BILANCIO (5ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 23 GENNAIO 2001
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,30.

(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura
(Parere alle Commissioni 2a e 6a riunite su emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sugli emendamenti 1.1271 e 1.1272)

Il senatore MORANDO, in sostituzione del relatore Caddeo, fa presente che si tratta degli emendamenti al decreto-legge recante l'interpretazione delle disposizioni in materia di usura. Per quanto di competenza, segnala gli emendamenti Tit.1, Tit.2, Tit.3, Tit.4, 1.1200, 1.2, 1.1201, 1.3, 1.1228, 1.7, 1.9, 1.1229, 1.1230, 1.11, 1.12, 1.1202, 1.13, 1.1203, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.1231, 1.22, 1.25, 1.31, 1.1232, 1.1207, 1.237, 1.1208, 1.1209, 1.238, 1.239, 1.1239, 1.240, 1.1240, 1.1248, 1.1245, 1.1256, 1.1217, 1.1267, 1.1266, 1.1265, 1.1264, 1.1221, 1.1181, 1.1183, 1.1185, 1.1186, 1.1187, 1.1189, 1.1190, 1.0.2 e 1.0.3, che - nel modificare la natura interpretativa delle disposizioni - potrebbero implicare la restituzione di quote di interessi relative ad esercizi pregressi, con oneri a carico del bilancio dello Stato; più specificamente, ritiene presente un effetto sui conti pubblici seppur di difficile quantificazione, dipendendo dalle caratteristiche dei singoli mutuatari.
Rileva poi che gli emendamenti 1.1271, 1.33, 1.35, 1.1206, 1.36, 1.37, 1.38, 1.40, 1.1233, quelli da pagina 59 fino a pagina 246 del fascicolo, gli emendamenti 1.1235, 1.1210, 1.1242, 1.1237, 1.1234, 1.1211, 1.1272, 1.1244, 1.1243, quelli da pagina 325 fino a pagina 745, da pagina 750 fino a 905, da pagina 915 fino a 940, da pagina 942 fino a pagina 1221 e gli emendamenti 1.1246, 1.1252, 1.1226, 1.1258, 1.1259, 1.1257, 1.1260, 1.1255, 1.1261, 1.1262, 1.1263, 1.1219, 1.1220, 1.1218, 1.1254, 1.1222, 1.1268 e 1.0.1 modificano alcuni parametri della ricontrattazione. Al riguardo sembra necessario un approfondimento, anche valutando l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1271 e 1.1272, al fine di acquisire ulteriori indicazioni sugli eventuali effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato derivanti da modifiche delle condizioni di ricontrattazione.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le osservazioni del senatore Morando in ordine agli emendamenti che possono implicare effetti sugli esercizi già chiusi, esprimendo al riguardo il proprio avviso contrario. Ritiene, altresì, opportuno richiedere un approfondimento degli emendamenti 1.1271 e 1.1272, al fine di valutare eventuali oneri a carico del bilancio dello Stato: al riguardo, nel ricordare che la relazione tecnica sul testo del decreto-legge richiama gli effetti indiretti positivi sul bilancio dello Stato derivanti dall'aumento del reddito disponibile, fa presente che il meccanismo che garantisce la neutralità finanziaria del testo dovrebbe operare anche nel caso di modifiche delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica sugli emendamenti 1.1271 e 1.1272 e di rinviare l'esame anche dei restanti emendamenti.

(4947) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio
(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni per la distruzione delle proteine animali ad alto rischio. Per quanto di competenza, occorre acquisire indicazioni sulla sussistenza delle risorse richiamate all'articolo 6, comma 1, lettere a) (Fondo per la protezione civile) e c) (Fondo per l'agricoltura). Sembra poi opportuno chiarire i criteri in base ai quali le eventuali riassegnazioni previste dall'articolo 6, comma 2, sono destinate ad alimentare i Fondi per la protezione civile e per l'agricoltura.

