GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 1997


158a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE
(2570) Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati
(206) SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente ZECCHINO, la Commissione conviene di procedere congiuntamente all'esame dei disegni di legge in titolo.

Sui provvedimenti riferisce il senatore FOLLIERI, sottolineando come entrambi siano volti a delegare al Governo una serie di interventi in materia di depenalizzazione dei reati minori. Per quanto riguarda specificamente il disegno di legge n. 2570, il relatore evidenzia la portata delle misure di depenalizzazione da esso prefigurate che consentirebbero di sottrarre alla competenza del giudice ordinario un terzo dei reati oggi attribuiti alla sua cognizione e di ottenere rilevanti effetti deflattivi rispetto al carico dei procedimenti attualmente pendenti, le cui dimensioni sono tali da implicare conseguenze paralizzanti sul funzionamento della macchina giudiziaria, in particolare per quanto riguarda l'attività del giudice di primo grado. Un simile processo di depenalizzazione avrebbe ricadute positive anche sul versante di una maggiore effettività del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che risulta in concreto compromesso in una situazione in cui gli uffici del pubblico ministero sono investiti da un numero di notizie di reato così elevato da determinare la sostanziale impossibilità di esercitare l'azione penale in relazione a ciascuna di esse e da porre quindi gli organi inquirenti nella situazione di dover effettuare di fatto scelte discrezionali.
In questa sede appare inoltre opportuno richiamare in particolare l'attenzione su due disposizioni del disegno di legge n. 2570. Si tratta, in primo luogo, dell'articolo 14 il quale modifica la normativa vigente stabilendo che il reato di furto, previsto dall'articolo 624 del codice penale, sia perseguibile a querela di parte. A tale proposito va rilevato che il testo originario del disegno di legge (Atto Camera n. 1850) prevedeva la perseguibilità a querela di parte con riferimento alla sola ipotesi del furto semplice, mentre il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento e ora all'esame della Commissione fa riferimento al reato di cui all'articolo 624 senza la predetta specificazione. Se in aggiunta a ciò si considera che, quando le disposizioni del codice penale hanno voluto prevedere un regime di procedibilità diverso fra l'ipotesi base di un determinato reato e l'ipotesi aggravata - si vedano ad esempio gli articoli 582, 583 e 585 - ciò è avvenuto attraverso previsioni espresse, ne consegue che la disposizione di cui al citato articolo 14 implica la perseguibilità a querela di parte sia per le ipotesi di furto semplice sia per le ipotesi di furto aggravato. Questo d'altra parte appare coerente con la circostanza che la maggior parte dei furti corrisponde alla fattispecie del furto aggravato e che quindi solo un intervento di questo genere potrebbe avere un effetto significativo in termini di riduzione del carico processuale.
Per quanto riguarda poi l'articolo 18 del disegno di legge n. 2570, il quale contiene una serie di disposizioni abrogative, va segnalata in particolare l'abrogazione dell'articolo 341 del codice penale che prevede il reato di oltraggio a un pubblico ufficiale.
In conclusione, il giudizio del relatore non può che essere positivo, sollecitando, al tempo stesso la Commissione ad arricchire con proposte di modifica il testo in esame, al fine di estendere le ipotesi di depenalizzazione, processo il quale non potrà che avere effetti ulteriormente deflattivi sul carico dei procedimenti pendenti. Rileva, altresì, che il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento necessita comunque di modifiche per la presenza di alcune inesattezze testuali - di cui dà indicazione - che dovranno essere eliminate con appositi emendamenti.
Conclude sottolineando che l'intervento depenalizzante non tende necessariamente a privare l'illecito della sanzione, ma solo a mutarne il tipo in ragione del grado di rilevanza attribuito a valori che non si ritengono più connotati da quella valenza primaria che giustifica l'irrogazione della sanzione penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(211) SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore SENESE ribadisce le ragioni che rendono preferibile la soluzione da lui prospettata con l'emendamento 1.1 e, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti della senatrice SALVATO, si sofferma sulle modificazione che comporterebbe, rispetto alla situazione vigente, l'approvazione dell'emendamento 1.29 per quanto riguarda l'applicazione del beneficio della liberazione condizionale nei confronti di coloro che hanno riportato una condanna all'ergastolo. L'oratore sottolinea altresì come l'articolo 4-bis della legge n.354 del 1975 non escluda l'applicazione di tale beneficio e di quello della liberazione anticipata ai condannati per i delitti previsti dallo stesso articolo 4-bis. Per quanto riguarda la questione relativa alla previsione dell'isolamento diurno e notturno, evidenzia poi come la previsione di tali forme di isolamento ricorra anche nella normativa vigente, in particolare negli articoli 22 e 72 del codice penale. In conclusione esprime parere contrario sugli emendamenti 1.29 e 1.31.

Il sottosegretario AYALA condivide il parere contrario del relatore sugli emendamenti 1.29 e 1.31, mentre per quanto riguarda l'emendamento 1.1 chiede un breve rinvio della discussione affinchè il Governo possa, prima di esprimere il parere, approfondire le implicazioni ad esso connesse.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.