GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 31 LUGLIO 1997

172a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C02a, 0008o)

Il presidente ZECCHINO avverte che dalla senatrice Scopelliti è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 964-B.
La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE
(964-B) CIRAMI ed altri. - Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prima di passare all'esame degli articoli, chiede di poter intervenire il relatore CALVI, per sottolineare come nel corso della discussione generale l'attenzione si sia rivolta soprattutto ai problemi di coerenza logica e ai profili di legittimità costituzionale che pone la nuova disciplina delle dichiarazioni rese nella fase predibattimentale da parte dei coimputati, se valutata in connessione con le disposizioni di cui all'articolo 500 del codice di procedura penale per le dichiarazioni dei testimoni. Su questi aspetti è indubbia l'opportunità di un intervento correttivo del legislatore, che non è possibile effettuare in sede di seconda lettura del disegno di legge in titolo, ma al quale si potrà senz'altro dare seguito quanto prima, attraverso un apposito disegno di legge, la cui presentazione è stata d'altra parte già preannunciata.

La senatrice SALVATO ritiene che le considerazioni svolte dal relatore riflettano la consapevolezza dei limiti della normativa che il Senato si appresta a licenziare, limiti sui quali sarebbe necessario intervenire in occasione del varo del provvedimento in titolo invece che rinviare ad un'iniziativa futura indeterminata.

Il presidente ZECCHINO prende atto delle considerazioni svolte dal relatore e assicura che, non appena il disegno di legge cui si è ha fatto riferimento verrà presentato, esso sarà senz'altro preso in considerazione dall'Ufficio di presidenza della Commissione

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Occhipinti ha fatto pervenire alla Commissione due questioni pregiudiziali, le quali non sono state considerate ammissibili perchè presentate dopo che la discussione del provvedimento era già iniziata.

Il senatore OCCHIPINTI dà conto, quindi, del seguente ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli, insistendo per la sua votazione:

La 2a Commissione permanente,

considerato che il provvedimento in oggetto, concernente modifiche al codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, comporterà un pesante aggravamento dell'attività della magistratura, peraltro già oberata da uno spaventoso pregresso processuale, con il rischio di rendere più probabile la prescrizione per numerosi reati, in particolare quelli di maggiore allarme sociale;
che è in corso di discussione presso le Camere il cosiddetto «pacchetto Flick» contenente le misure necessarie per il potenziamento dell'attività della magistratura e che la riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale deve inserirsi in un contesto più generale di certezza dell'azione penale;

delibera

di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge sino alla definitiva approvazione dei provvedimenti concernenti:
le competenze penali del giudice di pace;
la disciplina delle indagini difensive;
le modifiche al codice penale, di cui all'atto Camera n. 2968;
gli incentivi per il trasferimento dei magistrati nelle sedi disagiate.

Si dichiarano contrari il relatore CALVI e il sottosegretario AYALA.

La senatrice SALVATO deplora che l'esame del provvedimento in titolo non sia stato svolto dall'Assemblea.

Si associa il senatore FASSONE.

Posto ai voti, la proposta di non passaggio agli articoli del senatore Occhipinti non è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili - in quanto non in diretta correlazione con gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati - gli emendamenti da 1.1 a 1.29 e avverte che il presentatore, senatore Occhipinti, ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.30.

Sull'emendamento 1.30 il RELATORE e il sottosegretario AYALA si dichiarano contrari ed esso viene respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, inammissibili gli emendamenti da 1.31 a 1.44. Avverte che il senatore Occhipinti ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.45.

Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO si dichiarano contrari e l'emendamento non è accolto dalla Commissione.

Con riferimento all'emendamento 1.46, il PRESIDENTE ritiene di dover esprimere un giudizio di inammissibilità; avverte, comunque, l'esigenza che occorra chiarirne la portata, con riferimento all'articolo 104 del Regolamento.

Anche il relatore CALVI ritiene vi siano elementi per una dichiarazione di inammissibilità.

La senatrice SALVATO chiede che la seduta sia sospesa e che sia demandata al Presidente del Senato la valutazione delle correlazioni degli emendamenti presentati con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Il presidente ZECCHINO, preso atto dell'opinione del relatore, si dichiara comunque disponibile a tener conto di ulteriori valutazioni in merito alla portata dell'emendamento.

Il senatore FIGURELLI insiste per la votazione del suo emendamento e lamenta che il Presidente adotti un'interpretazione formalistica del Regolamento.

Il presidente ZECCHINO rileva che l'emendamento 1.46 si aggancia, formalmente, al nuovo comma 3 introdotto dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 513 del codice di procedura penale, ma non ha connessione con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 1 in discussione, che riguardano esclusivamente l'incidente probatorio. Infatti l'emendamento in questione concerne una problematica diversa, che è quella della lettura degli atti assunti in fase predibattimentale proprio al di fuori dell'incidente probatorio. Ritiene che l'emendamento così configurato rimetterebbe surrettiziamente in discussione i principi generali contenuti nei precedenti commi 1 e 2 dell'articolo 1 come licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Conseguentemente dichiara inammissibile l'emendamento 1.46.

L'emendamento 1.47 è dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Occhipinti ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.48.

Contrario il RELATORE e dopo che il sottosegretario AYALA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento è respinto.
Anche gli emendamenti da 1.49 a 1.63 sono dichiarati inammissibili perchè non in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati.

La Commissione approva, quindi, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e quindi l'articolo 1 nel suo complesso modificato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente ZECCHINO fa presente che l'emendamento 2.1 dovrebbe essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non sembra in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati all'articolo 2.

Il relatore CALVI concorda con il Presidente, sottolineando in particolare che i problemi di inammissibilità sussistono soprattutto per la parte dell'emendamento 2.1 dalla parola «ovvero» fino alla fine. A questo proposito ritiene opportuno un intervento chiarificatore da parte dei presentatori.

Il senatore FASSONE dà conto dell'emendamento 2.1 e sottolinea come esso, a suo parere, appaia strettamente correlato con la modifica introdotta dalla Camera dei deputati al capoverso 1 del comma 1 dell'articolo 2, dove è stato inserito il riferimento all'articolo 512-bis del codice di procedura penale, individuando, in tal modo, un'altra ipotesi di acquisizione al dibattimento di atti assunti nelle fasi precedenti, sulla base dello specifico presupposto della loro irripetibilità. In questa prospettiva, la nozione di irripetibilità potrebbe ricomprendere - e in tale direzione si colloca l'emendamento 2.1 - anche le ipotesi in cui, a causa di violenza o minacce oppure di offerte di denaro o altra utilità, il coimputato, rifiutando di rispondere al dibattimento, rende impossibile la rinnovazione delle dichiarazioni da lui rese precedentemente. In base a tali rilievi la proposta emendativa dovrebbe pertanto considerarsi in diretta correlazione con le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario AYALA ritiene convincenti le argomentazioni svolte dal senatore Fassone.

Il presidente ZECCHINO, in considerazione dei chiarimenti forniti dal senatore Fassone, ritiene opportuno porre in votazione l'emendamento 2.1.

Il relatore CALVI, mentre si richiama alle osservazioni da lui in precedenza formulate rispetto ai profili di ammissibilità, ricorda di aver espresso parere favorevole, in occasione della prima lettura, su un emendamento dello stesso senatore Fassone - che venne però respinto dalla Commissione - il quale era sostanzialmente ispirato dalla medesima finalità.
Ritiene pertanto preferibile rimettersi alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento 2.1

Il sottosegretario di Stato AYALA esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 2.1.

Il senatore BERTONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.1, sottolineando come tale proposta emendativa consenta di introdurre nell'articolato in esame una correzione sul merito della quale vi fu un vasto consenso reale.

Il senatore RUSSO, a nome del Gruppo della sinistra democratica-L'Ulivo, annuncia voto favorevole rilevando l'opportunità di un intervento correttivo che, tra l'altro, renderebbe chiaramente pretestuose e infondate le critiche rivolte alla riforma dell'articolo 513 che la Commissione si appresta a licenziare.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto contrario del Gruppo del Partito Popolare italiano.

Il senatore PETTINATO annuncia il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo.

In dissenso dal Gruppo della sinistra democratica - L'Ulivo, il senatore SENESE dichiara la sua astensione, evidenziando come un intervento correttivo, relativamente alle ipotesi di violenza o intimidazioni nei confronti del dichiarante, pur opportuno, presupponga però necessariamente anche una riformulazione dell'attuale comma 5 dell'articolo 500 del codice di procedura penale. Diversamente, infatti, e tenendo conto del modo in cui sul piano giurisprudenziale è stato interpretato il citato comma 5, si rischierebbe, approvando l'emendamento in votazione, di creare più problemi di quanti non se ne risolvano.

La senatrice SALVATO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 2.1, denunciando l'esistenza di una sorta di ipoteca politica finalizzata ad imporre il varo della riforma dell'articolo 513 nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento e rilevando come questo modo di procedere impedisca di apportare a tale testo quei correttivi che invece appaiono necessari.

Posto ai voti l'emendamento 2.1 è respinto dalla Commissione.

La senatrice SALVATO rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 2.2 il quale, dopo che il RELATORE si è rimesso alla Commissione, viene posto ai voti e respinto.

Il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.