GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 16 FEBBRAIO 2000

541ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

La seduta inizia alle ore 8,40.


PER UNA VISITA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI PENITENZIARI AL CARCERE DI REGINA COELI

La senatrice SCOPELLITI richiama l'attenzione sui numerosi suicidi che hanno avuto luogo nel carcere di Regina Coeli e propone, ritenendo indispensabile e urgente un'iniziativa in tal senso, che una delegazione della Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari si rechi a visitare la predetta struttura carceraria.

Si associano alla proposta della senatrice SCOPELLITI i senatori PETTINATO, RUSSO e FOLLIERI.

Il presidente PINTO prende atto della proposta e assicura che provvederà immediatamente a richiedere la necessaria autorizzazione al Presidente del Senato.


IN SEDE REFERENTE
(4461) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FASSONE, soffermandosi sul disposto del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, ritiene necessario chiedersi innanzitutto se i principi contenuti in una disposizione costituzionale possano avere carattere autoapplicativo. A suo avviso, a tale domanda deve darsi in linea di massima risposta negativa, fatte salve alcune limitate eccezioni, fra le quali menziona il caso in cui la norma costituzionale riempia un vuoto normativo ovvero quando, essendo possibili più interpretazioni della disposizione di legge ordinaria, di esse solo una sia conforme alla norma costituzionale, ipotesi nella quale l'interprete deve ritenersi vincolato a rispettare quest'ultima. Alla luce di tali considerazioni, gli appare evidente che la ratio ispiratrice dell'articolo 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999 muove dall'esigenza di consentire al legislatore ordinario di apprestare una normativa transitoria ad hoc, evitando che i principi sanciti con la riforma dell'articolo 111 della Costituzione trovino applicazione anche con riferimento ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale stessa, esito, questo, che la mancanza di una previsione come quella del citato articolo 2 avrebbe reso inevitabile. La scelta fu effettuata dal legislatore costituzionale nell'implicito presupposto che il legislatore ordinario avrebbe fatto sì che la normativa a regime e la normativa regolante l'applicazione dei principi del giusto processo ai procedimenti in corso entrassero in vigore contestualmente all'entrata in vigore della riforma costituzionale, il che però in concreto non è avvenuto.
Ove si tenga conto di tali premesse, la formulazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione, come modificato dalla Camera dei deputati, non sembra accettabile, apparendo contraddittoria una previsione che stabilisce in linea generale l'applicazione dei principi del giusto processo nei procedimenti in corso, fatte salve le eccezioni di cui ai commi successivi che di fatto costituiscono specificazione di quei medesimi principi. Al contrario, la norma avrebbe dovuto prevedere in linea di massima l'applicazione nei procedimenti in corso delle norme previgenti all'entrata in vigore della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, introducendo poi una serie di eccezioni a tale statuizione di carattere generale, in applicazione dei principi introdotti con la riforma. Nè appare convincente la stessa previsione dell'applicabilità diretta dei principi contenuti nelle nuove disposizioni introdotte nell'articolo 111, mentre l'espressione "Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione" si dimostra equivoca e potrebbe comportare non trascurabili difficoltà sul piano interpretativo.
Ritiene pertanto preferibile una riscrittura del testo del comma 1 che faccia salva l'applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 1999 delle norme processuali previgenti, integrando quindi la previsione del comma 2 mediante l'esplicita disciplina delle ipotesi in cui le dichiarazioni, rese in precedenza nel corso delle indagini preliminari da parte di chi per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, non siano state già acquisite al fascicolo del dibattimento. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, infatti, regola esclusivamente la situazione in cui le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari siano già acquisite al fascicolo del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in titolo, prevedendo che in tali casi queste possano essere utilizzate ai fini della decisione solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova assunti o formati con modalità diverse. Ne consegue, a suo giudizio, la necessità di inserire un'altra previsione che - avuto riguardo alle dichiarazioni rese da chi si è sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore che non risultano già acquisite al fascicolo del dibattimento - stabilisca che queste dichiarazioni, anche se si dovesse ritenere possibile la loro acquisizione al fascicolo del dibattimento attraverso le letture o le contestazioni, non possono comunque essere utilizzate al fine di provare la colpevolezza dell'imputato.
Manifesta infine perplessità sul disposto del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione - non ravvisando l'opportunità dell'inserimento di una simile previsione in tale sede - mentre, circa il successivo comma 6, ritiene che l'unica interpretazione possibile sia quella di ritenere che, nei procedimenti i quali proseguono con l'applicazione delle norme del codice di procedura penale anteriormente vigente, tutti gli atti assunti in sede di istruttoria formale devono ritenersi acquisiti al fascicolo del dibattimento agli effetti, in particolare, del precedente comma 2, per cui, se il dichiarante si sarà sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, essi potranno essere valutati, come già evidenziato, solo se la loro attendibilità sarà confermata da altri elementi di prova assunti o formati con modalità diverse.

Il senatore CALVI ritiene che, nel merito, il testo trasmesso dalla Camera sia carente e condivide l'impostazione delineata dal senatore Fassone, secondo la quale l'articolo 1 del decreto-legge in conversione avrebbe dovuto essere formulato diversamente, facendo salva in linea generale l'applicabilità delle disposizioni previgenti nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della riforma dell'articolo 111 della Costituzione e stabilendo, quindi, alcune eccezioni che assicurassero in questi procedimenti l'applicazione dei principi del giusto processo, pur con opportune forme di graduazione.
Peraltro, è indubbio che la mancata conversione del decreto-legge in titolo comporterebbe effetti più dirompenti degli inconvenienti che potranno derivare dalle inadeguate soluzioni contenute nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento e, per tale ragione, ritiene che probabilmente sarà opportuno licenziare il provvedimento in esame senza introdurvi ulteriori modifiche.

Segue un breve intervento del senatore CALLEGARO il quale, con riferimento alle perplessità sollevate circa il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge, sottolinea che sarebbe stato preferibile che il testo in esame individuasse puntualmente la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n.448 del 1988 sul processo penale minorile che viene derogata dal comma in questione.

Il senatore PERA ritiene che l'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n.2, rechi senza dubbio la copertura costituzionale necessaria per consentire al legislatore ordinario di regolare l'applicazione dei principi contenuti nella riforma dell'articolo 111 nei procedimenti penali in corso alla data dell'entrata in vigore della legge costituzionale stessa. Ribadisce poi che, allo scopo precipuo di prevenire tutte quelle situazioni di sostanziale crisi dei procedimenti in corso evocate nei precedenti interventi, la sua parte politica si era assunta l'impegno di approvare le norme di attuazione "a regime" contestualmente all'approvazione della modifica dell'articolo 111. Era forte e chiara, infatti, la consapevolezza delle conseguenze che sarebbero derivate dalla mancanza di quella normativa, contenuta nell'Atto Senato n.1502, ed ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, in termini di eccezioni di incostituzionalità. Dopo aver ricordato, poi, a chi mette in discussione la diretta applicabilità dei principi contenuti nell'articolo 111, che il carattere immediatamente applicativo di tali principi si desume, a suo avviso, già dalla stessa formulazione dell'articolo 2 della legge costituzionale n.2 del 1999, sottolinea inoltre come nel corso del dibattito sulla predetta legge costituzionale da numerose parti furono, invece, criticate le previsioni in essa contenute proprio per il loro carattere eccessivamente dettagliato – si sarebbe trattato di vere e proprie disposizioni processuali – e tale da snaturare la natura di norme di principio propria delle norme costituzionali.
Il senatore Pera, dopo aver preso atto che l'impegno di assicurare la contestuale entrata in vigore della riforma costituzionale e della legge ordinaria di attuazione non ha potuto essere mantenuto, prosegue osservando come il disposto dei commi 1 e 2 sia chiaro nelle sue implicazioni concrete nel senso che, mentre per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è sempre sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore già acquisite al fascicolo del dibattimento troverà applicazione il comma 2 (e tali dichiarazioni potranno conseguentemente essere valutate purchè la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova assunti o formati con modalità diverse), le dichiarazioni che non risulteranno acquisite al fascicolo del dibattimento al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in titolo, in applicazione dei principi sanciti dall'articolo 111 non potranno più essere acquisite se il dichiarante si sarà sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.
Avviandosi alla conclusione, il senatore Pera osserva che la conversione del decreto-legge, pur con le perplessità che può suscitare, scongiura inconvenienti di gran lunga più gravi, mentre, per quel che concerne l'incontestabile necessità di pervenire quanto prima a varare la normativa di attuazione a regime della riforma dell'articolo 111 della Costituzione, coglie l'occasione per rilevare che, forse, il testo trasmesso dal Senato alla Camera dei deputati è risultato eccessivamente ambizioso e che probabilmente sarebbe stato preferibile, in sede di prima lettura, limitarsi alle disposizioni strettamente necessarie per attuare l'articolo 111 della Costituzione, senza intervenire su altre problematiche come, in particolare, quelle relative alla nozione di connessione ex articolo 12 del codice di procedura penale, ovvero su quelle concernenti l'estensione degli obblighi testimoniali a soggetti che nel vigente sistema possono avvalersi della facoltà di non rispondere ai sensi dell'articolo 210 del codice di rito.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, quindi, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di oggi.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana, già convocata per domani, giovedì 17 febbraio alle ore 8,30 non avrà più luogo, per consentire la convocazione delle Commissioni riunite giustizia e affari esteri, per l'esame del disegno di legge n.3915, in materia di corruzione.
Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.