GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 2 GIUGNO 1998
293a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO


Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0085°)

La senatrice SALVATO richiama l'attenzione sull'esigenza di un più ordinato svolgimento dei lavori che ritiene indispensabile al fine di rendere più produttiva l'attività della Commissione.

Il presidente ZECCHINO ringrazia la senatrice Salvato, condividendo nella sostanza i suoi rilievi. Deve però far presente che l'esigenza sottolineata dalla senatrice potrà essere pienamente soddisfatta dalla Presidenza solo con la fattiva collaborazione di tutti i componenti della Commissione.

Il senatore PREIONI si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Salvato rilevando che esse devono valere non solo per tutti i componenti della Commissione ma anche per il Governo. Dopo aver evidenziato che risulta estremamente difficile seguire l'organizzazione dei lavori della commissione Giustizia, auspica che venga ridotto sia il numero delle sedute sia quello dei disegni di legge iscritti all'ordine del giorno, ritenendo che ciò si tradurrebbe in una maggiore produttività.

Il presidente ZECCHINO coglie innanzitutto l'occasione per rivolgere al senatore Gasperini i propri auguri e quelli di tutta la Commissione per la recente elezione a Presidente del Gruppo Lega Nord - Per la Padania indipendente. Con riferimento poi al punto da ultimo sollevato dal senatore Preioni fa presente che l'inserimento all'ordine del giorno di più argomenti è funzionale all'esigenza di evitare che la Commissione, a causa di qualche imprevisto, si trovi nell'impossibilità di poter tenere le sedute di volta in volta previste per ciascun giorno.

Il sottosegretario AYALA assicura la piena disponibilità del Governo a fornire il proprio contributo affinché i lavori della Commissione procedano nella maniera più spedita possibile, manifestando peraltro, sorpresa per le affermazioni del senatore Preioni vista anche la sua scarsa assiduità ai lavori della Commissione.



IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base.

Il relatore FOLLIERI chiede che la Commissione consenta la presentazione di un emendamento fuori termine volto a recepire le indicazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi nella seduta antimeridiana odierna in merito alla previsione di cui al terzo periodo del comma 6 dell'articolo 13, introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge n. 2207.

Conviene la Commissione.

Il presidente ZECCHINO, in attesa che il relatore presenti il testo dell'emendamento da lui preannunciato dispone che si passi all'esame dell'emendamento 6.7, precedentemente accantonato.

Il relatore FOLLIERI modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere contrario sull'emendamento 6.7 proprio in considerazione dei contenuti dell'emendamento da lui preannunziato.

Posto ai voti, l'emendamento 6.7 è respinto.

Il relatore FOLLIERI presenta ed illustra quindi l'emendamento 6.100 sul quale il sottosegretario AYALA esprime parere contrario soprattutto in considerazione di quanto previsto dall'ultimo periodo di tale emendamento. Stabilire che il provvedimento debba essere comunicato a richiesta della difesa dei soggetti a carico dei quali sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore appare infatti, ad avviso del Rappresentante del governo, del tutto inopportuno e non condivisibile.

La senatrice SALVATO si dichiara contraria all'attribuzione al difensore della facoltà di richiedere la comunicazione del provvedimento con cui è stata disposta l'integrazione dell'assegno di mantenimento e sottolinea come tale provvedimento debba essere motivato con riferimento a profili connessi alla tutela del soggetto sottoposto al programma. Proposte di questo tenore appaiono chiaramente indirizzate verso un sostanziale azzeramento dello strumento dei pentiti, il che le appare inaccettabile.

Il senatore CENTARO annuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 6.100, in quanto ritiene contraddittorio attribuire al difensore la possibilità di conoscere dati che si è ritenuto non potessero essere portati a conoscenza del Parlamento, mentre va altresì sottolineato che subordinare la comunicazione ad una richiesta della difesa non tiene conto di come quest'ultima sia nell'impossibilità di sapere se eventuali integrazioni dell'assegno siano o non siano state disposte.

Il senatore VALENTINO richiama l'attenzione sull'esigenza di assicurare un meccanismo di controlli che garantisca, per quanto concerne le erogazioni in questione, dai rischi di un'eccessiva discrezionalità e dalle conseguenze che questa ha comportato in passato. La previsione, contenuta nell'ultimo periodo dell'emendamento 6.100 fornisce una risposta positiva ed accettabile in questa direzione, mentre va evidenziato che le motivazioni del provvedimento potranno certamente essere formulate in maniera tale da impedire che si risalga alle cautele adottate per garantire la sicurezza delle persone sottoposte a protezione. Per tali motivi annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale sull'emendamento 6.100.

Il senatore SENESE ritiene pienamente condivisibile la previsione di cui all'ultimo periodo dell'emendamento 6.100 e ricorda che già nella seduta antimeridiana odierna aveva prospettato l'opportunità di un simile correttivo. Si tratta di una soluzione che esclude i rischi legati ad una discovery eccessivamente anticipata di elementi rilevanti ai fini della tutela dei soggetti sottoposti a protezione - come invece sarebbe avvenuto nel caso di approvazione dell'emendamento 6.7 - e consente che questi elementi vengano comunicati solo in un momento successivo e nella misura in cui ciò è funzionale ad assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa. Deve infine rilevarsi come tale impostazione appaia coerente con l'esigenza di eliminare quell'alone di sospetto che circonda l'utilizzazione dello strumento dei pentiti e che potrebbe in futuro produrre conseguenze gravemente negative. Per tali motivi annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 6.100.

La senatrice SCOPELLITI, in dissenso dal Gruppo Forza Italia, annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 6.100.

Il senatore BERTONI, in dissenso dal Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 6.100.

Il senatore PREIONI, pur ribadendo la contrarietà del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente al disegno di legge n. 2207 nel suo complesso, giudica convincenti le argomentazioni del senatore Valentino e annuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento 6.100.

Il senatore FASSONE, in dissenso dal Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 6.100, sottolineando come non vi sia alcuna connessione logica fra la credibilità delle dichiarazioni del collaboratore e l'entità delle erogazioni ricevute ed evidenziando i rischi per la sicurezza del soggetto protetto, nonché dei suoi familiari, legati alla comunicazione del provvedimento motivato che ha disposto l'integrazione dell'assegno di mantenimento.

Il senatore CALVI, in dissenso dal Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo, annuncia la sua astensione sull'emendamento 6.100, rilevando che l'emendamento stabilisce una inopportuna connessione fra l'attendibilità delle dichiarazioni e l'entità delle misure di assistenza economica erogate.

Il senatore MELONI, nel dichiararsi in linea di principio favorevole a tutte le proposte volte a rafforzare il ruolo della difesa, manifesta però le proprie perplessità sulla formulazione dell'ultimo periodo dell'emendamento 6.100 e suggerisce che un correttivo potrebbe essere individuato valorizzando il ruolo del giudice.

In considerazione del suggerimento prospettato dal senatore Meloni, il senatore RUSSO propone una modifica dell'emendamento 6.100.

Il relatore FOLLIERI modifica l'emendamento 6.100 nel senso proposto dal senatore Russo, riformulandolo nell'emendamento 6.100 (Nuovo testo).

La senatrice SALVATO chiede che l'emendamento 6.100 (Nuovo testo) sia votato per parti separate nel senso di porre in votazione prima la parte dell'emendamento dall'inizio fino alle parole "a norma dell'articolo 11" e poi la restante parte dell'emendamento.

Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.
Posti separatamente ai voti, sono approvati la prima e la seconda parte dell'emendamento 6.100 (Nuovo testo), nonché l'emendamento 6.100 (Nuovo testo) nel suo complesso.

La senatrice SALVATO, recependo le indicazioni emerse nel corso della seduta del 26 maggio scorso, modifica poi l'emendamento 6.9, riformulandolo nell'emendamento 6.9 (Nuovo testo) al quale il senatore CENTARO dichiara di voler mantenere la propria firma.

L'emendamento 6.9 (Nuovo testo) viene quindi posto ai voti e approvato.
Conseguentemente risulta precluso l'emendamento 6.10.

Il senatore CENTARO richiama l'attenzione della Commissione sul rilievo dell'esigenza sottesa agli emendamenti 6.14 e 6.15 (Nuovo testo), sottolineando che, qualora non venisse prevista una specifica sanzione per le ipotesi in cui risultino violati i divieti di cui al comma 13 dell'articolo 13, introdotto dall'articolo 6 in esame, si rischierebbe in concreto di non garantire il loro effettivo rispetto.

Il senatore RUSSO si dichiara contrario agli emendamenti in questione, evidenziando che l'esigenza alla quale ha fatto riferimento il senatore Centaro potrebbe essere soddisfatta prevedendo un particolare onere di motivazione nel caso in cui risultino violati i divieti stabiliti dal citato comma 13.

Segue quindi un breve intervento del relatore FOLLIERI, il quale sottolinea la differenza fra i due emendamenti e conferma sull'emendamento 6.15 (Nuovo testo) il parere favorevole già espresso sull'emendamento 6.15.

Il senatore CENTARO ritira l'emendamento 6.14.

Il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZECCHINO avverte che l'ordine del giorno della Commissione per la settimana in corso sarà integrato con l'inserimento del disegno di legge n. 3229, recante "Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione", assegnato alla Commissione in sede consultiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 6.

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento può essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT».

6.5 (Ulteriore nuovissimo testo)
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte la pensione sociale. L'assegno di mantenimento è annualmente ed automaticamente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT».

6.5 (Nuovissimo testo)
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «L'assegno di mantenimento...» fino alla fine del comma.
6.4
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le misure di assistenza economica corrisposte periodicamente ai collaboratori di giustizia ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, non possono comunque superare gli importi complessivi annui stabiliti dalla legge per l'assegno sociale».
6.6
Vegas, Greco

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione, specificando dettagliatamente l'importo corrisposto a ciascuno di essi».
6.7
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla Commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11. Il provvedimento è acquisito dal giudice del dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore».
6.100 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'assegno di mantenimento può essere integrato dalla Commissione con provvedimento motivato solo quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela del soggetto sottoposto al programma di protezione, eventualmente sentiti l'autorità che ha formulato la proposta, il procuratore nazionale antimafia o i procuratori generali interessati a norma dell'articolo 11. Il provvedimento è comunicato a richiesta della difesa dei soggetti a cui carico sono utilizzate le dichiarazioni del collaboratore».
6.100
Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: «e ai collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti».

Conseguentemente, dopo il citato comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei confronti di coloro che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire un adeguato tenore di vita. La commissione centrale deve agevolare il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, specificando forme, modi e importi necessari».
6.9 (Nuovo testo)
Salvato, Centaro

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: «e ai collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti».

Conseguentemente, dopo il citato comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei confronti dei collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire, sulla base di idonea documentazione, almeno il medesimo tenore di vita che il nucleo familiare aveva all'inizio della collaborazione. La commissione centrale deve agevolare il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, concordando con gli stessi le forme, i modi e l'importo necessari per consentire l'avvio di una nuova attività economica o, quando ciò non sia possibile, garantire un vitalizio commisurato al detto tenore di vita».
6.9
Salvato

Al comma 1 dell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti di coloro che assumono esclusivamente la qualifica di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, nel caso in cui vi sia l'assoluta impossibilità di conservazione del posto di lavoro, anche mediante il trasferimento ad altra sede, occorre assicurare una nuova occupazione in grado di garantire loro un reddito analogo a quello goduto prima dell'inizio della collaborazione».
6.10
Lubrano di Ricco

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese».
6.14
Centaro, Scopelliti, Pera, Greco, Cirami

Al comma, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese successivamente alla data in cui si è verificata la violazione».
6.15 (Nuovo testo)
Centaro, Scopelliti, Greco, Pera, Cirami

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, aggiungere, dopo il comma 13, il seguente:

«13-bis. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 13 comporta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse dalla data in cui si è verificata la violazione».
6.15
Centaro, Scopelliti, Greco, Pera, Cirami