GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 22 LUGLIO 1997


166a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REFERENTE
(2570) Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori, approvato dalla Camera dei deputati
(206) SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 luglio scorso.

Poichè nessuno chiede di intervenire in discussione generale il presidente ZECCHINO propone di fissare per mercoledì 17 settembre, alle ore 19, il termine per la presentazione degli emendamenti.
Rispondendo ad una richiesta di precisazioni della senatrice SCOPELLITI ed acquisito l'orientamento favorevole del relatore FOLLIERI, il PRESIDENTE propone inoltre di assumere come testo base per la presentazione degli emendamenti il disegno di legge n. 2570

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE
(1406) Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il senatore CIRAMI, a nome del Gruppo Federazione cristiano democratico-CCD, chiede che il disegno di legge venga rimesso all'Assemblea.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver accertato che la richiesta del senatore Cirami è appoggiata dal prescritto numero di senatori, comunica che i lavori proseguiranno nella sede referente.

IN SEDE REFERENTE
(1406) Deputato SIMEONE. - Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Si riprende, in sede referente, l'esame del provvedimento rimesso all'Assemblea.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di confermare il mandato al relatore Fassone, già conferito nella seduta pomeridiana del 3 luglio scorso, a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche apportate nel corso del precedente esame in sede referente.

IN SEDE DELIBERANTE
(2625) Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace
(Discussione e rinvio)

Riferisce la senatrice BONFIETTI, la quale sottolinea come il testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento rappresenti una sintesi legislativa importante che recepisce sia l'allarme sociale, che i sempre più numerosi e gravi reati di sfruttamento della prostituzione minorile hanno creato negli ultimi tempi, sia le sollecitazioni che giungono da svariati anni da diversi organismi nazionali ed internazionali e da varie associazioni di volontariato, sia le indicazioni forti della Commissione dell'Unione europea del 16 ottobre 1996 e del 27 dicembre 1996 e la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 17 febbraio 1997, relative, queste ultime, alle informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet.
Lo scrupoloso lavoro compiuto per ben sei mesi, anche in sede ristretta, dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati consente di evidenziare le argomentazioni che hanno indotto l'intervento legislativo attraverso un disegno di legge particolare; è stato infatti ritenuta insufficiente l'attuale legislazione in materia poichè si è considerato essenziale chiarire meglio il concetto di sfruttamento sessuale di minori, distinguendolo dal concetto di abuso sessuale.
Lo studio e le indagini sullo sfruttamento dei minori, sia in Italia sia all'estero evidenziano come si tratti di un fenomeno in aumento, mentre appare estremamente grave e significativo il fatto che l'«offerta» di prostituzione minorile provenga dai paesi poveri del mondo, nei quali i minori indotti alla prostituzione sono in genere soggetti fortemente emarginati, o provenga da paesi in guerra o che attraversano gravi crisi socio politiche.
Il disegno di legge in esame mostra innanzitutto quanto sia fortemente cresciuta, anche in Italia, una coscienza diversa del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori e risente senz'altro del dibattito e della varie proposte avanzate, per ultimo, nella conferenza mondiale di Stoccolma dell'agosto scorso, che ha visto la presenza dei rappresentanti dei governi di 119 Paesi, oltre alla presenza di organismi non governativi; in tale conferenza si è auspicata un'azione concertata a livello nazionale e internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali e nel documento conclusivo si è compiuta l'identificazione tra sfruttamento sessuale dei bambini e schiavitù, partendo dalla considerazione che lo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali rappresenta una forma tale di coercizione e violenza esercitata nei loro confronti da ritenerla equivalente ai lavori forzati o comunque ad una forma contemporanea di schiavitù.
Nel disegno di legge in titolo si è voluto rivolgere l'attenzione ai tre diversi problemi che caratterizzano lo sfruttamento dei minori: l'induzione alla prostituzione di minori, la produzione, diffusione e detenzione di materiale pornografico e il turismo sessuale all'estero a danno dei minori.
Lo scopo del disegno di legge è di individuare nuove fattispecie criminose volte a punire l'attività di organizzazione dello sfruttamento sessuale del minore, cioè l'azione di chi singolarmente o associandosi, si serve di minori al fine di trarne un vantaggio economico.
È evidente infatti che indurre un minore alla prostituzione non è soltanto un colpire questa o quella particolare manifestazione della sua libertà individuale, ma costituisce una vera e propria privazione del suo stato di libertà e un annullamento della sua persona nel momento in cui lo si sottopone completamente al potere altrui.
Per quanto concerne più specificamente il merito del testo in discussione, l'articolo 2 introduce nel codice penale, come fattispecie autonoma di reato, l'induzione e il favoreggiamento della prostituzione minorile nei confronti di minori di anni 18,
Al di là di problemi di coordinamento con le norme previste per il reato di violenza sessuale, che potranno essere affrontati nel momento della discussione degli emendamenti, è indubbiamente importante l'impostazione ispiratrice di questo articolo: i minori indotti alla prostituzione sono vittime; i «clienti», seppure con un ruolo diverso da chi sfrutta la prostituzione (infatti sia il reato che le pene sono diverse) entrano a pieno titolo nel generare l'offesa all'integrità del minore.
L'articolo 3 introduce nel codice penale l'articolo 600-ter in tema di pornografia minorile. In particolare, nel terzo comma dello stesso articolo 600-ter si prevede, per la prima volta, la punibilità di chi distribuisce o divulga materiale pornografico per via telematica, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5 a 100 milioni.
L'articolo 5 del disegno di legge si occupa dei casi di turismo sessuale, mentre l'articolo 6 introduce l'articolo 600-sexies, il quale prevede l'aumento della pena, da un terzo alla metà, per i reati previsti dagli art. 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni 14 e prevede alcune aggravanti.
L'articolo 8 aggiunge all'articolo 601 del codice penale un ulteriore comma che estende la pena, comminabile a chiunque commetta tratta o faccia commercio di schiavi o di persona ridotta in schiavitù, anche a coloro che commettano tali reati nei confronti di minori di anni 18 al fine di ridurli in schiavitù.
L'articolo 10 del testo in discussione modifica invece l'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, aggiungendo ai reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza anche quelli di prostituzione minorile, pornografia minorile, e turismo sessuale.
Gli articoli 12, 13 e 14, del disegno di legge contengono infine norme varie a tutela dei minori vittime dei reati di sfruttamento sessuale, fra le quali, appare particolarmente interessante l'articolo 13, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di coordinamento delle attività che le pubbliche amministrazioni svolgono ai fini della prevenzione, assistenza e tutela dei minori.
La relatrice ricorda, infine, che altri disegni di legge sulla materia sono all'esame della Commissione nella sede referente e si riserva di esprimersi al riguardo non appena la Commissione passerà al relativo punto all'ordine del giorno.

Il presidente ZECCHINO ringrazia la relatrice per l'accurata relazione e rinvia il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE
(113) MANIERI ed altri. - Modifica alle norme penali per la tutela dei minori
(1523) MONTICONE ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini che per il contenuto di violenza e immoralità risultino lesive della personalità e dell'etica dei minori
(1820) MANCONI ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori
(1827) MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori
(2018) GRECO ed altri. - Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori
(2098) GASPERINI. - Norme penali sull'abuso dei minori
(Rinvio dell'esame. Richiesta di trasferimento di sede)

La relatrice BONFIETTI propone di richiedere per i provvedimenti in titolo il trasferimento di sede per connessione con il disegno di legge n. 2625, già assegnato alla Commissione in sede deliberante, per completare la propria relazione integrandola con quella sui disegni di legge in questione.
Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge n.1523 esso potrebbe risultare complementare alla materia affrontata dal disegno di legge n. 2625.

Conviene la Commissione.

Il senatore CIRAMI vorrebbe si chiarisse quale sarà il testo base per la discussione.

Il PRESIDENTE ritiene che tale aspetto potrà essere affrontato una volta esaurita la discussione generale.

Il senatore CENTARO ritiene opportuno attendere il cambiamento di sede dei disegni di legge in titolo prima di affrontare la discussione generale di tutti i provvedimenti.

La relatrice BONFIETTI si riserva, quindi, di integrare successivamente la propria relazione rispetto ai provvedimenti in questione.

Prende atto il presidente ZECCHINO e l'esame dei disegni di legge è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.