Il sottosegretario MORGANDO, dopo aver confermato la sussistenza delle risorse richiamate per la copertura, dichiara che il Governo si riserva di valutare la compatibilità di tale copertura - per la parte relativa al Fondo per la protezione civile - con gli impegni presi nel corso dell'esame della legge finanziaria a favore delle zone alluvionate. Conferma che le eventuali entrate derivanti dalla vendita dei prodotti per i quali viene previsto l'ammasso confluiscono ai richiamati fondi ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

La Sottocommissione esprime, quindi, su proposta del relatore, parere di nulla osta.

(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. - Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 7a e 13a riunite. Rinvio dell'esame)

Su proposta del sottosegretario MORGANDO, la Sottocommissione rinvia l'esame del disegno di legge.

(4027-B) Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che il disegno di legge, che autorizza la partecipazione dell'Italia alla XII ricostituzione dell'IDA e all'VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo, è stato già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati per aggiornare le clausole di copertura (per quanto riguarda gli oneri a decorrere dal 2001) al nuovo fondo globale 2001-2003. Per quanto di competenza non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(4927) Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI osserva che il disegno di legge, di iniziativa governativa, prevede la partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa. Per quanto di competenza, segnala che, analogamente ai precedenti provvedimenti recanti aumenti di capitale della suddetta Banca, l'onere, che riveste carattere del tutto eventuale, è posto a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, in quanto, come evidenziato nella relazione al disegno di legge, la partecipazione all'aumento di capitale è attuata mediante la sottoscrizione di nuovi titoli di partecipazione, che non comporta presumibilmente la necessità di esborsi finanziari, svolgendo in effetti funzione di garanzia da parte del Paese sottoscrittore.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con le considerazioni del relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

Schema di decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza (n. 817)
(Osservazioni alla 6a Commissione)

Riferisce il presidente COVIELLO, il quale fa presente che si tratta dello schema di decreto legislativo che, in attuazione della legge-delega n. 78 del 2000, riordina la disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza. Per quanto di competenza, segnala che lo schema contiene numerose disposizioni suscettibili di effetti finanziari. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento sostiene la neutralità finanziaria dello stesso, affermando che gli oneri indotti negli anni 2002-2004 risultano compensati da alcune riduzioni di posizioni organiche (nel ruolo sovrintendenti). Al riguardo, sottolinea che l'impostazione seguita dalla relazione tecnica è quella di calcolare gli oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente derivanti dagli avanzamenti e dalla rideterminazione delle consistenze organiche, non sulla base del raffronto con gli organici di fatto esistenti, bensì rispetto a quelli di diritto, corrispondenti al volume organico massimo già previsto dalle leggi vigenti e a un certo ammontare di spesa potenziale che non riflette la spesa effettivamente sostenuta per tale personale. In relazione a tale metodologia di stima, che non risulta coerente con i criteri normalmente seguiti per il calcolo degli oneri di personale nel pubblico impiego, è opportuna una valutazione da parte della Sottocommissione.
Occorre inoltre evidenziare una serie di disposizioni che disciplinano la nomina in ruolo degli ufficiali in servizio permanente e che sembrano consentire collocamenti in posizioni eccedentarie rispetto alla consistenza organica: si vedano in particolare gli articoli 6 (comma 6), 7 (commi 5 e 6), 9 (comma 3). Vi sono poi altre disposizioni che disciplinano gli avanzamenti, prevedendo posizioni in soprannumero e promozioni anche in assenza di vacanze del grado superiore: si vedano gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 48, 49, 50 e 52 (comma 8). A tale riguardo, dalla relazione tecnica non risultano esplicitamente i criteri in base ai quali possa essere assicurata la neutralità finanziaria degli effetti economici di tali immissioni in ruolo e degli avanzamenti previsti, con i relativi automatismi di carriera.
In relazione all'articolo 58, che prevede l'equiparazione tra i gradi degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e le nuove qualifiche dei ruoli direttivi della Polizia di Stato, la relazione tecnica rinvia la quantificazione e la copertura dei relativi oneri ad un successivo provvedimento legislativo, sostenendo la natura meramente programmatica della disposizione in esame. Al riguardo sottolinea che le risorse di copertura di tale equiparazione sono state comunque individuate dalla legge finanziaria per il 2001 (articolo 50, commi 9-11, della legge n. 388 del 2000).
Occorrerebbe poi un chiarimento sugli eventuali effetti finanziari delle convenzioni in materia sanitaria con le strutture pubbliche previste dall'articolo 64 (comma 2).
Segnala inoltre, sulla base della nota di lettura del Servizio del bilancio, che potrebbero verificarsi effetti finanziari di segno negativo anche per gli anni diversi dal triennio 2002-2004, per i quali secondo la relazione tecnica non vi sarebbero oneri per le nuove dotazioni organiche, ma anzi si determinerebbe un risparmio: le nuove dotazioni comporterebbero infatti non solo un aumento delle consistenze organiche ma anche una redistribuzione della forza in servizio tale da incrementare il numero degli appartenenti ai gradi superiori rispetto ai gradi inferiori.

