GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998
292a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE


Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 11.50.


IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 maggio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

In merito all'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo) il presidente SENESE sottolinea che il riferimento alla pensione sociale in esso contenuto dovrebbe essere riformulato in modo da tener conto delle innovazioni introdotte con la legge 8 agosto 1995, n. 335. L'articolo 3, commi 6 e 7, di tale legge ha infatti sostituito l'istituto della pensione sociale con quello dell'assegno sociale al quale sarebbe più opportuno fare riferimento nella proposta di modifica all'esame.

Il relatore FOLLIERI ritira la proposta di parziale riformulazione avanzata nella seduta del 28 maggio scorso.

Il sottosegretario SINISI, ribadisce di considerare preferibile la soluzione prospettata nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1992, come introdotto dall'articolo 6 in esame, ma ritiene che potrebbe rimettersi alla Commissione sull'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo) pur manifestando talune perplessità circa il carattere automatico del meccanismo di adeguamento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sul punto da ultimo sollevato dal sottosegretario Sinisi intervengono successivamente il presidente SENESE e il senatore RUSSO che suggerisce, al riguardo, una modifica dell'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo).

Recependo le indicazioni emerse, il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo), riformulandolo nell'emendamento 6.5 (Ulteriore nuovissimo testo).

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 6.5 (Ulteriore nuovissimo testo) viene posto ai voti e approvato.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 6.6.

Prende la parola il senatore CENTARO il quale raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 6.4 sottolineando come la previsione di cui al terzo periodo del comma 6 del già citato articolo 13 - che l'emendamento in questione intende sopprimere - appaia intrinsecamente contraddittoria in quanto non si riesce a comprendere sotto quale aspetto le speciali esigenze di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione potrebbero giustificare una integrazione dell'importo dell'assegno di mantenimento.

Il senatore RUSSO osserva come sia l'assegno di mantenimento sia le sue eventuali integrazioni ai sensi del terzo periodo del comma 6 tendono a sopperire alle esigenze che nascono in relazione alla particolare situazione del soggetto sottoposto a protezione. In questa prospettiva peraltro potrebbe considerarsi più opportuna una formulazione diversa che faccia riferimento non a "speciali" esigenze di tutela, ma a "particolari esigenze connesse alla tutela".

La senatrice SCOPELLITI rileva come non si riesca ad individuare esigenze particolari meritevoli di considerazione che possono giustificare una integrazione dell'assegno di mantenimento, soprattutto alla luce del fatto che le spese concernenti la sistemazione alloggiativa, i trasferimenti, l'assistenza sanitaria e quella legale sono considerate separatamente dall'assegno di mantenimento nel primo periodo del comma 6. Quella di cui al terzo periodo dello stesso comma è quindi una previsione che non può non suscitare perplessità e che appare suscettibile di dar luogo ad una prassi applicativa distorta in cui si ripetano episodi già verificatisi in passato che hanno visto l'elargizione di somme miliardarie in cambio del mantenimento della collaborazione da parte del soggetto sottoposto a protezione.

Il senatore CIRAMI si dichiara contrario all'emendamento 6.4 e ritiene che la previsione di cui al terzo periodo del comma 6 non può prestarsi alle critiche della senatrice Scopelliti. Il problema di fronte al quale si trova la Commissione è invece quello, eventualmente, di specificare in maniera più puntuale quali possono essere le particolari esigenze giustificative di una integrazione dell'assegno di mantenimento.

Il senatore Antonino CARUSO concorda sostanzialmente con la senatrice Scopelliti, ritenendo che il complesso delle previsioni contenute nel comma 6 in questione consenta senz'altro di pervenire alla soppressione del terzo periodo dello stesso comma 6 senza che ciò comporti problemi dal punto di vista della salvaguardia delle esigenze di tutela.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario all'emendamento 6.4 e richiama l'attenzione, in particolare, sul fatto che le esigenze del collaboratore e del suo nucleo familiare possono risultare fortemente variabili e che la possibilità di una integrazione dell'assegno consente precisamente di far fronte alle situazioni che possono concretamente verificarsi.

Dopo un intervento del senatore GRECO, che invita il Governo a chiarire quali possano essere in concreto le speciali esigenza di tutela suscettibile di giustificare un'integrazione dell'assegno di mantenimento, prende la parola il presidente SENESE il quale osserva che la problematica sottesa all'emendamento 6.4 deve essere affrontata tenendo conto dell'assetto complessivo del provvedimento e della possibilità di inserire in esso altre previsioni che potrebbero fornire una adeguata garanzia rispetto al rischio di un uso distorto della possibilità di integrare l'assegno di mantenimento. A questo riguardo potrebbe - tra l'altro - prevedersi l'attribuzione, al difensore di colui a carico del quale il collaboratore rende le proprie dichiarazioni, della facoltà di avere copia del provvedimento con cui viene disposta l'erogazione dell'assegno di mantenimento a favore del dichiarante.

Interviene il senatore VALENTINO che sottolinea la difficoltà di individuare le speciali esigenze di tutela menzionate dal terzo periodo del comma 6 a fronte di una previsione, nel primo periodo dello stesso comma, che consente una copertura sostanzialmente completa di tutti gli impegni connessi alla necessità di assicurare la protezione del collaborante. Appare quindi indispensabile elaborare una riformulazione del terzo periodo del comma che abbia carattere più dettagliato e specifico e consenta di evitare il rischio di quegli abusi che in passato purtroppo si sono verificati.

Dopo brevi interventi del senatore BERTONI e della senatrice SCOPELLITI, prende la parola il sottosegretario SINISI che ribadisce, con riferimento alle prefigurate riformulazioni dell'emendamento 6.4, l'esigenza di mantenere la correlazione fra integrazione dell'assegno di mantenimento e il fine della tutela dell'interessato. Ciò per escludere l'esistenza di un rapporto sinallagmatico fra l'attività di collaborazione e le erogazioni economiche . Si tratta, aggiunge il Sottosegretario, anche di un segnale importante per ribadire che la collaborazione è espressione precipua di un dovere civile e non è soggetta a compenso. Non è, peraltro, contrario a eventuali riformulazioni che rimangano nell'ambito dell'impianto del comma, secondo le considerazioni da lui svolte. Ricorda, quindi, che la definizione dell'assegno di mantenimento viene effettuata con provvedimento di carattere generale dalla commissione centrale e che specifiche esigenze vengono affrontate con delibere ad hoc, esponendo, altresì, la casistica che dà luogo agli interventi di natura specifica. Dopo aver osservato che l'approvazione dell'emendamento 6.5 (Ulteriore nuovissimo testo) si presta a dubbi di carattere interpretativo per stabilire se il tetto massimo si riferisca al singolo o, complessivamente, anche al nucleo familiare, torna a sottolineare la improprietà dell'apposizione di rigidi parametri che creerebbero sicuro pregiudizio alle esigenze oggettive su cui il sistema di protezione intende operare.

Anche il senatore CIRAMI rileva la necessità di chiarire quale sia la corretta interpretazione del tetto massimo introdotto con l'emendamento 6.5 (Ulteriore nuovissimo testo), chiarendo se esso ricomprenda anche la parte relativa al nucleo familiare.

Il senatore Antonino CARUSO appone, quindi, la propria firma all'emendamento 6.4 e ne prospetta una riformulazione, cui dichiara di non essere contraria la senatrice SCOPELLITI qualora l'espressione "assegno di mantenimento" fosse modificata adottando una terminologia più idonea ad esprimere il concetto che l'assegno in questione svolge una funzione diversa dal mantenimento.

Il senatore RUSSO concorda con la necessità di chiarire la portata dell'emendamento 6.5 (Ulteriore nuovissimo testo), il quale fissa un limite molto rigoroso e, in tale ottica, non sarebbe favorevole ad una riformulazione dell'emendamento 6.4 che - come prospettato dal senatore Caruso - fissasse un limite per l'aumento fino al doppio dell'assegno di mantenimento.

Il senatore PERA ritiene che se il Governo non ha nulla da nascondere quanto alle modalità con le quali le erogazioni, anche particolari, vengono effettuate, in conseguenza dell'avvenuta adozione di un modo di procedere della commissione centrale ispirato a rigorosi e predeterminati criteri oggettivi non sembra giustificata la posizione di chiusura che il Governo stesso ha assunto sull'emendamento 6.7, proposta volta ad ottenere trasparenza sull'ammontare delle spese sostenute per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione.

Seguono interventi di chiarimento del presidente SENESE e dei senatori CENTARO e VALENTINO.

Il senatore Antonino CARUSO propone, allora, una ulteriore riformulazione dell'emendamento 6.4 che modifica la prima parte dell'ultimo capoverso del comma 6 dell'articolo 13, come introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge, senza prevedere limiti massimi di ammontare dell'assegno di mantenimento, ma stabilisce che il limite ordinario può essere superato solo quando ricorrano particolari circostanze influenti sull'esigenza di mantenimento, in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione. L'oratore propone, altresì, di eliminare la eventuale consultazione dell'autorità che ha formulato la proposta, del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali interessati, a seguito degli interventi dei senatori GRECO e CIRAMI, i quali fanno osservare l'incongruità di tale previsione negli specifici casi considerati.

Il sottosegretario SINISI preannunzia che sarebbe contrario anche a tale riformulazione e insiste, in particolare, per il mantenimento del parere - eventuale - dei soggetti richiamati nell'ultima parte del capoverso 6.

Il senatore CENTARO, primo firmatario dell'emendamento 6.4, insiste per la votazione dell'emendamento nel testo da lui presentato.

Il RELATORE, modificando il parere in precedenza espresso sull'emendamento 6.4, si dichiara ad esso contrario.

Posto in votazione, l'emendamento 6.4 è quindi respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


La seduta termina alle ore 13.15 .