DIFESA (4
a
)
MERCOLEDI' 20 DICEMBRE 2000
262
a
Seduta
Presidenza del Presidente
DI BENEDETTO
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Ostillio.
La seduta inizia alle ore 15,45.
IN SEDE DELIBERANTE
(4902)
Deputati RUZZANTE ed altri. - Approvazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in materia di arruolamento dei minorenni
,
approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 18 dicembre 2000.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale e avendo rinunciato a replicare sia il RELATORE, sia il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, il PRESIDENTE pone in votazione i seguenti ordini del giorno, d'identico contenuto:
0/4902/1/4
IL RELATORE
"La 4
a
Commissione,
in occasione della discussione dell'A.S. 4902 recante abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191 in materia di arruolamento dei minorenni
premesso:
che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 definisce come minore ogni essere umano inferiore ai diciotto anni; i diciotto anni sono l'età minima stabilita dai trattati internazionali per accedere ai lavori pericolosi; l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riconosce che il “principio dell'età minima per l'assunzione al lavoro, o comunque un'attività che per sua natura o per le circostanze in cui viene effettuata può nuocere alla salute, alla sicurezza o alla morale dei giovani, è applicabile anche la partecipazione ai conflitti armati”;
impegna il Governo
a sottoscrivere il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia che stabilisce a diciotto anni l'età minima per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati; ad avviare, in sede ONU, un percorso di riforma della Convenzione dei diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989 che introduca il limite di diciotto anni per l'arruolamento nelle forze armate e l'impiego nei conflitti armati."
0/4902/3/4
SALVATO, MAZZUCA POGGIOLINI, LORETO E D'ALESSANDRO PRISCO
"La 4
a
Commissione,
in occasione della discussione dell'A.S. 4902 recante abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191 in materia di arruolamento dei minorenni
premesso:
che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989 definisce come minore ogni essere umano inferiore ai diciotto anni; i diciotto anni sono l'età minima stabilita dai trattati internazionali per accedere ai lavori pericolosi; l'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) riconosce che il “principio dell'età minima per l'assunzione al lavoro, o comunque un'attività che per sua natura o per le circostanze in cui viene effettuata può nuocere alla salute, alla sicurezza o alla morale dei giovani, è applicabile anche la partecipazione ai conflitti armati”;
impegna il Governo
a sottoscrivere il protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia che stabilisce a diciotto anni l'età minima per il reclutamento militare e la partecipazione ai conflitti armati; ad avviare, in sede ONU, un percorso di riforma della Convenzione dei diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989 che introduca il limite di diciotto anni per l'arruolamento nelle forze armate e l'impiego nei conflitti armati."
Dopo la verifica del prescritto numero legale, essi sono approvati con l'avviso favorevole del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.
Il PRESIDENTE pone quindi in votazione i seguenti ordini del giorno, d'identico contenuto:
0/4902/2/4
IL RELATORE
"La 4
a
Commissione,
in occasione della discussione dell'A.S. 4902 recante abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191 in materia di arruolamento dei minorenni
premesso:
che secondo le Nazioni Unite, nel mondo, in particolare in Africa e in alcune zone dell'Asia, ci sono attualmente 300.000 minori ingaggiati in ostilità e che altre centinaia di migliaia di minori sono arruolati negli eserciti regolari e irregolari e possono essere chiamati a combattere ogni momento;
che i bambini soldato diventano bersagli legittimi durante i combattimenti e non solo non godono più della protezione riservata ai civili, ma al contrario sono spesso considerati dalle popolazioni locali più pericolosi dei combattenti adulti rischiando così di essere oggetto di ulteriore violenza;
che il loro reinserimento nella vita sociale è molo difficile perché spesso le famiglie e le comunità di origine non esistono più, dissolte dalla guerra, o li rifiutano;
che nel giugno 1986, diverse Organizzazioni non governative (ONG) internazionali hanno lanciato la Coalizione “Stop all'uso di bambini soldato!” che si batte per la proibizione in tutto il mondo del reclutamento e dell'impiego in conflitti armati di minori di 18 anni. Anche in Italia è attiva una Coalizione italiana affiliata a quella internazionale, che si è fatta promotrice di diverse iniziative anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
considerato:
che la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede all'articolo 38, comma 4, che “in conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parte adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione”;
che lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel 1998, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, include tra i crimini di guerra il reclutamento e l'arruolamento dei fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il farli partecipare attivamente alle ostilità;
che la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) contro lo sfruttamento del lavoro minorile, adottata a Ginevra nel 1999 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148, comprende tra le forme peggiori di lavoro minorile il reclutamento forzoso o obbligatorio di minori di 18 anni ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
tenendo conto della presentazione da parte di 42 senatori di maggioranza e opposizione del disegno di legge n. 4274;
impegna il Governo
a farsi parte attiva per l'istituzione di un fondo per interventi di recupero e di reinserimento sociale dei minori impegnati o reduci da esperienze di guerra, attraverso progetti di assistenza, di sostegno a quelle comunità che ne garantiscono l'inserimento, di formazione di operatori locali e di sensibilizzazione contro l'arruolamento e la partecipazione ai conflitti di minori."
0/4902/4/4
SALVATO, MAZZUCA POGGIOLINI, LORETO E D'ALESSANDRO PRISCO
"La 4
a
Commissione,
in occasione della discussione dell'A.S. 4902 recante abrogazione dell'articolo 3 della legge 31 maggio 1975, n. 191 in materia di arruolamento dei minorenni
premesso:
che secondo le Nazioni Unite, nel mondo, in particolare in Africa e in alcune zone dell'Asia, ci sono attualmente 300.000 minori ingaggiati in ostilità e che altre centinaia di migliaia di minori sono arruolati negli eserciti regolari e irregolari e possono essere chiamati a combattere ogni momento;
che i bambini soldato diventano bersagli legittimi durante i combattimenti e non solo non godono più della protezione riservata ai civili, ma al contrario sono spesso considerati dalle popolazioni locali più pericolosi dei combattenti adulti rischiando così di essere oggetto di ulteriore violenza;
che il loro reinserimento nella vita sociale è molo difficile perché spesso le famiglie e le comunità di origine non esistono più, dissolte dalla guerra, o li rifiutano;
che nel giugno 1986, diverse Organizzazioni non governative (ONG) internazionali hanno lanciato la Coalizione “Stop all'uso di bambini soldato!” che si batte per la proibizione in tutto il mondo del reclutamento e dell'impiego in conflitti armati di minori di 18 anni. Anche in Italia è attiva una Coalizione italiana affiliata a quella internazionale, che si è fatta promotrice di diverse iniziative anche di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
considerato:
che la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede all'articolo 38, comma 4, che “in conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parte adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione”;
che lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma nel 1998, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, include tra i crimini di guerra il reclutamento e l'arruolamento dei fanciulli di età inferiore ai 15 anni nelle forze armate nazionali o il farli partecipare attivamente alle ostilità;
che la Convenzione n. 182 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) contro lo sfruttamento del lavoro minorile, adottata a Ginevra nel 1999 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 25 maggio 2000, n. 148, comprende tra le forme peggiori di lavoro minorile il reclutamento forzoso o obbligatorio di minori di 18 anni ai fini di un loro impiego nei conflitti armati;
tenendo conto della presentazione da parte di 42 senatori di maggioranza e opposizione del disegno di legge n. 4274;
impegna il Governo
a farsi parte attiva per l'istituzione di un fondo per interventi di recupero e di reinserimento sociale dei minori impegnati o reduci da esperienze di guerra, attraverso progetti di assistenza, di sostegno a quelle comunità che ne garantiscono l'inserimento, di formazione di operatori locali e di sensibilizzazione contro l'arruolamento e la partecipazione ai conflitti di minori."
Essi sono approvati, con l'avviso favorevole del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.
Si procede quindi alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge in titolo.
Dopo dichiarazione di voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, dei senatori LORETO, GUBERT, MAZZUCA POGGIOLINI, PELLICINI e dopo che il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ha espresso avviso favorevole, il disegno di legge è posto in votazione ed approvato.
La seduta termina alle ore 16.