Il sottosegretario MORGANDO sottolinea, con riferimento alla prima osservazione formulata dal Presidente, che l'impostazione metodologica adottata nella relazione tecnica risulta coerente con quella a suo tempo seguita per la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento sul riordino delle carriere degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, segnalando inoltre che, nel caso di specie, la differenza tra organici di fatto e di diritto risulta estremamente limitata. In ogni caso occorre tenere conto della clausola di garanzia contenuta nell'articolo 62, che prevede il rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.
Quanto poi alle disposizioni puntualmente richiamate dal Presidente, fa presente che si tratta di norme già previste nei decreti legislativi di riordino delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, di cui quelle citate costituiscono la mera riscrittura, senza alcun effetto finanziario aggiuntivo. In relazione all'articolo 58, ribadisce la natura programmatica della disposizione, che avrà effetto con l'entrata in vigore del provvedimento legislativo di reinquadramento dei ruoli della Polizia di Stato e per la cui copertura sono stati previsti appositi stanziamenti nella legge finanziaria per il 2001. In merito alle convenzioni in materia sanitaria di cui all'articolo 64, osserva che non si determinano oneri aggiuntivi in quanto esse saranno stipulate nei limiti delle attuali dotazioni di bilancio.
Si sofferma infine sugli effetti finanziari derivanti dagli incrementi di organico previsti e dalla redistribuzione della forza in servizio nei vari gradi, evidenziando che, per effetto dei meccanismi retributivi in essere, basati essenzialmente sullo "sganciamento" tra grado e retribuzione, le promozioni al grado superiore indotte dal provvedimento non determineranno effetti incrementativi dei trattamenti economici in godimento.

Il presidente COVIELLO, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone che la Sottocommissione si esprima in senso favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, nel presupposto che esso non determini oneri aggiuntivi rispetto alla spesa effettiva attualmente sostenuta per il trattamento retributivo degli ufficiali della Guardia di finanza e osservando che l'impostazione seguita dalla relazione tecnica - in base alla quale gli oneri aggiuntivi sono stimati non sulla base del raffronto con gli organici di fatto, bensì rispetto a quelli di diritto - non risulta coerente con i criteri metodologici usualmente seguiti per il calcolo degli oneri di personale nel pubblico impiego.
Osserva inoltre che le risorse di copertura del provvedimento legislativo di equiparazione tra i gradi degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e le nuove qualifiche dei ruoli direttivi della Polizia di Stato, sono individuate dalla legge finanziaria per il 2001 (articolo 50, commi 9-11, della legge n. 388 del 2000).

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta di parere del Presidente.

(4176) Disciplina generale dell'attività teatrale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Sbarbati ed altri; Burani Procaccini e Del Barone; Follini ed altri
(735) SERVELLO. - Nuove norme in materia di teatro di prosa
(Parere alla 7a Commissione su testo proposto dal relatore. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta di un testo che unifica un provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati, recante disciplina generale dell'attività teatrale, con altri disegni di legge di iniziativa parlamentare. Per quanto di competenza, segnala che gli articoli 4, 5 e 6 definiscono le funzioni di regioni ed enti locali, senza chiarire a carico di quali risorse sono finanziati i nuovi compiti; sarebbe poi opportuno chiarire che i compiti dello Stato e i programmi triennali di cui all'articolo 7 (che, in base all'articolo 11, devono assicurare sostegno finanziario ad attività svolte all'estero) sono svolti e definiti nell'ambito delle risorse disponibili, facendo eventualmente riferimento alla relativa quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Occorre poi valutare se la formulazione di cui all'articolo 9, nella parte relativa alla istituzione di nuove sedi e organizzazione di corsi di formazione, garantisce la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato, rientrando nell'ambito della autonomia finanziaria dell'Accademia e non implicando un successivo adeguamento delle relative dotazioni.
Segnala, inoltre, che l'articolo 13 istituisce il Centro nazionale per il teatro, costituito in società per azioni, che subentra nei rapporti attivi e passivi dell'ETI (articolo 15), acquisendo il relativo personale (articolo 24, che stabilisce altresì la natura privata del relativo contratto) e per il quale vengono definiti le funzioni (articolo 16), gli organi (articoli 17, 18, 19, 20, 21) e le relative risorse: al riguardo sembra opportuno differenziare l'individuazione delle risorse destinate al funzionamento - in relazione alle quali, tenuto conto che non è disponibile la relazione tecnica, sembra necessario esplicitare che costituiscono un vincolo finanziario - rispetto a quelle per il finanziamento dei programmi; sarebbe opportuno, poi, definire esplicitamente la misura del capitale sociale (l'articolo 14, comma 1, precisa che esso verrà reperito nell'ambito del FUS) e non meramente rinviare al limite del patrimonio dell'ETI (articolo 13, comma 19); non è chiaro, inoltre, a chi venga trasferito il patrimonio dell'ETI (articolo 15, comma 1). Rileva poi che l'articolo 16, comma 2, prevede che la composizione della Commissione consultiva per il teatro possa essere rideterminata con regolamento senza porre alcun limite di spesa. Occorre poi valutare se quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, in relazione al servizio di tesoreria possa avere effetti di cassa a carico dei conti pubblici e gli eventuali effetti finanziari connessi con l'articolo 24, comma 4. Per quanto riguarda l'articolo 31, segnala che il comma 3 sembra imporre un vincolo alla misura dell'apporto ai finanziamenti degli enti partecipanti, con possibili oneri a carico dei bilanci degli enti partecipanti. L'articolo 43 prevede che regioni ed enti locali costituiscano appositi organismi, specificando che ad essi debba essere destinata una parte delle risorse del FUS: occorre valutare l'opportunità di esplicitare - tenuto conto che non vi è una relazione tecnica per la stima degli oneri connessi con tali organismi - il vincolo finanziario per il loro finanziamento. Analoghe considerazioni valgono per il sistema delle residenze multidisciplinari definito dal capo V, in relazione al quale occorre chiarire la natura del "conto speciale" istituito dall'articolo 46, comma 1, e i criteri per l'alimentazione (che, in base al comma 4 del medesimo articolo, sembra limitata ad un solo esercizio e per la quale occorre acquisire indicazioni sulla sussistenza delle relative risorse). Occorre, infine, valutare gli eventuali effetti finanziari dell'articolo 47, comma 2.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene che i numerosi rilievi segnalati dal relatore suggeriscono di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Sottocommissione delibera quindi di richiedere la relazione tecnica al Governo.

