - il quale aderisce pienamente alla proposta - e del presidente ZECCHINO che sottolinea come questa rimanga senz'altro nei limiti di una modifica di coordinamento e miri a sottoporre all'Assemblea un testo tecnicamente più aderente alla volontà espressa dalla Commissione nel corso dell'esame del provvedimento.

La senatrice SCOPELLITI ribadisce le proprie precedenti obiezioni.

La proposta coord. 9 viene quindi ritirata dal RELATORE, che preannunzia un emendamento in tal senso in Assemblea.

(143) SPERONI ed altri. - Modificazione all'articolo 241 del codice penale, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997) (Esame e rinvio)

Il presidente ZECCHINO propone di acquisire le fasi procedurali relative all'esame precedentemente effettuato dalla Commissione - e che si era concluso il 10 aprile scorso, con il conferimento nella sede referente del mandato al relatore designato, senatore Callegaro di richiedere all'Assemblea il rinvio in Commissione del provvedimento in titolo, per quanto riguarda la relazione e la discussione generale.

Senza dibattito conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone altresì di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti che, accogliendo una sua proposta in tal senso, la Commissione decide di fissare per martedì 17 giugno prossimo alle ore 12.

La seduta termina alle ore 12,10.


PROPOSTE DI COORDINAMENTO, PRESENTATE
DAL RELATORE, IN ORDINE AL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1799


Art. 10.

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il consiglio giudiziario può essere delegato dal Consiglio superiore della magistratura ad effettuare, sulla base degli specifici criteri indicati dal Consiglio superiore stesso ogni quattro anni all'atto dell'insediamento, le valutazioni di attitudine e di professionalità in relazione ai periodi diversi dal terzo, quinto e settimo. Il consiglio giudiziario se ritiene di dover esprimere un giudizio favorevole adotta la relativa delibera. Le disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma non si applicano per i magistrati della Corte di cassazione, della procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e del tribunale superiore delle acque pubbliche».

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Consiglio superiore della magistratura definisce i criteri per le verifiche e i controlli sull'operato dei consigli giudiziari.».

Collocare il comma 8 prima del comma 7.
Coord. 6


Art. 11.

Ogni qualvolta ricorra l'espressione: «valutazione di professionalità», sostituire con: «valutazione di attitudine e di professionalità».
Al comma 1 sostituire l'alinea con il seguente: «Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1966, n. 825, sono sostituiti dai seguenti:».

Al medesimo comma 1, nella novella all'articolo 6 del regio decreto n. 511 del 1946, sopprimere il quarto e il quinto comma e aggiungere in fine il seguente comma:

«In ogni consiglio giudiziario, il presidente della corte di appello e il procuratore generale della Repubblica, in caso di mancanza o di impedimento, sono rispettivamente sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. L'istruttoria dei pareri e delle valutazioni di cui all'articolo 10 viene distribuita tra tutti i componenti, anche supplenti, del consiglio giudiziario. A tal fine i componenti possono avvalersi degli uffici amministrativi della corte di appello».
Coord. 7


Art. 12.

Al comma 3, sostituire le parole: «articolo 10» con le seguenti: «articolo 17».
Coord. 8


Art. 19.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «conferite», inserire la parola: «anche».
Coord. 9