173a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02a, 0008o)

Il presidente ZECCHINO avverte che dalla senatrice Scopelliti è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 964-B.
La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE
(964-B) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 2.3 in conseguenza della reiezione dell'emendamento 2.1.

Il senatore OCCHIPINTI rinuncia ad illustrare gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 2.

Il senatore BERTONI preannuncia fin da ora il suo voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 2 che verranno posti in votazione.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.4.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento vengono dichiarati inammissibili gli emendamenti 2.5 e 2.6, quest'ultimo limitatamente alle parole: «o nell'udienza preliminare».

Posta ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinta la restante parte dell'emendamento 2.6.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.9.

Gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12 sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO e con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, vengono dichiarati inammissibili gli emendamenti da 2.17 a 2.34.

Poste ai voti sono accolte le modifiche apportate dall'altro ramo del parlamento, e quindi è approvato l'articolo 2.

Gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2 e 2.03 vengono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3; il senatore OCCHIPINTI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti a sua firma.

Il senatore BERTONI preannuncia fin da ora il suo voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 3 che verranno posti in votazione.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 3.1.

Gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 vengono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, vengono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10.

Col parere contrario del RELATORE, e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 3.11.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 3.12, 3.13 e 3.14.

Gli emendamenti, a partire dall'emendamento 3.15 fino all'emendamento 3.24, sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione l'emendamento 3.25 viene posto ai voti e respinto.

Col voto contrario del senatore BERTONI è posti ai voti ed approvato l'articolo 3, nel testo completamente modificato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il senatore OCCHIPINTI rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 4.

Il senatore BERTONI preannuncia fin da ora il suo voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 4 che verranno dichiarati ammissibili dalla Presidenza.

Il RELATORE esprime quindi contrario sugli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione per l'emendamento 4.1 e concorda invece con il relatore sull'emendamento 4.2.

Gli emendamenti 4.1 e 4.2 sono posti ai voti e respinti, mentre l'emendamento 4.3 viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.4 e 4.5.

Gli emendamenti, a partire dall'emendamento 4.6 fino all'emendamento 4.17, sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 4.18 è posto ai voti e respinto.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.19, 4.20 e 4.21.

Col parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO vengono infine posti ai voti e respinti gli emendamenti 4.22 e 4.23.

Dopo che il senatore BERTONI ha annunciato il suo voto contrario viene posto ai voti ed approvato l'articolo 4, nel testo modificato integralmente dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore FASSONE illustra l'emendamento 4.0.1 sottolineando come esso abbia una funzione riequilibratrice rispetto alle modifiche introdotte dalla Camera in materia di incidente probatorio.

Il relatore CALVI, pur considerando non prive di fondamento le considerazioni svolte dal senatore FASSONE, ritiene sostanzialmente limitata la portata delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in materia di incidente probatorio e in conclusione non auspica l'approvazione dell'emendamento 4.0.1.

Il sottosegretario di Stato AYALA esprime invece parere favorevole sull'emendamento in votazione.

Il senatore BERTONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 4.0.1.

La senatrice SALVATO annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 4.0.1.

Anche il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo.

L'emendamento 4.0.1. viene quindi posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.0.1, 5.0.2 e 5.0.3 vengono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Non essendo stato modificato l'articolo 5 dall'altro ramo del Parlamento, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 (già articolo 7), dopo che il Presidente ha ricordato che l'articolo 6 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dall'altro ramo del Parlamento.

Il PRESIDENTE avverte quindi che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore BERTONI preannuncia fin da ora il suo voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 6 che verranno dichiarati ammissibili dalla Presidenza.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione viene posto ai voti e respinto l'emendamento 6.1.

Gli emendamenti, a partire dall'emendamento 6.2 fino all'emendamento 6.8, sono dichiarati inammissibili ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Col parere contrario del RELATORE e dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.9, 6.10 e 6.11.

L'emendamento 6.12 viene invece dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Poste ai voti sono quindi approvate le modifiche della Camera dei deputati all'articolo 6 (già articolo 7) e quindi è approvato l'articolo 6, mentre l'emendamento 6.0.1 viene dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 104 del regolamento.

Non avendo la Camera dei deputati modificato l'articolo 7 (già articolo 8), si passa quindi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

