164a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 21,20.

IN SEDE REFERENTE
(2645) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento il senatore MELONI, il quale rileva come esso sia inteso a prorogare fino al 31 gennaio 1998 il termine, previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo. A tale previsione di proroga, contenuta nell'articolo del testo del decreto-legge oggetto di conversione, la Camera dei Deputati ha aggiunto, nel corso dell'esame in prima lettura, due ulteriori articoli. L'articolo 1-bis, comma 1, interpretando le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto-legge n. 551 del 1988, affida al prefetto, oltre che la potestà di fissare i criteri generali per l'impiego della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, anche quella di determinare i tempi e le modalità della concessione della medesima in relazione alle situazioni concrete, eventualmente in deroga all'ordine di presentazione delle richieste dell'ufficiale giudiziario. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 1-bis stabilisce che le commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 551 del 1988 forniscono pareri sui criteri generali per l'impiego della forza pubblica, ferma restante l'esclusiva competenza dei prefetti circa l'assunzione di qualsiasi decisione in materia. Infine, l'articolo 1-ter, pure esso introdotto dalla Camera dei Deputati, chiarisce che il decreto del ministro dei lavori pubblici previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1991 n. 360, inteso a prorogare annualmente il termine per il rilascio degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione nei Comuni di Venezia e Chioggia, deve essere emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di proroga.
Il provvedimento all'esame, prosegue il relatore, non costituisce certamente una soluzione radicale dei problemi afferenti alla crisi degli alloggi, in ordine ai quali già sono all'esame del Parlamento diverse proposte di legge intese ad introdurre una disciplina organica della materia. Esso, tuttavia, costituisce uno strumento di durata temporanea necessario ad affrontare la grave situazione di crisi del settore degli alloggi e ad evitare, nel breve periodo, il disagio che si determinerebbe se non fosse prorogata l'operatività degli strumenti previsti dal decreto-legge n. 551 del 1988. Ne raccomanda, pertanto, alla Commissione un sollecito esame.

Ha la parola sull'ordine dei lavori il senatore PREIONI, il quale, chiede se sia stato fissato un termine per la presentazione di emendamenti in Commissione.

Il presidente ZECCHINO - rilevato che il senatore Preioni ha già presentato emendamenti al testo, ricorda che il disegno di legge è molto urgente, essendo già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana. Assicura il senatore Preioni che sottoporrà alla Commissione la proposta di fissare un termine per gli emendamenti.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Prende la parola il senatore PREIONI, il quale esprime una valutazione negativa sull'intera disciplina legislativa dei rapporti locatizi a partire dal 1978, rilevando come il regime vincolista dei contratti di locazione abbia determinato una crisi del mercato ed una sostanziale indisponibilità di alloggi a fini abitativi. Il provvedimento all'esame si muove nella medesima direzione della legislazione precedente, che ha prodotto un irrigidimento del mercato e una forte crisi del settore delle locazioni abitative, muovendosi sulla linea di un favore verso la parte conduttrice, a sostanziale danno della parte locatrice. Rileva, inoltre, come il provvedimento affidi ad un soggetto non investito di autorità giurisdizionale, quale il prefetto, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio del giudice e come esso non abbia riguardo alla fase giurisdizionale precedente l'ordine di rilascio, che occupa sovente tempi lunghi ed ingiustificati.
Esprime, in conclusione, la propria contrarietà al provvedimento in esame, rilevando come sullo stesso si sia raccolto il consenso di tutte le forze politiche, anche di quelle che esprimono posizioni ideologiche più liberiste.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Il senatore PREIONI chiede la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Posta ai voti, la proposta è respinta dalla Commissione.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti, iniziando da quelli all'articolo 1.

Il senatore PREIONI illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2 all'articolo 1, dei quali è presentatore. In particolare, l'emendamento 1.1 è inteso a ridurre al 1o settembre 1997 la proroga fissata nel decreto-legge al 31 gennaio 1998, mentre l'emendamento 1.2, introducendo il comma 1-bis, stabilisce che dal 1 febbraio 1998 l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo avviene secondo quanto stabilito dal giudice dell'esecuzione.

Posti ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti, con il voto favorevole del senatore PREIONI.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti all'articolo 1-bis.

Il senatore PREIONI illustra gli emendamenti 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, dei quali è presentatore. L'emendamento 1-bis.1, propone la soppressione dell'articolo 1-bis. L'emendamento 1-bis.2, subordinato alla mancata approvazione dell'emendamento 1-bis.1, chiarisce che il provvedimento di concessione della forza pubblica da parte del prefetto non deve avere durata comunque superiore a trenta giorni; gli emendamenti 1-bis.3 e 1-bis.4 tendono, invece, rispettivamente ad eliminare il potere prefettizio di determinare i tempi e le modalità della concessione della forza pubblica e, rispettivamente, di fissare il termine di quindici giorni per l'espressione del parere da parte delle commissioni prefettizie di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 551 del 1988.

Posti ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti sono respinti, con il voto favorevole del senatore PREIONI.

Concluso l'esame degli emendamenti presentati, la Commissione dà mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento all'esame, autorizzandolo alla relazione orale.

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore
(458) FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale
(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Disgiunzione del disegno di legge n. 458)

Riprende l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 luglio scorso.

Si procede nell'esame del testo unificato predisposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.0.1 (Nuovo testo) precedentemente accantonato.

Posto ai voti l'emendamento 6.0.1 (Nuovo testo) è approvato, con il voto contrario della senatrice SALVATO.

Il sottosegretario MIRONE rinuncia ad illustrare l'emendamento 15.0.1.

Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 15.0.1 è posto ai voti ed approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 11.13, di contenuto identico all'emendamento 11.14, e 12.1, di contenuto identico all'emendamento 12.2, precedentemente accantonati.

Sono quindi separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 11 e 12.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.9 sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 16.4 (identico all'emendamento 16.3), 16.5, 16.8 e 16.6 (identico a 16.7).

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 16.3 viene dichiarato decaduto.

Con il parere favorevole del RELATORE Bucciero e del rappresentante del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 16.4 e 16.5.

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, gli emendamenti 16.8 e 16.6, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 16.7, sono separatamente posti ai voti ed approvati con il parere favorevole del RELATORE.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 16 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17.

L'emendamento 17.1 risulta precluso in conseguenza dell'approvazione dell'articolo 15.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 17.2, 17.3, 17.5, 17.6, 17.7 e 17.8.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 17.2 e 17.3.

Stante l'assenza del proponente viene dichiarato decaduto l'emendamento 17.4.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è posto ai voti ed approvato l'emendamento 17.5.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 17.6.

Per l'assenza della proponente, viene dichiarato decaduto l'emendamento 17.7.

Il senatore CENTARO modifica quindi l'emendamento 17.8, sostituendo la parola «fraudolentemente» con le parole «a fini fraudolenti».

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, e con il voto contrario della senatrice SALVATO, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 17.8, nel testo modificato.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 17 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.2a e 18.3.

IL RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 18.1, di contenuto identico all'emendamento 18.2.

Il sottosegretario di Stato MIRONE esprime parere favorevole sull'emendamento 18.2.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 18.1, di contenuto identico all'emendamento 18.2.

Il relatore BUCCIERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.2a e 18.3.

Il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione sugli emendamenti 18.2a e 18.3.

Con il voto contrario della senatrice SALVATO e della senatrice BONFIETTI, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 18.2a.

Con il voto contrario della senatrice SALVATO e della senatrice BONFIETTI, è posto ai voti ed approvato l'emendamento 18.3.

Con il voto contrario della senatrice BONFIETTI, è posto ai voti ed approvato l'articolo 18 come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 19.1, 19.2, 19.3 e 19.4.

Stante l'assenza del proponente, viene dichiarato decaduto l'emendamento 19.1.

Acquisito il parere contrario del relatore BUCCIERO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 19.2.

Il relatore BUCCIERO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 19.3, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Con il voto contrario della senatrice BONFIETTI l'emendamento 19.3 è posto ai voti ed approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e, dopo che il rappresentante del GOVERNO si è rimesso alla Commissione, l'emendamento 19.4 è approvato con il voto contrario della senatrice BONFIETTI.

Con il voto contrario dei senatori SALVATO, MELONI e BONFIETTI è approvato l'articolo 19 come emendato.

Senza discussione è approvato l'articolo 20.

Il senatore MELONI fa proprio l'emendamento 20.0.1, stante l'assenza del proponente.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 20.0.1 è posto ai voti ed approvato.

Il relatore BUCCIERO osserva che a seguito delle votazioni effettuate, si configura un testo che assorbe i disegni di legge nn. 1496 e 458, mentre per il disegno di legge n.458 ritiene che l'argomento debba restare separato. Propone pertanto di disgiungere il seguito dell'esame del disegno di legge n.. 458 che potrà proseguire nei tempi più rapidi il suo iter presso la Commissione.

Conviene la Commissione.

La Commissione passa, quindi, alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice SALVATO annuncia il proprio voto contrario al disegno di legge che ritiene un testo farraginoso e contraddittorio ed altresì con caratteristiche poco convincenti come - in particolare - quella di cui all'articolo 18 che le appare inserita in un'ottica di favore nei confronti del pentitismo che ella non può condividere.

Il senatore CENTARO sottolinea come il testo definito dalla Commissione, pur con i correttivi e i miglioramenti che ad esso potranno essere apportati già in sede di coordinamento e poi eventualmente nel prosieguo dell'esame, assicuri comunque un quadro normativo idoneo a garantire più avanzate ed efficaci forme di tutela del diritto d'autore. Un intervento incisivo in questa direzione appare indispensabile, come più volte evidenziato, sia alla luce degli impegni assunti dall'Italia in ambito internazionale, sia in considerazione della pressante necessità di reprimere attività illecite che hanno assunto dimensioni e caratteri estremamente preoccupanti, anche in quanto sottoposte per lo più al controllo della criminalità organizzata.

Il senatore MELONI annuncia il proprio voto favorevole, pur nutrendo perplessità circa gli aspetti sanzionatori del disegno di legge che, per la mancata approvazione di alcuni emendamenti correttivi, risultano squilibrati. Si augura che l'esame in Assemblea possa rimediare a tali carenze.

Il senatore VALENTINO è favorevole, ritenendo il disegno di legge una risposta sul piano sanzionatorio non eccessiva rispetto alla gravità dei fenomeni criminali sui quali si interviene.

La senatrice BONFIETTI annuncia il proprio voto favorevole anche se con alcune perplessità determinate dall'inserimento nel testo approvato delle norme che premiano i fenomeni del pentitismo, in particolare l'articolo 18. Ritiene che tale ampliamento abbia sbilanciato il provvedimento con una forse eccessiva dose di profili sanzionatori.

Il presidente ZECCHINO esprime forti riserve sul disegno di legge, in particolare per quanto riguarda l'articolo 18.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,20.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1920

Art. 1.

Sopprimere l'articolo.
1.1
Centaro, Greco

Sostituire in tutto l'articolo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» con le altre: «il procuratore distrettuale antimafia».
1.2
Centaro, Greco

In tutto l'articolo, aggiungere, ovunque, ricorrono, alle parole: «il procuratore nazionale antimafia» aggiungere le altre: «e il procuratore distrettuale antimafia».
1.3
Il Relatore


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 211

Sostituire il capoverso 1, con il seguente:

«Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione criminale, la reclusione e la multa».
1.1
Il Relatore

L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:

«Art. 1.
(Abolizione dell'ergastolo)

1. È abolita la pena dell'ergastolo.
2. Quando per un delitto la legge stabilisce la pena edittale dell'ergastolo o della reclusione superiore a ventiquattro anni, queste sono sostituite dalle reclusione nella misura di anni ventiquattro.
3. Se l'ergastolo è previsto per la realizzazione di una circostanza aggravante come sanzione di specie diversa da quella ordinaria del reato, ad essa è sostituita la reclusione fino ad anni trenta.
4. I limiti agli aumenti ed alle diminuizioni di pena per la ipotesi di concorso di circostanze e di concorso di reati sono stabiliti secondo le disposizioni vigenti per la reclusione.
5. L'esecuzione della pena è disciplinata secondo le disposizioni vigenti per la reclusione».

Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 73, comma 2, codice penale)

1. Il secondo comma dell'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica la reclusione della misura di anni trenta”.

Art. 1-ter.
(Modifica dell'articolo 54, comma 4, ordinamento penitenziario)

1. L'articolo 54, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. Ai condannati alla pena della reclusione non inferiore ai ventiquattro anni la presente disposizione non si applica per la ammissione al beneficio dei permessi-premio».

Art. 1-quater.
(Norme transitorie)

1. Se la condanna all'ergastolo, ovvero ad una pena superiore ai ventiquattro anni di reclusione, è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione della pena a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
2. La limitazione di cui all'articolo 54, comma 4, secondo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal precedente articolo 3, non si applica nei confronti di chi, detenuto al momento dell'approvazione della presente legge, abbia già beneficiato di un permesso-premio».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4 e gli articoli da 7 a 20.
1.29
Salvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 17. - (Pene principali: specie) - Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1) la reclusione;
2) la semireclusione;
3) La multa.

La pena principale stabilita per le contravvenzioni è l'ammenda”».
1.31
Scopelliti

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 1-bis. - 1. (Pene sostitutive: specie) - Le pene sostitutive della pena della reclusione sono:

a) assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
b) gli arresti domiciliari;
c) la libertà vigilata;
d) l'affidamento in prova al servizio sociale;
e) il programma socio-terapeutico per i tossicodipendenti».
1.0.1
Scopelliti

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 1-ter. L'articolo 19 del codice penale è così sostituito:

«Art. 19 - (Pene accessorie) - Le pene accessorie sono:

a) interdizione da un pubblico ufficio;
b) interdizione da una attività professionale o imprenditoriale;
c) interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) interdizione dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori».
1.0.2
Scopelliti

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 1-quater. - 1. L'articolo 20 del codice penale è così sostituito:

«Art. 20 - (Regole generali) - Le pene principali e le pene sostitutive sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna.
Le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa. Salvo che la legge disponga altrimenti le pene accessorie hanno la seguente durata:

a) nel caso di condanna a pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa, la durata è quella della pena detentiva inflitta;
b) nel caso di condanna alla pena della multa o dell'ammenda, la durata corrisponde alla metà della pena detentiva prevista per il caso che la pena pecuniaria fosse stata convertita;
c) nel caso di conversione della pena pecuniaria, la pena accessoria consegue di diritto al momento in cui il provvedimento di conversione diventa definitivo ed ha una durata corrispondente alla pena convertita.

Quando per effetto del cumulo con la pena principale e la pena sostitutiva le pene accessorie risultino in concreto sproporzionate alla gravità del reato e superflue allo scopo di impedire la commissione di reati da parte del condannato, il giudice può con la sentenza di condanna escluderne o limitarne l'applicazione».
1.0.3
Scopelliti

Sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende la reclusione criminale, la reclusione e l'arresto».
2.1
Il Relatore

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 18. - (Denominazione e classificazione delle pene principali). - Per pene detentive o restrittive della libertà personale si intendono la reclusione, la semireclusione e le pene sostitutive.
Per ogni effetto giuridico la semireclusione e le pene sostitutive si considerano alla stessa stregua della reclusione; ogni riferimento fatto dalla legge alla reclusione si intende esteso alla semireclusione e alle pene sostitutive.
Per pene pecuniarie si intendono la multa e l'ammenda.
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se convertita”».
2.30
Scopelliti

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Disposizioni di coordinamento)

Salvo quanto disposto negli articoli seguenti, quando nelle disposizioni del codice penale o di altre leggi è prevista la pena dell'ergastolo, questa è sostituita dalla pena della reclusione criminale».
2.0.1
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 22. - (Reclusione criminale). - La reclusione criminale si estende da trentuno a trentaquattro anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione criminale può essere ammesso al lavoro all'aperto”».
3.1
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 22. - (Reclusione speciale). - La pena della reclusione criminale si estende da 30 a 32 anni”».
3.1 (Nuovo testo)
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 22 del codice penale è abrogato».
3.31
Scopelliti

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.
4.1
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 23. - (Reclusione). - La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni”».
4.1 (Nuovo testo)
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

L'articolo 23 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 23. - (Reclusione). - La pena della reclusione si estende da tre mesi a trenta anni ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati. Essa comunque si computa e si applica a giorni, mesi ed anni”».
4.3
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Semireclusione). - 1. La pena della semi reclusione consiste:

a) nella semilibertà;
b) nella semidetenzione».
4.0.1
Scopelliti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

1. L'articolo 24 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 24. - (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire duecentomila, nè superiore a lire cento milioni.
Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da cinquantamila a cinque milioni”».
4.0.2
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater. 1. L'articolo 25 del codice penale è abrogato».
4.0.3
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis. 1. L'articolo 25 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 25. (Arresto). - La pena dell'arresto si estenda da 5 giorni a tre anni».
4.0.3 (Nuovo testo)
Scopelliti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Articolo 4-quinquies. 1. L'articolo 26 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire settantacinquemila nè superiore a lire cinquanta milioni».
4.0.4
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-sexies. - (Pene pecuniarie proporzionali). - 1. La legge può determinare i casi nei quali le pene pecuniarie sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali possono essere ridotte dal giudice quando la condanna superi i limiti di ragionevolezza.
Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, anche delle condizioni economiche del reo.
Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilita dalla legge per il reato sino al triplo, o diminuire sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa».
4.0.5
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-septies. - 1. Dopo il Capo II del codice penale è inserito il seguente:
Capo II-bis.
DELLE PENE SOSTITUTIVE

Art. 27-bis. - (Pene sostitutive). - Il giudice con la sentenza di condanna alla reclusione può disporre che tutta o parte della pena sia eseguita attraverso una delle pene sostitutive previste dal presente codice”».
4.0.6
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-octies. - 1. Al Capo II-bis del codice penale, dopo l'articolo 27-bis, inserire il seguente:

“Art. 27-ter. - (Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro). - 1. L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro può essere disposta solo nei confronti di soggetti che siano abili al lavoro e per le quali lo svolgimento di attività lavorativa adempia alla concreta finalità di rieducazione e di reinserimento nella società lavorativa.
2. Qualora il soggetto, senza giusta causa, non si adegui all'attività lavorativa, il giudice dell'esecuzione dispone che il periodo rimanente sia scontato in carcere quale reclusione.
3. Qualora il soggetto non intenda prestare il lavoro previsto nella colonia agricola o nella casa di lavoro, può chiedere al giudice della esecuzione, con domanda irrevocabile, di scontare la pena in carcere”».
4.0.7
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-novies. - 1. Al Capo II-bis del codice penale, dopo l'articolo 27-bis, inserire il seguente:

“Art. 27-quater. - (Arresti domiciliari). - 1. Il condannato agli arresti domiciliari non può allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza e non può comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.
2. Se il magistrato di sorveglianza accerta che ricorrono particolari esigenze, può autorizzare il condannato a comunicare, entro determinati limiti di tempo, con persone specificamente indicate.
3. Se il magistrato di sorveglianza accerta che il condannato non ha altre possibilità per provvedere alle indispensabili esigenze di vita o che versa in situazione di assoluta indigenza, può autorizzarlo ad esercitare, nei limiti di tempo e di luogo necessari, un'attività lavorativa che gli consenta di procurarsi i mezzi di sostentamento”».
4.0.8
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-decies. - 1. Al Capo II-bis del codice penale, dopo l'articolo 27-bis, inserire il seguente:

“Art. 27-quinquies. - (Libertà vigilata). - 1. Il giudice con la sentenza di condanna impone alla persona in stato di libertà vigilata due o più delle seguenti prescrizioni:

a) divieto di espatrio;
b) obbligo di presentarsi ad un determinato ufficio di polizia giudiziaria in giorni ed ore determinati;
c) divieto di frequentare luoghi di pubblico spettacolo, anche sportivo;
d) divieto di dimorare in un terminato luogo e di accedervi;
e) obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune o della provincia di abituale dimora;
f) sospensione della patente di guida;
g) divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora in giorni o periodi determinati;
h) esecuzione di prestazioni lavorative di utilità sociale. A questa prescrizione può essere aggiunto l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora per uno o due giorni alla settimana, non coincidenti con giorni in cui deve svolgere le prestazioni lavorative di utilità sociale.

2. Il giudice può imporre altre prescrizioni idonee a realizzare la funzione rieducativa della pena e ad evitare l'occasione di nuovi reati.
3. La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata al magistrato di sorveglianza che la esercita in modo da agevolare, anche mediante il lavoro, il reinserimento del condannato nella vita sociale e da favorirne la prestazione d'opera nell'interesse della collettività secondo le proprie attitudini.
4. La persona minorenne condannata ad una pena della reclusione non superiore a cinque anni che è posta in libertà vigilata è affidata ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza.
5. Se una delle prescrizioni previste dal comma 1 non può essere realizzata o quando essa risulti eccessivamente gravosa il magistrato di sorveglianza, con provvedimento motivato, può sostituirla con un'altra delle prescrizioni previste dallo stesso comma.
6. Qualora la persona soggetta a libertà vigilata, senza giusta causa, non osservi le prescrizioni ad essa imposte, il magistrato di sorveglianza dispone che il periodo rimanente sia scontato in carcere quale reclusione”».
4.0.9
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-undecies. - 1. Al Capo II-bis del codice penale, dopo l'articolo 27-bis, inserire il seguente:

“Art. 27-sexies. - (Espulsione dello straniero dallo Stato). - 1. Salvo diversa disposizione di diritto internazionale o comunitario il giudice può ordinare l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero condannato a una pena detentiva non superiore a cinque anni quale pena sostitutiva di tutta o parte della pena inflitta.
2. Nei confronti dello straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice, o che rientra nel territorio dello Stato prima che sia trascorso un tempo pari alla durata della pena, sono eseguite la pena detentiva e la pena pecuniaria previste nella sentenza di condanna senza possibilità di reiterare l'espulsione ed applicare altre pene sostitutive”».
4.0.10
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-duodecies. - (Applicazione delle pene accessorie). - 1. Le pene accessorie si applicano nei limiti e per i reati stabiliti nella presente legge e nelle leggi speciali.
2. Tutte le pene accessorie sono temporanee».
4.0.11
Scopelliti

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.
5.1
Il Relatore

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

«La dichiarazione di abitualità, di tendenza a delinquere o di professionalità nel delitto importa l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo corrispondente alle condanne complessivamente eseguite.
Salvo gli altri casi previsti dalla legge, l'interdizione consegue ad ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, ad un pubblico servizio o ad un ufficio previsto da questo articolo».
5.2
Scopelliti

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.
6.1
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. L'articolo 29 del codice penale è abrogato».
6.2
Scopelliti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 30 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 30. - (Interdizione da una attività professionale o imprenditoriale). - L'interdizione da una attività professionale o imprenditoriale priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione, concessione o licenza dell'Autorità, e importa la sospensione degli atti relativi.
Salvo gli altri casi previsti dalla legge l'interdizione consegue ad ogni condanna per delitti commessi con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri ad essi inerenti”».
6.0.1
Scopelliti

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

1. L'articolo 31 del codice penale è abrogato».
6.0.2
Scopelliti

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. L'articolo 32 del codice penale è abrogato».
7.30
Scopelliti

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Nel comma 3 dell'articolo 32 le parole “alla reclusione” sono sostituite dalle seguenti: “a pena detentiva per delitto”»
7.1
Il Relatore

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 34. - (Interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori). - 1. La legge determina i casi nei quali la condanna importa la interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori.
2. Salvo diversa disposizione di legge la condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori importa l'interdizione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.
3. L'interdizione dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetta sui beni del figlio in base alla legge vigente.
4. Il giudice dà notizia dell'avvenuta interdizione al giudice tutelare il quale provvede con immediatezza nell'interesse dei minori”».
7.0.1
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-ter.

1. L'articolo 35 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 35. - (Interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese). - 1. L'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'imprenditore.
2. Salvo gli altri casi previsti dalla legge essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio”».
7.0.2
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 7-quater.
(Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)

1. L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
2. Salvo gli altri casi previsti dalla legge l'incapacità di cui al comma 1 consegue ad ogni condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione e per quelli commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, ed importa l'interdizione dalla capacità di contrattare con la pubblica amministrazione».
7.0.3
Scopelliti

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.
8.1
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. L'articolo 36 del codice penale è sostituito dal seguente: “Art. 36. - (Pubblicazione della sentenza penale di condanna) 1. La sentenza di condanna a pena detentiva superiore a venti anni è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza ed è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.
2. La pubblicazione è fatta per estratto; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
3. Gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata sono stabiliti dalla legge”».
8.2
Scopelliti

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis. - 1. L'articolo 37 del codice penale è abrogato».
8.0.1
Scopelliti

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. All'ultimo comma dell'articolo 64 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: “e quella della reclusione criminale gli anni trentacinque”».
9.1
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. All'ultimo comma dell'articolo 64 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: “e quella della reclusione speciale gli anni trentadue”».
9.1 (Nuovo testo)
Il Relatore

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.
9.30
Scopelliti

Art. 10.

Sopprimere l'articolo.
10.1
Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. La seconda parte dell'articolo 66 del codice penale è sostituita dalla seguente:

“1) gli anni trentacinque, se si tratta della reclusione criminale;
2) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
4) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis”».
11.1
Senese

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. La seconda parte dell'articolo 66 del codice penale è sostituita dalla seguente:

“1) gli anni trentadue, se si tratta della reclusione speciale;
2) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
4) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis”».
11.1 (Nuovo testo)
Il Relatore

Art. 11.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. L'articolo 66 del codice penale è così sostituito:

“Art. 66. - (Concorso di circostanze). - 1. Nel caso di concorso di più circostanze, anche eterogenee, si applicano nell'ordine gli aumenti e le diminuzioni previsti per ciascuna di esse, partendo da una pena-base determinata in rapporto alla gravità del reato inclusi tutti gli elementi che non siano già previsti dalla legge come circostanza del reato.
2. In nessun caso la pena detentiva può essere aumentata o diminuita oltre i due terzi dei limiti edittali.
3. Se per il delitto la legge stabilisce la pena della reclusione di anni trenta la pena non può essere comunque inferiore a diciotto anni nè superiore ad anni trenta”».
11.30
Scopelliti

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.
12.1
Senese

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

1. L'articolo 67 codice penale è abrogato».
12.2
Scopelliti

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. I primi due commi dell'articolo 72 del codice penale sono sostituiti come segue:

“Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena della reclusione criminale, si applica detta pena nella misura di anni trentacinque con l'isolamento diurno da sei mesi a due anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena della reclusione criminale con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee di specie diversa per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena della reclusione criminale con l'isolamento diurno da due a diciotto mesi”»
12.0.1
Senese

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole: “Alla pena della reclusione criminale è sostituita la pena della reclusione per un tempo pari a quello della reclusione criminale che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze del caso ma diminuito di un terzo”».
20.0.1
Senese


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2645
al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «è ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 1998», con le seguenti: «è da ultimo prorogato fino al 1o settembre 1997 e non è in nessun caso ulteriormente prorogabile».
1.1
Preioni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In ogni caso, dal 1o febbraio 1998 l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione avviene secondo quanto stabilito dal giudice dell'esecuzione».
1.2
Preioni

Sopprimere l'articolo.
1-bis.1
Preioni

Al comma 1, dopo le parole: «della concessione della medesima» aggiungere le seguenti: «che non deve essere comunque superiore a 30 giorni».
1-bis.2
Preioni

Al comma 1, dopo le parole: «è attribuita la» aggiungere la parola: «sola».

Conseguentemente sopprimere le parole: «oltre che».

Sempre al comma 1, sopprimere le parole da: «anche di determinare» fino alla seguenti: «dell'ufficiale giudiziario».
1-bis.3
Preioni

Al comma 2, dopo le parole: «forniscono pareri» aggiungere le seguenti: «entro 15 giorni dal recepimento degli atti».
1-bis.4
Preioni


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 1496, 458 E 2157

Art. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

“2. I soggetti che realizzano rassegne stampa, salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno, devono corrispondere un compenso agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge”».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

“4. È consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per la fotocopia xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nella prima parte del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri”».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole articolo 171-bis, sono aggiunte le seguenti: “e dall'articolo 171-ter,”.
4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

g) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal secondo comma dell'articolo 65 e dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati”.

5. Alla lettera a) dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole qualsiasi procedimento sono aggiunte le seguenti: “opere pubblicate per le stampe, opere multimediali,”.
6. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

“Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al secondo comma dell'articolo 65 ed al quarto comma dell'articolo 68 della presente legge sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
2. I compensi riscossi sono ripartiti dalla SIAE, al netto della provvigione, in mancanza di patto diverso, in uguale misura agli autori ed agli editori. La ripartizione agli aventi diritto per i quali la SIAE non svolge già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni”».
6.0.1 (Nuovo testo)
Pettinato

Art. 15.

Dopo l'articolo 15, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati».
15.0.1
Il Governo

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.
16.1
Il Governo

Sopprimere l'articolo.
16.2
Bonfietti

Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo capoverso con i seguenti:

«2. Chiunque acquista o noleggia consapevolmente supporti audiovisivi, fonografici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui all'articolo 171-ter, con la sanzione amministrativa di lire centomila non riducibile, per ogni copia acquistata o noleggiata.
3. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle copie acquistate o noleggiate la pena è dell'arresto sino a trenta giorni d dell'ammenda sino a a lire due milioni nonchè della pubblica della sentenza su uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo.
16.9
Il Relatore

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole: «e destinata al circuito televisivo, cinematografico, delle videocassette».
16.3
Passigli

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «connessi al suo esercizio» sopprimere le parole: «e destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle videocassette».
16.4
Bonfietti

Al comma 1, capoverso 2, dopo la parola: «fonografici» aggiungere le altre: «o informatici o multimediali».
16.5
Centaro, Greco, Scopelliti

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «di cui all'articolo» aggiungere le parole: «171-bis e all'articolo».
16.8
Centaro, Greco, Scopelliti

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere dopo le parole: «o noleggiata» le seguenti: «e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su di un giornale quotidiano a diffusione nazionale».
16.6
Centaro, Greco

Al comma 1, capoverso 2, aggiungere infine le seguenti parole: «e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su di un quotidiano a diffusione nazionale».
16.7
Follieri

Art. 17.

All'articolo 17, anteporre al comma 1 il seguente:

«01. Dopo il 3-bis dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

“3-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche a chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico od elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o in banche-dati;
b) compie uno dei fatti previsti nella lettera precedente mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;
c) pur non avendo concorso alla abusiva riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le riproduzioni suddette”».
17.1
Russo

Al comma 1, all'articolo 171-quinquies menzionato, al capoverso 2, aggiungere, dopo le parole: «agli artt.», le parole: «171-bis».
17.2
Centaro, Greco, Scopelliti

Al comma 1, all'articolo 171-quinquies menzionato, capoverso 2, dopo le parole: «o fonografici», aggiungere le parole: «o informatici o multimediali».
17.3
Centaro, Greco, Scopelliti

Al comma 1, nell'articolo 171-quinquies richiamato, capoverso 3, sostituire le parole: «al comma 1», con le altre: «ai precedenti commi».
17.4
Passigli

Al comma 1, nell'articolo 171-quinquies citato, capoverso 3, sostituire le parole: «di cui al comma 1 si applica», con le parole: «di cui ai precedenti commi si applicano».
17.5
Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 171-quinquies citato, capoverso 3, prima riga, sostituire: «comma 1», con: «comma 2».
17.6
Bonfietti

Al comma 1, dopo l'articolo 171-sexies citato, aggiungere il seguente:

«Art. 171-septies.

1. Qualora il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque fraudolentemente produca, ponga in vendita, importi promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodifica di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e l'ammenda a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
3. Il reato è procedibile d'ufficio».
17.7
Fumagalli Carulli

Al comma 1, dopo l'articolo 171-sexies citato, aggiungere il seguente:

«Art. 171-septies.

1. Qualora il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque fraudolentemente produca, ponga in vendita, importi promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e l'ammenda a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».
17.8
Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.
18.1
Il Governo

Sopprimere l'articolo.
18.2
Bonfietti

Al comma 1, al capoverso 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» aggiungere le parole: «171-bis».
18.2a
Centaro, Greco, Scopelliti

Al comma 1, al capoverso 3, dopo la parola: «previste» aggiungere le parole: «dall'articolo 171-bis, comma 1 e».
18.3
Centaro, Greco, Scopelliti

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.
19.1
Russo

Sopprimere l'articolo.
19.2
Il Governo

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: «fonografici» aggiungere le parole: «o informatici o multimediali».
19.3
Centaro, Greco, Scopelliti

Al comma 1, capoverso 1, dopo la parola: «fonografico» aggiungere le parole: «informatici o multimediale».
19.4
Centaro, Greco, Scopelliti

Art. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma sei, sono aggiunti i seguenti commi:

“6-bis. I soggetti indicati nel comma tre devono presentare alla SIAE ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 7, ovvero se sussistano seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga la esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni a norma dell'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Si applica altresì il comma 2 di detto articolo 160.”».
20.0.1
Russo