GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 29 LUGLIO 1997


169a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R039 004, C02a, 0006°)

Il presidente ZECCHINO avverte che dalla senatrice Scopelliti è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 964-B.
La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5.

IN SEDE DELIBERANTE
(964-B) CIRAMI ed altri.- Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del provvedimento in titolo sospesa nella seduta del 24 luglio scorso.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BERTONI ribadisce preliminarmente e in via generale il suo dissenso sulla riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale che il Parlamento si appresta a licenziare. L'attuale articolo 513, comma 1, del codice con la previsione della possibilità che sia data lettura delle dichiarazioni dell'imputato sia nelle ipotesi di contumacia o assenza sia in quelle di rifiuto di sottoporsi all'esame, configura un'eccezione al principio della formazione della prova nel contraddittorio fra le parti. Tuttavia tale eccezione è stata riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 254 del 1992, è intervenuta sul comma 2 del citato articolo nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo rese dalle persone indicate nell'articolo 210, qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere. La Corte, in altri termini, ha coerentemente ritenuto che sia la mancata presenza dell'imputato o del coimputato sia il rifiuto di sottoporsi all'esame di questi stessi soggetti rappresentino ipotesi sostanzialmente assimilabili che determinano una irripetibilità dell'atto che legittima il ricorso alla lettura delle dichiarazioni rese dai soggetti in questione nella fase precedente a quella dibattimentale. Ricorda, inoltre, che la Corte ha dichiarato, altresì, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, n. 76, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, di delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.
Con il disegno di legge in discussione si è scelto di modificare il quadro vigente, rifiutando però soluzioni che avrebbero potuto conciliare in modo soddisfacente le diverse esigenze rilevanti in questo ambito. Si sarebbe potuto, ad esempio, prevedere che il coimputato, una volta che avesse deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere, non avrebbe successivamente potuto rifiutarsi di sottoporsi all'esame, stabilendo altresì che un simile rifiuto fosse sanzionato penalmente. Un'altra ipotesi praticabile avrebbe potuto essere quella di prevedere, per il coimputato, una disciplina sostanzialmente modellata su quella che il vigente articolo 500 del codice di procedura penale detta per il testimone, disciplina che, tra l'altro, tiene specificamente conto anche dei casi in cui il testimone è stato fatto oggetto di minacce o intimidazioni oppure di offerte di qualsiasi tipo affinchè non deponga o deponga il falso. Si è invece adottata una impostazione diversa che avrà innegabili effetti negativi, non solo per quanto riguarda i processi di mafia, ma anche per quel che concerne processi di genere diverso, come quelli in materia di corruzione. La magistratura è così privata di strumenti essenziali per svolgere, in maniera incisiva ed efficiente, un'azione di contrasto nei confronti di gravi fenomeni di criminalità.
Deve essere però chiaro che non può rappresentare una risposta il ricorso ad espedienti, quale quello del cosiddetto «doppio binario». Si tratta di una strada che non può essere condivisibile, in quanto i fenomeni criminali devono essere combattuti non attraverso l'utilizzazione di strumenti di carattere straordinario, ma applicando i meccanismi processuali ordinari.

Il senatore GRECO, dopo aver ricordato l'ampia convergenza che si registrò sul testo licenziato in prima lettura dalla Commissione, sottolinea come l'acceso dibattito che ha accompagnato il prosieguo dell'iter del provvedimento abbia reso evidente che i tentativi di ritardarne il varo definitivo sono stati essenzialmente causati da condizionamenti esterni. Non vorrebbe, poi, che le preoccupazioni manifestate da alcuni magistrati riflettessero il timore di vedere crollare teoremi privi di una solida base investigativa, costruiti esclusivamente sulla base di dichiarazioni ottenute senza le garanzie del contraddittorio. Per quanto concerne poi specificamente la problematica dei processi di mafia, non può non tenersi conto del fatto che in tale ambito trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 190-bis del codice di procedura penale, che già forniscono garanzie di indubbio rilievo, e, nella stessa prospettiva, si dovrà altresì tener conto della possibilità di far ricorso allo strumento della partecipazione a distanza al procedimento penale, una volta varato il relativo disegno di legge (A.C. 1845).
Per quel che attiene, poi, alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, sebbene quella all'articolo 4 -in materia di incidente probatorio - presenti qualche rischio per il lavoro di indagine del pubblico ministero, esse corrispondono comunque alla fondata esigenza di un ampliamento del contraddittorio e di una parità effettiva fra le parti del processo. Perplessità suscita, invece, la modifica introdotta alla disposizione transitoria, di cui all'articolo 6 del testo in esame.
Dopo aver sottolineato come la sua parte politica ritenga assolutamente non condivisibile la prospettiva del cosiddetto «doppio binario», preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge in titolo dichiarando l'intenzione di non presentare emendamenti, a meno che ciò non si renda necessario in conseguenza delle proposte emendative presentate dai senatori di altri Gruppi parlamentari.

La senatrice SALVATO intende invece presentare pochi emendamenti che ritiene però significativi della sua volontà di venire incontro a molti dei dubbi e delle inquietudini che sono state manifestate dal dibattito e nelle quali si riconosce. Sottolinea che la riforma del processo in senso accusatorio ha significato una completa inversione culturale, all'interno della quale ella rinviene come un valore principale e totalmente condivisibile il diritto degli interessati a che la prova si formi nel dibattimento: in tal senso, mentre riconosce alle argomentazioni del senatore Bertoni piena coerenza nel richiamarsi alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1992, non può condividere pienamento lo spirito della sentenza stessa, la quale si colloca in una logica emergenziale che non la trova favorevole.
La risposta alla forte emergenza creata dalla criminalità organizzata non può tuttavia giovarsi di proposte di corto respiro. Quanto più i reati sono gravi, anzi, tanto più le garanzie devono essere assicurate nella maniera più assoluta e completa, a prescindere dal tipo di imputazione formulata. Sottolinea con soddisfazione come la Camera dei deputati abbia raccolto, nelle modifiche apportate alla norma transitoria inserita in prima lettura dal Senato, le preoccupazioni da lei già formulate in argomento. Ritiene altresì positivi passi in avanti le scelte effettuate dall'altro ramo del Parlamento in merito alla disciplina dell'incidente probatorio. Rimane purtroppo aperto il problema delle dichiarazioni rese da un coimputato fatto oggetto di minacce o intimidazioni, aspetto peraltro affrontato da alcune proposte presentate in prima lettura e non accolte dalla Commissione. Nel deplorare, al riguardo, il fatto che l'acceso dibattito tenuto in questi giorni abbia registrato toni troppo acuti, non può fare a meno di condividerne, però, la sostanza. Sarebbe senz'altro auspicabile introdurre una modifica che venga incontro al problema e ai timori manifestati, modifica che se vi fosse una forte volontà politica potrebbe essere varata definitivamente in tempi rapidissimi. Conclude, infine, ricordando che comunque resta da affrontare il delicato aspetto degli effetti del patteggiamento sugli accertamenti probatori.

Il senatore PETTINATO sottolinea come, in Italia, il peso della tradizione inquisitoria abbia costituito un notevole ostacolo al recepimento dell'impostazione ispiratrice del nuovo processo penale, fondato sui principi dell'oralità, del contraddittorio e della parità fra accusa e difesa. In questo senso, il disegno di legge in titolo mira a reintrodurre nell'ordinamento processuale una regola che venne eliminata con la sentenza della Corte costituzionale n. 254 del 1992, sentenza che, a suo avviso, non può essere valutata in termini positivi.
Per quanto riguarda poi le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, queste possono senz'altro essere valutate positivamente, anche se il disegno di legge continua a presentare alcuni limiti rispetto alla complessità delle situazioni su cui le nuove norme dovranno incidere. In particolare, appaiono condivisibili le considerazioni svolte dalla senatrice Salvato circa l'esigenza di tenere conto delle ipotesi in cui il coimputato è stato fatto oggetto di minacce o intimidazioni. Un intervento modificativo in questo senso dovrebbe senz'altro considerarsi opportuno, a condizione però che esso non pregiudichi la definitiva approvazione del disegno di legge in titolo prima della pausa estiva.

Il senatore RUSSO, a nome del gruppo Sinistra Democratica - L'Ulivo, valuta in termini sostanzialmente positivi il testo in discussione e ricorda come la sua parte politica abbia sempre considerato ineludibile l'esigenza di assicurare, sul piano processuale, il pieno rispetto del principio del contraddittorio fra le parti. Il disegno di legge si colloca in questa prospettiva, facendosi altresì carico, attraverso l'ampliamento della possibilità di ricorrere allo strumento dell'incidente probatorio, della necessità di evitare la dispersione di elementi utili per l'accertamento della verità processuale.
Se il provvedimento nel suo complesso appare quindi apprezzabile ed equilibrato, è però innegabile che le modifiche con esso introdotte pongono un problema di coerenza complessiva del sistema processuale. In particolare, nel momento in cui le dichiarazioni rese dal coimputato nelle fasi precedenti la fase dibattimentale, divengono, in linea di massima, inutilizzabili, risulta ingiustificata, specificamente nelle ipotesi in cui il coimputato è stato oggetto di intimidazioni o gli è stato offerto denaro o altra utilità, l'esclusione della possibilità di un recupero di tali dichiarazioni, nelle stesse forme previste dall'articolo 500 del codice penale nel caso in cui simili situazioni si determinano in relazione alle dichiarazioni rese dai testimoni.
Per quanto concerne poi le modificazioni apportate all'articolo 2, ritiene opportuno evidenziare le perplessità, peraltro probabilmente superabili in via di interpretazione sistematica, suscitate dal fatto che il nuovo comma 2 dell'articolo fa riferimento esclusivamente all'articolo 421 del codice penale e quindi solo all'ipotesi in cui l'imputato chieda di essere sottoposto all'interrogatorio in occasione dell'udienza preliminare, mentre manca l'inserimento di un analogo esplicito rinvio agli articoli 498 e 499 nell'articolo 422 del codice, come invece sarebbe logicamente necessario in conseguenza della modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento al testo dell'articolo 514, comma 1, del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 2 del testo in discussione.
In merito alla estensione della facoltà di ricorrere all'incidente probatorio, il giudizio del senatore Russo è positivo anche se egli ricorda come analoga norma era stata respinta dalla Commissione per la preoccupazione che la difesa se ne potesse servire per svelare con precocità eccessiva le investigazioni e interrompere il filo conduttore delle indagini. Perplessità, invece, esprime in merito alla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 398 del codice di procedura penale, laddove si prevede che le parti, nei due giorni precedenti l'udienza per l'incidente probatorio, possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Altro aspetto che avrebbe meritato di essere rivisto riguarda le modalità di differimento dell'incidente probatorio, atteso che il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento concede ad libitum la possibilità alle parti di richiederlo. Circa, poi, le condizioni politiche in cui la Commissione ha varato il testo del provvedimento in discussione in prima lettura, il senatore Russo tiene a precisare come la lunga gestazione non sia stata causata da presunte pressioni esterne, quanto piuttosto dalla contrapposizione - a lungo protrattasi - su una questione di sostanza quale quella della formulazione della norma transitoria da inserire nel provvedimento.
Il Gruppo della Sinistra Democratica-L'Ulivo intende giungere quanto più sollecitamente possibile all'approvazione del provvedimento ma è attento alla possibilità di interventi correttivi nell'ottica di un sereno bilanciamento fra tutti gli aspetti messi in evidenza. Le proposte di modifica che eventualmente la sua parte politica presenterebbe per giungere ai correttivi in questione sarebbero ritirate qualora proposte di modifica provenienti da altre parti politiche risultassero prive dei requisiti per raggiungere gli effetti messi in evidenza.

Il senatore FASSONE sottolinea che la tematica in discussione richiede, per la sua delicatezza, di essere affrontata con la massima serenità: a tale scopo è necessario ricorrere a quegli argomenti sistematici che possono consentire di depurare il dibatitto da ogni elemento di emotività. Si richiama ad alcuni elementi che avrebbero dovuto essere inscindibilmente connessi per affrontare in modo adeguato l'evento - certamente inaccettabile - che chi è accusato di gravi reati, connessi o collegati, possa contraddire chi lo accusa. Tali elementi, che solo in parte il testo varato dalla Commissione in prima lettura aveva recepito, si rinvengono nel ricorso all'incidente probatorio, nel correttivo rappresentato dalla possibilità di acquisire comunque al processo le dichiarazioni quando si versi in una situazione analoga a quella già disciplinata, con riferimento all'esame testimoniale, dall'articolo 500, comma 5, del codice di rito per il testimone sottoposto a violenza o minaccia o al quale sia stata offerta o promessa una somma di denaro ed, infine, dalla esclusione dell'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso, ma solo a quelli futuri.
La mancata compresenza di tutti questi elementi ha portato - ad avviso del senatore Fassone - ad una disciplina che, se il collaboratore tace, ne fa pagare le conseguenze al processo: scelta che non gli appare assolutamente condivisibile.
Ribadisce l'esigenza di assimilare la tutela dell'indagato sottoposto a pressioni esterne alla disciplina già dettata per il testimone dal predetto articolo 500, comma 5, del codice di procedura penale, non solo perchè da una lettura sistematica del codice di rito non può non desumersi l'esistenza di un principio generale volto ad assicurare un supplemento di tutela tutte le volte che la prova è insidiata, ma anche per non prestare il fianco a prevedibili censure di incostituzionalità nella misura in cui il trattamento del coimputato e del testimone si sovrappongono parzialmente senza attribuire al primo il supplemento di tutela probatoria riconosciuta al secondo. Preannuncia un emendamento in merito al differimento dell'incidente probatorio. Dichiarato, quindi, di essere contrario alla logica del «doppio binario», conclude sottolineando che occorre dare un segnale forte per dimostrare che non vi è convenienza a minacciare il coimputato.

Il senatore CALLEGARO condivide il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento: lo ritiene chiaro esempio di ritorno alla legalità che, anche per questo, ha raccolto consensi attraverso uno schieramento che ha interessato trasversalmente tutte le parti politiche. Ritiene che la salvaguardia della libertà e della democrazia siano valori tali da non poter essere messi in discussione da obiezioni connesse alla difficoltà di adempimenti procedurali, come quelli relativi al dispiego di tempo necessario per richiamare nel dibattimento chi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dopo aver ricordato che, anche per come si è sviluppato negli ultimi giorni il dibattito all'esterno del Parlamento, è risultato chiaro che il provvedimento in esame non è certamente un sintomo di diminuita attenzione nei confronti della lotta contro la mafia, conclude sottolineando che anche così si potrà guardare con ottimismo ad un futuro in cui si realizzi con pienezza il rispetto delle regole processuali.

Il presidente ZECCHINO, nel rinviare alla seduta antimeridiana di domani il prosieguo della discussione, propone di fissare per domani alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione ed il seguito della discussione è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.