AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 1999

476ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


        Intervengono i ministri per le politiche comunitarie Letta e per le riforme istituzionali Maccanico ed il sottosegretario di Stato per l’interno Vigneri.
        La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(4057-B) Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

        Il presidente VILLONE ricorda che il disegno di legge in titolo torna all’esame del Senato per una quarta lettura. Si sofferma quindi, partitamente, sulle modifiche introdotte dall’altro ramo del Parlamento. Si tratta di modifiche a suo avviso marginali, che non incidono sull’impianto del provvedimento in esame del quale ritiene utile una sollecita definizione.
        Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento del Senato, con distinte votazioni, le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d’iniziativa dell’Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali
(2690)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
(3163)
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo.

(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 4368; congiunzione con i disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 1392, 2690 e 3163, congiunzione con il seguito dell’esame del disegno di legge n. 4368 e rinvio)

        Prosegue l’esame del disegno di legge costituzionale n. 4368, sospeso nella seduta del 2 dicembre, e inizia l’esame degli altri disegni di legge costituzionale in titolo, il cui contenuto è brevemente illustrato dal RELATORE; la Commissione conviene quindi di procedere ad un esame congiunto delle iniziative in discussione.
        Il senatore PASTORE ribadisce l’urgenza annessa dalla sua parte politica a una sollecita definizione delle modifiche allo statuto della regione Sicilia, modifiche sulle quali si registra un unanime consenso delle forze politiche.

        Qualora non si voglia accedere a questa proposta e si intenda mantenere l’unità del testo in esame, ritiene che debba essere valutata la possibilità di adottare uno schema uniforme per le disposizioni che si intende introdurre nei testi dei singoli statuti, individuando con precisione il rapporto tra normativa a regime e normativa di carattere transitorio. A quest’ultimo riguardo, ritiene preferibile far rifluire in un’unica disposizione tutta la disciplina transitoria riguardante le singole regioni a statuto speciale, evitando così inutili duplicazioni e ridondanze che potrebbero creare dubbi interpretativi.

        Il ministro MACCANICO ricorda che la Camera dei deputati ha deliberatamente scelto, dopo lunga riflessione, di collocare in unico disegno di legge costituzionale le modifiche agli statuti speciali, unicità questa che le stesse regioni a statuto speciale hanno mostrato di condividere. Ritiene quindi che, per assicurare il varo quanto più rapido possibile della riforma in esame, sia preferibile mantenere l’unità del testo.
        Anche alla luce dell’intervento del Ministro, il presidente VILLONE ribadisce la opportunità di mantenere l’unità del provvedimento. Ritiene comunque auspicabile la eliminazione di ridondanze e complicazioni della disciplina, secondo quanto opportunamente segnalato dal senatore Pastore, anche al fine di garantire un’adeguata omogeneità del testo.
        Anche il senatore ANDREOLLI condivide l’opportunità di mantenere l’unità del testo. Quanto alla complessità delle previsioni in esso contenute, rileva che essa appare ineliminabile, stante la diversità, in taluni casi molto accentuata, della disciplina contenuta negli statuti speciali.

        Venendo a considerare la normativa transitoria, ritiene che debbano essere valutate con attenzione le realtà delle singole regioni a statuto speciale. Se infatti in alcune di esse si registra una difficoltà a riformare le leggi relative all’elezione dei rispettivi consigli (difficoltà che dà ragione di un intervento sostitutivo da parte del legislatore nazionale attraverso la disciplina transitoria), in altri casi – ad esempio per quanto riguarda la provincia di Trento – non sembrano esservi analoghe ragioni di urgenza politica che rendano necessaria la adozione di una disciplina che, seppur transitoriamente, incide sull’autonomia delle regioni e delle province autonome.

        Il presidente VILLONE, nel proporre un rinvio del seguito dell’esame, preannuncia che sarà messo a disposizione dei componenti della Commissione, sin dalle prossime sedute, un quadro sinottico che renda più facilmente leggibili le modifiche che il provvedimento in esame introduce nel testo vigente dei singoli statuti speciali.
        Interviene quindi il senatore TAROLLI, che segnala la opportunità di differire il termine per la presentazione degli emendamenti. In proposito il presidente VILLONE ricorda che, anche alla luce della complessità del provvedimento, il termine fissato non deve essere considerato impeditivo della possibilità di presentare ulteriori emendamenti, anche in una fase più avanzata dell’esame, qualora se ne rilevasse la necessità.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d’iniziativa governativa.
(3295)
DEBENEDETTI – Norme per l’apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale.
(3448)
MAGNALBÒ e PASQUALI – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

        L’esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta pomeridiana del 1º dicembre, prosegue con la discussione e la votazione degli emendamenti, riferiti all’articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto a base dell’esame.

        Si riprende con l’esame e la votazione degli emendamenti accantonati nel corso delle precedenti sedute.

        Il senatore MAGNALBÒ, accogliendo un rilievo del sottosegretario Vigneri, riformula l’emendamento 1.108 che, nel nuovo testo, viene approvato dalla Commissione.
        Si passa quindi all’esame dell’emendamento 1.122 (nuovo testo).
        Dopo che il presidente VILLONE ha ricordato che nella seduta del 30 novembre era stata proposta una riformulazione dell’emendamento, prende la parola il sottosegretario VIGNERI, la quale segnala che il principio ispiratore della proposta emendativa in esame è stato trasfuso nell’emendamento 1.618 del Governo.
        Il senatore PASSIGLI nel sottoscrivere l’emendamento 1.122 (nuovo testo), ritiene comunque non assorbito tale emendamento dall’emendamento 1.618 del Governo. Quest’ultimo rinvia a un successivo momento la individuazione dei casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale possa provvedere allo svolgimento del medesimo anche mediante società controllata. Ritiene invece preferibile fissare con chiarezza, nella normativa di rango primario, il principio che i gestori dei servizi pubblici possono provvedere all’esercizio dei medesimi anche attraverso società controllate; salva poi la possibilità di demandare, a una fonte di rango secondario, la concreta definizione di tali modalità. Si mostra comunque disponibile a riformulare l’emendamento 1.122 (nuovo testo) così da renderlo compatibile con il successivo emendamento 1.618.
        Il senatore PELLEGRINO ritiene invece preferibile l’approvazione del solo emendamento 1.618 del Governo. L’emendamento 1.122 (nuovo testo), infatti, disciplina una particolare forma di cessione del contratto, ipotesi questa che la giurisprudenza prevalente considera inammissibile con riferimento ai contratti in cui è parte una pubblica amministrazione. Ritiene quindi preferibile non fissare una deroga generale a questo principio, come quella prevista dall’emendamento 1.122 (nuovo testo), e limitarsi invece a prevedere la possibilità di recare al principio medesimo singole e puntuali eccezioni, come previsto dall’emendamento 1.618 del Governo.
        Dopo un ulteriore intervento del sottosegretario VIGNERI, diretto a precisare la portata dell’emendamento 1.618, prende la parola il senatore PASTORE il quale, pur valutando positivamente la elasticità che l’emendamento 1.122 (nuovo testo) introduce nella concreta gestione dei servizi, teme che la misura proposta possa influire negativamente sulla trasparenza delle gare. Propone quindi di integrare l’emendamento fissando criteri più precisi in ordine al rapporto tra società controllante e società controllata. A quest’ultimo proposito rileva la opportunità di fare riferimento a una più ristretta nozione di controllo rispetto a quella prevista dall’articolo 2359 del codice civile, non potendosi infatti realisticamente attribuire agli enti locali la funzione di accertare situazioni di controllo di fatto.
        Il presidente VILLONE e il sottosegretario VIGNERI dichiarano di concordare con quest’ultimo rilievo segnalando che l’emendamento 1.618 fa espresso riferimento al solo comma primo, n. 1) dell’articolo 2359 del codice civile.
        Il presidente VILLONE segnala quindi la opportunità di fissare nella legge regole precise, in ordine a un fenomeno – quello della concreta gestione di servizi pubblici locali attraverso società controllate – largamente diffuso nella pratica. Mostra quindi di non condividere i rilievi avanzati dal senatore Pellegrino. Una precisa e minuta regolamentazione di una attività assai diffusa nella pratica, potrebbe infatti, a suo avviso, avere conseguenze negative sulla funzionalità dei servizi medesimi per i quali resta comunque ferma, quale che sia la regolamentazione che si intenda adottare, la responsabilità in capo alle società affidatarie.
        Dopo un breve dibattito in cui intervengono nuovamente il senatore PELLEGRINO, che propone una riformulazione della lettera
f) dell’emendamento 1.618, il sottosegretario VIGNERI e il presidente VILLONE, che ritiene inopportuno disciplinare fattispecie non meritevoli di una puntuale regolazione, nonché il relatore PARDINI, (secondo il quale qualora non fosse approvato l’emendamento 1.122 (nuovo testo) è preferibile non disciplinare il fenomeno dell’esercizio dei servizi pubblici locali attraverso società controllate), l’emendamento 1.122 (nuovo testo), posto ai voti, non è approvato dalla Commissione.
        Si passa quindi alla votazione degli emendamenti 1.157, 1.158 e 1.156.
        Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che sugli emendamenti 1.157 e 1.156 la 5ª Commissione ha formulato un parere contrario, il sottosegretario VIGNERI ricorda che la materia in esame rientra fra quelle oggetto di un apposito disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, sullo
status dei professori universitari. In particolare, la questione oggetto degli emendamenti in esame è demandata, dal citato disegno di legge, all’autonomia delle singole università.
        Il relatore PARDINI pur condividendo i rilievi avanzati dal rappresentante del Governo, per consentire comunque l’esame della questione in Assemblea dichiara di fare propri gli emendamenti 1.157, 1.158 e 1.156 che, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.
        Il relatore PARDINI illustra quindi l’emendamento 1.700 diretto a estendere la normativa sulla finanza di progetto alle società che gestiscono servizi pubblici locali.
        Il sottosegretario VIGNERI, nell’esprimere un parere favorevole sull’emendamento, ne propone una riformulazione che il RELATORE accoglie.

        Il senatore GRILLO dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento ed illustra il subemendamento 1.700/1, volto a rendere applicabile alle società che gestiscono servizi locali anche la previsione di cui al comma 1-bis dell’articolo 37-quinquies della legge n. 109 del 1994.
        L’emendamento 1.700 e il relativo subemendamento sono accantonati su proposta del sottosegretario VIGNERI, che segnala l’opportunità di verificare se vi siano ulteriori fattispecie, già regolate dalla cosiddetta legge Merloni-
ter, cui potrebbe essere utile fare espresso rinvio nella disciplina in esame.
        Il sottosegretario VIGNERI illustra infine l’emendamento 1.900 che riformula il comma 15 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, e assorbe quanto già previsto dall’emendamento 1.630.
        Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Esame e rinvio)

        Riferisce alla Commissione il presidente VILLONE, il quale ricorda che il disegno di legge in esame, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 20 della legge n. 59 del 1997, prevede una serie di misure volte a delegificare, semplificare e snellire le norme che regolano diversi procedimenti amministrativi.

        Il capo I contiene interventi di semplificazione di carattere generale, sui quali si sofferma partitamente, ricordando quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 nonché dagli allegati A e B, che contengono, rispettivamente, l’elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare nonché le norme da abrogare consequenzialmente. A quest’ultimo proposito ricorda che solo interventi abrogativi, di espressa deregolamentazione, realizzano con efficacia l’obiettivo di una riduzione e semplificazione del sistema normativo.
        Il capo II reca invece una serie di modifiche alla legge n. 241 del 1990, che ridisegnano in particolare l’istituto della conferenza di servizi che ha mostrato, nel tempo, diverse difficoltà applicative, segnatamente con riferimento alla disciplina del dissenso che si registra nel corso delle conferenze medesime. L’articolo 13 incide invece nella materia dell’accesso ai documenti amministrativi, rafforzando le garanzie previste in caso di rifiuto dell’istanza presentata dall’interessato.
        In conclusione, ricorda quanto previsto nel capo III, che contiene una serie eterogenea di norme relative all’attività delle pubbliche amministrazioni.

        Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
        
La seduta termina alle ore 16,30.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole: «stabiliti dalle carte dei servizi» con le altre: «definiti negli schemi di carta dei servizi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito in legge dalla legge 11 luglio 1995, n. 273».

1.108


Magnalbò, Pasquali

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 9, sostituire le parole: «stabiliti dalle carte dei servizi» con le altre: «definiti ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 286».

1.108 (Nuovo testo)


Magnalbò, Pasquali

        «10-bis. I gestori dei servizi di cui al precedente comma 2 possono provvedere al relativo espletamento anche mediante società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, previo consenso dell’ente locale rilasciato anche in via generale e preventiva all’atto dell’affidamento del servizio. In ogni caso, il contratto di servizio impegna anche le società controllate».

1.122 (Nuovo testo)


Debenedetti, Passigli

        Al comma 1, capoverso «Art. 23, nel comma 8, secondo periodo, sostituire la lettera d) con le seguenti:

            «d) il procedimento per la determinazione dell’indennizzo e per il relativo pagamento;

            e) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
            
f) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate ai sensi dell’art. 2359, comma primo, n. 1) del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio.».

1.618


Il Governo

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:

            «11-bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di compatibilità del cumulo dell’ufficio con altri impieghi pubblici e privati, i docenti universitari e i ricercatori universitari che siano nominati alle cariche di presidente o di amministratore delegato delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2, possono essere collocati in aspettativa esclusivamente su richiesta. L’aspettativa, concessa dal rettore, è senza assegni».

1.157


Guerzoni

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire i seguenti:

        «11-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono scelti tra persone che vantano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, università o istituti di ricerca, pubblici o privati.
        
11-ter. Il difetto dei requisiti di cui al comma 10-bis determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione delle società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto».

1.158


Guerzoni

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. L’articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non si applica ai docenti universitari nominati presidenti e amministratori delegati delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2».

1.156


Guerzoni

        All’emendamento 1.700, aggiungere in fine le seguenti parole: «; si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 37-quinquies».

1.700/1


Grillo

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle società che gestiscono servizi locali a contenuto industriale, ovvero che effettuano attività di gestione e sviluppo delle reti e degli impianti, si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto recate dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, per quanto applicabile, dall’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».

1.700


Il Relatore

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 15 con il seguente:

        «15. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell’affidamento è fissata per il servizio di trasporto collettivo di linea e per il servizio di raccolta dei rifiuti in nove anni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti, per il servizio di erogazione di energia diversa da quella elettrica e per il servizio di erogazione del gas in quindici anni, per il servizio di gestione del ciclo dell’acqua in venti anni. Sono comunque fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione delle normative comunitarie in materia. Nelle ipotesi di cui al comma 13 la durata massima dell’affidamento del servizio all’utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 2 la durata massima dell’affidamento non può essere superiore a dieci anni».

1.900


Il Governo

        Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, nel primo periodo, dopo la parola: «durata», sopprimere la parola: «massima».

1.630


Il Governo