La senatrice SALVATO annuncia l'astensione del Gruppo di Rifondazione comunista - Progressisti, pur ribadendo la propria convinta adesione alla scelta di civiltà che ne costituisce la ratio ispiratrice. Non può infatti non tenersi conto che la mancata introduzione di una norma che prendesse in considerazione le ipotesi in cui il dichiarante viene fatto oggetto di minacce o comunque di pressioni di vario genere affinchè in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere implicherà inevitabilmente notevoli disfunzioni nella applicazione della nuova disciplina.
Nel rifiutare con forza la soluzione prospettata da alcune parti di un cosiddetto «doppio binario», non può d'altra parte manifestare la propria preoccupazione nel momento in cui la Commissione giustizia si appresta a licenziare un testo privo di quel correttivo la cui opportunità è indubbia. Appare poi contraddittorio il comportamento del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo che, pur essendo convinto dell'utilità della modifica in questione, ha preferito rinviare ad un altro momento la sua introduzione nel sistema processuale.
Il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti ha comunque presentato un disegno di legge che si muove appunto in questa direzione. Tale disegno di legge verrà fatto proprio dal Gruppo stesso ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento ed è auspicabile, che al momento dell'esame di questa proposta, vi sia coerenza fra i comportamenti delle singole forze politiche e quanto da essi dichiarato nel corso della discussione del disegno di legge in titolo.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo nella convinzione che il disegno di legge in titolo rappresenti una risposta equilibrata alla fondamentale esigenza di conciliare la tutela del principio del contraddittorio in sede processuale con quella del principio della non dispersione dei mezzi di prova. La riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale consente di superare la situazione attuale che appare indubbiamente caratterizzata da una eccessiva compressione del primo dei principi sopra richiamati a favore del secondo.
Non può peraltro non manifestarsi rammarico per il fatto che non sia stata introdotta una disposizione che, assicurando specifiche ed adeguate garanzie per le ipotesi di violenze o minacce, avrebbe potuto meglio garantire la libertà di determinazione del dichiarante. Si tratta peraltro di una carenza che, ad avviso della sua parte politica non è tale da indurre a rivedere il giudizio complessivamente favorevole sul testo che la Commissione giustizia sta per varare. Va d'altra parte sottolineato che il Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo ha intenzione di presentare immediatamente sul problema della violenza e delle minacce un apposito disegno di legge che è auspicabile che venga definitivamente approvato in tempi brevi.

Il senatore BERTONI, intervenendo in dissenso dal Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo annuncia il suo voto contrario sul disegno di legge in titolo in quanto non ritiene condivisibile l'impostazione ispiratrice dello stesso e ritenendo altresì che si sarebbero potute trovare soluzioni alternative, capaci di evitare i rischi e gli inconvenienti sui cui egli ha avuto più volte l'occasione di richiamare l'attenzione nel corso dell'esame del provvedimento.
Come non può essere valutato positivamente il fatto che oggi in Assemblea si sia tentato di utilizzare in maniera strumentale la questione dell'incompatibilità riguardante il senatore Arlacchi - al fine di ostacolare l'elezione al Senato di Antonio Di Pietro - così nello stesso modo non può essere valutata positivamente una riforma che finirà per raggiungere risultati impropri e diversi da quelli che si prefigge.

Il senatore GRECO dichiara il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia richiamandosi alle molte dichiarazioni di apprezzamento in tal senso già da lui formulate nel corso della discussione e tiene altresì a smentire nel modo più netto le notizie apparse sui quotidiani circa una presunta partecipazione della sua parte politica abbia partecipato a incontri segreti per perseguire non ben definiti obbiettivi. Quanto, poi, alle esigenze espresse più volte e in più sedi di tutelare il collaborante minacciato o sottoposto a violenza, ritiene di dover ribadire che tali elementi si prestano ad una troppo discrezionale valutazione poichè non sono ancorabili a presupposti oggettivi. Sottolinea nuovamente l'esigenza di approvare senza modificazione il provvedimento in discussione e ribadisce che l'esigenza delle norme correttive oggi in discussione non sarebbe stata tanto acuta se molti pubblici ministeri non avessero basato le proprie indagini, in maniera esclusiva, sulle dichiarazioni dei collaboranti.
Si augura che nell'ambito della riforma costituzionale le funzioni requirenti possano trovare un assetto tale da garantire al massimo la professionalità e le capacità indagatorie dei pubblici ministeri.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, dopo aver espresso alcune considerazioni di carattere generale in merito agli effetti che riforma dell'articolo 513 del codice penale verrà a determinare sul sistema processuale penale, effetti che non si nasconde essere in taluni casi anche suscettibili di portare conseguenze non pienamente positive, se non adeguatamente bilanciate, ritiene, però, che nonostante i dubbi e le perplessità - da lei approfonditamente argomentare - occorra non perdere di vista la reale valenza innovativa e politica che il provvedimento in esame comunque riveste. Tali profili risiedono nel principio che la prova debba essere formata in contraddittorio dalle parti. Tuttavia bisogna evitare che proprio la realizzazione di tale irrinunciabile principio possa costituire uno strumento per abbassare la soglia di legalità, determinando un vantaggio per le consorterie criminali di varia natura a nocumento della legalità e dell'interesse collettivo. Annuncia, quindi, il voto favorevole dei senatori di Rinnovamento italiano del Gruppo, nella certezza che Parlamento e Governo si impegneranno per una riforma complessiva al fine di evitare che gli aspetti di meno certa condivisione del provvedimento divengano realtà.

Il senatore PETTINATO preannunciato il voto favorevole del Gruppo Verdi - L'Ulivo dichiara che il varo del provvedimento in discussione segna una tappa importante poichè restituisce al codice di rito il principio - cardine della formazione della prova nel dibattimento. Anche la contrapposizione che - ricorda con profonda amarezza - in una certa fase storica ha voluto attribuire significato politico allo schieramento di chi invocava il rispetto delle regole processuali dovrà essere superata.
Ritiene che anche il magistrato requirente avrà dal provvedimento in esame l'occasione per ritrovare una più compiuta professionalità e - si augura - una maggiore integrazione con i valori della giurisdizione e del processo. Auspicio di un ritorno ad una più serena obbiettività formale anche rispetto a quanti non hanno condiviso il testo in discussione, sulla base di una astratta concezione ontologica del processo.
Dopo aver dichiarato di aver, seppure con qualche perplessità, aderito al disegno di legge che presto sarà presentato sulle questioni sottese all'emendamento 2.1 presentato dal senatore Fassone, il senatore Pettinato conclude sottolineando che la questione del cosiddetto «doppio binario» dev'essere vista dal Parlamento come un'occasione per spendere ogni mezzo per affrontare interventi di sistema che garantiscano la piena realizzazione e tutela della legalità e dei diritti dei cittadini.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico sul disegno di legge nel suo complesso e rileva innanzitutto che la questione delle violenze e delle minacce è stata in realtà sollevata in maniera strumentale al solo scopo di difendere la situazione esistente. La riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale rappresenta un passo significativo nella direzione della garanzia del contraddittorio nell'ambito del processo che è a sua volta condizione indispensabile sia per la tutela dei diritti dell'imputato sia per assicurare una piena valorizzazione del ruolo dell'organo giudicante. Con questa riforma si riafferma pienamente la distinzione fra prove e mezzi di prova ed è auspicabile che con essa si determino le condizioni necessarie per il superamento di certe strategie processuali in modo tale che i pubblici ministeri non svolgano il proprio lavoro facendo quasi esclusivo affidamento sulle dichiarazioni dei collaboranti e, d'altra parte, si acquisisca anche consapevolezza che la lotta nei confronti di alcuni fenomeni criminali non può essere ritenuta solo compito della sola magistratura. Se si verificheranno delle assoluzioni dei delinquenti successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 513, la causa di queste non andrà individuata nella riforma stessa, ma piuttosto nella carenza di professionalità del lavoro svolto dagli inquirenti. In conclusione ribadisce l'impegno della propria parte politica a riaffrontare tutte le problematiche rilevanti nella materia del processo penale, anche con riferimento a quelle specificamente connesse con la riforma dell'articolo 513.

Il senatore FOLLIERI ricorda di aver condiviso fin dal suo avvio la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, convinto che essa rappresenti un intervento indispensabile per il ripristino della legalità realizzando il principio del contraddittorio che ha sicuro valore costituzionale e rispetto al quale il principio di non dispersione delle prova ha valore residuale.
Espone, poi, le motivazione che portano ad escludere che il provvedimento sia lacunoso per la parte relativa al collaborante sottoposto a violenza o minaccia. Infatti già l'articolo 192, comma e, del codice di procedura penale dispone che le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso, siano valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità e tale ultimo requisito è stato configurato nei più recenti tempi dalla giurisprudenza come «riscontro individualizzante», applicato con grande vigore. Ritiene altresì che il teste svolga un ruolo centrale atteso che è chiamato, in definitiva, a suffragare la prova e che per la sua protezione sia idoneo l'articolo 500, comma 5, del codice di rito. Dopo aver deplorato che il più preoccupante guasto del sistema risieda nelle chiamate di correità corroborate dalle dichiarazioni dei pentiti, il senatore Follieri auspica che sotto questo profilo i pubblici ministeri acquisiscano una professionalità maggiore che li porti a sostenere con elementi più efficaci le dichiarazioni raccolte.
Preannuncia che sarà, conseguentemente, contrario agli eventuali provvedimenti che già sono stati annunciati per correggere il testo dell'articolo 513 che la Commissione si accinge ad approvare, poichè tali correzioni non hanno ragione di essere.

Il senatore VALENTINO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale e rivolge alla senatrice Salvato un messaggio tranquillizzante assicurandola della assoluta infondatezza delle notizie pubblicate sulla stampa in merito a presunti incontri cui avrebbe partecipato la sua parte politica. Non esclude, peraltro, l'esigenza di confrontarsi con le problematiche evocate dall'emendamento presentato dal senatore Fassone (2.1). Sottolinea, poi, che dati attendibili indicano come i collaboranti - dei quali fornisce una stima indicativa - non hanno ritrattato nel dibattimento nè si sono avvalsi della facoltà di non rispondere il che smentirebbe - a suo avviso - i timori alla base delle ulteriori proposte di modifica dell'articolo 513 respinte dalla Commissione. È, infine, convinto che il provvedimento che la Commissione si appresta a varare avrà effetti positivi anche perchè contribuirà a stimolare ulteriormente le capacità investigative, già elevate, dei magistrati requirenti e contribuirà senza dubbio ad accrescere la professionalità e lo stimolo alla ricerca della prova.

Il senatore FIGURELLI, intervenendo in dissenso dal Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo, annuncia la sua astensione sul disegno di legge in titolo. Tale determinazione trova le sue ragioni in primo luogo nella dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 1.46 e in secondo luogo nel voto contrario da parte della Commissione sugli emendamenti 2.1 e 2.2. Infatti la scelta di non tener conto in maniera specifica delle ipotesi in cui il dichiarante è fatto oggetto di violenze o di minacce affinchè esso non deponga o deponga il falso costituisce il riflesso di una grave sottovalutazione dei pericoli e dei rischi connessi con l'azione della criminalità organizzata che egli, soprattutto in quanto membro della Commissione antimafia, non può non evidenziare. Pur rifiutando la prospettiva del cosiddetto doppio binario, è inoltre convinto che sarebbe stato preferibile prestare maggiore attenzione ai richiami provenienti da persone che combattono in prima linea la lotta contro la mafia ed è innegabile che dal giorno successivo dell'entrata in vigore della riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale sarà molto più difficile convincere i collaboranti ed assicurare ad essi un adeguato sostegno.

Intervenendo in dissenso dal Gruppo della Sinistra democratica-L'Ulivo il senatore FASSONE annuncia il suo voto contrario sul disegno di legge in titolo, rilevando che il testo che la Commissione giustizia si appresta a licenziare va al di là delle esigenze che avevano originariamente ispirato le proposte di riforma dell'articolo 513 ed implica il rischio concreto di determinare effetti controproducenti. Le ragioni del suo voto contrario vanno individuate innanzitutto nella disposizione transitoria introdotta in occasione della prima lettura in Senato, in secondo luogo nelle modifiche in materia di incidente probatorio introdotte dalla Camera dei deputati - che comportano la possibilità concreta di un uso strumentale dello stesso incidente probatorio volto unicamente a costringere il pubblico ministero a scoprire il materiale investigativo acquisito fino ad un certo punto - e infine nella mancata introduzione di una specifica previsione delle ipotesi in cui il dichiarante viene fatto oggetto di pressione provenienti dall'esterno affinchè egli non deponga o non deponga il falso.

Il senatore MILIO dichiara che la norma in discussione che modifica l'articolo 513 del codice di procedura penale difende il diritto e non il delitto, mentre si dichiara turbato per le notizie che ha oggi appreso sulla stampa, se queste si rivelassero attendibili, che ritiene siano state ignorate dalla discussione odierna.

Il senatore CALLEGARO preannuncia il voto di sostenuta adesione al provvedimento che rappresenta un momento importante per ritornare al rispetto delle regole nella formazione della prova. Ritiene che, rispetto agli emendamenti presentati a firma dei senatore Fassone e Salvato che si proponevano di eliminare il divieto di lettura quando il collaborante fosse minacciato, si mantengano valide le obiezioni già avanzate in merito alla difficoltà di provare l'esistenza della violenza o della minaccia o il momento in cui le medesime si siano verificate.

Il senatore PETTINATO chiede la parola solo per chiarire che l'emendamento 2.3 che reca il suo nome a stampa non è stato da lui sottoscritto. Ne prende atto il PRESIDENTE.

La Commissione approva, quindi, il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZECCHINO in considerazione dell'andamento dei lavori, sia della Commissione che dell'Assemblea non ritiene necessario mantenere le successive sedute già convocate e, nel dare atto dell'impegno dimostrato da tutti i membri della Commissione e dello spirito di collaborazione che ha improntato il lavoro svolto esprime il proprio ringraziamento a tutti i colleghi e all'ufficio di segreteria della Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata per oggi e l'altra, convocata per domani mattina, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 17,15.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 964-B

Art. 1.

Prima dell'articolo 1 inserire i seguenti:

Articolo 0.

1. L'articolo 210 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nel dibattimento le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente, sono esaminate a richiesta di parte, ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio.
2. Esse hanno l'obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le norme sulla citazione di testimoni.
3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia è designato un difensore di ufficio.
4. Prima che abbia inizio l'esame il giudice informa coloro che sono indicati nel comma 1 che essi non possono esimersi dal rispondere ai sensi dell'articolo 64:

a) qualora siano persone che abbiano reso dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria relative a responsabilità degli imputati del dibattimento nel qual caso saranno esaminate in qualità di testimoni, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 198;
b) qualora siano persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede ed abbiano reso dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alla responsabilità dell'imputato.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 499 e 503.».
Articolo 00.

1. L'articolo 208 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nel dibattimento, l'imputato è esaminato se ne fa richiesta o qualora vi consenta o, qualora abbia reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, sul contenuto delle dichiarazioni medesime.
2. La parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentano.».
1.1
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

1. All'articolo 64 del codice di procedura penale inserire il seguente comma:

«3-bis. Qualora nel corso dell'interrogatorio emergano indirizzi di reità a carico di altri o l'interrogatorio verta sulle responsabilità altrui, la persona sottoposta ad indagini deve essere avvertita che, se intende rispondere, non potrà più avvalersi della facoltà di non rispondere di cui al comma 3.
2. Al comma 2 dell'articolo 476 del codice di procedura penale, aggiungere infine le seguenti parole: «, salvo nel caso previsto dal comma 3-bis dell'articolo 64.».
1.2
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione per i quali sia stato già predisposto il decreto di citazione.».
1.3
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».
1.4
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«La presente legge non si applica ai giudizi di primo grado, a quelli d'appello ed ai giudizi di rinvio a seguito di annullamento in Cassazione avviati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
1.5
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 648, 648,-bis e 648-ter del codice penale.».
1.6
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 241 a 269 del codice penale.».
1.7
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 270 a 291 del codice penale.».
1.8
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 306 (Banda armata) del codice penale.».
1.9
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).».
1.10
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo quinto del libro secondo (Delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale.».
1.11
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo sesto del libro secondo (Delitti di violenza) del codice penale.».
1.12
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».
1.13
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 530 (Corruzione di minorenni) del codice penale.».
1.14
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui alla sezione seconda del capo terzo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la libertà personale) del codice penale.».
1.15
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui all'articolo 630 del codice penale.».
1.16
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-bis (Associazione di stampo mafioso) e 416-ter (Scambio elettorale politico mafioso) del codice penale.».
1.17
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-bis (Usura impropria) del codice penale.».
1.18
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo secondo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie) del codice penale.».
1.19
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'attività giudiziaria) del codice penale.».
1.20
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 (Norme contro la violenza sessuale).».
1.21
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro di provenienza illecita) del codice penale.».
1.22
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

«1. La presente legge non si applica ai procedimenti relativi al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».
1.23
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».
1.24
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere nell'udienza preliminare o nel dibattimento qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».
1.25
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. L'imputato non può avvalersi della facoltà di non rispondere nell'incidente probatorio qualora abbia già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».
1.26
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere qualora abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».
1.27
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere nell'udienza preliminare o nel dibattimento qualora abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari. In tal caso si applicano le disposizioni relative all'esame testimoniale».
1.28
Occhipinti

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

All'articolo 64 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Le persone indicate nell'articolo 210 non possono avvalersi della facoltà di non rispondere nell'incidente probatorio qualora abbiano già reso dichiarazioni al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da esso delegata o al giudice per le indagini preliminari.».
1.29
Occhipinti

Sopprimerlo.
1.30
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi dell'articolo 380, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».
1.31
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»,

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».
1.32
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 314, 316-bis e 317 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».
1.33
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 640 e 640-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»,

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».
1.34
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 270 e 270-bis del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»,

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».
1.35
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 257, 261 e 263 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»,

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».
1.36
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi degli articoli 241 e 242 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»,

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».
1.37
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi dell' articolo 630 del codice penale ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.»,

conseguentemente al comma 3 sostituire le parole: «1 e 2» con le seguenti: «1, 2 e 2-bis».
1.38
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora nei confronti del dichiarante si sia proceduto ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ed egli si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone, d'ufficio, la lettura dei verbali.».
1.39
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 non operano quando anche per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse nel dibattimento, risulta che la persona esaminata è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altrà utilità, affinchè non ripeta le proprie dichiarazioni.».
1.40
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 non operano ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 392.».
1.41
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora il giudice, in base al proprio convincimento, ritiene che le persone indicate nei commi 1 e 2 si isano avvalse della facoltà di non rispondere a seguito di violenza, minaccia promessa o offerta di denaro o altra utilità, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura delle dichiarazioni.».
1.42
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le limitazioni di cui al comma 2 non operano quando anche per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse nel dibattimento, in base all'apprezzamento del giudice, risultino situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.».
1.43
Occhipinti

Dopo il capoverso 2 del comma 1 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sono utilizzabili, in relazione allo specifico reato ed al singolo coimputato, solo se confermate da elementi di prova, non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, da chi, in dibattimento, si sia avvalso della facoltà di non rispondere.».
1.44
Occhipinti

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.
1.45
Occhipinti

Nell'articolo 1, al comma 3 dell'articolo 513 del codice di procedura penale, dopo le parole «assunte ai sensi dell'articolo 392», sono aggiunte le seguenti: e quando si procede per uno dei delitti elencati dall'articolo 407, comma 2»
1.46
Figurelli, Pardini, Occhipinti, De Zulueta, Lombardi Satriani, Russo Spena, Pettinato, Battafarano, Pelella

All'articolo 1, al comma 1, capoverso tre, aggiungere, dopo il punto, la seguente frase: «Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono state assunte nel corso di procedimenti concernenti delitti di cui all'articol 407, comma 2, n. 3, il giudice dispone la lettura dei verbali su richiesta di parte».
1.47
Lubrano di Ricco

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«Sono ammissibili come prova, nei confronti di coimputati regolarmente citati per l'udienza preliminare, le dichiarazioni rese dall'imputato che si è sottoposto all'interrogatorio ai sensi dell'articolo 421.».
1.48
Occhipinti

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il coimputato di medesimo reato o l'imputato in un procedimento connesso a norma dell'articolo 210 ha l'obbligo, a pena di decadenza dei benefici previsti dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di rispondere al giudice e tali dichiarazioni non possono essere utilizzate a suo carico. Se non completa il controesame le sue dichiarazioni restano inutilizzabili.».
1.49
Occhipinti

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 380.».
1.50
Occhipinti

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale.».
1.51
Occhipinti

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 644 e 644-bis del codice penale.».
1.52
Occhipinti

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente :

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.».
1.53
Occhipinti

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).».
1.54
Occhipinti

Dopo il capoverso 3 del comma 1 aggiungere il seguente :

«4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i procedimenti relativi al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.».
1.55
Occhipinti

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. - 1. Nei soli casi previsti dalla lettera f) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delli indagini preliminari o nell'udienza preliminare.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».
1.56
Occhipinti

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. - 1. Nei soli casi previsti dalle lettere l-bis) ed m) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delli indagini preliminari o nell'udienza preliminare.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».
1.57
Occhipinti

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. - 1. Nei soli casi previsti dalla lettera i) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delli indagini preliminari o nell'udienza preliminare.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».
1.58
Occhipinti

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis - 1. Nei soli casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delli indagini preliminari o nell'udienza preliminare.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».
1.59
Occhipinti

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera g) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».
1.60
Occhipinti

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dagli articoli 314, 316-bis, 317, 319, 319-ter, 320 e 322 del codice penale, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delli indagini preliminari o nell'udienza preliminare.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».
1.61
Occhipinti

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera a) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delli indagini preliminari o nell'udienza preliminare.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».
1.62
Occhipinti

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Dopo l'articolo 513 del codice di procedura penale aggiungere il seguente:

«513-bis. 1. Nei soli casi previsti dalla lettera l) dell'articolo 380, il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o al giudice nel corso delli indagini preliminari o nell'udienza preliminare.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante ovvero l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni.».
1.63
Occhipinti

Art. 2.

Dopo le parole da: «, a meno che» a «o del suo difensore.», modificatrici dell'articolo 514 del codice di procedura penale, sono sostituite dalle seguenti: «Il divieto non opera quando le dichiarazioni sono state rese nell'udienza preliminare nelle fomre previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore, ovvero quando, in forza di specifiche e concrete circostanze, risulta che l'imputato o la persona indicata nell'articolo 210, il quale si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la sua libera determinazione».
2.1
Fassone, Bertoni

Nel testo dell'articolo 514, comma 1, sostituire le parole da: «a meno che» fino alla fine dle comma con le seguenti:

«Al di fuori dei casi di cui al presente comma, il giudice può consentire la lettura delle dichiarazioni eslcusivamente quando:

a) esse siano state rese nell'udienza preliminare nelle forme previste dagli articoli 498 e 199, alla presenza dell'imputato o del suo difensore;
b) sulla base di elementi concreti, valutati con contraddittorio tra le parti, ritenga che l'imputato o la persona indicata nell'articolo 210 si sia avvalnsa della facoltà di non rispondere a seguito di violenza o minaccia.

Nei casi di cui alla lettera b) le dichiarazioni rese dall'imputato o dalla persona indicata nell'articolo 210 sono utilizzabili, in relazione allo specifico reato e al singolo coimputato, solo se confermate da elementi di prova non desunti da dichiarazioni rese al pubblico ministero o nel corso delle indagini preliminari da parte di chi, in dibattimento, si sia avvalso di non rispondere».
2.2
Salvato

Al comma 1, al brano inserito dalla Camera dei deputati, aggiungere: «Il divieto non opera inoltre ogni qualvolta risulti che l'imputato o la persona indicata nell'articolo 210, il quale si sia avvalso in dibattimento della facoltà di non rispondere, è stato o può essere sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ovvero risultino altre situazioni che hanno compromesso o possano compromettere la sua libera determinazione».
2.3
Figurelli, Pardini, Occhipinti, De Zulueta, Lombardi Satriani, Russo Spena, Battafarano, Pelella,Diana

Al capoverso 1 del comma 1 sostituire le parole da: «a meno che» sino a fine capoverso, con le seguenti: «ad eccezione delle dichiarazioni rese in sede di udienza preliminare ai sensi dell'articolo 421.».
2.4
Occhipinti

Al capoverso 1 del comma 1 dopo la parola: «513» sopprimere la parola: «non», conseguentemente sopprimere le parole da: «a meno che» sino a fine capoverso.
2.5
Occhipinti

Al capoverso 1 del comma 1 sopprimere le parole da: «o nell'udienza preliminare» sino a fine capoverso.
2.6
Occhipinti

Al capoverso 1 del comma 1 sopprimere le parole: «alla presenza dell'imputato o».
2.7
Occhipinti

Al capoverso 1 del comma 1 sopprimere le parole: «o del suo difensore».
2.8
Occhipinti

Al capoverso 1 del comma 1 aggiungere infine le parole: «, o dopo che costoro sono stati avvisati».
2.9
Occhipinti

Sostituire il comma 2 col seguente:

Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale sopprimere le parole: «, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65,».
2.10
Occhipinti

Sostituire il comma 2 col seguente:

«Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale sopprimere l'ultimo periodo».
2.11
Occhipinti

Sostituire il comma 2 col seguente:

«Al comma 2 dell'articolo 421 del codice di procedura penale sopprimere il terzo periodo».
2.12
Occhipinti

Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte» con le seguenti: «Su richiesta del Pubblico ministero».
2.13
Occhipinti

Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte» con le seguenti: «Su richiesta del giudice delle indagini preliminari».
2.14
Occhipinti

Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte» con le seguenti: «Su richiesta delle parti, in accordo tra loro».
2.15
Occhipinti

Al comma 2 sostituire le parole: «Su richiesta di parte il giudice dispone» con le seguenti: «In base al proprio apprezzamento il giudice può».
2.16
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648, 648,-bis e 648-ter del codice penale.».
2.17
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 241 a 269 del codice penale.».
2.18
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli da 270 a 291 del codice penale.».
2.19
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 306(Banda armata) del codice penale.».
2.20
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).».
2.21
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo quinto del libro secondo (Delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale.».
2.22
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo sesto del libro secondo (Delitti di violenza) del codice penale.».
2.23
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».
2.24
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 530 (Corruzione di minorenni) del codice penale.».
2.25
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui alla sezione seconda del capo terzo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la libertà personale) del codice penale.».
2.26
Occhipinti


Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 630 del codice penale.».
2.27
Occhipinti


Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-bis (Associazione di stampo mafioso) e 416-ter (Scambio elettorale politico mafioso) del codice penale.».
2.28
Occhipinti


Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-bis (Usura impropria) del codice penale.».
2.29
Occhipinti


Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo secondo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie) del codice penale.».
2.30
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'attività giudiziaria) del codice penale.».
2.31
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 (Norme contro la violenza sessuale).».
2.32
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro di provenienza illecita) del codice penale.».
2.33
Occhipinti

Dopo il comma 2 inserire il seguente 2-bis:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.».
2.34
Occhipinti

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«2-bis.

Al comma 5 dell'articolo 499 del codice di procedura penale aggiungere infine il seguente periodo:

«Qualora il testimone sia un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, possono essere consultati anche documenti redatti dal loro ufficio.».
2.0.1
Occhipinti

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«2-bis.

«All'articolo 499 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma 6-bis:

«L'esame previsto ai sensi del terzo comma dell'articolo 421 verte esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari.».
2.0.2
Occhipinti

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«2-bis.

«All'articolo 499 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma 6-bis:

«L'esame previsto ai sensi del terzo comma dell'articolo 421 verte esclusivamente sulle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 nel corso delle indagini preliminari.».
2.0.3
Occhipinti

Art. 3.

Sopprimerlo.
3.1
Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 238 del codice di procedura penale nel comma 1, dopo le parole: «nell'incidente probatorio» aggiungere le seguenti: «, nell'udienza preliminare».
3.2
Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 238 del codice di procedura penale al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «o delle dichiarazioni rese dall'imputato per il quale successivamente si sia realizzata l'ipotesi prevista nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 392.».
3.3
Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 238 del codice di procedura penale al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «o delle dichiarazioni rese delle persone indicate nell'articolo 210 per le quali successivamente si sia realizzata l'ipotesi prevista nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 392.».
3.4
Occhipinti

Al comma 1 sopprimere la lettera a).
3.5
Occhipinti

Al comma 1, lettera a) sopprimere la parola: «soltanto».
3.6
Occhipinti

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: «soltanto» sino a fine periodo, con le seguenti: «in base all'apprezzamento del giudice.».
3.7
Occhipinti

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: «a meno che il giudice, sentite le parti non disponga diversamente.».
3.8
Occhipinti

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «, salvo il caso indicato nel comma 3».
3.9
Occhipinti

Al comma 1 sopprimere la lettera b).
3.10
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» con le seguenti: «se non su richiesta di parte».
3.11
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» con le seguenti: «su richiesta del pubblico ministero».
3.12
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «a meno che il giudice, sentite le parti, non disponga diversamente».
3.13
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo il caso previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 392».
3.14
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 380.».
3.15
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648, 648,-bis e 648-ter del codice penale.».
3.16
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione).».
3.17
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».
3.18
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 630 del codice penale.».
3.19
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 416-bis (Associazione di stampo mafioso) e 416-ter (Scambio elettorale politico mafioso) del codice penale.».
3.20
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-bis (Usura impropria) del codice penale.».
3.21
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui alla legge n. 66 del 15 febbraio 1996 (Norme contro la violenza sessuale).».
3.22
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro di provenienza illecita) del codice penale.».
3.23
Occhipinti

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «solo nei confronti dell'imputato che vi consenta» aggiungere le seguenti: «salvo che per i procedimenti relativi al reato di illecito finanziamento ai partiti politici di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195».
3.24
Occhipinti

Al comma 1 sopprimere la lettera c).
3.25
Occhipinti

Art. 4.

Sopprimerlo.
4.1
Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 392 del codice di procedura penale, sostituire le lettere c) e d) del comma 1 con le seguenti:

«c) all'esame di persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità altrui, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b), o quando vi è comunque motivo di ritenere che la persona possa sottrarsi all'esame nel dibattimento;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b), o quando vi è comunque motivo di ritenere che le persone possano sottrarsi all'esame nel dibattimento.».
4.2
Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 392 del codice di procedura penale, sostituire la lettera d) del comma 1 con la seguente:

«d) all'esame di persone indicate nell'articolo 210 o all'esame di persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità altrui, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b).».
4.3
Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

All'articolo 392 del codice di procedura penale, sostituire la lettera d) del comma 1 con la seguente:

«d) all'esame di persone indicate nell'articolo 210 o all'esame di persona sottoposta ad indagini su fatti concernenti la responsabilità altrui, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel corso del dibattimento.».
4.4
Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale aggiugere il seguente periodo: «o quando ha comunque ragione di ritenere che tale persona possa sottrarsi all'esame dibattimentale.».
4.5
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.6
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 314, 316-bis e 317 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.7
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 640, 640-bis e 640-ter del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.8
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 305 e 306 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.9
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 280, 283 e 284 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.10
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 285 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.11
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 270 e 270-bisdel codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.12
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 257, 261 e 263 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.13
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 241 e 242 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.14
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 419 e 422 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.15
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.16
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

0. All'articolo 392 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 630 del codice penale il pubblico ministero può chiedere che si proceda con incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.».
4.17
Occhipinti

Sopprimere il comma 1.
4.18
Occhipinti

Sopprimere il comma 2.
4.19
Occhipinti

Nel comma 2 sostituire le parole: «nei due giorni» con le seguenti: «nei dieci giorni».
4.20
Occhipinti

Nel comma 2 sostituire le parole: «nei due giorni» con le seguenti: «nei 5 giorni».
4.21
Occhipinti

Nel comma 2 sostituire le parole: «nei due giorni» con le seguenti: «nelle ventiquattro ore».
4.22
Occhipinti

Nel comma 2 sopprimerere le parole: «ed estrarre copia».
4.23
Occhipinti

Art. 4.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Differimento dell'incidente probatorio)

1. Nell'articolo 397 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Ludienza può essere ulteriormente differita, su richiesta del pubblico ministero, quando di procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2».
4.0.1
Fassone, Bertoni

Articolo 5.

