BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDI' 24 GENNAIO 2001
308a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 9,20.


(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. - Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 7a e 13a riunite. Esame. Parere in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni per la tutela di aree di rilevanza storico-culturale e ambientale, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, segnala che - in seguito alla rideterminazione operata dalla legge finanziaria per il 2001 - il fondo speciale di parte capitale, accantonamento del Tesoro, non presenta adeguate disponibilità; nell'ambito della clausola di copertura deve peraltro essere adeguato il riferimento al bilancio triennale 2001-2003. Segnala, altresì, l'articolo 6, comma 1, in relazione al quale sembra opportuno esplicitare il soggetto a carico del quale è posta la restante quota dell'onere connesso con gli interventi. Non è chiara, poi, la portata del comma 3 del medesimo articolo, che consente di utilizzare anche nell'esercizio successivo le risorse in questione non utilizzate entro l'anno: trattandosi di spese in conto capitale, la vigente normativa già autorizza il mantenimento in bilancio per gli esercizi successivi di somme non impegnate, mentre se lo scopo della norma è quello di consentire di impegnare risorse in un dato esercizio oltre il limite di impegnabilità, ciò costituisce una deroga alle norme di contabilità. L'articolo 4, comma 2, infine, istituisce una Commissione in relazione alla quale viene escluso che da essa derivino maggiori oneri a carico dello Stato (comma 3), senza peraltro esplicitare che ai membri non devono essere corrisposti emolumenti o a carico di chi sono poste le eventuali indennità di missione.

Il sottosegretario MORGANDO conferma l'assenza di adeguate disponibilità sul fondo speciale di parte capitale, accantonamento del Tesoro e propone la seguente riformulazione della clausola di copertura finanziaria del provvedimento: "Per la costituzione del predetto fondo è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001. Sono altresì autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 6 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1 miliardo per l'anno 2002. Al relativo onere, pari a lire 15 miliardi per il 2000 e a lire 7 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: per l'anno 2000, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici; per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2001, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per il 2001, l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e, quanto a lire 6 miliardi per il 2001 e a lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici".
Dichiara quindi di concordare con l'osservazione del relatore in merito all'articolo 4, comma 2, sottolineando la necessità di esplicitare la mancata corresponsione di emolumenti ai membri della istituenda Commissione. In relazione all'articolo 6, comma 1, evidenzia la necessità di prevedere l'emanazione di un apposito regolamento per disciplinare le modalità di gestione del fondo, con l'esplicitazione dei soggetti a carico dei quali è posto il restante 50 per cento dell'onere connesso agli interventi. Esprime infine parere contrario sul comma 3 dell'articolo 6, associandosi alle considerazioni svolte dal relatore.

Su proposta del relatore, la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, ad eccezione che sul comma 3 dell'articolo 6, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il nulla osta è a condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che sia riformulata la clausola di copertura del provvedimento, tenendo conto che l'accantonamento del Ministero del tesoro del fondo speciale di parte capitale presenta disponibilità destinate alla copertura di limiti di impegno per un importo pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e che occorre adeguare al bilancio triennale 2001-2003 i riferimenti delle autorizzazioni di spesa a decorrere dal 2001.
Il nulla osta è inoltre a condizione, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che al comma 3 dell'articolo 4 sia previsto esplicitamente che ai componenti della istituenda Commissione non vengano corrisposti emolumenti; che al comma 1 dell'articolo 6 sia prevista l'emanazione di apposito regolamento per disciplinare le modalità di gestione ed erogazione delle risorse, prevedendo tra l'altro che per ogni intervento ammesso a finanziamento il soggetto destinatario debba adottare un atto formale da cui risulti l'impegno a finanziare la quota di propria competenza.


(838) MINARDO. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(1170) LAURICELLA ed altri. - Modalità di voto e di rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1200) MELUZZI e DE ANNA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
(1962) COSTA. - Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltre confine
(2222) MARCHETTI ed altri. - Norma per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani non residenti nel territorio della Repubblica.
(4010) LA LOGGIA ed altri. - Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero.
(4157) DE ZULUETA ed altri. - Delega al Governo per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all'estero.
(Parere alla 1a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FERRANTE segnala che si tratta del nuovo testo unificato di numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto di competenza, segnala che il testo risulta sostanzialmente analogo ad un emendamento relativo al disegno di legge n. 3812 (recante norme in materia elettorale), sul quale la Sottocommissione aveva richiesto la relazione tecnica, successivamente trasmessa dal Tesoro, in base alla quale l'onere stimato per l'anno 2001 è pari a lire 103,23 miliardi. A fronte di tale quantificazione, il testo non contiene alcuna clausola di copertura finanziaria.

Il presidente COVIELLO propone di rinviare l'esame del provvedimento, in attesa che venga trasmesso l'emendamento di copertura.

Conviene la Sottocommissione.


(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura
(Parere alle Commissioni 2a e 6a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario MORGANDO fa presente che la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1271 e 1.1272, richiesta dalla Sottocommissione nella seduta di ieri, è in corso di predisposizione. Propone pertanto di sospendere l'esame, in attesa della sua trasmissione.

Conviene la Sottocommissione.


La seduta, sospesa alle ore 9,30, è ripresa alle ore 13,15.


Il presidente COVIELLO, in sostituzione del relatore Caddeo, osserva che la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1271 e 1.1272, testé trasmessa, ripropone i criteri metodologici utilizzati nella relazione tecnica al disegno di legge: in particolare, si ipotizza che la perdita di gettito riconducibile ai minori interessi pagati dalle imprese agli istituti di credito è compensata dalle maggiori imposte versate dalle imprese stesse in corrispondenza di minori costi; la perdita di gettito connessa con i mutui attivati dalle famiglie, poi, viene compensata in parte dalle minori detrazioni previste per l'acquisto della prima casa e, in parte, dall'effetto indotto sul gettito dal maggior reddito disponibile delle famiglie. Propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sui richiamati emendamenti.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni del Presidente sugli emendamenti 1.1271 e 1.1272; fa, peraltro, presente che - tenuto conto degli effetti finanziari indicati nella relazione tecnica - è comunque possibile stimare effetti neutrali per il bilancio dello Stato in corrispondenza di diverse ipotesi di ricontrattazione, qualsiasi sia l'importo dei minori ricavi per il settore bancario.

Il senatore AZZOLLINI sottolinea che le ipotesi della relazione tecnica appaiono non convincenti e non coerenti con la prassi della Commissione bilancio. Evidenzia, infatti, che l'asserita compensazione degli effetti riconducibili al settore delle imprese risulta discutibile, poiché l'aliquota di imposta delle banche corrisponde all'aliquota massima IRPEG, mentre quella delle imprese mutuatarie dovrebbe essere inferiore a quella massima, tenuto conto che in tale categoria sono comprese anche le società di persone; ritiene, inoltre, poco credibile l'ipotesi relativa alla sterilizzazione della perdita di gettito riconducibile ai mutui delle famiglie, connessa con gli effetti indiretti derivanti dalle maggiori disponibilità delle famiglie. Pur apprezzando lo sforzo di coerenza nell'indicazione degli importi finanziari coinvolti dalle disposizioni, ribadisce che il carattere presuntivo della relazione tecnica suggerisce lo svolgimento di un ulteriore approfondimento.

La Sottocommissione, su proposta del presidente Coviello, esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sugli emendamenti Tit.1, Tit.2, Tit.3, Tit.4, 1.1200, 1.2, 1.1201, 1.3, 1.1228, 1.7, 1.9, 1.1229, 1.1230, 1.11, 1.12, 1.1202, 1.13, 1.1203, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.1231, 1.22, 1.25, 1.31, 1.1232, 1.1207, 1.237, 1.1208, 1.1209, 1.238, 1.239, 1.1239, 1.240, 1.1240, 1.1248, 1.1245, 1.1256, 1.1217, 1.1267, 1.1266, 1.1265, 1.1264, 1.1221, 1.1181, 1.1183, 1.1185, 1.1186, 1.1187, 1.1189, 1.1190, 1.0.2 e 1.0.3, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 13,30.