(4573) GERMANA' ed altri. - Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica
(1719) LAVAGNINI ed altri. - Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili
(Parere alla 7a Commissione su testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore FERRANTE fa presente che il testo prevede varie disposizioni in materia di attività sportive pugilistiche, tra le quali, per quanto di competenza, segnala gli articoli 3 (che prevede agevolazioni ai fini IVA per l'acquisto di spazi pubblicitari), 4 (che prevede l'estensione dell'assicurazione IVS ai pugili dilettanti), 5, 6 e 7 (in materia di contributi previdenziali), 8 (che istituisce un assegno straordinario vitalizio). In considerazione degli effetti finanziari associati a tali disposizioni, occorre valutare se richiedere la relazione tecnica, anche in considerazione del fatto che non è prevista alcuna clausola di copertura, eccetto che per l'articolo 8, il quale reca una modalità di copertura non idonea (mediante istituzione di un fondo in bilancio la determinazione del cui ammontare è rinviata alla tabella C della legge finanziaria).

Dopo che il sottosegretario MORGANDO ha concordato con le osservazioni del relatore, la Sottocommissione delibera la richiesta di relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

(4841) ASCIUTTI ed altri. - Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi
(4842) PAGANO ed altri. - Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi
(Parere alla 7a Commissione su testi ed emendamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di due disegni di legge di iniziativa parlamentare, di identico contenuto, volti ad attribuire un contributo una tantum di lire 5 miliardi per l'organizzazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi. Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare. Fa poi presente che è stato trasmesso successivamente un emendamento che riformula l'articolo 1 del disegno di legge n. 4842, per il quale non vi sono osservazioni da formulare.

Concorda il sottosegretario MORGANDO.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sui disegni di legge in titolo e sull'emendamento 1.1.

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore MORANDO osserva che si tratta del provvedimento collegato in materia di apertura e regolazione dei mercati, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, occorre valutare se le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 9, lettera b) possano essere attuate senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Appare opportuno, poi, approfondire la coerenza tra la clausola di invarianza degli oneri per la delega di cui all'articolo 7, comma 1, e quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera gg), che prospetta l'obbligo di quantificazione degli eventuali oneri derivanti da ciascuna disposizione della delega, posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il sottosegretario MORGANDO esprime avviso favorevole sul disegno di legge in titolo, osservando che l'articolo 21 non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato poiché si tratta di operazioni effettuate in regime di reciprocità fiscale. Rileva poi di non considerare in contrasto l'articolo 7 e la lettera gg) dell'articolo 8, in quanto quest'ultima risulta finalizzata ad evitare oneri a carico del bilancio degli enti locali.

Il relatore MORANDO osserva che la formulazione richiamata dell'articolo 8 non appare coerente con le norme di contabilità, che non consentono di porre la copertura di nuovi oneri a carico di capitoli di bilancio: ritiene opportuno, quindi, evitare il ricorso a clausole che pongano gli eventuali nuovi oneri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta, osservando che la clausola di invarianza degli oneri per l'attuazione della delega di cui all'articolo 7, comma 1, non appare coerente con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera gg).

(1578) NOVI ed altri. - Norme in materia di rendita vitalizia
(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, intende assicurare la irretroattività di alcuni atti deliberativi degli enti locali, volti alla liquidazione di rendite vitalizie per infortuni sul lavoro e malattie contratte a causa di servizio, istituto successivamente abrogato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987. Al riguardo occorre valutare se la disposizione di sanatoria, che fa salve le delibere adottate fino al 1987, abbia valore meramente interpretativo della legislazione vigente (come sostiene la relazione al disegno di legge, che richiama in proposito la giurisprudenza del Consiglio di Stato), ovvero se abbia contenuto innovativo. In tale ultima ipotesi la disposizione comporterebbe maggiori oneri di cui occorrerebbe prevedere la quantificazione (eventualmente richiedendo la relazione tecnica) e la copertura.

Il sottosegretario MORGANDO ritiene opportuno approfondire i rilievi finanziari del provvedimento, richiedendo la relazione tecnica.

La Sottocommissione delibera quindi la richiesta di relazione tecnica sul disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.