148a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone

IN SEDE REFERENTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto di autore
(458) FUMAGALLI CARULLI. Norme per la protezione delle opere di disegno industriale
(2157) CENTARO ed altri. Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Si procede nell'esame degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso, a partire dagli emendamenti relativi all'articolo 7.

Il presidente CIRAMI dà conto del parere della 1 Commissione permanente, per la parte relativa all'articolo 7, condizionato all'accoglimento dell'emendamento 7.3 presentato dal Governo.

La senatrice BONFIETTI illustra l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo 7, sottolineando come non appaia opportuna l'attribuzione alla SIAE e all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria della funzione di vigilanza sulla pirateria televisiva, satellitare, fotografica e audiovisiva.

Il sottosegretario MIRONE illustra l'emendamento 7.3, rilevando come la sua formulazione consentirebbe di evitare il rischio di confusione o contrasto di competenze, fra apparati amministrativi diversi. Fa inoltre presente che l'approvazione di tale emendamento costituisce il presupposto degli emendamenti soppressivi presentati dal Governo agli articoli 8 e 9 del testo in esame; pertanto qualora risultasse respinto l'emendamento 7.3 il Governo dovrebbe rivedere la sua posizione sugli articoli in questione.

Il presidente CIRAMI condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Bonfietti ed evidenzia che i compiti ed i poteri previsti dagli articoli 8 e 9 appaiono inconciliabili con la natura della SIAE. L'approvazione di tali articoli trasformerebbe infatti il personale della SIAE in una sorta di corpo di polizia specializzato: aspetto che lo vede assolutamente contrario.

Il relatore BUCCIERO non condivide gli emendamenti soppressivi degli articoli 7, 8 e 9 del testo unificato in esame. Tali articoli infatti si limitano a specificare le modalità operative attraverso le quali la SIAE potrà concretamente adempiere i compiti di tutela ad essa attribuiti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1995 con cui è stato approvato il nuovo statuto della stessa SIAE. Gli articoli in questione, attribuendo alla SIAE nuovi poteri, consentiranno di valorizzarne il ruolo di supporto e di collaborazione con l'opera svolta dalle forze dell'ordine nei confronti della violazione in materia di diritto d'autore.
Più in generale, l'oratore sottolinea l'esigenza di introdurre rapidamente nell'ordinamento italiano strumenti di tutela incisivi ed efficaci contro le violazioni al diritto d'autore e in tema di pirateria audiovisiva, in quanto solo così sarà possibile recuperare, su questo terreno, il ritardo del nostro Paese rispetto agli altri ed evitare il rischio di reazioni negative, da parte di questi ultimi, di fronte alla mancanza di adeguate iniziative di contrasto dei fenomeni di pirateria.

Il senatore BERTONI, pur comprendendo le ragioni addotte dal senatore Bucciero, sottolinea gli effetti negativi che possono derivare da una moltiplicazione degli organi vigilanti, ferma restando peraltro l'esigenza di assicurare adeguati strumenti di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore e delle varie forme di pirateria.

Dopo che il presidente CIRAMI ha ribadito la propria contrarietà sul merito dell'articolo 7, la senatrice BONFIETTI ritira l'emendamento 7.1 preannunciando il suo voto favorevole sull'emendamento 7.3.

Stante l'assenza del proponente, il presidente CIRAMI dichiara decaduto l'emendamento 7.2.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE, è respinto l'emendamento 7.3.

La Commissione successivamente approva l'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 8.

Il presidente CIRAMI dà conto del parere della Commissione affari costituzionali per la parte relativa all'articolo 8 e avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.4.

Il sottosegretario MIRONE ritira l'emendamento 8.3, in conseguenza della votazione dell'emendamento 7.3.

Il senatore VALENTINO aggiunge la sua firma all'emendamento 8.4.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo 8 e di contenuto identico all'emendamento 8.2, in quanto ciò gli appare la logica conseguenza dell'approvazione da parte della Commissione del precedente articolo 7.

La senatrice BONFIETTI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 8.1, soppressivo dell'articolo 8, sottolineando come debbano considerarsi senz'altro ingiustificati i poteri che questa disposizione attribuisce alla SIAE.

Il presidente CIRAMI condivide le considerazioni svolte dalla senatrice Bonfietti e ritiene, in particolare, che il comma 4 dell'articolo 8 verrebbe ad introdurre una vera e propria norma penale in bianco.

Il senatore CENTARO evidenzia invece come le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del testo in esame si limitino sostanzialmente a specificare gli strumenti attuativi attraverso i quali la SIAE potrà concretamente adempiere i compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalla normativa vigente, ma esclude che le funzioni svolte da tale ente possano essere qualificate come sostanzialmente analoghe a quelle della polizia giudiziaria.

Il relatore BUCCIERO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.4 e parere contrario sull'emendamento 8.1, di contenuto identico all'emendamento 8.2.

Il sottosegretario MIRONE è a sua volta favorevole all'emendamento 8.4 mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 8.1, di contenuto identico all'emendamento 8.2.

Vengono quindi posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 8.1 e 8.2.

La Commissione, poi, approva l'emendamento 8.4.

Il presidente CIRAMI annuncia il suo voto contrario sull'articolo 8 ribadendo che esso determina un eccessivo ampliamento dei poteri attribuiti alla SIAE.

Anche la senatrice BONFIETTI annuncia il suo voto contrario sull'articolo 8.

L'articolo 8 risulta approvato nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9, tutti soppressivi dell'articolo.

Il rappresentante del GOVERNO ritira l'emendamento 9.2, in conseguenza della reiezione dell'emendamento 7.3.

L'emendamento 9.1 è fatto proprio dal senatore BERTONI.

La senatrice BONFIETTI dà per illustrato il proprio emendamento 9.3, identico agli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il relatore BUCCIERO esprime il proprio parere, che è contrario agli emendamenti 9.1 e 9.3.

Il presidente CIRAMI preannunzia il proprio voto favorevole a tutti gli emendamenti in esame, motivandoli in relazione a quanto da lui già dichiarato in sede di votazione dell'articolo 8.

Il senatore CENTARO invece è favorevole al mantenimento dell'articolo 9, essendo tale norma necessaria per finalizzare alla trasmissione alla polizia giudiziaria il risultato dell'attività compiuta dagli ispettori della SIAE.

Il presidente CIRAMI pone quindi in votazione il mantenimento dell'articolo 9, che è approvato, dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il presidente CIRAMI riassume, in assenza del presentatore, senatore Russo, l'emendamento 10.1, che dà per illustrato.

Il senatore BUCCIERO preannuncia di essere contrario all'emendamento in esame.

Il senatore FOLLIERI motiva la propria adesione all'emendamento, considerando che l'articolo 10 del testo proposto dal relatore si rivela superfluo. Infatti la SIAE si costituisce parte civile già sulla base delle norme generali del codice di procedura penale; nè appare necessaria - al capoverso 1 del comma 1 dell'articolo 10 - la analitica indicazione degli altri soggetti a ciò legittimati. Inoltre la disposizione recata dal capoverso 2 dello stesso comma 1 nulla innova rispetto all'articolo 93 del codice di procedura penale.

Il senatore CENTARO sottolinea come la disposizione da ultimo menzionata sia invece necessaria al fine di circoscrivere la discrezionalità del giudice nell'ammettere l'intervento nel processo, secondo quanto previsto dall'articolo 91 del codice di procedura penale: in tal senso il richiamo all'articolo 93 gli appare necessario.

Dissente il presidente CIRAMI, che ritiene le disposizioni generali del codice di rito ampiamente sufficienti a disciplinare l'ipotesi contemplata con tanto dettaglio dall'articolo 10 del testo proposto dal relatore.

Interviene nuovamente il RELATORE il quale, ribadendo la necessità di mantenere l'articolo 10 del testo da lui proposto, propone altresì una possibile riformulazione del primo comma, in tal senso sia recependo indicazioni del senatore BERTONI - il quale fa notare come la parola «licenziatario» sia sconosciuta al linguaggio corrente - sia proponendo la soppressione delle parole «le relative associazioni di categoria».

Il senatore CALVI è favorevole alla soppressione dell'articolo 10, constatando che la SIAE si costituisce regolarmente nei procedimenti sulla base delle norme generali del codice di rito.

Il senatore CENTARO, a sua volta, ribadisce che le disposizioni dell'articolo 10 sono necessarie per evitare giurisprudenza difforme nell'ammissione della parte civile o degli intervenuti nel processo.

Il relatore BUCCIERO condivide le osservazioni del senatore Centaro, sottolineando come la giurisprudenza non sia affatto pacifica sulla materia.

Il senatore MILIO, oltre a dichiararsi a favore della soppressione del capoverso 1 dell'articolo 10, aggiunge a sostegno delle argomentazioni in precedenza esposte, anche quella del rischio che una elencazione troppo dettagliata, come quella proposta determini un effetto di automatica preclusione nei confronti di soggetti non menzionati.

Anche il senatore PETTINATO ritiene pleonastico il capoverso 1 del comma 1e condivide, altresì, le preoccupazioni del senatore Milio quanto agli aspetti negativi che potrebbero essere legati ad una troppo dettagliata elencazione dei soggetti legittimati processualmente ad intervenire o a costituirsi parte civile. Ad ulteriore sostegno di quanto da lui evidenziato, il senatore Pettinato rileva che il capoverso 1 del comma 1 menziona, al singolare, il titolare del diritto di autore come soggetto suscettibile di costituirsi parte civile mentre individua globalmente produttori fonografici, cinematografici e loro licenziatari, cessionari o aventi causa, delineando una evidente sperequazione fra questi soggetti e il titolare del diritto di autore.

In relazione all'andamento del dibattito, il relatore BUCCIERO, dopo aver prefigurato una ulteriore riformulazione del capoverso 1 del comma 1 dell'articolo 10 mirante a riportare alla forma singolare i soggetti che possono costituirsi parte civile, dichiara di rimettersi alle valutazioni della Commissione.

Il sottosegretario MIRONE non ritiene necessario mantenere l'articolo 10. Richiama altresì l'attenzione della Commissione sulla opportunità di passare alla votazione dell'emendamento soppressivo 10.1, prima di procedere ulteriormente sulla strada delle eventuali modifiche da apportare.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CALVI preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento, sottolineando che gli articoli 74, 91 e 93 del codice di procedura penale già dispongono esaustivamente per la costituzione di parte civile e per l'atto di intervento. Richiama altresì l'attenzione della Commissione sulla assoluta superfluità del successivo capoverso 3 del comma 1 dell'articolo 10.

Il senatore Antonino CARUSO preannuncia la propria astensione, non in merito all'andamento del dibattito, ma avuto riguardo ad una precedente decisione della Commissione, la quale, in sede di espressione del parere reso dalla apposita Sottocommissione sui disegni di legge nn. 2077, 2100 e 2155 in tema di disciplina dei diritti dei consumatori, ha seguito una linea del tutto opposta rispetto a quella contraria al mantenimento dell'articolo 10 che sembra prevalere dal dibattito.

Il senatore FASSONE dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 10.1 considerando che o il danno è già diretto ed immediato e rientra allora nei principi generali del codice di rito oppure non lo è ed in tal caso si creerebbe, approvando l'articolo 10, una norma di favore di dubbia ammissibilità.

Anche il senatore FOLLIERI ribadisce di essere contrario al mantenimento dell'articolo 10 e ricorda, a sostegno della propria posizione, quanto disposto dall'articolo 212 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Posto in votazione l'emendamento 10.1 è poi accolto, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 e 10.6.

La Commissione passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il presidente CIRAMI dà conto delle osservazioni a tale articolo formulate dalla Commissione affari costituzionali.

La senatrice BONFIETTI dà per illustrato l'emendamento 11.1.

L'emendamento 11.2 viene ritirato dal rappresentante del Governo, dopo che il sottosegretario Mirone ha dato conto di alcune correzioni al testo distribuito alla Commissione.

Gli emendamenti 11.3 e 11.5 sono ritirati dalla senatrice BONFIETTI, mentre l'emendamento 11.4 viene fatto proprio dal senatore BERTONI, in assenza del presentatore, senatore Russo.

Il relatore BUCCIERO si esprime, quindi, in senso favorevole sugli emendamenti 11.1 e 11.4.

Del pari favorevole è il parere del sottosegretario MIRONE.

Gli emendamenti 11.1 e 11.4 sono posti separatamente ai voti ed approvati.

Il senatore CENTARO ritira, quindi, l'emendamento 11.6.

Il senatore FOLLIERI rinuncia ad illustrare l'emendamento 11.7.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 11.7 è posto ai voti ed approvato.

La senatrice BONFIETTI ritira l'emendamento 11.8.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 11.9 e 11.11, fra loro di contenuto identico.

Con il parere favorevole del RELATORE viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.9, di contenuto identico all'emendamento 11.11.

In merito all'emendamento 11.9 e con particolare riferimento all'uso del termine «masterizzazione», il presidente CIRAMI sottolinea che le disposizioni di legge devono essere formulate in lingua italiana e in modo intelligibile da tutti e propone pertanto che in sede di coordinamento, tale termine venga sostituito con altro più adeguato.

La Commissione conviene.

L'emendamento 11.10 in assenza del presentatore Passigli è fatto proprio dal senatore Bertoni.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0044o)

Il senatore CENTARO propone che i lavori della Commissione proseguano nella seduta antimeridiana di domani con l'esame dei disegni di legge in materia di diritto d'autore e che la seduta pomeridiana sia, invece, dedicata all'esame dei disegni di legge n. 1406 e connessi.

Apprezzate le circostanze, il presidente CIRAMI fa presente che non possibile accogliere la proposta avanzata dal senatore CENTARO e precisa quindi che la seduta antimeridiana di domani sarà dedicata al seguito dell'esame dei disegni di legge n. 1406 e connessi, mentre nella seduta pomeridiana proseguirà la discussione dell'articolato in materia di diritto d'autore (disegni di legge n. 1496 e connessi).

La seduta termina alle ore 16,55.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406


Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Esecuzione delle pene detentive)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Articolo 656. - (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è notificata all'interessato e al suo difensore.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è altresì comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione.
4. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre anni e non vi è pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo nell'esecuzione dell'ordine, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 6, 7 prima parte e 8, ne sospende l'esecuzione. L'ordine e il decreto di sospensione sono notificati al condannato con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro venti giorni, salvo che egli, nel termine predetto, presenti istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero l'affidamento in prova o la sospensione dell'esecuzione della pena di cui agli articoli 94 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
5. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro due mesi dal ricevimento dell'istanza.
6. La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine agli istituti previsti dagli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
7. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente la sospensione dell'esecuzione.
8. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 4 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei cinque anni precedenti alla condanna da eseguire;
c) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

9. Nelle situazioni considerate dal comma 4, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 5, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza».
1.1
Fassone, Calvi, Bertoni, Bonfietti, Russo

Art. 3.

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.
(Affidamento in prova al servizio sociale)

1. Il comma 3 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente comma 2. L'istanza è presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del pubblico ministero investito dell'esecuzione.

2. Il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

4. Fuori dei casi considerati dall'articolo 656 del codice di procedura penale, se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta prima che abbia luogo l'esecuzione della pena, il pubblico ministero, se non osta il limite di pena di cui al comma 1, e se non vi è pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo, sospende l'esecuzione della pena fino alla decisione del tribunale di sorveglianza competente, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza. La sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta dal pubblico ministero più di una volta, anche se il condannato ripropone l'istanza, pur se diversamente motivata, in ordine alla medesima o ad altra misura alternativa, ovvero agli istituti di cui agli articoli 90 o 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.

3. Dopo il comma 4 del'articolo 47 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 4-bis:

4-bis. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio per la protrazione dello stato di detenzione, e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta».
3.0.1
Fassone, Bertoni, Calvi, Bonfietti, Russo



EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496, 458 E 2157


Art. 7.

Sopprimere l'articolo.
7.1
Bonfietti
Sopprimere l'articolo.
7.2
Russo
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, coadiuva l'attività degli organi che svolgono funzioni di vigilanza sulle violazioni in materia di diritto d'autore e di contrasto delle stesse».
7.3
Il Governo

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.
8.1
Bonfietti
Sopprimere l'articolo.
8.2
Russo
Sopprimere l'articolo.
8.3
Il Governo
Al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: «vendita, emissione» sostituire la parola: «e» con la parola: «o».
8.4
Centaro, Greco

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.
9.1
Russo
Sopprimere l'articolo.
9.2
Il Governo
Sopprimere l'articolo.
9.3
Bonfietti

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.
10.1
Russo
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «parte civile la SIAE», inserire le altre: «, gli editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicale e multimediali,».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «relativi ai supporti audiovisivi e fonografici» inserire le altre: «le associazioni di editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicali e multimediali e le associazioni aventi la finalità di proteggere la tutela dei diritti relativi a tali opere».
10.2
Passigli
Al comma 1, capoverso 1, alla seconda riga, dopo la parola: «SIAE» introdurre le seguenti: «gli editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicali e multimediali».

Conseguentemente, al capoverso 2, quarta riga, dopo le parole: «audiovisivi e fonografici» inserire le altre: «le associazioni di editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicali e multimediali e le associazioni aventi la finalità di proteggere la tutela dei diritti relativi a tali opere».
10.3
Bonfietti
Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: «SIAE» aggiungere le seguenti: «gli editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicale e multimediali».
10.4
Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami
Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «audiovisivi» aggiungere le seguenti: «informatici o multimediali».
10.5
Centaro, Greco, Scopelliti
Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «radiotelevisiva» aggiungere le seguenti: «le associazioni di editori di opere letterarie, scientifiche, drammatiche, drammatico-musicale e multimediali e le associazioni aventi la finalità di proteggere la tutela dei diritti relativi a tali opere».
10.6
Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami

Art. 11.

Al comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, capoverso 1, alla quarta riga, dopo le parole: «mercato dell'opera» inserire le seguenti: «o del supporto».
11.1
Bonfietti
Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «in misura comunque non inferiore a lire 200.000. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000» aggiungere le seguenti: «per ogni esemplare».
11.2
Il Governo
Al capoverso 1 dell'articolo 174-bis richiamato, dopo le parole: «comunque non inferiore a lire 200.000» inserire le seguenti: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto».
11.3
Bonfietti
Al capoverso 1, aggiungere il seguente periodo: «La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto».
11.4
Russo
Al capoverso 1 dell'articolo 174-bis richiamato, in fine, dopo le parole: «L. 2.000.000» aggiungere le seguenti: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto».
11.5
Bonfietti
Al comma 1, nell'articolo 174-ter richiamato, capoverso 3, inserire dopo le parole: «comma 2» le seguenti: «, in caso di recidiva è disposta la revoca dell'esercizio e dell'attività».
11.6
Centaro, Greco
Al comma 1, nell'articolo 174-ter richiamato, capoverso 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività».
11.7
Follieri
Al capoverso 4 dell'articolo 174-ter richiamato, dopo la parola: «postproduzione» inserire le seguenti: «nonchè di masterizzazione, tipografia e, più in generale, che esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti».
11.8
Bonfietti
Al comma 1, capoverso 4 dell'articolo 174-ter richiamato, dopo le parole: «di sincronizzazione o di post produzione» sono inserite le seguenti: «nonchè di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti».
11.9
Il Governo
Al comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, dopo le parole: «prezzo di mercato dell'opera» inserire le altre: «o del supporto»; dopo le parole: «comunque non inferiore a lire 200.000» inserire le altre: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto»; e conseguentemente, al medesimo comma 1, nell'articolo 174-bis richiamato, dopo le parole: «a lire 2.000.000» inserire le altre: «per ciascuna violazione e per ogni esemplare abusivamente riprodotto»; e, conseguentemente, al medesimo comma 1, nell'articolo 174-ter richiamato, capoverso 4, dopo le parole: «di postproduzione» inserire le altre: «nonchè di masterizzazione, tipografia e, più in generale, che esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti, sempre che tali stabilimenti potessero essere a conoscenza della contraffazione».
11.10
Passigli
Al comma 1, capoverso 4 dell'articolo 174-ter richiamato, dopo la parola: «postproduzione» inserire le altre: «nonchè di masterizzazione, tipografia e che esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti».
11.11
Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami