GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 15 LUGLIO 1997


161a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore
(458) FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale
(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta pomeridiana del 2 luglio scorso.
Si procede nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del testo unificato predisposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso.

Il relatore BUCCIERO rileva preliminarmente l'esigenza di rivedere il livello massimo della pena detentiva fissato nell'emendamento 15.5 (nuovo testo), già approvato dalla Commissione; preannuncia l'intenzione di formulare una proposta modificativa in questo senso, che potrebbe eventualmente venire esaminata in sede di coordinamento. Presenta quindi ed illustra l'emendamento 15.12, sottolineando come esso sia finalizzato, tra l'altro, a rivedere la misura della pena detentiva, così come determinata in riferimento alle ipotesi considerate nei capoversi 1 e 3 del comma 1 dell'articolo 15, in modo da assicurare una effettiva corrispondenza con la diversa gravità delle condotte ivi previste.

In merito all'emendamento 15.12, il senatore GRECO osserva che le ipotesi di introduzione di materiale contraffatto nel territorio dello Stato, ipotesi rientranti nell'ambito del capoverso 3 dell'articolo 15, potrebbero risultare in concreto di notevole gravità, per cui non sembrerebbe opportuno prevedere in relazione ad esse una pena edittale inferiore nel suo limite massimo a quella fissata al capoverso 1.

Dopo interventi del relatore BUCCIERO e dei senatori CENTARO e Antonino CARUSO, il senatore CALLEGARO manifesta dubbi sul fatto che la commercializzazione di prodotti contraffatti possa essere considerato di minore gravità rispetto alla produzione degli stessi, trattandosi di attività fra loro strettamente connesse.

Il senatore RUSSO valuta positivamente le modifiche proposte dal relatore con l'emendamento 15.12 per quanto riguarda i limiti massimi fissati per la reclusione nelle ipotesi di cui ai capoversi 1 e 3 dell'articolo 15, ma considera, in generale, più vantaggioso conservare la formulazione vigente dell'articolo 171-ter, della legge n.633 del 1941 eventualmente integrandola con quelle ipotesi di comportamento che oggi non vi risultano incluse. Una simile soluzione permetterebbe, tra l'altro, di evitare i non trascurabili problemi che deriverebbero, sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo, da una integrale riscrittura del citato articolo 171-ter come quella proposta dall'articolo 15 in esame. Ugualmente preferibile deve considerarsi poi la soluzione, fatta propria dall'attuale articolo 171-ter, di fissare la pena detentiva in generale, con riferimento a tutte le ipotesi di produzione e commercializzazione, lasciando al giudice il compito di graduare la stessa in relazione alla diversa gravità delle situazioni concrete.

Il presidente CIRAMI concorda con il senatore Russo sull'opportunità di conservare il testo vigente dell'articolo 171-ter, eventualmente integrandolo con l'inserimento di nuove ipotesi, e dà conto del parere della Commissione Affari costituzionali in merito all'articolo 15 in esame.

La senatrice SALVATO ritiene che, se le proposte emendative testè avanzate dal relatore non sono, come sembra che non siano, proposte di coordinamento, esse non possono essere prese in considerazione dalla Commissione, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, devono considerarsi inammissibili emendamenti in contrasto con le deliberazioni già adottate dalla Commissione medesima.

Il presidente CIRAMI fa presente che l'emendamento 15.12 è ammissibile, in quanto non modifica emendamenti già approvati dalla Commissione.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, il quale sottolinea le implicazioni procedurali connesse al fatto che il testo base su cui la Commissione lavora è stato predisposto dal relatore, la senatrice SALVATO ribadisce le sue perplessità circa il modo in cui stanno procedendo i lavori della Commissione.

Il senatore BUCCIERO fa presente che, se la Commissione non considera ammissibili le sue proposte emendative egli è senz'altro disponibile a ritirarle. Sottolinea peraltro che queste proposte intendevano rappresentare semplicemente un contributo per il miglioramento del testo in esame e che scaturiscono - fra l'altro -dal dibattito svoltosi nella seduta del 2 luglio scorso.

Il senatore CENTARO evidenzia le ragioni in considerazioni delle quali appare opportuno pervenire ad una riformulazione dell'articolo 171-ter nei termini delineati dall'articolo 15 in esame, pur con alcune integrazioni.

La senatrice SALVATO, fermi restando i suoi precedenti rilievi sul modo in cui sta lavorando la Commissione, precisa che non intende comunque opporsi a che vengano esaminate le proposte emendative avanzate dal relatore.

La senatrice SCOPELLITI condivide le perplessità della senatrice Salvato e sottolinea che, anche in altre occasioni, la Commissione ha approvato in sede di coordinamento proposte modificative che, in tale sede, avrebbero dovuto essere considerate inammissibili.

Il relatore BUCCIERO ritira allora l'emendamento 15.12, in considerazione delle riserve formulate sulla correttezza del modo di procedere della Commissione ed esprime parere favorevole sull'emendamento 15.6.

Il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione.

L'emendamento 15.6 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Stante l'assenza dei proponenti, viene dichiarato decaduto l'emendamento 15.11.

La senatrice BONFIETTI raccomanda alla Commissione l'approvazione degli emendamenti 15.7, 15.8, 15.9 e 15.10, sottolineando come essi siano diretti a porre rimedio ad un'innegabile lacuna dell'attuale articolo 171-ter.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.7.

Il senatore CENTARO ne condivide il contenuto, ma ritiene che la modifica andrebbe collocata all'interno dell'articolo 171 della legge sul diritto d'autore.

Il senatore RUSSO chiede chiarimenti per accertare la differenza fra l'emendamento in esame e il capoverso dell'articolo 15 del testo proposto dal relatore.

Forniscono precisazioni al riguardo il presidente CIRAMI, il senatore Antonino CARUSO e il relatore BUCCIERO.

Il senatore PASTORE suggerisce, quindi, una modifica di carattere formale.

Il RELATORE la fa propria e propone altresì di sostituire la parola «opere», di cui alla lettera a) dell'emendamento, con le altre «una o più opere». Inoltre, il relatore, reitera per l'emendamento proposto le constatazioni già svolte circa la non omogeneità delle sanzioni previste dal medesimo articolo 15 e suggerisce di eliminare tale mancanza di coordinamento.

La senatrice BONFIETTI condivide le proposte di carattere testuale, ma preferisce mantenere le sanzioni da lei proposte che in tal modo si presentano omogenee alle sanzioni del capoverso 1 del medesimo articolo 15 e la senatrice SALVATO ne condivide la posizione.

L'emendamento 15.7 è poi posto in votazione e accolto in un nuovo testo (15.7 nuovo testo) riformulato dal relatore.

Senza dibattito sono poi approvati gli emendamenti 15.8, 15.9 e 15.10.

Essendosi esaurito l'esame degli emendamenti all'articolo 15, il presidente CIRAMI avverte che alla votazione sull'articolo 15 nel suo complesso è subordinato anche l'esito procedurale del comma 5 dell'emendamento 6.0.1, accantonato nella seduta del 24 giugno scorso.

Il senatore RUSSO propone che l'articolo 15 venga votato per parti separate, con l'intesa che, qualora solo il capoverso 5-bis - come introdotto dall'emendamento 15.7 (Nuovo testo) - venisse approvato, tale capoverso verrebbe collocato come comma aggiuntivo al testo vigente dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il relatore BUCCIERO dissente dalla richiesta, ritenendo che il testo proposto per l'articolo 15 abbia una sua validità complessiva che deve essere mantenuta.

Il presidente CIRAMI pone in votazione la proposta di votazione per parti separate, la quale è respinta dalla Commissione.

Si procede alla votazione dell'articolo 15.

Il presidente CIRAMI preannuncia il proprio voto di astensione, constatando che l'articolo si presenta disarmonico quanto alla previsione delle sanzioni rispetto alla fattispecie cui le sanzioni stesse afferiscono. Tale osservazione egli riferisce - in particolare - al capoverso 4 che avrebbe dovuto a suo avviso essere soppresso. Su tale aspetto si richiama anche al parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Dubbi di costituzionalità esprime altresì in merito al capoverso 5 che nel testo proposto dal relatore stabilisce un aggravio del minimo della pena se il fatto commesso è di rilevante gravità poichè gli appare che esso violi il principio costituzionale della determinatezza delle fattispecie penali.

Intervenendo brevemente, i senatori CENTARO e GRECO ricordano che comunque tale aspetto è ricompreso fra le aggravanti di cui all'articolo 61 del codice penale.

Il senatore RUSSO ribadisce che avrebbe preferito integrare il testo vigente dell'articolo 171-ter della legge sul diritto d'autore con la disposizione risultante dall'emendamento 15.7 (Nuovo testo); essendo risultata impraticabile tale possibilità è contrario all'articolo 15 nella sua formulazione complessiva.

Il senatore CARUSO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale pur dissentendo dalla collocazione al suo interno del capoverso 5-bis introdotto dall'emendamento 15.7 (Nuovo testo) anche se, nel merito, ne condivide il contenuto. Si riserva, a nome del Gruppo, di conseguire nel prosieguo dell'iter in Assemblea gli aggiustamenti che saranno necessari.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, ricordando che nella precedente seduta egli stesso aveva fatto rilevare quella disomogeneità degli interventi sanzionatori contenuti nell'articolo 15 già menzionata dal presidente Cirami.
Si rammarica che il ritiro dell'emendamento 15.12 abbia impedito di affinare alcuni interventi sanzionatori che avrebbero permesso di superare anche le riserve avanzate sotto questo profilo.

Posto in votazione l'articolo 15 è poi accolto nel testo modificato. Risulta conseguentemente precluso il comma 5 dell'emendamento 6.0.1 (Nuovo testo).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496, 458 e 2157


Art. 15.

Al comma 1, dopo il capoverso 3, inserire il seguente:

«3-quater. È punito con la multa a 1 a 3 milioni chiunque acquista, detiene o utilizza dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto».
15.6
Centaro, Greco
Al comma 1, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

«5-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
b) compie uno dei fatti previsti nella precedente lettera mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni».
15.7
Bonfietti
Al comma 1, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

«5-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, una o più opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla presente legge, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
b) compie uno dei fatti previsti nella precedente lettera mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;
c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni».
15.7 (Nuovo testo)
Bonfietti
Al comma 1, capoverso 6, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».
15.8
Bonfietti
Al comma 1, capoverso 7, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».
15.9
Bonfietti
Al comma 1, capoverso 8, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».
15.10
Bonfietti
Al comma 1, dopo il capoverso 5, inserire il seguente:

«5-bis. È punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2 a 8 milioni di lire chiunque abusivamente:

a) riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, anche ottico e/o elettronico, opere o parti di opere letterarie, drammatiche scientifiche e didattiche, musicali o drammatico-musicali ovvero opere multimediali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
b) compie uno dei fatti previsti nella precedente lettera mediante una delle forme di elaborazione previste dalla presente legge;
c) pur non avendo concorso a tale riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio o detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato dette riproduzioni».

e conseguentemente, ai capoversi 6, 7 e 8, sostituire le parole: «commi 1 e 3» con le altre: «commi 1, 3 e 5-bis».
15.11
Passigli
Al comma 1:

al primo capoverso, la parola: «tre» è sostituita da: «quattro»;
al primo capoverso, le parole: «utilizza in pubblico» sono soppresse;
al terzo capoverso, la parola: «quattro» è sostituita da: «tre»;
al terzo capoverso, dopo la parola: «radio» è soppressa la parola: «: a)»;
al terzo capoverso, è soppressa la lettera b);
al quarto capoverso, sono soppresse le parole: «, abusivamente riprodotti»;
al quinto capoverso, le parole: «il fatto è» sono sostituite dalle seguenti: «i fatti previsti dal comma 3 sono».
15.12
Il Relatore
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

2. I soggetti che realizzano rassegne stampa, salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno, devono corrispondere un compenso agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

4. È consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per la fotocopia xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nella prima parte del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole articolo 171-bis, sono aggiunte le seguenti: e dall'articolo 171-ter,.
4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

g) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal secondo comma dell'articolo 65 e dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati.

5. Alla lettera a) dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole qualsiasi procedimento sono aggiunte le seguenti: opere pubblicate per le stampe, opere multimediali,.
6. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al secondo comma dell'articolo 65 ed al quarto comma dell'articolo 68 della presente legge sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.
2. I compensi riscossi sono ripartiti dalla SIAE, al netto della provvigione, in mancanza di patto diverso, in uguale misura agli autori ed agli editori. La ripartizione agli aventi diritto per i quali la SIAE non svolge già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni».
6.0.1 (Nuovo testo)
Pettinato