“Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (norme in materia di obiezione di coscienza)“».
Conseguentemente, al titolo del provvedimento andrebbero aggiunte le seguenti parole: «Modifica all’articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante modifiche al sistema penale».
1.1
«3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1 potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge». 2. Sono dichiarate ammissibili le domande di cui al comma 1 dell’articolo 4, presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente modificare il titolo del disegno di legge.
1.0.1
«3. Gli abili ed arruolati ammessi alla data del 31 dicembre 1998 al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, possono presentare domanda al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge».
1.0.1 (Nuovo testo)