GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 9 GIUGNO 1998
297a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI


Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15, 25.



IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno 1998.

Si prosegue nell'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 8 del disegno di legge n. 2207 assunto come testo base.

IL relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.6 e parere contrario sugli emendamenti 8.7, 8.8 e 8.9.

Il sottosegretario SINISI concorda con il parere del relatore sugli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9 sottolineando, con riferimento alle ultime tre proposte emendative che nella prassi si provvede per lo più con cadenza annuale alle verifiche per la modifica o la revoca delle misure dei programmi di protezione: appare però opportuno che la previsione normativa sul punto garantisca un certo grado di elasticità, al fine di tener conto di situazioni anomale o eccezionali.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 8.3, il senatore MILIO, dopo interventi del relatore FOLLIERI e del presidente CIRAMI, dichiara che non intende accogliere l'invito al ritiro di tale emendamento formulato dal sottosegretario Sinisi nella precedente seduta.

Posto ai voti, l'emendamento 8.3 è quindi respinto.

Il senatore VALENTINO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 8.4, evidenziando come esso sia volto a sostituire la formulazione del comma 2 dell'articolo 13-quater introdotto dall'articolo 8 al fine di ridurre il margine di discrezionalità che verrebbe altrimenti lasciato alla Commissione centrale per quanto riguarda i profili della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 8.4 e sottolinea l'eccessiva genericità del testo proposta per il comma 2 dell'articolo 13-quater.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 8.4 e 8.5.

Il senatore BERTONI fa proprio l'emendamento 8.6 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente e che, posto ai voti, viene approvato.

Messo in votazione è, quindi, respinto l'emendamento 8.7.

Dopo un intervento del senatore GRECO, il senatore VALENTINO ritira l'emendamento 8.8 cui aggiunge la propria firma e al quale dichiarano di aderire anche i senatori BUCCIERO, BATTAGLIA e Antonino CARUSO.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 8.9 evidenziando che, se venisse approvato, la formulazione del comma 4 dell'articolo 13-quater introdotto dall'articolo 8 in esame risulterebbe contraddittoria con la formulazione del comma 3.

Posto ai voti, l'emendamento 8.9 viene respinto.

E' quindi approvato l'articolo 8 come emendato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 12.0.1 limitatamente alla parte corrispondente alle parole "delle speciali misure di protezione e".

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente CIRAMI dispone l'accantonamento dell'emendamento 9.1 in quanto correlato all'emendamento 1.1, accantonato nella seduta pomeridiana dell'8 aprile 1998.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 9.2 , rilevando come la soppressione della possibilità di far ricorso agli impieghi finanziari non ordinari autorizzati, a norma dell'articolo 17 del decreto-legge n. 8 del 1991, dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza corrisponde ad una esigenza di trasparenza che appare sempre più fondamentale nelle problematiche relative alla gestione dei pentiti.

Dopo che il senatore GRECO e il senatore BATTAGLIA hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 9.2, il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sulla prima parte dell'emendamento 9.2 fino alle parole "del collaboratore" e parere contrario sulla restante parte dell'emendamento, dalle parole "e sopprimere" fino alla fine.

Il sottosegretario SINISI si dichiara contrario all'emendamento 9.2, sottolineando che eliminare la possibilità di utilizzo degli impieghi finanziari non ordinari di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 8 del 1991 renderebbe impossibile il ricorso alle cosiddette misure di tutela rafforzate cioè a misure, diverse da quelle ordinarie di tutela, che sono volte a far fronte a particolari situazioni di pericolo transitorie e contingenti e ad evitare che, in tale ipotesi, si debba invece utilizzare uno strumento più impegnativo e costoso come il programma di protezione.

Prende quindi la parola il senatore GRECO il quale annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 9.2, nella convinzione che, nonostante le motivazioni fornite dal rappresentante del Governo, nella materia in esame si debbano privilegiare le esigenze di una maggiore trasparenza.

Dopo un intervento della senatrice SCOPELLITI, che sottolinea il rischio di distorsioni connesso alla previsione che l'emendamento 9.2 intende sopprimere, interviene il senatore RUSSO il quale annuncia il voto contrario sull'emendamento 9.2 concordando con il rappresentante del Governo circa la necessità di un rafforzamento degli strumenti di tutela diversi da un programma di protezione.

Il presidente CIRAMI dispone che l'emendamento 9.2 venga posto ai voti per parti separate nel senso di porre in votazione prima la parte fino alle parole: "del collaboratore" e poi la restante parte dell'emendamento.

Posta ai voti è approvata la prima parte dell'emendamento 9.2.

Posta ai voti è respinta la seconda parte dell'emendamento 9.2.

Messo in votazione è approvato l'emendamento 9.2 come modificato in conseguenza delle precedenti votazioni.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 10 e 11 si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore MILIO illustra l'emendamento 12.1 mirante a sopprimere gli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater introdotti dall'articolo 12 in esame. Al riguardo l'oratore osserva come la previsione che il collaborante debba, entro un determinato spazio temporale, esaurire la propria collaborazione non gli appare condivisibile. Ritiene infatti che non sia opportuno individuare una preclusione temporale di 180 giorni rispetto a quello che è il momento naturale in cui dovrebbe essere effettuata la valutazione delle collaborazioni, che è il momento della loro utilizzazione processuale. Dopo aver sottolineato, inoltre, il rischio di effetti controproducenti che potrebbero derivare dall'obbligo di redigere entro un termine prefissato il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, il senatore Milio ribadisce in conclusione il proprio giudizio negativo sull'impostazione di fondo del disegno di legge in esame che gli appare eccessivamente minuziosa ed analitica.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 12.2, inserendo nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 3 dopo le parole "concluse le indagini preliminari" le altre "ovvero fino al termine dell'udienza preliminare". Nello stesso senso modifica quindi l'emendamento 12.3. In sede di illustrazione di tali emendamenti e con specifico riferimento all'emendamento 12.2 il senatore Russo sottolinea come questa proposta emendativa sia volta a prevedere che la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione sia condizione necessaria per l'ammissione alle speciali misure di protezione introducendo, rispetto al testo dell'articolo 16-bis introdotto dall'articolo 12 in esame, un'eccezione, nell'ipotesi in cui il procuratore della Repubblica ritenga, dandone atto con provvedimento motivato, che la redazione del verbale possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini. Si tratta di una previsione che è finalizzata a tener conto di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 420 del 1995 in modo da evitare che, sul punto in questione, la nuova normativa sia fortemente sospetta di violare la Costituzione. L'oratore prosegue evidenziando poi come l'emendamento 12.3 si differenzi dal precedente in quanto non prevede l'eccezione alla quale ha fatto riferimento e rileva, infine, come entrambe le proposte emendative siano poi collegate ad alcuni emendamenti successivi - da lui presentati insieme ad altri senatori del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo - che sono volti ad evitare che la concessione delle circostanze attenuanti e dei benefici penitenziari sia sempre e comunque subordinata alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione entro il termine prescritto. Il senatore CALVI aggiunge infine la propria firma agli emendamenti 12.2 e 12.3.

Il presidente CIRAMI rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 1.

Al comma 1, dopo la parola: «protezione» inserire le parole: «, il controllo».
1.1
Milio, Greco

Art. 8.

Al comma 1, nell'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, su segnalazione del magistrato proponente nonchè dell'autorità di pubblica sicurezza o del Servizio centrale di protezione».
8.3
Milio

Al comma 1, nell'articolo 13-quater ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Comportano la revoca delle speciali misure di protezione, la inosservanza di un impegno assunto a norma dell'articolo 12, la commissione di delitti, la cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonchè ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di nuova residenza e delle altre misure applicate».
8.4
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, dell'articolo 13-quater ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Costituiscono motivi di revoca delle speciali misure di protezione la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale, la rinuncia espressa alle misure, l'abbandono non autorizzato ed inescusabile del luogo nel quale si è stati trasferiti. Costituiscono, in specie, fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, la inosservanza degli impegni assunti a norma dell'articolo 12, il mutamento o la cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, il rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione della qualità di collaboratore di giustizia, della identità assunta, del luogo di residenza o delle altre misure applicate».
8.5
Centaro, Scopelliti, Pera, Greco, Cirami

Al comma 1, dell'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle situazioni di pericolo di cui al comma 5 dell'articolo 9».
8.6
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 13-quater ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La commissione deve, comunque procedere alle verifiche per la modifica delle misure di protezione o dello speciale programma, annualmente ovvero su richiesta dell'autorità proponente o del Servizio centrale di protezione», e conseguentemente sopprimere il comma 4.
8.7
Milio

Al comma 1, all'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 3, sostituire le parole: «cinque anni», con le altre: «tre anni».
8.8
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, all'articolo 13-quater ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «comma 3», inserire le altre: «con frequenza annuale ed».
8.9
Greco, Centaro, Pera, Scopelliti

Art. 9.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, inserire, al terzo rigo, dopo la parola: «protezione» le parole: «e controllo».
9.1
Milio

Al comma 1, lettera b), nel capoverso 1, sostituire le parole: «di residenza di chi presta la collaborazione» con le altre: «di residenza attuale del collaboratore» e sopprimere l'ultimo periodo, dalle parole: «anche mediante impieghi» alla fine del capoverso.
9.2
Milio

Art. 12.

Al comma 1, sopprimere gli articoli 16-bis, 16-ter e 16-quater ivi richiamati.
12.1
Milio

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi alla individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.
2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.
3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.
4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.
5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.
6. Salvo quanto disposto al comma 7, le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica quando il procuratore della Repubblica, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dall'articolo 327 del codice di procedura penale, ritiene, dandone atto con provvedimento motivato, che la redazione del verbale previsto dal comma 3 entro il termine di cui al comma 1 possa recare pregiudizio alla prosecuzione delle indagini. In tal caso il procuratore della Repubblica trasmette alla commissione centrale di cui all'articolo 10, oltre al suddetto provvedimento, ogni elemento che, ad integrazione di quelli contenuti nella proposta, possa essere utile ai fini delle valutazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 11».
12.2
Russo, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-bis ivi richiamato, con il seguente:

«Art. 16-bis. - (Verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione). - 1. Ai fini della concessione delle speciali misure di protezione di cui al Capo II, nonchè per gli effetti di cui agli articoli 16-ter e 16-septies, la persona che ha manifestato la volontà di collaborare rende al procuratore della Repubblica, entro il termine di centottanta giorni dalla suddetta manifestazione di volontà, notizie utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui è a conoscenza oltre che all'individuazione e alla cattura dei loro autori e, sempre con riferimento ai dati di cui può risultare a conoscenza, le informazioni necessarie perchè possa procedersi all'individuazione, al trasferimento, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa, o se si tratta di persona appartenente a un gruppo criminale anche i suoi componenti, dispongono direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego.
2. Le informazioni di cui al comma 1 relative all'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità non sono richieste quando la volontà di collaborare è stata manifestata da una persona che risulta estranea a gruppi criminali e assume, rispetto al fatto ovvero rispetto ai fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti.
3. Le dichiarazioni rese ai sensi dei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2, dello stesso codice e che, per i fatti concernenti la responsabilità di altri, è coperto dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari nonchè, se si procede al dibattimento, fino alla sentenza in grado di appello salvo che per le parti utilizzate per la contestazione, delle quali è, da tale momento, consentita la pubblicazione.
4. Nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione la persona che rende le dichiarazioni attesta, tra l'altro, di non essere in possesso di notizie e informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.
5. Per notizie e informazioni processualmente utilizzabili si intendono quelle che, a norma dell'articolo 194 del codice di procedura penale, possono costituire oggetto della testimonianza. Da esse, in particolare, sono quindi escluse le notizie e le informazioni che il soggetto ha desunto da voci correnti o da situazioni a queste assimilabili.
6. Le speciali misure di protezione di cui al Capo II non possono essere concesse, e se concesse devono essere revocate, qualora, entro il termine di cui al comma 1, la persona cui esse si riferiscono non renda le dichiarazioni previste nei commi 1, 2 e 4 e queste non siano documentate nel verbale illustrativo dei contenuti previsto nel comma 3».
12.3
Russo, Fassone, Bonfietti, De Guidi