AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

GIOVEDI 2 DICEMBRE 1999

475ª Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE


Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.


La seduta inizia alle ore 15,15.


IN SEDE CONSULTIVA

(4372) Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)


La senatrice BUCCIARELLI riferisce sul contenuto del provvedimento, approvato senza modifiche dall'altro ramo del Parlamento. Si tratta di misure urgenti dirette a rendere disponibili le risorse finanziarie per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 1995 al 1997. Propone pertanto di riconoscere la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è approvata dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri

(Esame e rinvio)


Introduce i lavori il presidente VILLONE illustrando le linee essenziali del provvedimento in esame approvato, dopo un lungo e complesso iter, dall'altro ramo del Parlamento. Riservandosi di svolgere più approfondite considerazioni sul merito delle singole disposizioni, ricorda che nel dibattito scientifico e nel corso dei lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali si è discusso circa la opportunità di risolvere in altra forma normativa le condizioni peculiari che storicamente hanno dato luogo agli statuti speciali: in un sistema ove uno spazio sempre maggiore è riconosciuto alle esigenze delle autonomie, infatti, la costituzione di regimi speciali, per alcune regioni, in fonti di rango costituzionale, finisce spesso per risolversi in una compressione dell'autonomia delle singole regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Questa difformità tra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale è particolarmente evidente nella disciplina rispettiva della forma di governo: mentre infatti la recente revisione della disciplina costituzionale ha riconosciuto un'ampia autonomia alle regioni a statuto ordinario per quanto riguarda la definizione e la scelta della forma di governo e della legge elettorale, la forma di governo delle regioni a statuto speciale è ancora quella rigidamente fissata dai rispettivi statuti, adottati con legge costituzionale.

Il provvedimento in esame tende a ridurre le differenze, incidendo sulle disposizioni dei singoli statuti e, sostanzialmente, rimettendo alla legge regionale la definizione della forma di governo. Si tratta di un testo complesso, di lettura difficile. Le disposizioni in esso contenute, infatti, recano modifiche ai singoli statuti, modifiche che a loro volta prevedono una sostanziale degradazione di rango normativo (da "costituzionale statutario" a "ordinario regionale") per la disciplina della forma di governo, rimessa all'autonomia normativa delle singole regioni. La legge regionale in materia, peraltro, va approvata con procedura speciale e aggravata.

Oltre alla disciplina sulla definizione della forma di governo, la Camera dei deputati ha previsto, per ogni ente a statuto speciale (salvo che per la Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano) una apposita disciplina transitoria che, sulla scorta di quanto previsto dalla recente riforma costituzionale del sistema di elezione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario, prevede l'elezione diretta dei presidenti delle regioni, sino alla scelta da parte delle singole regioni della propria forma di governo. La disciplina transitoria regola anche lo scioglimento del consiglio, in modo sostanzialmente analogo a quello previsto dalla normativa transitoria già adottata per le regioni a statuto ordinario. Complessivamente, dunque, il provvedimento in esame tende ad assicurare principi comuni sulla disciplina della forma di governo di tutte le regioni: ordinarie e a statuto speciale.

Rileva peraltro che il disegno di legge contiene, in alcuni casi, discipline di estremo dettaglio - come ad esempio quelle relative alla regione Sardegna - dirette in particolare a dare risposta a precise esigenze politiche che, a suo avviso, non meriterebbero di essere oggetto di una disciplina di rango costituzionale.

Riservandosi di approfondire le singole disposizioni contenute nel provvedimento, ricorda che la sua complessità è anche il frutto delle grandi differenze che vi sono tra i vari statuti speciali, il primo dei quali, quello siciliano presenta rispetto al quadro costituzionale significative anomalie e difformità che, come è noto, sono state solo in parte corrette dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Questa complessità ha spinto talune forze politiche, nel corso dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, a proporre un esame distinto delle modifiche ai vari statuti, anche per l'approssimarsi della scadenza del mandato degli organi rappresentativi di alcune regioni, segnatamente dell'Assemblea regionale siciliana, il cui rinnovo è previsto per la primavera del 2001. Ritiene tuttavia preferibile mantenere l'unità del provvedimento, anche al fine di garantire la tendenziale uniformità delle innovazioni che si intendono introdurre ai singoli statuti. Tuttavia, proprio per tenere conto delle esigenze da ultimo segnalate, si dovrà procedere a un esame quanto più sollecito. Propone, pertanto, di dedicare la prossima seduta a una esposizione più analitica del testo, per svolgere la discussione generale nella seduta del 14 dicembre, fissando sin d'ora per mercoledì 15 dicembre, alle ore 14, il termine di presentazione degli emendamenti.

La Commissione consente.

Prende quindi la parola il senatore SCHIFANI, che rileva l'urgenza di provvedere a una sollecita definizione delle modifiche allo statuto della regione Sicilia, modifiche richieste anche da una iniziativa assunta con l'unanimità dei consensi dall'Assemblea regionale siciliana. Teme infatti che l'esame del provvedimento nella sua complessità possa protrarsi per troppo tempo e subire decisivi rallentamenti nella fase della seconda deliberazione, data la difficoltà di raggiungere il quorum previsto dall'articolo 138 della Costituzione perché sia esclusa la più lunga vacatio legis e la possibilità di referendum popolare. L'impianto del testo, d'altra parte, incidendo con distinte normative sui singoli statuti speciali, conferma la rispettiva difformità e rende opportuno, anche sotto questo profilo, una considerazione distinta dei singoli articoli che compongono il provvedimento.

Il senatore ANDREOLLI, invece, ritiene opportuno mantenere l'unità del testo, che si rende necessaria per assicurare la coerenza della iniziativa alla recente riforma della normativa costituzionale sulla elezione dei presidenti delle regioni a statuto ordinario. Le esigenze manifestate dal senatore Schifani, relativa all'approssimarsi della scadenza del mandato dell'Assemblea regionale siciliana, rendono comunque opportuno un esame sollecito. Concorda quindi con la proposta avanzata dal Presidente, segnalando peraltro la opportunità di prevedere uno spazio, nei lavori della Commissione, per procedere ad audizioni dei rappresentanti delle regioni a statuto speciale.

A quest'ultimo richiamo il presidente VILLONE replica che la Commissione potrà procedere ad eventuali audizioni qualora siano formulate richieste in tal senso. Ritiene comunque opportuno procedere in tempi ragionevolmente solleciti all'esame dell'iniziativa in titolo, confermando la opportunità di mantenere l'unità del provvedimento in esame, data la difficoltà per le regioni di procedere autonomamente ad iniziative di riforma.

Il senatore BESOSTRI, rilevato criticamente il carattere eccessivamente dettagliato della normativa in esame, non coerente a suo avviso con la natura costituzionale della fonte, ritiene inopportuno il riferimento - contenuto in alcune disposizioni - all'attività di promozione dell'equilibrio della rappresentanza dei sessi negli organi rappresentativi. Si tratta, infatti, di un principio che dovrebbe essere inserito nella prima parte della Costituzione, così da essere riferito a tutti gli organi rappresentativi, nazionali, regionali e locali. Non condivide, inoltre, la difformità nella disciplina della formazione degli organi di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano e rileva infine la inopportunità di rinviare con norma costituzionale, seppure nella sola disciplina transitoria, a una legge elettorale ordinaria: quella che attualmente regola la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. Si tratta, infatti, di una disciplina che presenta molti problemi, anche di compatibilità costituzionale (con particolare riferimento all'articolo 81 della Costituzione), prevedendo la possibilità di una composizione variabile del numero dei consigli regionali.

La senatrice PASQUALI segnala a sua volta la complessità del provvedimento e ritiene che le pur apprezzabili esigenze di rapidità nell'esame non devono andare a scapito di un suo adeguato approfondimento.

Interviene infine il senatore OCCHIPINTI che, pur condividendo le preoccupazioni avanzate del senatore Schifani circa l'approssimarsi delle elezioni regionali in Sicilia, ritiene opportuno mantenere l'unità del provvedimento.

Il ministro MACCANICO, ricordata la complessità della discussione presso l'altro ramo del Parlamento, ove i rappresentanti delle regioni a statuto speciale hanno avuto modo di segnalare specifiche esigenze, molte delle quali sono state puntualmente recepite nell'articolato in esame, auspica una definizione sollecita del provvedimento.

Si tratta, infatti, di un'iniziativa necessaria per rendere coerente l'ordinamento regionale e per porre rimedio alla grave instabilità politica e istituzionale che affligge alcune regioni a statuto speciale, come la Sardegna. Al senatore Besostri, infine, ricorda che un progetto di revisione costituzionale concernente la rappresentanza dei sessi negli organi elettivi è all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16.