GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDÌ 25 GIUGNO 1998
306a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO



Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,50.


IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Si prosegue nella votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 2207 assunto come testo base.

Il presidente ZECCHINO ricorda che nella seduta di ieri è stata posta ai voti e respinta la prima parte dell'emendamento 12.9.

Il relatore FOLLIERI prospetta l'opportunità di un'ulteriore riformulazione della parte finale del comma 3 dell'articolo 16-bis introdotto dall'articolo 12, al fine di tener conto delle indicazioni emerse e degli aspetti problematici evidenziati nel corso dell'ultima seduta.

Seguono brevi interventi dei senatori CENTARO, GRECO e CALLEGARO.

La Commissione conviene quindi di ammettere la presentazione dell'emendamento 12.900, dopo che il senatore Antonino CARUSO si è dichiarato ad essa contrario.

Il senatore VALENTINO ritira la restante parte dell'emendamento 12.9.

Prende poi la parola il senatore CALLEGARO il quale richiama l'attenzione sull'esigenza di introdurre correttivi ad una prassi giudiziaria distorsiva che vede, attraverso lo strumento della contestazione, troppo frequentemente l'introduzione nel dibattimento di elementi che sono irrilevanti ed estranei all'oggetto del processo penale e che vengono però strumentalmente utilizzati per suggestionare ed influire sul libero convincimento dell'organo decidente.

Il senatore FASSONE sottolinea che gli aspetti problematici ai quali ha fatto riferimento il senatore Callegaro non possono essere affrontati in questa sede e che rimedi già sussistono sul piano processuale dove al giudice è attribuito il potere di escludere quei materiali probatori, richiesti dalle parti, che siano superflui o irrilevanti ai fini della decisione.

Dopo ulteriori interventi del senatore VALENTINO, del relatore FOLLIERI e del senatore CIRAMI, il senatore RUSSO prospetta l'opportunità di una votazione per parti separate dell'emendamento 12.900 e, più in generale, rileva che indubbiamente l'introduzione di uno strumento anomalo per il suo carattere onnicomprensivo come il verbale illustrativo di cui all'articolo 16-bis non può non comportare problemi e difficoltà reali.

Su proposta del senatore CENTARO, la Commissione conviene poi di fissare per lunedì 29 giugno 1998, alle ore 15, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 12.900.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267)
(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128)
(Esame e rinvio)
(R144 003, C02a, 0002°)

Riferisce il senatore CORTELLONI che mette in rilievo il particolare interesse che riveste il provvedimento in titolo. Esso si propone infatti di incidere sulla materia del diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, la cosiddetta multiproprietà, e provvedere in tal modo ad una disciplina più specifica di materia che è attualmente regolata in modo alquanto eterogeneo, oltre ad avere effetti di ricaduta giuridica in diversi settori. Prosegue ricordando che lo schema di provvedimento in esame si propone di dare attuazione ad una direttiva comunitaria, 94/47/CE, che è specificamente finalizzata alla tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi al godimento a tempo parziale di beni immobili. Ricordato, quindi, che la delega per l'attuazione della direttiva in questione era recata dalla legge n. 128 del 1998, cosiddetta legge comunitaria 1995-1997, al suo articolo 41, ripercorre i principi contenuti nei criteri di delega, come enunciati nella relazione introduttiva predisposta dal Governo tra cui - in particolare - i requisiti della documentazione da consegnare all'acquirente e le caratteristiche del contratto, nonché le modalità di recesso a favore dell'acquirente. Aggiunge che, nell'ambito del complesso dei criteri di delega, sono stati ritenuti fondamentali per un'effettiva tutela dei consumatori l'obbligo del venditore alla più dettagliata informazione possibile nella fase della trattativa; la possibilità dell'acquirente di recedere anche ad nutum dal contratto; il divieto, per il venditore, di esigere dall'acquirente somme di denaro a qualsiasi titolo fino alla scadenza del termine concesso per l'esercizio del diritto di recesso.
Per quanto riguarda più in particolare il testo degli articoli proposti dal Governo, il relatore Cortelloni ritiene che l'articolo 1, recante le definizioni dei contratti, dei venditori, degli acquirenti e dei beni immobili sia quello suscettibile di richiedere maggiore approfondimento considerando che, in particolare, l'espressione utilizzata di contratto di acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di uno o più beni immobili non appare sufficientemente definita rispetto alle singole fattispecie cui esso potrebbe astrattamente afferire.
Dopo essersi soffermato sull'articolo 3 dello schema di provvedimento - che prevede i requisiti del contratto - il relatore Cortelloni segnala con particolare riferimento all'articolo 7 che obbliga il venditore a prestare fideiussione a garanzia della ultimazione dei lavori del bene immobile, che tale disposizione sancisce esplicitamente il divieto del beneficium escussionis del venditore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 9,35.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 12

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 3 sostituire le parole da: "e che per i fatti concernenti la responsabilità di" sino alla fine, con le altre: "Il verbale, per le parti che concernono fatti estranei all'oggetto del procedimento penale nel corso del quale esso è assunto, è coperto da segreto fino a che il segreto permane relativamente agli atti dei diversi procedimenti penali cui dette parti rispettivamente afferiscono; di esso è comunque vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante."

12.900 Il Relatore