Sostituirlo col seguente:

L'articolo 403 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori sono stati convocati a partecipare alla loro assunzione.».
5.1
Occhipinti

Sostituirlo col seguente:

1. All'articolo 403 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Le prove di cui ai commi 1 e 1-bis sono utilizzabili anche nei confronti di imputati raggiunti da indizi di colpevolezza successivamente all'incidente probatorio ove ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) ed f) del comma 1 dell'articolo 392.».
5.2
Occhipinti

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

All'articolo 397 del codice di procedura penale aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il pubblico ministero può inoltre chiedere la sospensione dell'incidente probatorio qualora nel corso di esso emergono prove nei confronti di altra persona o imputato, allo scopo di consentire ai difensori di questi a partecipare all'assunzione.».
5.0.1
Occhipinti

Dopo l'articolo 5-bis inserire il seguente:

«1. All'articolo 64 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

“4. La persona deve inoltre essere avvertita che se non si avvale della facoltà di non rispondere sarà tenuta a sottoporsi all'esame nei casi previsti dal comma successivo e delle conseguenza del rifiuto a sottoporsi all'esame.
5. Ferma restando la facoltà di non rispondere sulle circostranze che potrebbero comportare la contestazione di nuovi fatti costituenti reato o comunque aggravare la propria posizione processuale, la persona sottoposta alle indagini o l'imputato, che abbiano reso dichiarazioni che le parti intendono utilizzare nei confronti di altri soggetti, nello stesso procedimento o in procedimenti connessi o collegati, sono tenuti a sottoporsi all'esame sui fatti su cui non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere”.

2. All'articolo 490 del codice di procedura penale, dopo la parola: “esame” sono aggiunte le seguenti: “Salvo quanto previsto dall'articolo 513”.
3. Dopo l'articolo 374-bis del codice penale è introdotto il seguente articolo 374-ter:

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni l'imputato o la persona indicata dall'articolo 210 del codice di procedura penale, che rifiutino di sottoporsi all'esame sulle dichiarazioni rese in precedenza nei confronti di terzi.
2. Il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale di cui al comma 1, si sottopone all'esame prima della chiusura del dibattimento”.
5.0.2
Occhipinti

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«5-bis

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 490 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'accompagnamento coattivo può anche essere disposto per l'assunzione dell'esame quando l'imputato ha reso al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero o dal giudice, nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri.».
5.0.3
Occhipinti

Art. 6.

Sostituire gli articoli 6 e 7 con il seguente:

«Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base delle norme in precedenza in vigore. Le limitazioni previste dagli articoli da 1 a 5 non opera nei procedimenti penali nei quali il pubblico ministero, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già chiesto il rinvio a giudizio.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
6.1
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.».
6.2
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi al reato di cui agli articoli 644 (Usura) e 644-bis (Usura impropria) del codice penale.».
6.3
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui agli articoli 270 (Associazioni sovversive) e 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo) del codice penale.».
6.4
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al capo primo del titolo terzo del libro secondo (Delitti contro l'attività giudiziaria) del codice penale.».
6.5
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo quinto del libro secondo (Delitti contro l'ordine pubblico) del codice penale.».
6.6
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui al decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina delle sostanze stupefacenti).».
6.7
Occhipinti

Prima del comma 1 inserire il seguente:

«0. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti relativi ai reati di cui alla sezione seconda del capo terzo del titolo dodicesimo del libro secondo (Delitti contro la libertà personale) del codice penale.».
6.8
Occhipinti

Sostituire il comma 6 col seguente:

«Il corso della prescrizione rimane sospeso, ai sensi del comma 1 dell'articolo 159 del codice penale:

a) per i procedimenti indicati nel comma 1 dell'articolo 7, sino al completamento delle udienze di cui all'articolo 401;
b) per i giudizi di primo grado e d'appello, indicati nei comma 2 e 3 dell'articolo 7, nonchè per i giudizi di rinvio di cui al comma 4 del medesimo articolo, sino all'esame di tutte le persone citate ai sensi dell'articolo 210».
6.9
Occhipinti

Sostituire il comma 6 col seguente:

«La richiesta sospende il corso della prescrizione del reato, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, sino alla conclusione della rinnovazione parziale del dibattimento.».
6.10
Occhipinti

Sostituire il comma 6 col seguente:

«La richiesta sospende il corso della prescrizione del reato, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, sino al perfezionamento di tutte le procedure avviate ai sensi dell'articolo 392.».
6.11
Occhipinti

Al comma 6, è aggiunto il seguente periodo: «La medesima sospensione opera relativamente ai termini di durata della custodia cautelare, ma il periodo di sospensione non può essere superiore a tre mesi».
6.12
Fassone, Bertoni

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Articolo 6-bis.
(Sospensione della prescrizione per rogatoria internazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 159 del codice penale dopo le parole: “o di questione deferita ad altro giudizio” aggiungere le seguenti: “o di rogatoria all'estero”.
2. All'articolo 727 del codice di procedura penale dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. La richiesta di rogatoria sospende il corso della prescrizione del reato».
6.0.1
Occhipinti