GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 30 GIUGNO 1998

308a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE
(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia
(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia
(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 giugno 1998.

Si riprende l'esame dell'emendamento 12.900, riferito al disegno di legge n. 2207, assunto come testo-base.

Il senatore RUSSO illustra il subemendamento 12.900/2 , sottolineando come tale sua proposta emendativa, riprendendo i rilievi formulati dal senatore Centaro nel corso del dibattito svoltosi sulle problematiche sottese al comma 3 dell'articolo 16-bis introdotto dall'articolo 12, potrebbe costituire una soluzione equilibrata che contempera le diverse esigenze sulle quali è stata richiamata l'attenzione.

Il senatore CENTARO illustra il subemendamento 12.900/1 evidenziando come esso si muova nella stessa prospettiva del subemendamento 12.900/2, caratterizzandosi peraltro per la ulteriore previsione che il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione possa essere consultato, ma non acquisito, da ciascuno degli uffici del pubblico ministero che procedono ad indagini per i fatti cui si riferiscono le dichiarazioni in esso riportate ed altresì dall'autorità giudiziaria incaricata del coordinamento delle indagini.

Prende quindi brevemente la parola il senatore VALENTINO il quale sottolinea l'opportunità della previsione contenuta nel subemendamento 12.900/1 che consentirebbe la consultazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ai soggetti ivi indicati fra i quali rientra, tra l'altro, il procuratore nazionale antimafia nei cui confronti la suddetta previsione appare sicuramente opportuna.

Il senatore SENESE osserva che i profili da ultimo evidenziati dal senatore Valentino sono già oggetto di apposita disciplina ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

Il senatore CIRAMI manifesta perplessità sulle conseguenze che potrebbero derivare dall'applicazione del disposto dell'articolo 117 del codice di procedura penale.

Il relatore FOLLIERI esprime poi parere favorevole al subemendamento 12.900/2 e parere contrario al subemendamento 12.900/1.

Il sottosegretario AYALA concorda.

Il senatore SENESE annuncia il voto contrario sul subemendamento 12.900/1 in quanto, pur comprendendo l'esigenza di evitare il rischio che attraverso l'applicazione dell'articolo 117 del codice di procedura penale determinati contenuti affluiscano nel fascicolo del pubblico ministero, ritiene però che l'approvazione del subemendamento in votazione - che, laddove prevede la sola consultazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, derogherebbe al disposto del citato articolo 117 - pregiudicherebbe la parità tra le parti del processo in quanto attraverso la consultazione il pubblico ministero comunque potrebbe acquisire dati e informazioni che sarebbero preclusi alla difesa.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole sul subemendamento 12.900/1 non condividendo le perplessità sollevate dal senatore Senese e rilevando che la possibilità della consultazione nel suo complesso appare assolutamente necessaria per quanto riguarda il ruolo del procuratore nazionale antimafia e varrebbe inoltre a consentire agli uffici procedenti la migliore comprensione dei singoli estratti del verbale illustrativo afferenti ai diversi procedimenti.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto favorevole sul subemendamento 12.900/1 ritenendo che non possa suscitare preoccupazione il fatto che il pubblico ministero acquisisca ulteriori dati ed informazioni mediante la consultazione del verbale illustrativo e che, al contrario, si dovrebbe maggiormente temere che contenuti ulteriori del verbale possano, sebbene in modo incidentale, venire a conoscenza dell'organo decidente e in questo modo influire sul suo libero convincimento.

Posto ai voti è poi respinto il subemendamento 12.900/1.

Posto ai voti è approvato il subemendamento 12.900/2.

Si passa, poi, alla votazione della seconda parte dell'emendamento 12.900.

Il senatore RUSSO annuncia il proprio voto contrario su tale parte motivato - in particolare - dalla preoccupazione che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione possa impedire anche l'utilizzabilità di dichiarazioni a favore di persone diverse dal dichiarante. Ritiene che l'esistenza di un contrasto eventuale tra il contenuto del verbale e altre dichiarazioni debba essere affrontato, invece, sulla scorta del ricorso ad una adeguata motivazione da parte del magistrato che ne ritiene comunque l'attendibilità.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sulla seconda parte dell'emendamento 12.900 tuttavia, prendendo atto della problematica che tale proposta normativa involge, suggerisce una riformulazione finalizzata a prevedere che quando le dichiarazioni rivestono carattere di novità rispetto al contenuto del verbale di collaborazione, si applicano gli articoli 13-quater, commi 1 e 2, e 16-quinquies, come risultanti dal testo esaminato in Commissione.

Il sottosegretario AYALA è del pari contrario e si richiama all'articolo 238 del codice di procedura penale il quale costituisce - egli osserva - la norma di riferimento per stabilire che l'acquisizione dei verbali di prova di altri procedimenti deve essere subordinata al vaglio del contraddittorio: al di fuori di tale garanzia - come si realizzerebbe nel caso in questione - verrebbe a crearsi uno squilibrio che egli giudica inaccettabile.

Il senatore VALENTINO richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che soltanto la sanzione della inutilizzabilità riveste reale efficacia: le altre ipotesi delineate dal dibattito non appaiono altrettanto rigorose. Sottolinea, comunque, l'esigenza di una riflessione.

Il relatore FOLLIERI ritiene che la parte dell'emendamento in votazione sia suscettibile di valutazioni insieme ai successivi emendamenti aggiuntivi, volti a modificare l'articolo 192 del codice di procedura penale: pertanto la modifica potrebbe non essere necessaria qualora l'articolo 192 venisse modificato.

Il senatore RUSSO invita a rinunciare all'ultima parte dell'emendamento 12.900, per poterla affrontare in un successivo dibattito. Si richiama nuovamente all'opportunità di lavorare ad una ipotesi che si riferisca più specificamente all'onere di motivazione del giudice in caso di utilizzazione di dichiarazioni che eccedono il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione.

Il senatore CIRAMI invita la Commissione ad approfondire il rapporto fra termine entro il quale deve essere redatto il verbale illustrativo in questione e le dichiarazioni rese successivamente.

Il presidente ZECCHINO propone allora di accantonare la seconda parte dell'emendamento 12.900 per verificare sia la possibilità di procedere in connessione con gli emendamenti successivi di modifica dell'articolo 192 del codice di procedura penale, sia di rielaborarla in maniera autonoma.

Dopo interventi del relatore FOLLIERI - favorevole ad un accantonamento per connessione con le proposte di modifica all'articolo 192 del codice di rito - e RUSSO - favorevole all'accantonamento, ma per una rielaborazione autonomamente effettuata - il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 12,55.