DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2000
208ª seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
AGOSTINI
indi del Presidente
DI BENEDETTO

        Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.

        La seduta inizia alle ore 14,40.


PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazioni

        Il sottosegretario GUERRINI risponde all’interrogazione n. 3-00704 e fa presente che la circolare alla quale si fa riferimento era stata diramata il 21 gennaio 1997 dal Capo di Stato maggiore dell’Arma dei carabinieri a seguito dei pareri espressi dall’Avvocatura generale dello Stato, che si era pronunciata nel senso di riconoscere carattere sindacale alle associazioni «UNARMA» e «SVEGLIA ITALIA». Ciò sembra essere in contrasto con i principi della disciplina militare (in particolare con l’articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, che prevede il divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale e di aderire ad altre associazioni sindacali). La circolare è stata successivamente impugnata presso il T.A.R. del Lazio dal legale rappresentante dell’associazione «UNARMA».
        Il rappresentante del governo sottolinea poi che l’amministrazione non pone in dubbio il criterio, enunciato sia dall’Avvocatura sia dal T.A.R. Lazio, secondo il quale la responsabilità disciplinare del personale militare, va valutata e graduata in relazione ai casi concreti e previa attenta disamina dei comportamenti effettivamente posti in essere dagli interessati. A tale incontestabile indirizzo è soggetta anche l’applicazione della circolare menzionata dall’interrogante, volta a porre le premesse per l’accertamento di eventuali, concrete responsabilità disciplinari, a fronte dell’esistenza di associazioni che, a giudizio dell’Avvocatura dello Stato, possono presentare un carattere sindacale non compatibile con l’ordinamento militare.
        Si deve altresì evidenziare che di recente la Corte costituzionale si è pronunciata in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge del 1978, sollevata dal Consiglio di Stato in sede di appello, dichiarandone l’infondatezza. La Consulta ha, infatti, affermato la compatibilità di limitazioni alla libertà di associazione dei militari, in relazione alla peculiarità dell’ordinamento militare.
        Tutto ciò premesso, non può che confermarsi l’impegno, mai venuto meno nelle Forze armate, ad operare la più ferma vigilanza per garantire che il diritto di associazione tra militari venga attuato nel modo più ampio e democratico, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 382 del 1978, di recente avvalorati dalla ricordata sentenza della Corte costituzionale.

        Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi insoddisfatto.
        Il sottosegretario GUERRINI risponde all’interrogazione n. 3-00725 chiarendo, preliminarmente, che dell’episodio avvenuto presso la Caserma Ederle di Vicenza non si hanno riscontri; come pure risulta che l’ultima esecuzione capitale in Turchia risale al 1982.

        Fa altresì presente: a) che non esistono accordi bilaterali con la Turchia o attività in corso per la formazione di personale di volo, sia ad ala fissa che elicotteristica, presso le scuole di volo militari italiane; b) che la presenza di personale turco nei vari comandi NATO in Italia è prevista dagli accordi nell’ambito dell’Alleanza; c) che un reparto di volo turco che partecipa all’operazione «deliberate guard» connessa alla presenza di forze NATO nei Balcani è rischierato in Italia, presso la base aerea di Ghedi dall’aprile 1993; il Reparto, oltre all’attività di volo finalizzata all’operazione in parola, effettua anche attività addestrativa preparatoria, alla pari degli altri reparti alleati rischierati; d) che sono previste, sempre nell’ambito dell’Alleanza Atlantica, esercitazioni in Italia con rischieramenti ad hoc di reparti provenienti da altri Paesi e tra questi anche reparti appartenenti alla Turchia.
        Con riferimento al secondo quesito sottolinea che non esistono corsi di volo della Difesa attualmente frequentati da piloti turchi. Le esercitazioni effettuate hanno carattere interalleato e sono volte esclusivamente a perseguire gli scopi dell’Alleanza.
        Infine, con riguardo al terzo punto dell’interrogazione, osserva, su un piano politico generale, che l’Italia ha sempre assicurato il pieno sostegno all’Alleanza Atlantica ed alle sue diverse attività anche per quanto riguarda la messa a disposizione delle infrastrutture militari. Tale atteggiamento rimane immutato anche nell’attuale fase di evoluzione dell’Alleanza e degli scenari di sicurezza che la riguardano. La messa a disposizione di infrastrutture militari nazionali a forze di altri Paesi membri della NATO o dell’Alleanza stessa avviene in attuazione dell’art. 3 del Trattato del Nord Atlantico, ratificato dal nostro Parlamento nel 1949; essa, attraverso specifiche intese interalleate, multilaterali o bilaterali, di norma negoziate dal Ministero della difesa, mira, nella sostanza, a soddisfare le esigenze del dispositivo dell’Alleanza nell’ottica di fondo della sicurezza comune, assicurando la capacità individuale e collettiva delle Parti, mediante lo sviluppo dei rispettivi mezzi e la reciproca assistenza.
        Incidentalmente rende noto che in data odierna è stato fermato dalla polizia turca il cittadino italiano Frisullo, al quale esprime solidarietà.

        Alle parole di solidarietà si associa il presidente AGOSTINI.
        Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi soddisfatto.
        Il sottosegretario GUERRINI risponde all’interrogazione n. 3-00726 facendo presente che la vigente normativa (articolo 1, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n.662) stabilisce che il servizio militare vada prestato presso unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al luogo di residenza del militare, possibilmente entro 100 km «purchè non sia incompatibile con le direttive strategiche e le esigenze logistiche delle Forze Armate». Quindi deve verificarsi la concomitanza di almeno due condizioni per poter garantire l’effettuazione del servizio entro una fascia di 100 km dal luogo di residenza: il soddisfacimento delle esigenze militari e l’individuazione di un ente entro la fascia chilometrica di rispetto.

        I dati numerici a disposizione rispecchiano gli sforzi dell’amministrazione volti a dare la massima applicazione al dettato normativo: al Nord circa il 46 per cento del primo contingente dell’anno 2000 è stato assegnato nella fascia dei 100 Km, al Centro circa il 57 per cento, al Sud circa il 34 per cento e nelle isole circa il 46 per cento. Globalmente, ben 14.835 militari sul complessivo di 33.194 unità sono stati assegnati all’interno della fascia di rispetto. L’amministrazione fa il possibile per venire incontro alle esigenze dei giovani alle armi, soprattutto in considerazione che le aspettative dei giovani che risiedono in località distanti oltre i 100 km dalle sedi di enti della Difesa sono, obiettivamente, di difficile riscontro. L’adozione di criteri oggettivi e per quanto possibile equilibrati di assegnazione dei militari in considerazione delle proprie capacità e attitudini, ha evitato di creare situazioni non sostenibili, come quella di sovralimentare alcuni enti a scapito di altri, il che avrebbe comportato un erronea gestione delle risorse umane disponibili e creato notevoli difficoltà logistiche, oltre a svilire l’impiego, sia pure a tempo determinato, di migliaia di giovani.
        In merito al secondo quesito posto, relativo ai giovani ricoverati negli ospedali militari per disturbi psichici, si forniscono i dati aggiornati concernenti il numero complessivo dei ricoveri, dei giudizi di idoneità, dei provvedimenti di riforma e delle licenze di convalescenza. Per quanto attiene alle attività di profilassi e cura delle manifestazioni di interesse psicologico e psichiatrico, il Sottosegretario fa presente che la Sanità militare da diversi anni ha avviato numerose iniziative, finalizzate alla prevenzione del disagio psichico dei giovani, nel campo sia della prevenzione primaria, sia di quella secondaria. Sottolinea, in ultimo, che l’amministrazione rivolge notevole attenzione a tale problematica, anche in considerazione degli atti dolorosissimi in cui spesso è sfociato il disagio psicologico dei giovani. Da ciò i continui richiami del ministro delle Difesa ad una costante e attenta vigilanza verso i giovani militari, i loro comportamenti, le incertezze, le esigenze, le loro condizioni di vita e di servizio; di recente, il Ministro ha anche disposto il riesame delle norme che regolano i servizi armati e l’utilizzo dei militari di leva, anche sotto il profilo di una puntuale verifica delle attitudini individuali. Ma la risposta più appropriata alle forme di disagio giovanile connesse col servizio di leva risiede nel superamento delle costrizioni obbligatorie e nel passaggio a Forze armate interamente professionali, secondo le linee innovatrici contenute nel disegno di legge di riforma del servizio militare.

        Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi parzialmente soddisfatto.
        Il senatore RUSSO SPENA rende noto che trasformerà, d’intesa con il senatore Semenzato co-firmatario dell’interrogazione n. 3-00749, le interrogazioni n. 3-00749 e 3-00752, iscritte all’odierno ordine del giorno, in interrogazioni a risposta scritta.
        Il PRESIDENTE dichiara di prenderne atto.
        
La seduta termina alle ore 15,30.