143a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE
(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore
(458) FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale
(2157) CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma.
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.
Si prosegue con l'esame degli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto dei lavori dell'8 aprile scorso.
La Commissione procede all'esame degli emendamenti 6.7 e 6.8, di identico contenuto.

Dopo che il relatore BUCCIERO ha evidenziato le ragioni che rendono opportuno il mantenimento del capoverso 1-bis dell'articolo 6, il sottosegretario MIRONE ritira l'emendamento 6.7.

Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 6.8 viene dichiarato decaduto.

Il presidente CIRAMI raccomanda che, in sede di coordinamento, vengano sostituiti con parole italiane i termini in lingua straniera presenti nel testo dell'articolato.

Conviene la Commissione.

Il senatore CENTARO dà per illustrato l'emendamento 6.3, che, con il parere favorevole del relatore BUCCIERO, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione, viene posto ai voti e approvato.

Stante l'assenza della proponente, l'emendamento 6.9 viene dichiarato decaduto.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 6.10, sottolineando in particolare come la determinazione al 50 per cento della soglia oltre la quale scatta l'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE anche per i programmi per elaboratore contenenti opere cinematografiche, fonografiche o audiovisive sia volta ad evitare che venga lasciato un eccessivo margine di discrezionalità all'interprete, con tutti gli inconvenienti che da ciò potrebbero derivare.

Dopo interventi del senatore PASTORE e del presidente CIRAMI il senatore CENTARO, accogliendo un suggerimento del RELATORE legato ad esigenze di carattere testuale, modifica l'emendamento 6.10, riformulandolo nell'emendamento 6.10 (nuovo testo).

Con il parere favorevole del RELATORE e contrario del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 6.10 (nuovo testo) viene quindi posto ai voti e approvato.

Il relatore BUCCIERO illustra quindi il subemendamento 6.12/1, evidenziando, tra l'altro, come non gli appaiono chiaramente individuabili le ragioni che giustificherebbero la previsione della misura del 2 per cento indicata nel secondo periodo del capoverso 4 dell'articolo 6.

In assenza dei presentatori, il senatore BERTONI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 6.11 e 6.12 rilevando come la soppressione di tutto il capoverso 4 dell'articolo 6 appaia, a suo avviso, la soluzione preferibile.

Il presidente CIRAMI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Bertoni e avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16. Il senatore CENTARO ritiene invece inopportuna la soppressione dell'intero capoverso 4, in quanto l'eliminazione del secondo periodo dello stesso renderebbe impossibile affrontare il problema delle spese connesse con l'attività di controllo.

Sull'emendamento 6.11 il RELATORE si rimette alla Commissione e il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario. L'emendamento viene quindi posto ai voti e respinto.

Il presidente CIRAMI aggiunge la sua firma all'emendamento 6.12.

Il RELATORE sottopone, quindi, alla Commissione il subemendamento 6.12/1, mirante ad affiancare alla SIAE le associazioni di categoria nella individuazione delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno.

Dopo che il sottosegretario MIRONE si è rimesso alla Commissione il subemendamento 6.12/1 viene posto ai voti ed approvato.

Con il parere favorevole del RELATORE e contrario del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.12 viene posto ai voti ed approvato nel testo modificato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.13, 6.14, 6.15 e 6.16.

Il senatore MELONI fa proprio l'emendamento 6.17, stante l'assenza del proponente, e lo dà per illustrato.

Il senatore CENTARO preannuncia il proprio voto contrario.

Il RELATORE dichiara di essere contrario solo al primo periodo del capoverso 4-bis, mentre il rappresentante del GOVERNO è contrario all'emendamento 6.17, che viene posto ai voti ed è respinto.

Il sottosegretario MIRONE illustra l'emendamento 6.18 che, con il parere favorevole del RELATORE, viene posto ai voti ed approvato.

Il sottosegretario MIRONE motiva la soppressione del capoverso 4-ter di cui all'emendamento 6.19, ritenendone ultronea la presenza.

Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 6.19, di contenuto identico all'emendamento 6.20, viene posto ai voti ed approvato.

Posto ai voti è approvato l'articolo 6 nel testo emendato.

L'emendamento 6.0.1, in assenza del presentatore, senatore Pettinato, è fatto proprio dal senatore FASSONE.

Il RELATORE, dopo aver richiamato l'attenzione della Commissione sulla particolare delicatezza della proposta e sulla sua complessa articolazione normativa, suggerisce una votazione per parti separate.
Dichiara pertanto che si esprimerà partitamente sul testo in discussione. Il suo parere è contrario relativamente al capoverso 2 del comma 1, il quale intende obbligare i soggetti che realizzano rassegne stampa a corrispondere un compenso agli autori ed agli editori degli articoli in esse riprodotti. A giudizio del relatore, il contenuto della proposta di modifica si discosta in maniera immotivata dal vigente articolo 65 della legge sul diritto d'autore il quale, al contrario, garantisce al settore la libera riproduzione, purchè venga indicata la fonte e l'autore. Il relatore si dice disponibile ad una possibile miglioramento della parte del testo in esame che potrebbe almeno salvaguardare le rassegne stampa predisposte non a fini di lucro. Tale sua disponibilità deve comunque essere considerata nell'ambito di un parere che - egli ribadisce - è fortemente contrario.
Considerazione altrettanto problematiche il relatore Bucciero svolge in merito alla parte del comma 2, capoverso 2, volta a sostituire il secondo comma dell'articolo 68 della vigente legge sul diritto d'autore restringendo la libertà di fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche al solo caso di fotocopia di opere custodite nelle biblioteche pubbliche fatta per i servizi della biblioteca. Il relatore sottolinea che anche in tal caso il risultato sarebbe una notevole restrizione della normativa vigente in materia, oltre a prestare il fianco alla critica di impedire la fotocopia di opere, per fini non di lucro, che possono essere consultate esclusivamente presso una biblioteca. Peraltro il nuovo testo proposto per il secondo comma dell'articolo 68 della legge sul diritto d'autore deve essere - ad avviso del relatore - valutato insieme alla successiva parte dell'emendamento che, al comma 3, capoverso 4, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 68 della legge in questione, il quale consente la riproduzione per uso personale di volumi contenenti opere dell'ingegno, effettuata mediante diversi sistemi di riproduzione, nei limiti di una percentuale rispetto al totale di ciascun volume.
Si tratterebbe, quindi, di un intervento che se da un lato restringe la libertà di fotocopia, dall'altro ne disciplina la effettuazione entro limiti ben definiti. In tal modo il testo proposto appare finalizzato ad affrontare la pesante questione della pirateria libraria la quale, attraverso la riproduzione con mezzi sempre più rapidi e sofisticati, soprattutto di manuali universitari, è causa principale delle difficoltà in cui versano innumerevoli piccole case editrici di settore.

Segue una breve interruzione del presidente CIRAMI che stigmatizza il costume di taluni docenti i quali favoriscono con accorgimenti di dubbia correttezza, l'uso di testi di studio di cui sono autori essi stessi.

Il relatore BUCCIERO si dichiara, quindi, in linea di principio non contrario alla introduzione del nuovo comma aggiuntivo all'articolo 68 della legge sul diritto d'autore, anche se intravede l'esigenza di alcune modifiche sia per assimilare ai volumi i fascicoli periodici, sia diminuendo il limite percentuale di fotocopie ammessa su ciascun volume.

Il senatore FASSONE ritiene che anche l'abbassamento della percentuale di fotocopie consentita possa essere aggirata facilmente ricorrendo a presentazioni tipografiche diverse dal volume singolo.

Il senatore PASTORE considera con sfavore sia la norma sull'estensione del diritto d'autore alle rassegne stampa, sia la limitazione alla attività di fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche. Ritiene, anzi, che tali proposte esprimano una concezione da Stato di polizia e che il loro rigore apparente si rivelerà inutile nella pratica attuazione: il vero problema - a suo avviso - non è nella predisposizione di norme che per la loro stessa complessità si prestano meglio ad essere aggirate, quanto nello svolgimento di controlli adeguati che già possono essere attuati in base alla legge vigente.

Il presidente CIRAMI condivide pienamente tale affermazioni e, anzi, ritiene che la SIAE dovrebbe avvalersi con maggiore puntualità dei poteri di controllo e di ispezione che già le competono.

Il senatore BUCCIERO torna a ribadire la necessità di affrontare comunque il problema della pirateria libraria e ritiene che se la legge sul diritto d'autore si è dimostrata insufficiente a garantire il settore librario occorre intervenire con strumenti adeguati anche per questa materia e non solo per le nuove forme di pirateria, come quella informatica o audiovisiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1406


Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.
(Esecuzione delle pene detentive)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Articolo 656. - (Esecuzione delle pene detentive). - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è notificata all'interessato e al suo difensore.
2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è altresì comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione.
4. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre anni e non vi è pericolo di fuga o altro grave motivo che sconsigli il ritardo nell'esecuzione dell'ordine, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 6, 7 prima parte e 8, ne sospende l'esecuzione. L'ordine e il decreto di sospensione sono notificati al condannato con l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro venti giorni, salvo che egli, nel termine predetto, presenti istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, ovvero l'affidamento in prova o la sospensione dell'esecuzione della pena di cui agli articoli 94 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
5. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro due mesi dal ricevimento dell'istanza.
6. La sospensione dell'esecuzione non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine agli istituti previsti dagli articoli 90 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
7. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente la sospensione dell'esecuzione.
8. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 4 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per taluno dei delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni, per delitti non colposi commessi nei cinque anni precedenti alla condanna da eseguire;
c) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.

9. Nelle situazioni considerate dal comma 4, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, e salvo ogni eventuale provvedimento adottato ai sensi del comma 5, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza».
1.1
Fassone, Calvi, Bertoni, Bonfietti, Russo


EMENDAMENTI
AL TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1496, 458 e 2157

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.
6.7
Il Governo
Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.
6.8
Russo
Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma», inserire le seguenti: «come disciplinato nel successivo comma 1-bis».
6.3
Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami
Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. Il contrassegno è apposto anche ai fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli eventuali obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione».
6.9
Bonfietti
Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Fermo restando l'assolvimento dei diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, semprechè tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento che costituiscano opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il 50 per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime».
6.10
Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami
Al comma 1, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Fermo restando l'assolvimento dagli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno non è apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, semprechè tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento che costituiscano opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il 50 per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime».
6.10 (Nuovo testo)
Centaro, Greco, Scopelliti, Cirami
Al comma 1, sopprimere il capoverso 4.
6.11
Mele
All'emendamento 6.12, dopo la parola: «SIAE» inserire le altre: «e dalle associazioni di categoria».
6.12/1
Il Relatore
Al comma 1, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. Le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuate dalla SIAE nei termini più idonei a prevenire l'alterazione a la falsificazione delle opere».
6.12
Passigli
Al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo la parola: «termini», aggiungere l'altra: «più».
6.13
Bonfietti
Al comma 1, capoverso 4, sopprimere il periodo dalle parole: «le spese», fino alla fine.
6.14
Bonfietti
Al comma 1, capoverso 4, sopprimere il secondo periodo.
6.15
Greco, Scopelliti, Cirami
Al comma 1, capoverso 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese e gli oneri anche per il controllo sono a carico del richiedente e la misura, salvo diretto accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentito il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore».
6.16
Il Governo
Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-bis.
6.17
Russo
Al comma 1, al capoverso 4-bis, dopo le parole: «Il contrassegno deve avere», è inserita la seguente: «, comunque,».
6.18
Il Governo
Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-ter».
6.19
Il Governo
Al comma 1, sopprimere il capoverso 4-ter».
6.20
Russo
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

2. I soggetti che realizzano rassegne stampa devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge.

2. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche fatta per i servizi della biblioteca.

3. All'articolo 68 della legge 22 aprile, n. 633 è aggiunto il seguente comma:

4. È consentita, nei limiti del trenta per cento di ciascun volume, la riproduzione per uso personale di volumi contenenti opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per la fotocopia xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nella prima parte del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge.

4. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole articolo 171-bis, sono aggiunte le seguenti: e dall'articolo 171-ter..
5. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:

g) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal secondo comma dell'articolo 65 e dal quarto comma dell'articolo 68.

6. Alla lettera a) dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo le parole qualsiasi procedimento sono aggiunte le seguenti: opere pubblicate per le stampe,
7. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

Art. 181-ter. - 1. I compensi per le riproduzioni di cui al secondo comma dell'articolo 65 ed al quarto comma dell'articolo 68 della presente legge sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonchè la misura della provvigione spettante alla società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. I compensi riscossi sono ripartiti dalla SIAE, al netto della provvigione, in uguale misura agli autori ed agli editori. La ripartizione agli aventi diritto per i quali la SIAE non svolge già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni».
6.0.1
Pettinato, Cortiana