GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 24 GIUGNO 1998
305a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
SENESE


Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 giugno 1998.

Si prosegue nella votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2207, assunto come testo base, a partire dall'emendamento 12.9 precedentemente accantonato.

Il senatore RUSSO ricorda che già nella seduta antimeridiana del 10 giugno scorso ebbe modo di evidenziare le perplessità derivanti dalla formulazione del comma 3 dell'articolo 16-bis introdotto dall'articolo 12 del testo in esame, relativamente alla previsione del segreto per i fatti concernenti le responsabilità di altri. A tale proposito sottolinea l'opportunità di una riformulazione di tale comma volta ad esplicitare che con l'ultima parte di esso si intende chiarire che al verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione si applica il divieto di pubblicazione previsto dall'articolo 114 del codice di procedura penale ed eliminando qualsiasi riferimento alla previsione del segreto.

Il sottosegretario AYALA si dichiara favorevole ad una riformulazione del comma 3 nel senso prospettato dal senatore Russo.

Prende quindi la parola il senatore VALENTINO il quale richiama l'attenzione sulla ratio ispiratrice dell'emendamento 12.9, volto a far sì che nel fascicolo del pubblico ministero affluisca solo la parte del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione relativa a ciascun singolo procedimento, nonchè a prevedere l'inutilizzabilità, nei confronti di persone diverse dal dichiarante, delle dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso.

Interviene poi il senatore CENTARO il quale rileva che l'inserimento nel fascicolo del pubblico ministero di parti del verbale illustrativo che non riguardano il procedimento considerato sarebbe sicuramente inopportuno e come, da questo punto di vista, appaia preferibile la soluzione contenuta nell'emendamento 12.9.

Il senatore RUSSO ritiene che l'approvazione dell'emendamento 12.9 determinerebbe un frazionamento del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, mentre a suo avviso appare più convincente una soluzione che consenta di conservare, in una determinata sede processuale, il carattere unitario dell'atto in questione. Rileva altresì che ad eventuali esigenze di tutela dell'attività di indagine il pubblico ministero potrà far fronte avvalendosi della possibilità prevista dall'articolo 329, comma 3, lettera a) del codice di procedura penale.

Dopo un intervento del relatore FOLLIERI - che concorda con l'ipotesi di modifica prospettata dal senatore Russo per quanto riguarda la previsione del segreto sugli atti concernenti la responsabilità di altri di cui al comma 3 dell'articolo 16-bis introdotto dall'articolo 12 - prende la parola il senatore FASSONE il quale ritiene invece che la nozione di segreto vada in qualche modo mantenuta nel suddetto comma 3 al fine di evitare che un'ostensibilità eccessivamente anticipata dei contenuti del verbale illustrativo possa ripercuotersi negativamente sullo svolgimento delle attività di indagine.

Il senatore CALLEGARO ritiene senz'altro condivisibile la proposta contenuta nell'emendamento 12.9 diretta a prevedere l'inserimento nel fascicolo del pubblico ministero esclusivamente della parte del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione afferente al singolo procedimento e sottolinea come troppo spesso, nella prassi giudiziaria, la presenza, nel fascicolo del pubblico ministero, di elementi estranei all'oggetto del processo sia funzionale ad un'utilizzazione strumentale degli stessi.

Il senatore BATTAGLIA richiama l'attenzione sulle dinamiche che concretamente possono accompagnare la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

La senatrice SCOPELLITI evidenzia poi come il verbale illustrativo in questione avrà un contenuto non particolarmente specifico e dettagliato, poichè la sua funzione è quella di far sì che il collaborante individui, entro il termine prescritto, nei termini essenziali quali sono i fatti sui quali intende rendere le proprie dichiarazioni.

Il sottosegretario AYALA condivide le considerazioni testè svolte dalla senatrice Scopelliti.

Il presidente SENESE avverte che si procederà alla votazione per parti separate dell'emendamento 12.9, del primo periodo e del secondo dell'emendamento stesso.

Il relatore FOLLIERI, alla luce dell'articolato dibattito svolto dalla Commissione, esprime parere contrario.

Anche il sottosegretario AYALA si esprime in senso negativo.

Il senatore BERTONI preannuncia il proprio voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 12.9 ritenendo - in particolare - che essa non sia coerente con le disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano l'attività di indagine del pubblico ministero.

Il senatore CENTARO annuncia il proprio voto favorevole, sottolineando come il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione rappresenti il momento iniziale di una attività investigativa che deve essere sottoposta alla verifica del dibattimento.

Anche la senatrice SCOPELLITI annuncia il voto favorevole alla proposta in votazione e mette in luce la necessità di pervenire, comunque, ad un testo che eviti di immettere nel dibattimento un atto, come il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, che, in quanto tale, contiene elementi prodromici alla svolgimento di indagini più approfondite.

Il senatore CORTELLONI preannuncia il proprio voto di astensione, poiché ritiene altrettanto importanti sia il diritto alla tutela delle persone diverse dal dichiarante, sia il diritto delle parti ad ottenere completa cognizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Il senatore GRECO preannunzia, in dissenso dal Gruppo, il proprio voto contrario.

Posta in votazione viene, quindi, respinta la prima parte dell'emendamento 12.9.

Il presidente SENESE, apprezzate le circostanze, rinvia alla successiva seduta la votazione sulla seconda parte dell'emendamento 12.9.

Il seguito dell'esame congiunto è, poi, rinviato.


INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI
(A007 000, C02a, 0087°)

Il presidente SENESE avverte che il disegno di legge n. 3081, in tema di proroga dei termini di durata massima delle indagini preliminari, è stato nuovamente assegnato in data odierna, alla Commissione in sede deliberante: l'ordine del giorno della seduta di domani sarà conseguentemente integrato con la discussione del provvedimento stesso.


La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito, per la parte afferente al singolo procedimento nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2 dello stesso codice. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».
12.9
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino