GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 12 OTTOBRE 2000

648ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15, 10.
IN SEDE REFERENTE

(4771) RUSSO ed altri.- Modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis

(Seguito dell'esame e rinvio)


Il senatore RUSSO sottolinea l'opportunità di un intervento sulla materia oggetto del disegno di legge in titolo, sollecitato non solo dai giornalisti, ma anche da alcuni settori dell'avvocatura e che ha già trovato una soluzione, con riferimento alla materia della competenza penale del giudice di pace, nell'articolo 37 del decreto legislativo del 25 agosto 2000, n.274. Sulla proposta del senatore Greco di ripristinare la disposizione originaria dell'articolo 593 del codice di procedura penale, rileva che questa ipotesi, in astratto semplificatrice, oltre a contraddire la riforma attuata con la legge n.468 del 1999, si presta a due ulteriori obiezioni di merito. In primo luogo sarebbe necessario modificare anche l'articolo 37 del citato decreto legislativo. A tale riguardo va ricordato che, rispetto all'originario schema di decreto, che prevedeva la totale inappellabilità delle sentenze di condanna a pena pecuniaria, il Governo ha accolto nel testo definitivo le osservazioni espresse dalla Commissione giustizia del Senato, nel parere sullo schema medesimo, adottando peraltro una formulazione, parzialmente difforme da quella dell'articolo 1 del disegno di legge n.4771, che prevede l'appellabilità della sentenza che applica la pena pecuniaria solo nel caso in cui l'imputato impugni il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Ritiene tale formulazione più adeguata alla trattazione delle fattispecie all'esame e propone pertanto di emendare nello stesso senso il provvedimento in discussione.
La seconda motivazione che rende il disegno di legge in titolo necessario sta nelle maggiori garanzie che questo fornisce all'imputato rispetto alla formulazione dell'articolo 593 del codice di procedura penale antecedente la riforma del 1999. Infatti, in base alla previgente normativa, l'appello, sempre possibile in caso di delitti, era precluso in caso di contravvenzioni per le quali fosse stata applicata la sola pena dell'ammenda, anche quando, oltre a questa, fosse stata pronunciata condanna al risarcimento del danno.
La finalità dell'articolo 2 del provvedimento è correlata all'esigenza di escludere, nei casi in cui non è ammesso l'appello, l'efficacia della sentenza penale nel giudizio amministrativo o civile di danno ovvero in altri giudizi civili o amministrativi. La possibile contraddittorietà tra la sentenza conclusiva del giudizio penale e quella conclusiva di un eventuale giudizio civile non può essere considerata un'anomalia nel sistema da quando, con il nuovo codice di procedura penale, ci si è orientati a favore di un assetto normativo caratterizzato tendenzialmente da una maggiore autonomia fra il procedimento penale e i procedimenti di diverso tipo.
Ritiene infine che l'esame già avviato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati renda indispensabile un sollecito coordinamento tra le Commissioni interessate.

Il senatore FASSONE, pur condividendo la maggior parte delle considerazioni svolte dal senatore Russo, ritiene opportuno ricostruire, seppur brevemente, le ragioni della scelta effettuata nel 1999 con l'approvazione della legge n.468. Al riguardo, ricorda innanzitutto come fin dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale vennero rivolte numerose critiche alla decisione di conservare un sistema di impugnazioni particolarmente articolato, tipico dei modelli inquisitori, nonostante l'adozione di un sistema processuale di stampo accusatorio. L'esigenza di una semplificazione dei meccanismi processuali è poi risultata ancora più forte quando si è affrontato il tema della competenza penale del giudice di pace e in proposito, dopo aver ricordato le indicazioni di carattere generale in questo senso già contenute nella legge n.374 del 1991 che non ebbe poi attuazione per i profili relativi proprio alla competenza penale, evidenzia come nella stessa direzione ebbe a muoversi il Senato quanto esaminò il disegno di legge che, definitivamente approvato, sarebbe divenuto la legge n.468 del 1999. In tale prospettiva maturò presso questo ramo del Parlamento la scelta di estendere le ipotesi di inappellabilità previste dal comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale alle sentenze di condanna relative a delitti per i quali fosse stata applicata la sola pena pecuniaria e alle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a delitti puniti con la sola pena della multa o con pena alternativa. Deve sottolinearsi come la soluzione adottata dal Senato operasse sia sul versante dell'inappellabilità delle sentenze di condanna, sia su quello dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, in modo da modificare in maniera equilibrata e simmetrica la posizione di tutte le parti processuali. E' appena il caso di ricordare che le modifiche introdotte dal Senato vennero poi confermate nel corso del successivo esame del provvedimento da parte della Camera dei deputati.
Sotto un diverso profilo va inoltre tenuto presente che il principio della ragionevole durata del processo ha assunto ormai rango costituzionale con la recente riforma dell'articolo 111 della Costituzione. La definizione di un meccanismo processuale che sia in grado di individuare un corretto bilanciamento fra il soddisfacimento delle esigenze di garanzia e la necessità di evitare l'eccessivo allungamento dei tempi processuali costituisce pertanto, oggi, un vero e proprio obbligo costituzionale per il legislatore ordinario.
Con più specifico riferimento al contenuto del disegno di legge n.4771, ritiene senz'altro opportuna la modifica all'articolo 593 proposta con l'articolo 1, sottolineando al riguardo come essa consenta effettivamente di limitare la garanzia dell'appellabilità esclusivamente a quei casi in cui l'imputato può essere soggetto, sebbene sul piano civile, a conseguenze oltremodo pesanti. In questo senso giudica condivisibile, in particolare, anche la proposta di riformulare il testo dell'articolo 1 in modo da renderlo corrispondente alla formulazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 274 del 2000. Qualche perplessità manifesta invece per quel che concerne la disposizione di cui all'articolo 2, in quanto ritiene eccessivo privare di qualsiasi efficacia extrapenale pronunce che potrebbero anche essere passate al vaglio di un altro grado di giudizio - nel caso in cui sia stato proposto ricorso per cassazione - per la sola ragione che è mancato un secondo giudizio di merito. Tali perplessità peraltro non lo inducono a modificare la sua valutazione sostanzialmente positiva sul disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore Antonino CARUSO concorda con il senatore Fassone circa l'esigenza di interventi che si risolvano in una semplificazione dei meccanismi processuali, ma non condivide, sul piano interpretativo, la ricostruzione del significato da attribuire alla previsione inserita nell'articolo 111 della Costituzione circa la ragionevole durata dei processi.
L'oratore prosegue giudicando poi convincenti le argomentazioni svolte dal senatore Russo, ma ritenendo però che, a fronte di una non trascurabile possibilità di contrasto di giudicati, potrebbe comunque essere opportuno prendere in considerazione un intervento sull'articolo 630 del codice di procedura penale, volto ad ampliare le ipotesi di revisione con specifico riferimento ai profili qui considerati.

Prende quindi brevemente la parola il relatore CALVI, il quale manifesta le sue perplessità sulla soluzione prospettata da ultimo dal senatore Caruso in considerazione delle profonde diversità strutturali esistenti fra il processo civile e il processo penale: basti pensare, solo per fare un esempio, alla necessaria presenza della parte pubblica nel processo penale cui fa riscontro la sua normale assenza nel processo civile.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 16.