DIFESA (4a)

MERCOLEDI' 23 FEBBRAIO 2000

210a seduta (pomeridiana)

Presidenza del vice presidente
PALOMBO


Interviene il sottosegretario di Stato per il ministero della difesa Ostillio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SALUTO AL NUOVO SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA DIFESA

Il vice presidente PALOMBO saluta, a nome anche del Presidente Di Benedetto e di tutti i Commissari, il neo sottosegretario alla Difesa, onorevole Ostillio, che per la prima volta partecipa ai lavori della Commissione.

Il senatore FORCIERI si associa al saluto.


IN SEDE REFERENTE

(3673) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell’articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento
– e della petizione n. 662 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio.

Il senatore GUBERT protesta perchè il termine per la presentazione degli emendamenti, fissato in quella seduta, è spirato senza che la Commissione abbia nel frattempo acquisito i necessari dati numerici, promessi nel corso di una precedente seduta dal rappresentante del Governo. Lamenta al contempo la scarsa presenza di senatori della maggioranza all'odierna seduta, il ché potrebbe non assicurare la presenza del numero legale prescritto.

Il senatore MANCA si associa alla lagnanza, soggiungendo che i disegni di legge dell'opposizione non vengono tenuti nella debita considerazione in sede di programmazione dei lavori della Commissione. L'opposizione è discriminata anche per la mancata nomina di suoi esponenti a relatori di provvedimenti iscritti all'ordine del giorno dei lavori.

Il PRESIDENTE rende noto che pochi minuti prima dell'inizio della seduta è stato acquisito un documento, fornito dal Ministero, che fornisce gli elementi informativi richiesti dalla Commissione il 26 gennaio, come ricordato dal collega Gubert. Tale documento è stato prontamente distribuito ai presenti e sarà spedito a tutti i commissari.

Si procede, quindi, all'illustrazione dei due emendamenti presentati.

Il relatore FORCIERI illustra l'emendamento 1.0.1 ma reputa opportuno, alla luce di novità normative nel frattempo sopravvenute, riformulare l'emendamento e ipotizza la presentazione nel corso delle prossima seduta di un ordine del giorno che tenga conto della disciplina transitoria ad esso conseguente. Auspica comunque la sollecita approvazione, pur con modifiche, del disegno di legge in titolo, al fine di eliminare una disciplina che favorisce iniquamente i cittadini più abbienti rispetto ai meno abbienti. Si augura altresì che il Governo non insista sull'emendamento 1.1 da esso presentato; se così fosse, precisa che si rimetterebbe alla Commissione.

Il sottosegretario OSTILLIO ipotizza una pausa di riflessione e rinuncia nel frattempo all'illustrazione dell'emendamento governativo.

Si apre la discussione sugli emendamenti presentati.

Il senatore GUBERT chiede di sapere quale sia il segnale positivo che il legislatore e il Governo credono di fornire ai giovani con la vigente normativa sull'obiezione di coscienza; giovani, ai quali viene offerta una via di fuga molto singolare dagli obblighi di leva mediante il pagamento di una somma di denaro. Dichiara comunque di condividere la soluzione prospettata dai proponenti il disegno di legge (e rimodulata leggermente in basso dalla Commissione Giustizia) e di non concordare con il contenuto dell'emendamento del Governo.

Il senatore MANCA, rievocate le ragioni che spingono per l'introduzione del servizio volontario, ricorda i doveri morali del legislatore che deve disincentivare il propagarsi di valori negativi nella collettività.

Il senatore CARUSO, valutate tutte le possibili ipotesi di novellazione, si esprime a favore del suggerimento formulato dalla Commissione Giustizia, che mira, in sintonia con il testo del disegno di legge, ad evitare la conversione della pena, obiettivo tanto più necessario alla luce dei dati numerici oggi forniti dal Ministero alla Commissione. Reputa, altresì, non corretta sul piano della tecnica legislativa la soluzione prospettata dal Governo attraverso l'emendamento 1.1.

Il PRESIDENTE propone una pausa di riflessione per dar modo alla Commissione di valutare i nuovi elementi da poco messi a disposizione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3673

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:
“Art. 1

All’articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2 della legge 8 luglio 1998, n. 230 (norme in materia di obiezione di coscienza)”.

Conseguentemente, al titolo del provvedimento andrebbero aggiunte le seguenti parole: “Modifica all’articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante modifiche al sistema penale”.

1.1 IL GOVERNO


Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
Art…..
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 230 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1 potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge".
2. Sono dichiarate ammissibili le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente modificare il titolo del disegno di legge.

1.0.1 IL RELATORE
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
Art. …

1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 230 del 1998 è sostituito dal seguente:

“3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1 potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell’anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l’ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

Conseguentemente modificare il titolo del disegno di legge.

1.0.1 (Nuovo testo) IL RELATORE