GIUSTIZIA (2a)

GIOVEDI' 11 GIUGNO 1998

300a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO


Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 9,00.


IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti all'articolo 12, riferiti al disegno di legge n. 2207 assunto come testo base.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 12.26, 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 12.32 e 12.33.

Il senatore RUSSO, prendendo la parola in sede di illustrazione degli emendamenti 12.34 e 12.38, osserva come non risulti chiara la portata delle disposizioni di cui all'articolo 16-sexies introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge. Va infatti in primo luogo sottolineato che la previsione di cui al primo periodo dell'articolo stesso sembra non tener conto che, alla luce delle vigenti disposizioni in materia di misure cautelari, una revoca di queste sulla base della sola collaborazione non è configurabile mentre, con riferimento a quanto stabilito nel secondo periodo dell'articolo, deve sottolinearsi come risulti di difficile comprensione se la disciplina ivi prevista debba essere intesa come una deroga a quella generale del codice di procedura penale o se invece tale disciplina individui alcuni requisiti che verrebbero a sommarsi a quelli previsti dagli articoli 272 e seguenti del codice di rito. Quest'ultima ipotesi susciterebbe poi ulteriori perplessità per il fatto che lo status di collaboratore diverrebbe il presupposto per l'applicazione di una normativa più sfavorevole in materia di custodia cautelare.

Il relatore FOLLIERI ritiene che le questioni sollevate dal senatore Russo debbano essere oggetto di una attenta riflessione. Nel merito il relatore prosegue rilevando che il disposto del citato articolo 16-sexies appare ispirato essenzialmente dalla finalità di porre rimedio ad una prassi distorsiva che considera l'intervenuta collaborazione come una circostanza da sola suscettibile di giustificare la revoca o la modifica delle misure custodiali precedentemente applicate. A suo avviso, una possibile soluzione potrebbe forse essere rappresentata da un intervento sull'articolo 16-sexies che mantenga la previsione contenuta nel primo periodo di tale articolo, sopprimendo la parte rimanente. In tal modo si potrebbe conservare un'enunciazione di principio indubbiamente importante superando però le perplessità esposte dal senatore Russo.

Interviene quindi il sottosegretario AYALA il quale, confermando quanto già evidenziato dal relatore, sottolinea che la ratio ispiratrice della disposizione di cui all'articolo 16-sexies è quella di correggere una prassi che nei fatti collega automaticamente l'inizio della collaborazione con la cessazione delle misure custodiali - e di norma si tratta della custodia cautelare in carcere - precedentemente applicata. Il rappresentante del Governo sottolinea che se la collaborazione rappresenta un fatto estremamente significativo essa però non può da sola considerarsi sufficiente per un provvedimento di revoca o modifica delle misure in questione e proprio per questo si prevede nel testo del Governo l'onere di verificare il requisito della collaborazione, il rispetto degli impegni assunti dal collaborante, ove sottoposto a speciali misure di protezione, e, infine, la non permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
In conclusione il Sottosegretario Ayala ribadisce la necessità di un intervento che, pur prendendo atto della incontestabile utilità dello strumento dei pentiti ai fini dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, sia consapevole anche del rischio di effetti perversi cui questo stesso strumento può, in certe condizioni, portare.

Il senatore BERTONI, dopo essersi in linea di principio dichiarato a favore di modifiche normative che impediscano l'immediata fuoriuscita dal carcere o l'immediato accesso ai benefici penitenziari di detenuti collaboranti, richiama più in particolare l'attenzione su quelle che sono - a suo avviso - alcune espressioni del secondo periodo del citato articolo 16-sexies non correttamente formulate. Segnala altresì l'esigenza di coordinamento con le modifiche già apportate al testo dello stesso articolo 2 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.3 (Nuovo testo) .
Con tali aggiustamenti, la disposizione dell'articolo 16-sexies potrebbe essere giudicata in termini positivi.

Dopo un breve intervento del senatore RUSSO, che ribadisce le proprie perplessità di fronte ad un impianto normativo che potrebbe impedire la revoca della custodia cautelare nei confronti del collaborante nonostante l'intervenuta collaborazione e il venir meno delle esigenze cautelari, prende la parola il senatore GRECO, ad avviso del quale l'impianto dell'articolo 16-sexies appare sostanzialmente condivisibile. Esso risponde infatti all'esigenza di individuare soluzioni che tengano conto della peculiarità delle problematiche che caratterizzano la gestione dei collaboratori di giustizia. Non sembra condivisibile il suggerimento del relatore di eliminare l'intero secondo periodo dell'articolo in questione in quanto, in tal modo, risulterebbe compromessa la sua efficacia al fine di correggere quella prassi distorsiva sulla quale hanno richiamato l'attenzione sia il relatore Follieri, sia il sottosegretario Ayala.

Il senatore Antonino CARUSO, dopo aver osservato che le considerazioni svolte dal senatore Bertoni sul secondo periodo dell'articolo 16-sexies meritano un'attenta riflessione, sottolinea altresì che i rilievi del senatore Russo sull'impianto dell'intero articolo non possono che essere condivisi: correttivi appaiono pertanto necessari, a meno che non si vogliano introdurre soluzioni che sovvertirebbero i principi vigenti in materia di custodia cautelare.

Il senatore SENESE rileva che il primo periodo dell'articolo 16-sexies non solo stabilisce che la misura della custodia cautelare non può essere revocata o sostituita con altra misura per il solo fatto della intervenuta collaborazione, ma che da esso deve altresì desumersi che le collaborazioni prese in considerazione a questi fini, sono quelle che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali e non qualunque tipo di collaborazione. Il secondo periodo dell'articolo stabilisce, poi, che il giudice può procedere alla revoca o alla sostituzione solo se non ha acquisito elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. Tale formulazione, potrebbe trovare la sua ratio, se raffrontata con il disposto di cui all'articolo 275 del codice di procedura penale in cui l'ultima parte del comma 3 stabilisce, invece, che nei confronti delle persone indagate per delitti connessi con la criminalità organizzata, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza, è sempre applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano positivamente acquisiti elementi dai quali risulti la non sussistenza delle esigenze cautelari: in sostanza, il secondo periodo dell'articolo 16-sexies darebbe luogo ad una disposizione di maggior favore.
L'oratore conclude rilevando, infine, che appare ultroneo, in questa interpretazione, il riferimento al requisito della indispensabilità valutata con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge n. 8 del 1991, come sostituito dall'articolo 2 del disegno di legge n. 2207, considerato che, come già evidenziato, le condotte prese in considerazione devono comunque già essere connotate da un particolare tipo di collaborazione. Da ultimo il senatore Senese prospetta una possibile riformulazione del testo dell'articolo 16-sexies che recepisca le considerazioni da lui testè esposte.

Il presidente ZECCHINO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti all'articolo 12.

Rinvia infine il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, sostituire la parola: «indirettamente e che sono» con le altre: «indirettamente, nonchè di quelli che sono».
12.26
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 1, al quattordicesimo rigo sostituire la parola: «ammessa» con l'altra: «obbligatoria».
12.27
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La revisione deve essere chiesta dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunziata».
12.28
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 2, sopprimere la parte dalle parole: «e comunque» sino alla fine.
12.29
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 4, sostituire le parole: «può disporre» con la parola: «dispone».
12.30
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato, sopprimere il comma 5.
12.31
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
12.32
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-quinquies ivi richiamato dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. La revisione è, altresì, automaticamente consentita al condannato in conseguenza delle false dichiarazioni del collaborante».
12.33
Milio, Greco

Al comma 1, sopprimere l'articolo 16-sexies ivi richiamato.
12.34
Russo, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, sostituire l'articolo 16-sexies ivi richiamato con il seguente:

«Art. 16-sexies. - (Revoca o sostituzione della custodia cautelare per effetto della collaborazione). - 1. La revoca della custodia cautelare in carcere o la sua sostituzione con altra misura meno grave possono essere adottate solo per ragioni diverse dall'intervenuta collaborazione, e, comunque, non prima della pronuncia della sentenza di primo grado sui fatti di cui alle dichiarazioni rese, tranne che per accertate condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario».
12.35
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1, sopprimere la parte dalle parole: «In tali casi» sino alla fine.
12.36
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies ivi richiamato al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «In tali casi, alla revoca o alla sostituzione può procedersi se, nell'ambito delle valutazioni contenute nella sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione sia stato confermato il requisito della sua indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3, nonchè nell'ambito degli accertamenti condotti in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari non siano stati acquisiti elementi dai quali desumere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico eversivo, e se il collaboratore, ove soggetto a speciali misure di protezione, abbia rispettato gli impegni assunti a norma dell'articolo 12».
12.37
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-sexies, ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «e, inoltre», sino alla fine.
12.38
Russo, Fassone Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.
2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposta o al parere copia del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento del ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pensa possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis e, salvo che non si tratti di permesso premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo la espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».
12.39
Russo, Bonfietti, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sostituire i commi da 1 a 4 con i seguenti:

«1. Nei confronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, che abbiano prestato, anche dopo la condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono la concessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o da disposizioni speciali, la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla misura della detenzione domiciliare prevista dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni sono disposte su proposta ovvero sentiti i procuratori generali presso le corti d'appello interessati a norma dell'articolo 11 del presente decreto o il procuratore nazionale antimafia.
2. Nella proposta o nel parere i procuratori generali o il procuratore nazionale antimafia forniscono ogni utile informazione sulle caratteristiche della collaborazione prestata. Su richiesta del tribunale o del magistrato di sorveglianza allegano alla proposto o al parere copia del verbale illustrativi dei contenuti della collaborazione e, se si tratta di persona sottoposta a speciali misure di protezione, il relativo provvedimento di applicazione.
3. La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso di procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell'accertamento dei ravvedimento anche con riferimento all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
4. Acquisita la proposta o il parere indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alla vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Il provvedimento è specificamente motivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articolo hanno espresso parere sfavorevole. I provvedimenti che derogano ai limiti di pena possono essere adottati soltanto se, entro il termine prescritto dall'articolo 16-bis, è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione previsto dal medesimo articolo 16-bis, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 7 di detto articolo, e, salvo che non si tratti di permessi premio ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali, soltanto dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena inflitta ovvero, se si tratta di un condannato all'ergastolo, dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena».
12.40
Russo, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «anche dopo la condanna».
12.41
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-septies ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dopo l'espiazione di almeno la metà della pena ovvero se si tratta di condannato all'ergastolo dopo l'espiazione di almeno ventuno anni di reclusione» e sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
12.42
Milio

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo dopo l'emissione della sentenza di primo grado concernente fatti oggetto della collaborazione che ne confermi il requisito dell'indispensabilità con riferimento ai criteri di cui all'articolo 9, comma 3».
12.43
Centaro, Pera, Greco, Scopelliti, Cerami

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Acquisita la proposta o il parere e la sentenza indicati nei commi 2 e 3, il tribunale o il magistrato di sorveglianza, se ritiene accertati il requisito dell'indispensabilità della collaborazione nonchè la prova del ravvedimento, adotta il provvedimento indicato nel comma 1 anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limiti di pena di cui all'articolo 176 del codice penale e agli articoli 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni».
12.44
Centaro, Pera, Greco, Cirami, Scopelliti

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».
12.45
Salvato

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «ovvero non ricorrano situazioni specifiche ed eccezionali».
12.46
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «un quarto» con le parole: «una metà» e le parole: «almeno dieci anni di pena» con le parole: «almeno 21 anni di reclusione».
12.47
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, nell'articolo 16-septies, ivi richiamato, al comma 4, nell'ultimo periodo, sostituire la parola: «quarto» con l'altra: «terzo».
12.48
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino