GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2000
543ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

        Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

        La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE REFERENTE
(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l’attuazione dell’articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)

        Riprende il seguito dell’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
        Il presidente PINTO dichiara chiuso il dibattito.
        Interviene in sede di replica il relatore FOLLIERI, il quale sottolinea come nel corso della discussione da nessuna parte sia stato contestato che, in ogni caso, l’ambito di applicazione della normativa introdotta con il decreto-legge in conversione deve, ai sensi dell’articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, intendersi limitato ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge costituzionale, vale a dire ai procedimenti in relazione ai quali la notizia di reato risulti già iscritta nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale alla data del 7 gennaio 2000.

        In merito al disposto del comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge, pur condividendo molti dei rilievi critici rivolti alla sua formulazione letterale, ritiene che l’unica plausibile interpretazione della stessa sia nel senso che l’applicabilità dei principi introdotti nell’articolo 111 della Costituzione ai procedimenti in corso si risolva più specificamente nell’applicazione immediata della previsione contenuta nella seconda parte del comma quarto dell’articolo 111, in base alla quale la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazione rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. Si tratta infatti dell’unica previsione fra le modifiche apportate all’articolo 111 della Costituzione che ha il carattere di vera e propria regola processuale. Le considerazioni svolte consentono quindi di chiarire che cosa avverrà nell’ipotesi, non espressamente disciplinata nel successivo comma 2 dell’articolo 1, in cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari non siano già state acquisite al fascicolo del dibattimento al momento dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in titolo. Verificandosi tale situazione, qualora in seguito uno dei soggetti indicati nell’articolo 210 del codice di procedura penale ovvero un testimone si presenti al giudice in dibattimento e si sottragga all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore, le dichiarazioni precedenti potranno essere acquisite al fascicolo del dibattimento mediante le contestazioni ai sensi degli articoli 500 e 513, ma potranno essere utilizzate, a meno che non ricorrano le situazioni indicate nel comma 3 dell’articolo 1, solo a fini diversi dall’accertamento della colpevolezza dell’imputato.
        Per quel che concerne poi il comma 5 dell’articolo 1, pur essendo la lettera di tale disposizione difficilmente comprensibile, ritiene che comunque l’interpretazione più accettabile sia quella che la configura come una deroga alle disposizioni del processo penale minorile che, in alcuni casi, consentono una definizione allo stato degli atti del procedimento a prescindere dal consenso dell’imputato.
        In merito al successivo comma 6, rileva come il significato di tale disposizione non possa che essere quello di considerare come già acquisiti al fascicolo del dibattimento tutti gli atti assunti in sede di istruttoria formale nei procedimenti che proseguono con l’applicazione delle norme del codice di procedura penale anteriormente vigente. Ne consegue pertanto che, qualora in tali procedimenti il dichiarante in dibattimento si sottragga all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore, si rientrerà nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’articolo 1 per cui le dichiarazioni potranno essere valutate, a condizione però che la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.
        Per quel che concerne infine i rilievi espressi dalla senatrice Scopelliti nella seduta pomeridiana di ieri, osserva soltanto che questi potrebbero anche essere condivisibili, ma che avrebbero dovuto essere più propriamente sollevati nel corso dell’esame parlamentare della riforma dell’articolo 111 della Costituzione.
        In conclusione, il relatore ritiene che, pur essendo fondate molte delle critiche e delle perplessità suscitate dal provvedimento in esame, ne sia comunque possibile – come ha cercato di esporre nel suo intervento – una lettura interpretativa che riduce in maniera significativa i rischi di incertezze sul piano applicativo che sono stati da più parti segnalati. Ritiene pertanto che esso possa essere licenziato senza introdurvi ulteriori modifiche.

        Interviene il sottosegretario AYALA il quale, a nome del Governo, ritiene le considerazioni svolte dal relatore Follieri tali da consentire di superare la maggior parte delle perplessità emerse nel corso del dibattito con riferimento al testo in esame che, come è noto, rappresenta il frutto di una mediazione intervenuta fra maggioranza e opposizione alla Camera dei deputati alla quale peraltro il Governo stesso non è stato estraneo. Ricorda al riguardo come il Governo abbia espresso parere favorevole, nel corso della discussione in Aula presso l’altro ramo del Parlamento, sull’emendamento 1.16 che ha definito il testo del provvedimento nella versione che è stata poi definitivamente trasmessa al Senato. Oggi ci si trova in una situazione in cui le valutazioni di ordine tecnico non coincidono con quelle di ordine politico. Infatti, se da un lato i contenuti del provvedimento hanno evidentemente sollevato significative perplessità sulle quali è stata richiamata l’attenzione nel corso del dibattito in Commissione, dall’altro deve ritenersi assolutamente prevalente l’esigenza politica di assicurarne la rapida e definitiva conversione, in quanto in mancanza di quest’ultima si determinerebbero problemi e difficoltà gravissimi facilmente immaginabili. A questo proposito sottolinea che il Governo ha provveduto all’emanazione del decreto-legge in titolo solo nel momento in cui è risultata evidente l’impossibilità di assicurare la contestuale entrata in vigore della riforma dell’articolo 111 della Costituzione e della legge ordinaria di attuazione della stessa, e tale decisione è stata adottata solo stante l’assoluta necessità di effettuare un intervento di questo tipo.
        In conclusione, per le ragioni esposte, il Governo ribadisce la propria posizione favorevole al testo in esame e auspica che esso venga licenziato da questo ramo del Parlamento senza alcuna modifica.
        Il presidente PINTO avverte che si passerà all’esame degli emendamenti che si intendono riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.
        La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI illustra l’emendamento 1.1, e giudica non condivisibile la scelta di far prevalere esigenze di ordine politico su considerazioni di carattere tecnico in un settore come quello della giustizia. Rileva inoltre come, qualora il decreto venisse modificato, i margini di tempo a disposizione non impedirebbero all’altro ramo del Parlamento di esaminarlo rapidamente in terza lettura assicurandone la conversione in tempo utile.
        Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.
        Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
        Concorda il sottosegretario AYALA.
        La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI annuncia il voto favorevole sull’emendamento 1.1.
        Il senatore MILIO preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti da lui presentati e giudica imbarazzanti le motivazioni con cui il sottosegretario Ayala ha giustificato la posizione favorevole del Governo alla conversione del decreto-legge in esame nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento. Ricorda come oggi ricorra il quattrocentesimo anniversario della morte sul rogo di Giordano Bruno e si considera lusingato dalla posizione «eretica» da lui assunta oggi nei confronti del decreto in conversione, posizione grazie alla quale egli può affermare non aver partecipato in alcun modo ad un compromesso con il quale si realizza un vero e proprio baratto fra «
spot» e «manette».
        La senatrice SCOPELLITI preannuncia il voto favorevole sugli emendamenti presentati dal senatore Milio e, rispondendo alle osservazioni del relatore Follieri relative al suo intervento nel corso della seduta pomeridiana di ieri, sottolinea di essersi limitata ad evidenziare come nessuna norma transitoria possa arrivare fino a sospendere l’applicazione dei principi costituzionali nei procedimenti penali in corso.
        Il senatore RUSSO annuncia l’astensione sull’emendamento 1.1 e il voto contrario sugli altri emendamenti presentati.
        Il senatore VALENTINO annuncia il voto contrario sull’emendamento 1.1 e, a titolo personale, il voto favorevole su tutti gli altri emendamenti presentati.
        Dopo che il presidente PINTO ha accertato la sussistenza del numero legale, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 1.5 e 1.6.
        Il senatore SENESE, intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul conferimento del mandato, sottolinea come l’interpretazione proposta dal relatore in merito al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge presupporrebbe una formulazione del comma diversa e contenente solo uno specifico rinvio alla disposizione di cui alla seconda parte del quarto comma dell’articolo 111 della Costituzione, invece di un generico richiamo a tutti i principi contenuti in tale articolo. Conclude evidenziando come le inevitabili divergenze che si verificheranno sul piano interpretativo in conseguenza della approvazione del testo licenziato dalla Camera, in questo caso non potranno certo venire addebitate alla Magistratura.
        La Commissione conferisce infine mandato al relatore Follieri a riferire all’Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2000 n. 2, nel testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento. *
        
La seduta termina alle ore 16.
_______________
        * Su autorizzazione del Presidente del Senato è pubblicato in allegato un sunto dell’intervento del senatore Pera per dichiarazione di voto in relazione al disegno di legge n. 4461 da lui consegnato dopo la conclusione della seduta.

SUNTO DELL’INTERVENTO DEL SENATORE PERA PER DICHIARAZIONE DI VOTO IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 4461, CONSEGNATO DOPO LA CONCLUSIONE DELLA SEDUTA E PUBBLICATO SU AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DEL SENATO
        Il senatore PERA annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sottolineando come il testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento sia il frutto di una mediazione fra esigenze e posizioni diverse espresse alla Camera dei deputati. Ritiene che il compromesso raggiunto sia ragionevole, anche se il testo contiene alcune ambiguità interpretative che sarebbe stato opportuno risolvere. In merito alle più significative fra queste ultime, esse a suo avviso devono essere sciolte nel senso prevalente risultante dalla discussione, come indicato anche nella replica del relatore. Deve pertanto intendersi che il comma 1 dell’articolo 1 faccia riferimento ai procedimenti penali in corso alla data del 7 gennaio 2000, mentre, per quanto riguarda le ipotesi in cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari non sono ancora state acquisite al fascicolo del dibattimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in titolo, le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 implicano che, qualora il dichiarante si sottragga al controesame, tali dichiarazioni non potranno essere utilizzate nei confronti dell’imputato a meno che non ricorrano le ipotesi considerate dal comma 3 dello stesso articolo.
 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4461
Art. 1.

        Al comma 1 sostituire le parole: «ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi» con le altre: «anche ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento».

1.1


Di Pietro, Mazzuca Poggiolini

        Al comma 1 sopprimere le parole da: «salve le regole contenute nei commi successivi» fino alla fine dell’articolo.

1.2


Milio

        Al comma 2 aggiungere dopo le parole: «indagini preliminari» le altre: «non confermate, sono inutilizzabili» e sopprimere il resto dell’articolo.

1.3


Milio

        Sopprimere il comma 3.

1.4


Milio

        Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, non sono utilizzabili se non sono state acquisite in contraddittorio».

1.5


Milio

        Sopprimere il comma 6.

1.6


Milio