GIUSTIZIA (2ª)


GIOVEDI' 18 GIUGNO 1998
304ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO



Intervengono il Ministro di grazia e la giustizia Flick e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

La seduta inizia alle ore 8.50.



IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Prosegue la votazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2207.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 12.21, riformulandolo nell'emendamento 12.21 (Nuovo testo).

Dopo che il RELATORE ha espresso parere favorevole sull'emendamento 12.21 (Nuovo testo) mentre il sottosegretario AYALA si è rimesso alla Commissione, l'emendamento viene posto ai voti e approvato.

Il presidente ZECCHINO fa presente che dal resoconto della seduta del 16 giugno scorso risulta che la senatrice Salvato ha ritirato l'emendamento 12.22. Poichè la senatrice stessa ha chiarito che in realtà non aveva intenzione di ritirare tale emendamento, il Presidente ne ammette la ripresentazione.

Posto ai voti l'emendamento 12.22 è respinto.

Il senatore RUSSO modifica l'emendamento 12.23 inserendo nella rubrica dell'articolo 16-quinquies le parole "restituzione nel termine e" prima delle parole "revisione delle sentenze".

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 12.23 come da ultimo modificato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.24, 12.25, 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31 e 12.32.

Il senatore GRECO ritira quindi l'emendamento 12.33 dopo che il relatore FOLLIERI ha evidenziato come la previsione in esso contenuta debba ritenersi sostanzialmente superflua in quanto la revisione nelle ipotesi considerate dal suddetto emendamento è già ammissibile ai sensi dell'articolo 630 del codice di procedura penale.

Il senatore FASSONE modifica l'emendamento 12.34 nell'emendamento 12.34 (Nuovo testo).

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 12.35, 12.36 e 12.37.

Il senatore RUSSO ritira poi l'emendamento 12.38

Col parere favorevole del RELATORE e del sottosegretario AYALA viene infine posto ai voti e approvato l'emendamento 12.34 (Nuovo testo), dopo che il senatore GRECO ha annunciato su di esso il voto contrario.

Il senatore RUSSO ritira quindi l'emendamento 12.40.

Posto ai voti è poi approvato l'emendamento 12.39, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.41, 12.42, 12.43, 12.44, 12.45, 12.46, 12.47 e 12.48.

Il presidente ZECCHINO rinvia il seguito dell'esame congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice SALVATO, in considerazione dell'assegnazione in sede deliberante alla Commissione giustizia del disegno di legge n. 3168 recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione" chiede, in vista del prossimo Ufficio di presidenza della Commissione, che sia assicurata una corsia preferenziale a tale provvedimento che risponde ad esigenze fortemente sentite.

Il presidente ZECCHINO prende atto della richiesta della senatrice Salvato.

La seduta termina alle ore 9.20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 12.

Al comma 1, dopo l'articolo 16-ter ivi richiamato, inserire il seguente:

«Art. 16-ter-bis.
(Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione in caso di interrogatorio o esame del collaboratore)

1. Quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso il giudice, su richiesta di parte, può disporre che sia acquisito al fascicolo del pubblico ministero il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis limitatamente alle parti di esso che concernono la responsabilità degli imputati nel procedimento».
12.21 (Nuovo testo)
Russo, Fassone, Bonfietti, De Guidi, Calvi

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato, nel secondo periodo, sostituire la parola «desumere» con le altre: «si desuma», sopprimere le parole da: «e inoltre anche tenendo conto dei dati» fino a: «con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3» e inserire fra la parola: «e» e le parole: «che il collaboratore» le altre: «ha accertato».
12.34 (Nuovo testo)
Russo, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi, Calvi

Al comma 1, dopo l'articolo 16-ter ivi richiamato inserire il seguente:

«Art. 16-ter-bis.
(Acquisizione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel caso di interrogatorio od esame del collaboratore)

1. Il giudice può acquisire, anche d'ufficio, il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione di cui all'articolo 16-bis, limitatamente alle parti di esso che concernono le responsabilità degli imputati del procedimento, quando si deve procedere all'interrogatorio o all'esame del collaboratore quale testimone o persona imputata in un procedimento connesso.
2. Al verbale acquisito ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni che regolano la lettura e l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.
12.21
Russo, Fassone, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-quinquies ivi richiamato.
12.22
Salvato

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-quinquies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-quinquies.
(Revisione delle sentenze)

1. È ammessa la revisione della sentenza quando le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono state applicate per effetto di dichiarazioni false o reticenti, ovvero quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti predette commette un delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio e che è indicativo della permanenza del soggetto nel circuito criminale.
2. La revisione è richiesta dal procuratore generale della corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata, previa acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia o dei procuratori generali presso le corti d'appello interessati nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 11.
3. Quando chi ha beneficiato delle circostanze attenuanti di cui al comma 1 ha ottenuto anche taluno dei benefici penitenziari previsti dall'articolo 16-septies, il procuratore generale che richiede la revisione della sentenza informa della richiesta il tribunale di sorveglianza ed il magistrato di sorveglianza competenti ai fini dei provvedimenti previsti dal comma 6 del medesimo articolo 16-septies.
4. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena.
5. Nel corso del giudizio di revisione il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può disporre l'applicazione delle misure cautelari previste dalla legge.
6. Quando le situazioni indicate nel comma 1 emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti da cui risultano le predette situazioni sono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la sentenza ovvero, se gli atti del procedimento sono già stati trasmessi al giudice dell'impugnazione, al pubblico ministero presso il giudice che deve decidere sull'impugnazione. Se si tratta di sentenza pronunciata in grado di appello, gli atti sono in ogni caso trasmessi al pubblico ministero presso la corte d'appello che ha pronunciato la sentenza. Il pubblico ministero, entro dieci giorni dal ricevimento degli atti, può chiedere, a norma dell'articolo 175 del codice di procedura penale, la restituzione nel termine per proporre impugnazione limitatamente al punto della decisione relativo alla applicazione delle circostanze attenuanti indicate nel comma 1.
7. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando risulta che il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle circostanze attenuanti o dei benefici penitenziari o delle misure di tutela o speciali di protezione previsti dalla legge. L'aumento è dalla metà a due terzi se uno dei benefici è stato conseguito.
12.23
Russo, Fassone, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato sostituire i commi 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:

«1. Quando, prima che la sentenza sia divenuta irrvocabile, emerga che le circostanze attenuanti che il codice penale o le disposizioni speciali prevedono in materia di condotte di collaborazione sono già state applicate in uno dei gradi di giudizio per effetto di false o reticenti dichiarazioni, anche se contenute nel verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e anche se concernenti l'individuazione del denaro, dei beni e delle altre utilità dei quali chi le ha rese dispone direttamente o indirettamente e che sono il frutto di attività illecite svolte o ne costituiscono il reimpiego, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rinnovazione del giudizio».
12.24
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire, al primo rigo, la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».
12.25
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire la parola: «indirettamente e che sono» con le altre: «indirettamente, nonchè di quelli che sono».
12.26
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, al quattordicesimo rigo sostituire la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».
12.27
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La revisione deve essere chiesta dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata».
12.28
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 2, sopprimere la parte dalle parole: «e comunque» sino alla fine.
12.29
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 4, sostituire le parole: «può disporre» con la parola: «dispone».
12.30
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sopprimere il comma 5.
12.31
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
12.32
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. La revisione è, altresì, automaticamente consentita al condannato in conseguenza delle false dichiarazioni del collaborante».
12.33
Milio, Greco

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-sexies ivi richiamato.
12.34
Russo, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-sexies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-sexies. - (Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione). - 1. La revoca della custodia cautelare in carcere o la sua sostituzione con altra misura meno grave possono essere adottate solo per ragioni diverse dall'intervenuta collaborazione, e, comunque, non prima della pronuncia della sentenza di primo grado sui fatti di cui alle dichiarazioni rese, tranne che per accertate condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario».
12.35
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1, sopprimere la parte dalle parole: «In tali casi» sino alla fine.
12.36
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi se, nell'ambito delle valutazioni contenute nella sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione sia stato confermato il requisito della sua indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3, nonchè nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari non siano stati acquisiti elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico eversivo, e se il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, abbia rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12».
12.37
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies, ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «e, inoltre», sino alla fine.
12.38
Russo, Fassone Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.
2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pensa possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis e, salvo che non si tratti di permesso premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».
12.39
Russo, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.
2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposto o al parere copia del verbale illustrativi dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento dei ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 7 di detto articolo, e, salvo che non si tratti di permessi premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».
12.40
Russo, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «anche dopo la condanna».
12.41
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo l'espiazione di almeno la metà della pena ovvero se si tratta di condannato all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno ventuno anni di reclusione» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
12.42
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione che ne confermi il requisito dell'indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3».
12.43
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cerami

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Acquisita la proposta o il parere e la sentenza indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene accertati il requisito dell'indispensabilità della collaborazione nonchè la prova del ravvedimento, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».
12.44
Centaro, Pera, Greco, Cirami, Scopelliti

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».
12.45
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».
12.46
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «un quarto» con le parole: «una metà» e le parole: «almeno dieci anni di pena» con le parole: «almeno 21 anni di reclusione».
12.47
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: «quarto» con l'altra: «terzo».
12.48
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino