GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 25 GIUGNO 1998

307a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI


Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,25.



IN SEDE DELIBERANTE

(3081) PELLEGRINO e PARDINI. -Modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari
(Discussione e approvazione con modificazioni)

Il presidente CIRAMI propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali e di passare direttamente alla votazione finale del testo già accolto in sede referente dalla Commissione per il disegno di legge n. 3081, nella seduta del 17 giugno scorso.

Conviene la Commissione.

Il senatore CARUSO, dopo avere ribadito la contrarietà del Gruppo Alleanza Nazionale al modo in cui in precedenza si è provveduto all'assegnazione e all'inserimento nel calendario dei lavori della Commissione del disegno di legge in titolo, sottolinea che, se questa parte politica in via del tutto eccezionale ha deciso di non sollevare obiezioni alla sua definitiva approvazione in sede deliberante, ciò è dovuto innanzitutto alla circostanza che il testo accolto in sede referente è profondamente diverso da quello originario del disegno di legge e, inoltre, al fatto che tale parte ritiene comunque necessario che non venga risparmiato alcun tentativo per accertare la verità su eventi drammatici della storia italiana, quali le stragi di piazza Fontana e di piazza della Loggia.
Nell'annunciare quindi il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale sul testo in votazione conclude evidenziando peraltro come non abbia certo rappresentato un contributo alla rapida definizione dell'iter di questo provvedimento l'atteggiamento tenuto, nella seduta del 16 giugno 1998, dal senatore Pardini il quale in maniera del tutto immotivata abbandonò per protesta l'aula della Commissione.

Il senatore GRECO ricorda che, nella sua originaria formulazione, il disegno di legge n. 3081 avrebbe determinato un intervento di vastissima portata con il quale si sarebbe ampliato a tre anni il termine massimo di durata delle indagini preliminari in tutte le ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 407 del codice di procedura penale nei casi in cui ricorresse almeno una delle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. In sede referente, la Commissione ha approvato un testo che restringe in maniera sensibile la portata dell'intervento normativo, limitandola ai procedimenti in corso relativi ai reati di strage per i quali le attività di indagine si caratterizzano per una particolare complessità. Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia su tale testo, esprime peraltro dubbi e perplessità sulla reale efficacia del provvedimento legislativo in votazione e sottolinea come vicende di questo genere contribuiscano a rendere sempre più attuale il problema della separazione delle carriere fra la magistratura giudicante e la magistratura requirente, separazione che costituisce il presupposto indispensabile per conseguire anche una maggiore specializzazione professionale degli uffici del pubblico ministero sul versante delle attività investigative.
Conclude chiedendo infine che venga quanto prima inserito all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 2680 recante modifiche al codice di procedura penale anche in tema di durata delle indagini preliminari.

Il presidente CIRAMI prende atto di quanto fatto presente dal senatore Greco e rileva che tale sollecitazione sarà portata all'attenzione del prossimo Ufficio di presidenza della Commissione.

Il senatore CORTELLONI annuncia il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento italiano e indipendenti, sottolineando che, a differenza di quello originario, il testo che la Commissione si accinge a licenziare consentirà la proroga del termine di durata massima delle indagini solo limitatamente ai gravissimi episodi di strage che ne costituiscono la vera ragione ispiratrice.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo e evidenzia che, se in linea di principio non si può non concordare sull'esigenza di evitare interventi normativi ad hoc volti a disciplinare in via eccezionale ipotesi specifiche e limitate, deve però ritenersi che in alcuni casi provvedimenti di questo tipo sono giustificati e che certamente lo è il testo che la Commissione si accinge a licenziare rispetto ai gravi fatti di strage che hanno segnato la storia italiana negli anni compresi fra il 1969 e il 1984, relativamente ai quali è indiscutibile la necessità di dispiegare ogni intervento per accertare la verità e le responsabilità effettive.

La senatrice SALVATO annuncia il voto favorevole del Gruppo Rifondazione comunista - Progressisti proprio in considerazione del fatto che il testo accolto dalla Commissione in sede referente limita fortemente l'ambito di operatività dell'intervento legislativo in questione. Peraltro ritiene che, alla luce in particolare delle vicende relative alla strage di piazza Fontana, sia indispensabile una più ampia riflessione sulla effettiva possibilità di pervenire all'accertamento della verità storica attraverso l'utilizzazione dello strumento processuale.

Il presidente CIRAMI, pur condividendo molte delle perplessità sollevate nel corso del dibattito odierno, annuncia il voto favorevole del Gruppo UDR (CDU-CDR Nuova Italia) ritenendo prevalente l'esigenza di fare tutto il possibile per l'accertamento della verità sulle stragi di piazza Fontana e di piazza della Loggia.

Anche il relatore MELONI annuncia il voto favorevole.

Posto ai voti, è quindi approvato, nel suo articolo unico, il disegno di legge nel testo accolto dalla Commissione in sede referente con il nuovo titolo da essa proposto.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0088°)

Il senatore Antonino CARUSO chiede che il Comitato ristretto per lo studio dei problemi penitenziari prenda gli opportuni contatti con la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario istituita dal Senato, al fine di pianificare di svolgere in parallelo gli eventuali sopralluoghi che la Commissione parlamentare di inchiesta stessa potrebbe effettuare relativamente ad alcune strutture manicomiali esistenti.
Per quanto concerne, poi, i disegni di legge n.2411 e collegati riguardanti - in particolare - i messi di conciliazione, il senatore Antonino Caruso tiene a far rilevare che egli ha tempestivamente adempiuto all'incarico di stendere un testo da prendere a base dell'esame. I disegni di legge in questione non sono però stati inseriti all'ordine del giorno della Commissione nonostante le molte sollecitazioni in tal senso: atteso il lungo tempo trascorso, ritiene necessario sottolineare come vi siano altre ragioni che evidentemente sono di ostacolo ad un rapido esame.

Il senatore CENTARO precisa che il testo predisposto dal relatore era stato inviato per il parere alla 5^ Commissione, la quale aveva su di esso richiesto al Governo la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento. Poiché tale relazione non risulta ancora pervenuta, invita il sottosegretario Mirone a prendere atto che vi è da parte del Ministero di grazia e giustizia un obiettivo ritardo nella predisposizione di tale adempimento.

Il senatore Antonino CARUSO si associa a tale ultima considerazione, ribadendo che nella sua qualità di relatore sui provvedimenti in questione ha pienamente adempiuto agli obblighi che gli incombevano.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (n. 267)
(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128: rinvio del seguito dell'esame)
(R144 003, C02a, 0002°)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana.

Il presidente CIRAMI avverte che il relatore Cortelloni ha messo a disposizione un testo recante una ipotesi di schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il senatore Antonino CARUSO considera un'apprezzabile base di partenza lo schema predisposto dal relatore. Tuttavia ritiene opportuna una pausa di riflessione per meglio approfondire i numerosi aspetti problematici che il provvedimento in titolo presenta e che egli ritiene siano maggiori dei - pur numerosi - punti da approfondire evidenziati dal relatore. Ribadisce che la disciplina della multiproprietà si presenta con caratteristiche di grande atipicità rispetto al sistema civilistico e fornisce materia per interpretazioni estremamente diversificate sia in dottrina che in giurisprudenza. Lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo gli appare assai carente rispetto a tali esigenze complessive, se non tale da dover essere del tutto riscritto.

Il senatore CENTARO concorda con l'esigenza di una pausa di riflessione finalizzata all'approfondimento della complessa materia.

Il senatore RUSSO si associa e aggiunge che la materia trattata è di grandissimo rilievo sul piano civilistico. Ritiene altresì che lo schema di parere rappresenti un pregevole contributo per avviare la discussione.

Il senatore FASSONE condivide l'opportunità di avere una maggiore lasso di tempo anche per verificare gli aspetti di conformità fra lo schema di decreto legislativo e la direttiva di cui esso propone la trasposizione.

La senatrice SALVATO si associa alla richiesta di rinvio.

Il presidente CIRAMI rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CIRAMI, a modifica della decisione sul termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 12.900 assunta nella seduta antimeridiana, propone che il termine stesso sia posticipato a martedì 30 giugno alle ore 12.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 3 sostituire le parole da: «e che per i fatti concernenti la responsabilità di» sino alla fine, con le altre: «Il verbale, per le parti che concernono fatti estranei all'oggetto del procedimento penale nel corso del quale esso è assunto, è coperto da segreto fino a che il segreto permane relativamente agli atti dei diversi procedimenti penali cui dette parti rispettivamente afferiscono; di esso è comunque vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».
12.900
Il Relatore

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le dichiarazioni rese nei commi 1 e 2 sono documentate in un verbale denominato “verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione”, redatto secondo le modalità previste dall'articolo 141-bis del codice di procedura penale, che è inserito, per la parte afferente al singolo procedimento nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2 dello stesso codice. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».
12.9
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino